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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5468/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via F. De Sanctis n. 15, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18 nonché da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._3 dell'Ariete n. 13, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza dello 08.05.2025, la difesa delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso congiunto. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.12.2024, il sig. la sig.ra e loro figlia Parte_1 Parte_2 Pt_3 adivano l'intestato Tribunale deducendo che il sig. e la sig.ra avevano depositato
[...] Pt_1 Pt_2 ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio in data 17.06.2020 e che il Tribunale di
Ravenna, in accoglimento delle richieste da loro promananti, con decreto cron. n. 7827/2020, a fronte della cessazione della coabitazione tra madre e figlia, aveva stabilito che l'importo di euro 550,00 corrisposto mensilmente dal sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2 Pt_3 venisse versato direttamente a quest'ultima, che la sig.ra corrispondesse alla figlia a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento a far data dal febbraio 2020 la somma mensile di euro 180,00, che le spese straordinarie nell'interesse della figlia fossero suddivise al 50 % tra i genitori, che rimanesse Pt_3 fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %, che, in ogni caso, la sig.ra Pt_2 non potesse essere chiamata a sostenere spese straordinarie superiori a quelle che sarebbero
[...] state a suo carico se la figlia avesse continuato a far parte del suo nucleo familiare e che, qualora Pt_3 fosse tornata a vivere con la madre, tornassero vigenti le condizioni relative al suo mantenimento stabilite in sede di separazione e confermate con il divorzio.
Le parti deducevano altresì che, negli anni successivi all'emissione di tale provvedimento, le condizioni economiche di erano mutate in melius, tanto che la medesima aveva raggiunto Pt_3
l'autosufficienza economica, e che, in particolare, si era iscritta all'Albo Unico dei Consulenti
Finanziari con delibera OCF n. 2518 del 10.07.2024, che in data 18.09.2024 aveva depositato presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, che in data 02.10.2024 aveva sottoscritto con un contratto di agenzia della durata di tre anni, che, in forza di tale Controparte_1 rapporto di lavoro, aveva iniziato a percepire un reddito mensile di circa 2.000,00 euro e che, nel mese di novembre 2024, oltre alle provvigioni maturate ad ottobre, aveva ricevuto da Controparte_1 anche un rimborso una tantum pari ad euro 4.600,00 per la frequentazione dei corsi che l'avevano portata alla sottoscrizione del contratto.
Alla luce delle dedotte circostanze, le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna, stante la raggiunta indipendenza economica di di revocare le condizioni di mantenimento relative a Parte_3 quest'ultima, nonché tutte quelle accessorie, contenute nel decreto cron. n. 7827/2020 del 10.12.2020, come qui riportate: “1) disporre che l'importo di € 550,00 corrisposto mensilmente da Parte_4
a a titolo di mantenimento di venga versato direttamente a quest'ultima Parte_2 Parte_3 affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane;
2) disporre, sempre in virtù del decaduto presupposto coabitativo, che la sig.ra versi, Parte_2
a far data dal mese di febbraio 2020, a favore di a titolo di mantenimento, la somma di Parte_3
€180,00 mensili;
pagina 2 di 4 3) disporre la suddivisione al 50% tra i genitori di tutte le spese straordinarie, utilizzando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna come scrittura di riferimento, con l'unica modifica relativamente ai tempi di risposta in ordine alle richieste di rimborso di spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori che, come indicato nelle misure guida del CNF, dovranno essere manifestate dai genitori per iscritto, con un motivato dissenso, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta, con il silenzio inteso come assenso alla spesa;
4) disporre che rimanga fiscalmente a carico dei genitori al 50%, con l'impegno della Parte_3 prima a far pervenire ai secondi, via e-mail, le spese sostenute ai fini delle detrazioni fiscali e che, ai fini ISEE continui a far parte del nucleo familiare materno. A tal fine, disporre che Parte_3 Pt_3 comunichi alla madre, entro il 31/12 di ogni anno, l'esistenza di ogni suo eventuale reddito
[...] nonché di suoi redditi superiori ad € 4.000,00;
5) disporre che, in ogni caso, la madre non potrà essere chiamata a sostenere spese Parte_2 straordinarie superiori a quelle che sarebbero a suo carico se la figlia continuasse a far Parte_3 parte del suo nucleo familiare e quindi nel relativo ISEE;
6) disporre che, qualora la figlia torni a vivere con la madre, riprenderanno a vigere le condizioni in essere tra i genitori stabilite in sede di separazione e confermate in sede di divorzio relative al mantenimento della figlia e quindi che riprenderà a corrispondere direttamente a Parte_4 la somma indicata al punto 2 oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Parte_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
7) dare atto che ciascuna parte provvederà a sostenere il costo dei compensi del proprio legale”.
Con decreto emesso in data 16.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 08.05.2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la
Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza dello 08.05.2025 comparivano personalmente il sig. la sig.ra Parte_1 Pt_2
e la figlia che dichiaravano di confermare le circostanze di fatto di cui al ricorso,
[...] Parte_3 mentre il loro difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come, alla luce della documentazione agli atti, con particolare riferimento al contratto di agenzia di durata triennale, debba ritenersi provato il requisito dell'autosufficienza economica in capo alla figlia maggiorenne Pt_3
[...]
Il ricorso congiunto presentato dalle parti deve dunque essere accolto e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 13.05.2009, come già modificata dal decreto cron. n. 7827/2020, previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica della figlia , devono essere revocate le condizioni relative al suo mantenimento come Pt_3 sopra riportate ai nn.
1-6 del decreto, esclusa la n. 7 che riguarda invece la regolazione delle spese di lite.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e a parziale modifica della sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 cessazione civili del matrimonio emessa in data 13.05.2009, come già modificata dal decreto cron. n.
7827/2020 emesso in data 10.12.2020, così decide:
- previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne Parte_3
REVOCA le disposizioni relative al suo mantenimento contenute nel decreto cron. n. 7827/2020 ai nn.
1-6, come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via F. De Sanctis n. 15, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18 nonché da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._3 dell'Ariete n. 13, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO CAPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via G. Pasolini n. 18
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza dello 08.05.2025, la difesa delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso congiunto. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.12.2024, il sig. la sig.ra e loro figlia Parte_1 Parte_2 Pt_3 adivano l'intestato Tribunale deducendo che il sig. e la sig.ra avevano depositato
[...] Pt_1 Pt_2 ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio in data 17.06.2020 e che il Tribunale di
Ravenna, in accoglimento delle richieste da loro promananti, con decreto cron. n. 7827/2020, a fronte della cessazione della coabitazione tra madre e figlia, aveva stabilito che l'importo di euro 550,00 corrisposto mensilmente dal sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2 Pt_3 venisse versato direttamente a quest'ultima, che la sig.ra corrispondesse alla figlia a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento a far data dal febbraio 2020 la somma mensile di euro 180,00, che le spese straordinarie nell'interesse della figlia fossero suddivise al 50 % tra i genitori, che rimanesse Pt_3 fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %, che, in ogni caso, la sig.ra Pt_2 non potesse essere chiamata a sostenere spese straordinarie superiori a quelle che sarebbero
[...] state a suo carico se la figlia avesse continuato a far parte del suo nucleo familiare e che, qualora Pt_3 fosse tornata a vivere con la madre, tornassero vigenti le condizioni relative al suo mantenimento stabilite in sede di separazione e confermate con il divorzio.
Le parti deducevano altresì che, negli anni successivi all'emissione di tale provvedimento, le condizioni economiche di erano mutate in melius, tanto che la medesima aveva raggiunto Pt_3
l'autosufficienza economica, e che, in particolare, si era iscritta all'Albo Unico dei Consulenti
Finanziari con delibera OCF n. 2518 del 10.07.2024, che in data 18.09.2024 aveva depositato presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, che in data 02.10.2024 aveva sottoscritto con un contratto di agenzia della durata di tre anni, che, in forza di tale Controparte_1 rapporto di lavoro, aveva iniziato a percepire un reddito mensile di circa 2.000,00 euro e che, nel mese di novembre 2024, oltre alle provvigioni maturate ad ottobre, aveva ricevuto da Controparte_1 anche un rimborso una tantum pari ad euro 4.600,00 per la frequentazione dei corsi che l'avevano portata alla sottoscrizione del contratto.
Alla luce delle dedotte circostanze, le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna, stante la raggiunta indipendenza economica di di revocare le condizioni di mantenimento relative a Parte_3 quest'ultima, nonché tutte quelle accessorie, contenute nel decreto cron. n. 7827/2020 del 10.12.2020, come qui riportate: “1) disporre che l'importo di € 550,00 corrisposto mensilmente da Parte_4
a a titolo di mantenimento di venga versato direttamente a quest'ultima Parte_2 Parte_3 affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane;
2) disporre, sempre in virtù del decaduto presupposto coabitativo, che la sig.ra versi, Parte_2
a far data dal mese di febbraio 2020, a favore di a titolo di mantenimento, la somma di Parte_3
€180,00 mensili;
pagina 2 di 4 3) disporre la suddivisione al 50% tra i genitori di tutte le spese straordinarie, utilizzando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna come scrittura di riferimento, con l'unica modifica relativamente ai tempi di risposta in ordine alle richieste di rimborso di spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori che, come indicato nelle misure guida del CNF, dovranno essere manifestate dai genitori per iscritto, con un motivato dissenso, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta, con il silenzio inteso come assenso alla spesa;
4) disporre che rimanga fiscalmente a carico dei genitori al 50%, con l'impegno della Parte_3 prima a far pervenire ai secondi, via e-mail, le spese sostenute ai fini delle detrazioni fiscali e che, ai fini ISEE continui a far parte del nucleo familiare materno. A tal fine, disporre che Parte_3 Pt_3 comunichi alla madre, entro il 31/12 di ogni anno, l'esistenza di ogni suo eventuale reddito
[...] nonché di suoi redditi superiori ad € 4.000,00;
5) disporre che, in ogni caso, la madre non potrà essere chiamata a sostenere spese Parte_2 straordinarie superiori a quelle che sarebbero a suo carico se la figlia continuasse a far Parte_3 parte del suo nucleo familiare e quindi nel relativo ISEE;
6) disporre che, qualora la figlia torni a vivere con la madre, riprenderanno a vigere le condizioni in essere tra i genitori stabilite in sede di separazione e confermate in sede di divorzio relative al mantenimento della figlia e quindi che riprenderà a corrispondere direttamente a Parte_4 la somma indicata al punto 2 oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Parte_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
7) dare atto che ciascuna parte provvederà a sostenere il costo dei compensi del proprio legale”.
Con decreto emesso in data 16.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 08.05.2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la
Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza dello 08.05.2025 comparivano personalmente il sig. la sig.ra Parte_1 Pt_2
e la figlia che dichiaravano di confermare le circostanze di fatto di cui al ricorso,
[...] Parte_3 mentre il loro difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come, alla luce della documentazione agli atti, con particolare riferimento al contratto di agenzia di durata triennale, debba ritenersi provato il requisito dell'autosufficienza economica in capo alla figlia maggiorenne Pt_3
[...]
Il ricorso congiunto presentato dalle parti deve dunque essere accolto e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 13.05.2009, come già modificata dal decreto cron. n. 7827/2020, previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica della figlia , devono essere revocate le condizioni relative al suo mantenimento come Pt_3 sopra riportate ai nn.
1-6 del decreto, esclusa la n. 7 che riguarda invece la regolazione delle spese di lite.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e a parziale modifica della sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 cessazione civili del matrimonio emessa in data 13.05.2009, come già modificata dal decreto cron. n.
7827/2020 emesso in data 10.12.2020, così decide:
- previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne Parte_3
REVOCA le disposizioni relative al suo mantenimento contenute nel decreto cron. n. 7827/2020 ai nn.
1-6, come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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