Articolo 2 della Legge 10 maggio 1978, n. 176
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 maggio 1978
Art. 2.
All' articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 16 maggio 1978
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