Versione
16 maggio 1978
16 maggio 1978
Art. 2.
All' articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
All' articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 48
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1986, n. 1349Provvedimento: La nuova normativa sui contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, mentre si applica in via generale a tutti i rapporti in corso, ancorché oggetto di controversie (che non siano state decise con sentenza passata in giudicato o comunque già esecutiva, ovvero con transazione stipulata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11 del 1981), non opera, invece, per quanto concerne il diritto di ripresa se l'Esercizio di esso, anteriormente all'entrata in vigore della predetta normativa, abbia già dato adito ad una controversia giudiziaria, in qualunque stato e grado la stessa si trovi. In tal caso, la disciplina applicabile resta quella di cui all'art. 2 della legge n. 176 del 1978. ( Conf 3655/85, mass n 441248; ( Conf 4607/84, mass n 436528; ( Conf 1948/83, mass n 426794).*Leggi di più...
- diritto di ripresa esercitata in epoca anteriore alla nuova normativa·
- disciplina applicabile·
- normativa prevista dalla legge n. 203 del 1982·
- contratti agrari