Art. 2.
All' articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
All' articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.