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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3066 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filomena Lanzano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola
(NA) alla via Alcide De Gaspari n.72, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI EL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), al
Corso EN De CO (Condominio ), giusta procura in atti. Controparte_1
RICORRENTI
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) il 25.04.2002, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
17.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 548/2024) emessa in data
16.01.2024 e pubblicata il 30.01.2024 con attestazione del passaggio in giudicato
2 del 14.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente
3 trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 Parte_2
), contratto in Casoria (NA) il 25.04.2002 (atto n. 16, Parte C.F._2
I, Serie /, anno 2002);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 10.12.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3066 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filomena Lanzano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola
(NA) alla via Alcide De Gaspari n.72, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI EL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), al
Corso EN De CO (Condominio ), giusta procura in atti. Controparte_1
RICORRENTI
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) il 25.04.2002, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
17.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 548/2024) emessa in data
16.01.2024 e pubblicata il 30.01.2024 con attestazione del passaggio in giudicato
2 del 14.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente
3 trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 Parte_2
), contratto in Casoria (NA) il 25.04.2002 (atto n. 16, Parte C.F._2
I, Serie /, anno 2002);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 10.12.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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