Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 3790/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 18/03/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SARTORI ELISA, come da mandato in atti,
c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
i ricorrenti, sussistendo i presupposti di legge ed essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra loro, chiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già
1
CONDIZIONI
1. AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI E ORGANIZZAZIONE DEL
CALEN-DARIO SETTIMANALE
Durante l'anno scolastico l'affidamento dei minori seguirà la seguente ripartizione: prima settimana del mese: i minori vivranno con la SI dal lunedì al Pt_2 mercoledì fino all'uscita di scuola, con il sig. dall'uscita di scuola di Pt_1 mercoledì fino al venerdì all'uscita di scuola e di nuovo con la SI Pt_2
durante il weekend che dovrà accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
seconda settimana: i minori vivranno con il signor dal lunedì all'uscita di Pt_1 scuola al mercoledì fino all'uscita di scuola, con la SI dall'uscita di Pt_2
scuola di mercoledì fino al venerdì all'uscita di scuola e di nuovo con il sig. durante il weekend che dovrà accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
Pt_1
la terza e la quarta settimana del mese ripercorrono in maniera identica la prima e la seconda.
In sostanza i genitori applicheranno un calendario equo e paritario nella gestione dei minori che sta-ranno all'incirca due giorni con il padre e due con la madre.
In caso di ritiri anticipati da scuola per questioni organizzative o di salute dei minori, dovrà occuparsene il genitore che deve andarli a prendere a scuola quel giorno.
Durante il periodo di vacanza (all'infuori del calendario scolastico): - vacanze natalizie: i minori e trascorreranno metà delle vacanze con la Per_1 Per_2
mamma e metà con il papà, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale e di
Capodanno (una settimana consecutiva con ciascuno, con il criterio dell'alternanza).
- Pasqua e altre festività sarà trascorsa singolarmente con ciascun genitore con un criterio dell'alternanza: le vacanze pasquali saranno divise tre giorni ciascuno tra i genitori.
- vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascun genitore un totale di tre settimane (di cui due consecutive). L'esatto periodo di vacanza sarà concordato dai genitori entro circa la prima settimana di giugno di ciascun anno. Per le restanti
2 settimane estive si applicherà il calendario vigente durante il periodo scolastico.
Le condizioni sopra elencate potranno essere variate dai genitori in accordo e in caso di necessità.
Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei minori ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni relative ai figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole. Le parti si impegnano altresì a permettere ai minori di mantenere vivi i rapporti con le rispettive famiglie d'origine.
2. MANTENIMENTO DEI FIGLI SA E TE
Il sig. verserà mensilmente alla SI , tramite Parte_1 Parte_2
bonifico bancario alle coordinate già note, l'importo di €150,00 complessivi, da rivalutarsi anno per anno secondo le varia-zioni ISTAT come per legge, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_3 Persona_4
L'importo dell'assegno unico universale verrà recepito integralmente dalla SI
, destinandolo al pagamento di spese necessarie per i figli. Pt_2
Le spese straordinarie relative ai minori, come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Verona attualmente vigente, verranno ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore e dovranno essere concordate precedentemente tra loro.
3. DISCIPLINA RELATIVA ALLE RESIDENZE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano che nella casa coniugale di Buttapietra Via Monte Bianco n. 1, continueranno a risiedere stabilmente la IG.ra unitamente ai figli Parte_2
minori quando a Lei affidati, come già previsto dalla sentenza di separazione consensuale. Il IG. continuerà a risiedere nell'appartamento di Parte_1 sua proprietà sito Verona (VR) Via Ca' di Aprili n. 60, come già previsto nella sentenza di separazione ed ivi risiederà unitamente ai figli quando a Lui affidati. La distanza tra le due abitazioni è di circa 2,5 km.
4. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Le parti danno atto di rinunciare a reciproche pretese di carattere patrimoniale ed economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili
3 del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni alla data del deposito del ricorso nato il [...], e nata il Persona_3 Persona_4
01.03.2019) e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei due figli. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
4 Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti e compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e il 03.09.2011 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Buttapietra, (n. 7 p. II Serie A anno 2011) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) compensa le spese di lite;
3) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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