Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7053 del 2025, proposto da:
US RN, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Tomasella, Ivana Ronchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
e/o declaratoria di nullità:
- del provvedimento SA S.p.a. – Direzione Garanzie Finanziarie e Solidarietà- Servizio Garanzie Finanziarie e Fondo Usura e Estorsione – Protocollo Uscita - 0213835/24 del 07/11/2024, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stato disposto che “non può darsi seguito alla richiesta di riesame in argomento”, poiché è “cessato definitivamente l’organo deputato per legge allo svolgimento della predetta funzione”, id est il riesame della domanda di indennizzo;
- di ogni altro atto, anche non noto alla ricorrente, presupposto e/o comunque connesso con quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato alla SA SP ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo pec in data 16.6.2025 e depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, in trasposizione dell’originario ricorso straordinario, instando per l’annullamento e/o declaratoria di nullità:
- del provvedimento SA S.p.a. – Direzione Garanzie Finanziarie e Solidarietà- Servizio Garanzie Finanziarie e Fondo Usura e Estorsione – Protocollo Uscita - 0213835/24 del 07/11/2024, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stato disposto che “non può darsi seguito alla richiesta di riesame in argomento”, poiché è “cessato definitivamente l’organo deputato per legge allo svolgimento della predetta funzione”, id est il riesame della domanda di indennizzo;
- di ogni altro atto, anche non noto alla ricorrente, presupposto e/o comunque connesso con quelli impugnati;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’atto impugnato;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 25.5.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti;
Rilevata la fondatezza assorbente del rilievo di inammissibilità del ricorso, rappresentato ex officio dal Collegio ex art.73 cpa nel corso della camera di consiglio, come constatato a verbale in atti, per insussistenza dell’interesse ad agire, posto che:
- nella circostanza in esame, parte ricorrente avversa la summenzionata nota, a mezzo della quale la SA SP ha rifiutato il riesame, richiesto dall’interessata, del provvedimento del 5.9.2022 di rigetto della domanda di ammissione n.24130 al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) istituito dall’art.1, co.501 L.n.145/2018 per la tutela dei risparmiatori danneggiati (fra l’altro) dalla liquidazione coatta amministrativa disposta in data 25 giugno 2017 nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a.;
- secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, il rifiuto preliminare di autotutela equivale, nella sostanza, ad un atto meramente confermativo del provvedimento sfavorevole precedente, nel caso peraltro non impugnato, e come tale non utilmente impugnabile dalla parte privata, in armonia con il generale principio dell’incoercibilità dell’autotutela nell’ambito del diritto amministrativo (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 29/11/2022, n.10485; Tar Roma, 26/05/2025, n. 10032). Peraltro, fermo quanto precede, la parte interessata potrà valutare la possibilità introdotta dalla previsione recata dall’art.1, co.762 della L.n.199/2025;
Ritenuto pertanto che, per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art.35, co.1 lett. b) cpa, per carenza di interesse ad agire, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto dell’interesse azionato nonché nella definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
PI AB, Presidente
OR NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | PI AB |
IL SEGRETARIO