TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3897
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse ad agire

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'interesse ad agire, poiché il provvedimento impugnato, negando il riesame di una precedente decisione non impugnata, si configura come atto meramente confermativo e non autonomamente lesivo. La parte interessata potrà valutare la possibilità introdotta dalla previsione recata dall’art.1, co.762 della L.n.199/2025.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse ad agire

    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità anche delle domande accessorie e connesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3897
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3897
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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