Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/12/2025, n. 21712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21712 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9808 del 2025, proposto da IR RN, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cesareo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cinzia Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione opere abusive (rif. verbale di abuso edilizio n. 21/2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che:
- con l’ordinanza indicata in epigrafe il Comune di San Cesareo ha ingiunto alla sig.ra IR RN, in qualità di proprietaria e responsabile dell’abuso, la demolizione delle opere edilizie eseguite – in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica (nonché archeologica e sismica) – sul terreno identificato in catasto al foglio 74, particelle 719 e 721, situato in zona agricola di P.R.G.;
- nel provvedimento viene contestata l’esecuzione di lavori ulteriori su due manufatti già oggetto di tre ordinanze di demolizione (n. 46 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 54 del 2016) e di alcuni provvedimenti di sequestro giudiziario, lavori per effetto dei quali gli stessi manufatti “ si presentano completamente rifiniti internamente ed esternamente ”;
- le opere abusive, per come individuate nel provvedimento gravato, consistono, in particolare, nelle seguenti: (i) “ completa rifinitura interna ed esterna ” del primo manufatto; (ii) in relazione al secondo manufatto, “ realizzazione sul prospetto laterale destro di un ampliamento a portico delle dimensioni in pianta di mt 6 x 4 mt circa e ampliamento in muratura delle dimensioni di mt 4 x 4 ”, nonché “ sul prospetto posteriore, ampliamento in muratura di mt 4 x 4 circa ”; (iii) “ realizzazione, dietro al secondo manufatto, di una tettoia in legno per copertura auto delle dimensioni in pianta di mt 10 x 5 circa ”;
PREMESSO, altresì, che avverso tale provvedimento la sig.ra RN è insorta con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 3 settembre 2025, formulando due motivi di diritto così rubricati: “ 1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 del DPR 380/01. Eccesso di potere ”; “ 2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 DPR 380/01. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Eccessività del tempo decorso dall’abuso ”;
RILEVATO che:
- con memoria in data 2 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di San Cesareo, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame – in ragione sia della mancata indicazione del codice fiscale della ricorrente e degli estremi del provvedimento impugnato, sia del difetto di specificità dei motivi, in asserita violazione dell’art. 40, comma 1, lett. a), b) e d), c.p.a., e dell’art. 163, comma 3, c.p.c. – nonché argomentando nel merito in ordine alla relativa infondatezza;
- alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione;
CONSIDERATO che la manifesta infondatezza del gravame, nei termini appresso illustrati, consente di prescindere, in applicazione del principio di economia processuale ( ex multis , Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. St., Sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860) dallo scrutinio delle eccezioni formulate in rito dal Comune resistente;
RITENUTO, in particolare, che:
- il primo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente deduce che “ nei lavori che necessitano di una semplice denuncia d’inizio d’attività è illegittimo qualsiasi provvedimento ripristinatorio (reale o per equivalente) di quanto realizzato al di fuori del preventivo controllo, se prima non sia stata evasa l’eventuale istanza diretta ad ottenere la sanatoria ” – è palesemente inconferente, in quanto, innanzitutto, i lavori contestati non sono in alcun modo sussumibili nell’ambito di quelli eseguibili in regime di scia (venendo in considerazione la realizzazione di una nuova tettoia nonché di rilevanti ampliamenti, per di più eseguiti su manufatti completamente abusivi già edificati in carenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica) e, inoltre, non risulta presentata alcuna domanda di sanatoria;
- il secondo motivo di censura, che si appunta sulla “ eccessività del tempo decorso dall’abuso ”, anche sulla base della relazione tecnica di parte del 4 agosto 2025 in cui l’Ing. IC CE attesta che “ gli immobili, dalla data del quinto ed ultimo sequestro con prot. 3274 del 17/12/2017, non hanno subito modifiche e risultavano già all’epoca rifiniti ed utilizzabili ”, è manifestamente infondato alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. L’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste, pertanto, alcuna necessità di motivare in maniera dettagliata un provvedimento con il quale è stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data di adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, n. 1123 del 2018). Il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole (Cons. Stato, n. 1498 del 2019) ” (così, da ultimo, ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 29 settembre 2025, n. 7597);
CONSIDERATO, inoltre, che parimenti privi di pregio si appalesano i motivi “intrusi” di cui ai punti 3 bis e 4 della parte in fatto del ricorso, in quanto:
- con il primo di essi viene lamentata l’erronea indicazione delle particelle catastali contenuta nella determinazione n. 8 del 4 luglio 2025 (recante la rettifica della determinazione n. 6 del 19 giugno 2025 di presa d’atto dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione del 2016 sopra citate), con conseguente inammissibilità della censura perché riferita ad un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso;
- con il secondo dei motivi intrusi viene evidenziato che “ l’immobile oggetto di ordinanza di demolizione risulta essere accatastato e registrato ”, circostanza del tutto irrilevante atteso che “ per giurisprudenza pacifica l’accatastamento ha valenza solo a fini fiscali e non vale certo a legittimare, sotto il profilo edilizio, il manufatto ” (così Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 2005);
RITENUTO, in conclusione, che il ricorso in epigrafe è manifestamente infondato e va respinto, con conseguente regolazione delle spese di lite secondo l’ordinario criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di San Cesareo delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GI | ON IA |
IL SEGRETARIO