Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/06/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1644/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con due giudizi riuniti depositati il 06.03.2023 parte ricorrente esponeva:
• di aver svolto dal 2000 attività di pizzaiolo inizialmente per lo più come dipendente e poi in autonomia;
• che nell'espletamento della prestazione lavorativa veniva sottoposto a movimenti ripetuti degli arti superiori per stendere la pasta, utilizzare la pala per infornare e sfornare, utilizzare vari attrezzi da cucina;
posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi;
• che a causa delle mansioni svolte gli venivano diagnosticate ”ernia discale lombare” nonchè “epitrocleite bilaterale”;
• che presentava due distinte domande per il riconoscimento delle due malattie professionali e per il relativo indennizzo;
• che le domande venivano respinte per assenza di nesso causale con conferma a seguito di visita collegiale;
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Tanto esposto chiedeva l'accertamento delle malattie professionali e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo per danno biologico. CP_1
Si costituiva l' eccependo che mancava la prova dell'esposizione a rischio CP_1 specifico con conseguente assenza di nesso causale.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata in relazione all'epitrocleite bilaterale;
è da rigettare in merito all'ernia discale.
3) La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr. Cass.
8773/2018).
4) Nel caso di specie, in relazione all'epitrocleite bilaterale, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova documentale e
2 attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa.
I testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni sufficientemente specifiche, hanno confermato il lavoro svolto dalla parte ricorrente come pizzaiolo e l'attività relativa all'impasto e relative posizione incongrue oltre che movimentazione carichi (impasto, sacchi di farina, legna).
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, cui si rinvia per un'analisi più dettagliata, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il lavoro svolto e l'epitrocleite bilaterale, evidenziando in particolare che “La mansione presuppone
l'effettuazione di “movimenti rapidi e costanti (azioni tecniche dinamiche) con entrambi gli arti con stereotipia elevata”. L'uso di forza di grado moderato per circa 1/3 del tempo e posture incongrue per quasi tutto il tempo del ciclo.
Quello che ne risulta è un rischio elevato per l'arto destro e sinistro a partire da attività di 6 ore (e medio a partire già da 4 ore)” concludendo che “può motivatamente ritenersi che la patologia attualmente sofferta dal Sig. e Pt_1 rappresentata da epitrocleite bilaterale sia da porsi in relazione causale con
l'attività svolta con mansione di pizzaiolo in maniera continuativa dal 2006 per circa 8 ore al giorno”.
A tale conclusione la CTU, dott.ssa , è giunta sulla scorta di Persona_1 premesse condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento. Ne consegue che, tenuto conto anche del tipo di patologia e di quanto evidenziato in ordine al tipo di attività lavorativa svolta e del lasso di tempo durante il quale il ricorrente svolto questo tipo di lavoro (per oltre venti anni), deve ritenersi provato il nesso di causalità.
In merito, dunque, alla percentuale di danno indennizzabile, il CTU, considerando il danno biologico già riconosciuto in precedenza pari all'8%, ha calcolato il danno biologico complessivo derivante dal cumulo nella misura del
10% (vd. CTU in atti). Tale stima appare condivisibile tenuto conto del tipo di patologie riscontrate e dei parametri medico legali di riferimento.
5) In merito, invece, all'ernia discale, il CTU ha escluso l'origine lavorativa della patologia in quanto “Tipico della mansione è il rischio di movimentazione
3 manuale carichi, che per intensità e frequenza – come proprio del caso di specie – risulta non idoneo a cagionare la malattia professionale corrispondenza a patologia erniaria a carico del tratto lombare. L'ernia discale riscontrata nel Sig. è infatti singola, localizzata a livello L5-S1 ovvero Pt_1 lombo-sacrale e asintomatica. Infatti, non risultano in atti visite e/o follow up ortopedici o neurochirurgici volti alla rivalutazione/trattamento di tale affezione. In altri termini, sulla scorta della documentazione prodotta, dell'obiettività clinica e di quanto emerso in occasione delle operazioni di consulenza, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche (entità, ripetitività e frequenza) dei movimenti descritti in relazione alla mansione svolta, non è possibile stabilire una correlazione causale tra i movimenti riguardanti la mansione di pizzaiolo e la singola ernia lombo-sacrale riscontrata nel Sig. ”. Pt_1
Ciò assume rilievo perché induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, dovendosi ritenere, quindi, che non vi sia una concatenazione causale tra i due eventi.
Alla luce di ciò deve quindi escludersi che la malattia relativa all'ernia discale diagnosticata al ricorrente ed oggetto di causa sia indennizzabile dall' CP_1 con conseguente rigetto della relativa domanda proposta.
6) Alla luce della soccombenza reciproca per parziale accoglimento (cfr. Cass.
SS.UU. 32061/2022, 1269/2020 e 21069/2016), data la presenza di due distinte domande, una accolta e l'altra rigettata, è possibile compensare integralmente le spese.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto parte ricorrente (“epitrocleite bilaterale”) è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
4 2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo CP_1 previsto dal D.Lgs. n. 38/2000, in rapporto ad un danno biologico aumentato dall'8%, derivante dal cumulo delle patologie già riconosciute, al 10%, derivante dal cumulo tra l'epitrocleite bilaterale e quanto già riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dalla domanda amministrativa;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
5. spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 27/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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