Articolo 5 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 5.
Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non abbiano superato il 350° Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si presclude dal limite di eta';
2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;
3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987