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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2581 dell'anno2018, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. BERTUCCELLI TOMMASO
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
COroparte_1
: avv. DANIELETTO ALBERTO
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia allìIll.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla con socio unico alla per Parte_1 COroparte_1 qualsivoglia titolo, ragione e causa e quindi di quanto invocato ex adverso, per i motivi di cui alla narrativa, accogliere la presente domanda e dichiarare quanto precede. Con vittoria di spese e di compenso di lite, oltre accessori di legge.”
Conclusioni di parte convenuta:
P a g . 1 | 12 “In via pregiudiziale e comunque preliminare ad ogni altra. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenze del Tribunale di Venezia pronunciando ogni provvedimento del caso e rimettendo le parti avanti detto giudice. B. Nel merito Rigettare ogni avversaria conclusione perché infondata in fatto ed in diritto, palesando la domanda di parte attrice i connotati della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di cui si chiede la condanna. C. In via riconvenzionale principale Voglia il tribunale accertati i fatti in narrativa, accertato e dichiarato che il comportamento tenuto da parte NCA nel corso delle trattative è stato in violazione della correttezza e buona fede che deve caratterizzare tale fase, accertato che la convenuta ha eseguito lavorazioni a favore della prima come indicati nei documenti allegati e come sarà provato in corso di causa, voglia condannare NCA al pagamento (a) della somma di € 71.179,48# a titolo di risarcimento del danno ed allo stesso titolo (b) al rimborso dei costi come indicati in narrativa per complessivi € 7.303,50 ovvero quelle diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta dall'espletanda istruttoria. Si chiede altresì la condanna dell'attrice (c) al risarcimento dell'ulteriore danno subito dalla convenuta pari all'importo, ad oggi non ancora determinato, corrispondente al costo del personale di Alpha Service e da questa sostenuto nel periodo dal 16 al 28 febbraio 2018 e (d) la somma corrisposta in sede sindacale al lavoratore sig. come da doc. 28 dimesso con Per_1 memoria 183 n.
2. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo D. In via riconvenzionale subordinata/alternativa: Nell'ipotesi in cui questo Giudice ritenesse di configurare il rapporto intercorso tra le parti un'ipotesi di appalto, voglia ai sensi dell'art. 237 del Codice della Navigazione, accertare e dichiarare la nullità del contratto per assenza di forma scritta ab substantiam e provvedere come da successiva domanda riconvenzionale per arricchimento senza causa. Nella denegata non creduta ipotesi in cui questo Giudice ritenesse invece, non sussistente la eccepita nullità, voglia il tribunale, previo ogni accertamento del caso e dei fatti come sopra esposti, esperita ogni verifica ed accertamento ritenuto opportuno ed utile, accertare, determinare e dichiarare il corrispettivo/controvalore delle opere eseguite da secondo il criterio che riterrà più adeguato, compresi quelli qui suggeriti in CP_1 narrativa del monte/ore indicato, ovvero quello della valorizzazione/quantificazione delle singole lavorazioni secondo i mercuriali della locale C.C.I.A.A. e gli usi locali per la tipica attività in questione tenendo conto che operavano in trasferta, ovvero Parte_2 infine secondo il criterio e modalità che riterrà più opportuno. Si chiede pertanto la condanna di NCA al pagamento di detto corrispettivo/controvalore, nonché allo stesso titolo anche al pagamento/rimborso dei costi sostenuti ora dalla convenuta ora da Alpha Service ed addebitati ed addebitandi alla prima, come indicati alle voci (b), (c) e (d) del punto precedente. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. E. In via riconvenzionale ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui questo Tribunale non riconoscesse sussistente nessuna delle fattispecie di cui sopra ovvero fosse ritenuta fondata l'eccezione di nullità di cui al primo cpv del superiore punto D., rilevato e accertato che in ogni caso parte attrice dall'attività di ha conseguito un indubbio e quantificabile vantaggio e quindi ottenendo CP_1 un arricchimento senza causa, così come regolato dall'art. 2041 C.C., voglia accertare e dichiarare detto arricchimento e riconoscere il diritto della convenuta ad ottenere l'accertamento e quantificazione e la condanna dei , per l'effetto Parte_1 condannare l'attrice in via riconvenzionale al pagamento di una somma pari al controvalore dei lavori/opere eseguite da determinarsi secondo il criterio ritenuto più adeguato e corretto, compresi quelli del monte/ore, sopra indicato, ovvero della valorizzazione/quantificazione delle singole lavorazioni secondo i mercuriali della locale C.C.I.A.A. e/o gli usi locali per la tipica attività in questione e la qualifiche del personale utilizzato, tenuto conto del fatto che
[...] operavano in trasferta. Si chiede anche la condanna sempre in via Parte_2 riconvenzionale al rimborso/pagamento di tutte le somme relative ai costi per materiali sostenuti ora dalla convenuta ora da Alpha Service ed addebitati alla prima, come indicati in
P a g . 2 | 12 narrativa ovvero come risulteranno dovuti dall'assumenda istruttoria. Ove questo giudice ritenesse che il valore delle opere realizzate da non sia oggettivamente CP_1 quantificabile secondo un criterio scientifico, si chiede che la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. richiesto in via riconvenzionale sub lett. E. venga effettuata secondo equità, come pacificamente consentito da univoca giurisprudenza nei casi in cui sia impossibile od estremamente complesso avvalersi di criteri alternativi, e ciò previa assunzione della prova per testi. In alternativa, tenuto conto che non è stato possibile espletare la CTU richiesta e disposta a causa della impossibilità materiale di procedere ad una verifica del bene Yacht giacché non messo a disposizione dall'attrice e non diversamente rinvenibile, e qualora ritenesse di non ricorrere ad una liquidazione di detto indennizzo in via equitativa, si chiede che questo Giudice deferisca ad una parte, che qui si ritiene di indicare nella persona del legale rappresentate di
, il giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. avente ad oggetto la determinazione CP_1 del valore delle lavorazioni eseguite tenuto conto dei costi per le apparecchiature e dei beni installati sullo Yacht di cui è causa dei costi del personale di quelli per le trasferte, non essendo altrimenti accertabile il valore delle opere realizzate dalla convenuta. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni ipotesi conclusiva si chiede la condanna di parte attrice alla rifusione delle competenze, delle anticipazioni, delle spese generali, C.P.A. e IVA , oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P. che dovranno essere determinate tenuto conto del rigetto della domanda attorea di accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia credito azionato dalla convenuta, giusta sentenza pronunciata nel corso del presente giudizio In via istruttoria Si insiste sulle istanze istruttorie formulate in seconda e terza memoria 183 c.p.c. e, in particolare, sulla prova per testi allo stato non ammessa e sui capitoli che di seguito si ritrascrivono mantenendo la numerazione originaria da cui sono stati espunti i capitoli per i quali la prova è già stata espletata. Precisamente sui seguenti: Si chiede che venga sentito il legale rappresentante di con sede in Luni (SP) Via Larga 31, sui seguenti capitoli: CP_2 1) Vero che è stabilmente presente con un proprio presidio all'interno nel cantiere di CP_2 sito in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4bis Parte_1 (MC)? 2) Vero che a gennaio 2018 era presente con detto presidio? Si chiede che CP_2 vangano sentiti i sigg. , , sui seguenti capitoli: Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 3) Vero che Lei ha lavorato presso il cantiere di di Marina di Carrara Parte_1 dal 19 gennaio fino al 14 febbraio 2018, per otto ore al giorno dal lunedì al sabato? (testi: tutti gli operai ad eccezione di Nastasache). Qualora il teste dovesse riferire di non aver lavorato nell'intero arco temporale sopra indicato, si chiede che il teste sia chiamato a riferire quali giorni ha lavorato e per quante ore al giorno. 5) Vero o no che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio Lei ha lavorato presso il cantiere della “ ” assieme ai Parte_1 signori , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2 Per_10
, , (testimoni tutti i
[...] Per_11 Persona_12 Persona_13 Testimone_3 sopra nominati) 6) Vero che dal 19 gennaio fino al 14 febbraio 2018 lei ha eseguito le lavorazioni e le installazioni esposte nel prospetto che le si rammostra – cfr doc. 16 pag. 2 – su un Motoryacht di 63 metri presso il cantiere di di Marina di Carrara Parte_1 assieme ai signori , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2
, , (testi Persona_10 Per_11 Persona_12 Persona_13 Testimone_3 tutti gli operai sopra nominati). 7) Vero che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio 2018, presso il cantiere di di Marina di Carrara, Lei ha eseguito, su detto Parte_1
l'installazione delle linee in PPR dell'acqua refrigerata, lavaggio dei ponti con CP_3 acqua potabile e dell'aria compressa in multistrato dalla ordinata 20 alla ordinata 35 a sinistra nave, il completamento delle linee Sprinkler all'interno delle due celle frigo e il montaggio parziale di moduli roxtec RS PPS/S? (testi: Auteri, ). 8) Vero che nel periodo dal 19 Tes_2
P a g . 3 | 12 gennaio al 14 febbraio 2018, presso il cantiere di di Marina di Parte_1 Carrara, Lei ha eseguito, su detto l'installazione delle linee in PPR dell'acqua CP_3 refrigerata dalla cassetta tribunale 292 4 ordinata 20 alla ordinata 35 a destra nave, l'installazione dei collari roxtec nella cella frigo di destra nave e nel locale elettrico per l'installazione delle linee dell'acqua refrigerata? (testi: Auteri, ). 9) Vero che nel Tes_2 periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio 2018, presso il cantiere di di Parte_1 Marina di Carrara, Lei ha realizzato, su detto il collegamento di tutte le linee delle CP_3 acque grigie e scarichi dei fan-coils a sinistra nave dalla ordinata 25 alla ordinata 35? (testi: Auteri, ). 17) Vero che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio 2018, presso il cantiere Tes_2 di di Marina di Carrara, Lei ha eseguito, su detto il Parte_1 CP_3 completamento delle linee in PVC di sfogo dell'aria e ombrinali dall'ordinata 25 all'ordinata 8? (teste: ). 20) Vero che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio 2018, presso il Tes_3 cantiere di di Marina di Carrara, Lei ha eseguito, su detto Parte_1 CP_3 il collegamento delle linee di scarico della porta all'ordinata 14 con il ponte inferiore? (teste:
). Si chiede che vengano sentiti i sigg. , , Tes_3 Testimone_1 Per_7 Per_6
, sui seguenti capitoli di prova: 23) Vero che nel periodo dal 19 gennaio al
[...] Tes_2 14 febbraio 2018 ha fornito presso il cantiere di Marina di Carrara di CP_1 [...]
tutti i materiali descritti nelle fatture n. 192, 295, 325, 379 del 2018 emesse Parte_1 da Savinox Srl, tutti i materiali descritti della fattura n. 239/2018 emessa da Tubiplastic Srl, tutti i materiali descritti nella fattura n. 5188/2018 emessa da Sapio Srl, nonché tutti i materiali descritti nelle fatture n. 325 e 1222 del 2018 emesse da Gruppo Martinelli ITF SPA, come da doc. 20 che Le si rammostra? 24) Vero che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio 2018 Alpha Service ha fornito presso il cantiere di Marina di Carrara tutti i materiali descritti nei DDT n. 274, 351, 402, 423 del 2018 emessi dalla ditta Scomazzon Libero Sas, nonché tutti i materiali descritti nei DDT n. 628, 751, 956 del 2018 emessi dalla ditta come da Parte_3 doc. 19 che Le si rammostra? 25) Vero che Lei, unitamente agli altri operai impiegati nel cantiere di NCA, ha utilizzato i materiali descritti nelle predette fatture e DDT per eseguire le lavorazioni e le installazioni descritte nel doc. 16 pag. 2 di parte convenuta che Le si rammostra? 26) Vero che il sig. , ogni lunedì mattina del periodo compreso tra il Parte_4 19 gennaio e il 14 febbraio 2018, trasportava con un furgone i materiali descritti nelle predette fatture e DDT - ad eccezione di quelle emesse da Sapio e Gruppo Martinelli -, caricandoli presso la sede di sita in Campagna Lupia (VE), Via del Lavoro 11 e scaricandoli CP_1 presso il cantiere di Marina di Carrara di – come da docc. 19 e 20 che Parte_1 Le si rammostrano? 27) Vero che Lei era presente a dette operazioni di carico, trasporto e consegna da Campagna Lupia al cantiere di Marina di Carrara di ? Parte_1 28) Vero che Lei, in presenza del signor , a fine gennaio 2018 riceveva presso il Parte_4 cantiere di Marina di Carrara di Nuovi i materiali descritti nella fattura n. Parte_1 5188/2018 inviati dalla ditta Sapio Srl, come da doc. 20 che le si rammostra? 29) Vero che Lei, in presenza del signor , tra fine gennaio e primi di febbraio 2018 riceveva presso il Parte_4 cantiere di Marina di Carrara di i materiali descritti nelle fatture n. Parte_1 325 e 1222 del 2018 inviati dalla ditta Gruppo Martinelli, come da doc. 20 che le si rammostra? Si chiede ammettersi prova per testi dei sigg. , , Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Testimone_1 Tes_2 Per_12
, sul seguente capitolo: 39) Vero che Lei e gli altri
[...] Persona_13 Testimone_3 operai , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2 Per_10
, , nel periodo dal 19
[...] Per_11 Persona_12 Persona_13 Testimone_3 gennaio al 14 febbraio 2018 accedevate al cantiere di NCA a Marina di Carrara muniti di un badges di accesso? Si chiede che i sigg. , , , Testimone_1 Per_7 Persona_6 Tes_2
, vengano sentiti sui seguenti capitoli: 40) Vero che in data 14 febbraio 2018, Lei e i suoi
[...]
P a g . 4 | 12 colleghi vi allontanaste dal cantiere di di Marina di Carrara, lasciando Parte_1 tutti i materiali edili, con l'esclusione delle attrezzature di proprietà di e di Alpha CP_1 Service? 41) Vero che in tale occasione l'addetto alla Guardiania eseguì i controlli e le verifiche sui mezzi in uscita degli operai e del sig. , dichiarando di voler verificare se fossero Parte_4 stati prelevati materiali dal cantiere? 42) Vero che all'esito di detti controlli l'addetto alla Guardiania comunicò al sig. che i mezzi potevano uscire dall'area cantiere? Si Parte_4 chiede che la sig.ra – dipendente – venga sentita sui seguenti Testimone_4 CP_1 capitoli: 45) Vero che, in data 12 dicembre 2017, Lei trasmise a - con Parte_1 mail che Le si rammostra in copia (cfr. doc. 17) - il di e di Alpha Service Tes_5 CP_1 con scadenza al 15.03.2018? 46) Vero che, in data 13 aprile 2018, Lei trasmise - a mezzo mail che Le si rammostra in copia (cfr. doc. 34) - a il di Parte_1 Tes_5 CP_1 e di Alpha Service con scadenza al 09.08.2018? - Si chiede che i testi sopra indicati in
[...] II memoria di parte convenuta siano sentiti a prova contraria diretta sui capitoli avversari con esclusione dei testi di cui oggi si chiede l'audizione sui nuovi capitoli e che erano già stati sentiti nel corso dell'istruttoria orale allora ammessa. - Qualora il Tribunale ritenesse non accertabile altrimenti il valore dei lavori e, più in generale, delle opere eseguite da CP_1 e non intendesse liquidarle in via equitativa, si insiste affinché venga deferito al legale
[...] rappresentate di il giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c..” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
NCA - citava in giudizio per Parte_1 Parte_5 COroparte_4 l'accertamento negativo del diritto al compenso da NCA alla convenuta. Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, resistendo nel CP_1 merito alla domanda e chiedendo in riconvenzione la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e, in via subordinata, al pagamento in suo favore dell'indennizzo derivante da arricchimento senza causa.
Il G.I. precedente assegnatario del fascicolo pronunciava sentenza non definitiva n. 222/21, rigettando la domanda principale dell'attrice e la riconvenzionale volta al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e rimetteva la causa sul ruolo per l'istruttoria in ordine alla riconvenzionale in via subordinata.
L'istruttoria era svolta documentalmente, preso atto dell'impossibilità di effettuare CTU sulle opere, di cui era stato in origine incaricato l'Ing. , attesa la materiale indisponibilità e Per_14 non rintracciabilità del natante (uno yacht su commessa russa, verosimilmente ubicato ai Caraibi).
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
All'esito dell'udienza del 10.6.23, tenutasi in modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190.
La causa era poi rimessa in istruttoria con ordinanza del 19.1.24 per l'assunzione della prova orale ( per parte attrice;
, , Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 Persona_7 CP_5
, Persona_6 Persona_12 Persona_13 Persona_8 Persona_5 per parte convenuta).
[...]
***
P a g . 5 | 12 Parte attrice rappresenta che era subentrata, nel gennaio 2018, all'associazione CP_1 temporanea di imprese di cui era capofila, al fine di svolgere COroparte_6 CP_ le residue lavorazioni idrauliche sulla commessa numero 577, non ultimate dalla in questione.
In data 14 febbraio 2018, tuttavia, aveva improvvisamente abbandonato il CP_1 Parte cantiere, costringendo a rivolgersi ad altro operatore economico, che aveva CP_2 fornito le prestazioni per un corrispettivo maggiorato dell'importo di € 75.000 (cfr. pag. 3 Parte dell'atto di citazione). Ciononostante, il 12 marzo 2018, aveva richiesto a CP_1 il pagamento dell'importo di 71.050 euro, allegando una griglia di lavorazioni indicate come effettuate, integralmente contestate dalla società attrice, sia quanto alla consistenza e qualità delle stesse, sia in ordine alla somma pretesa.
espone di aver concluso, il 3 novembre 2016, in qualità di mandante con CP_1 [...] CP_
(mandataria), un raggruppamento temporaneo di imprese allo scopo di acquisire in appalto la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del contratto ODET/2016/34, sottoscritto il 4 novembre 2016 da e dalla committente NCA spa. L'esecuzione delle opere era stata CP_6 Parte CO Parte interessata da rallentamenti addebitabili a e , finché, il 19 gennaio 2018, aveva CO comunicato a la risoluzione del contratto d'appalto, formalizzata con pec del 24 gennaio 2018. CO Il 19 gennaio 2018, aveva ricevuto la proposta da NCA di concludere i lavori residui, CO provvedendo, altresì, all'approvvigionamento di alcuni materiali non forniti da . A detta della convenuta, era stata raggiunta solo un'intesa di massima tra le parti, come si evince dallo scambio unicamente di una serie di bozze di contratto (minute del 25 gennaio 2018; 1° febbraio 2018; 5 febbraio 2018; 7 febbraio 2018). Il 12 febbraio 2018, il legale rappresentante di CP_1 aveva richiesto un'integrazione dell'originario importo pattuito inter partes, ritenendo
[...]
“accettabile per le lavorazioni da completare la somma di euro 290.000”. A tale proposta NCA non aveva dato riscontro e, pertanto, la convenuta, il 14 febbraio 2018, aveva abbandonato il cantiere. Il giorno seguente, NCA aveva inoltrato pec alla convenuta, contestando l'interruzione unilaterale dei lavori e dichiarando risolto il rapporto tra le parti.
***
Così brevemente riassunti i termini della questione, residua in questa sede da scrutinare la domanda riconvenzionale di ristoro ex art. 2041 c.c..
In proposito, incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, cioè il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione della controparte.
Circostanze di fatto pacifiche, poiché ammesse da entrambe le parti, sono l'assenza di un Parte contratto tra e (cfr. pag. 11 e pag. 26 della comparsa conclusionale
CP_1 nell'interesse dei NCA: “Fatto sta, comunque, che nessun contratto scritto è mai stato stipulato tra le parti, anche perché la ha abbandonato il cantiere praticamente subito,
CP_1 ossia già il 14.2.2018, pochissimi giorni dopo l'inizio delle lavorazioni (a confessarlo è la stessa convenuta che, infatti, ammette che l'inizio delle proprie attività è avvenuto in data 22.1.2018, mentre l'abbandono del cantiere è avvenuto già il 14.2.2018).” […] “i docc. 10-11- Parte 12-13 che riguardano il mero scambio di “bozze” tra e rimaste tali e mai
CP_1 sfociate in un contratto né in un accordo di qualsivoglia natura, anche in conseguenza dell'improvviso abbandono del cantiere da parte di Pertanto: irrilevanti e
CP_1 inutilizzabili”; cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione), la permanenza in cantiere di
CP_1 per 25 giorni solari (21 giorni lavorativi), dal 22.1.18 al 14.2.18 (cfr. pag. 11 della
[...] conclusionale dell'attrice e pag. 7 della comparsa conclusionale della convenuta) e
P a g . 6 | 12 l'esecuzione, da parte di quest'ultima, di una qualche lavorazione (l'attrice ne contesta unicamente i profili quantitativi e qualitativi e, conseguentemente, gli importi, ammettendo, così, che una qualche attività sia stata svolta). In proposito, NCA afferma, infatti, la presenza di vizi nelle lavorazioni eseguite, a suo dire, a mezzo dell'impiego di sei o sette operai al giorno, per un massimo di 8 ore giornaliere (cfr. pag. 12 della memoria conclusionale dell'attrice:
“Invero in quei pochissimi giorni di lavoro sono risultate impiegate non più di sei-sette unità dell'odierna convenuta per massimo 8 ore ciascuno.”), laddove, di contro, indica CP_1 la presenza in cantiere di tredici o quattordici operai specializzati, per 10 ore al giorno, specificando che, in un caso, i lavoratori si erano trattenuti anche di domenica e, dunque, svolgendo lavoro effettivo per 22 giorni (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), con un costo orario di € 38. NCA ha, inoltre, specificamente contestato tale ultimo importo, rappresentando come, di prassi, NCA abbia sempre pattuito, anche con la a.t.i. di cui capofila CO era , un costo non superiore ad € 22 l'ora (cfr. pag. 21 della memoria conclusionale dell'attrice).
In primo luogo, la non contestata assenza del contratto inter partes è presupposto dell'ingiustificato arricchimento, obbligazione che trova la propria fonte proprio in una prestazione acausale.
È a questo punto necessario dare conto delle risultanze dell'istruttoria, posto che non è stato possibile espletare la CTU.
, dirigente di HE AL EA OU – di seguito TI- (ex CNA), ha riferito Testimone_10 che, fino al 14 febbraio 2018, in cantiere erano presenti operai della , in attesa di CP_1 formalizzare l'accordo, pur non sapendo riferirne il numero e i nominativi. Ha poi specificato che gli stessi non avevano mai svolto otto ore di lavoro, bensì sei (orario 11.00 – 17.00; il sabato, durante il quale gli operai avevano lavorato “forse” una sola volta, “mezza giornata”). In proposito, il teste ha precisato di essere stato quotidianamente presente in cantiere, per 15 ore al giorno. Ha inoltre confermato che, all'epoca, la tariffa per simili lavorazioni era ricompresa tra 22 - 27 euro orari – ma, verosimilmente, più prossima al minimo-, mentre, al momento della CP_ deposizione, si aggirava sui 26 - 27 euro. A detta del poi, l' si era impegnata Tes_6 anche alla fornitura dei materiali, sebbene “in una fase successiva” si fosse proposta per CP_1 Parte la sola manodopera, ricadendo su l'acquisto dei materiali, fermo restando che, dopo l'abbandono del cantiere, non erano stati lasciati né attrezzature né materiali (udienza del 6.3.24). Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate anche da direttore Tes_7 acquisti di TI, sebbene in termini più generici, da direttore risorse umane di TI (cfr. Tes_8 verbale di udienza del 5.6.24: “L'inizio della giornata lavorativa ossia del lunedì avveniva sempre con ritardo perché la provenendo da Venezia non riusciva ad arrivare. L Parte_7 'orario preciso che l'orario di cantiere era ed è 8-17 ossia quello rispettato dalle ditte appaltatrici e dalle maestranze interne. Il problema mi è stato rappresentato due volte con riferimento all'arco temporale sopra specificato. Vi furono lamentele anche per i pochi lavoratori rispetto a quelli che erano le aspettative, mi pare che i lavoratori fossero 4 o 5 e che quindi non lavorassero bene e in qualità”) e da , dirigente TI (cfr. udienza del Tes_9 5.6.24 “la tariffa concordata era quella la variazione era legata più alla esperienza quindi il CO costo era più alto nel caso di personale con più esperienza […] i dipendenti di rispettavano orari diversi dalle maestranze Il lunedì perché arrivavano più tardi rispetto all'ingresso da parte delle altre aziende anche il venerdì finivano prima fra le 15 e le 16 il turno normale erano le 17 […] in cantiere lavoravano 6/7 operai”).
Si riportano sinteticamente le risultanze delle deposizioni degli operai escussi, richiesti dalla convenuta:
P a g . 7 | 12 - (tubista dipendente di Alpha Service): nel periodo di riferimento, lavorava otto Per_12 ore giornaliere, un sabato sì e uno no, in un'occasione anche di domenica (fino alle 12.00), talvolta (“per qualche giorno”) dalle 7.00 alle 19.00;
- (fino a cinque anni addietro dipendente di ): l'orario di lavoro era Per_13 CP_1
7.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì; il sabato 7.00 – 16.00. Ha confermato di aver eseguito le lavorazioni indicate da parte convenuta con , e il padre Per_12 Persona_7 di quest'ultimo (linee di scarico vano a prua), o altro operaio, tale Persona_5 Per_11
(posa parziale linee di scarico degli ombrinali e sfogo d'aria);
[...]
- (dipendente di Alpha Service, in precedenza dipendente di ) ha Per_8 CP_1 confermato di aver lavorato con “tubi di plastica”, “saldato” e “pitturato le staffe”, di non ricordare gli orari di lavoro, pur precisando che il sabato si lavorava solo la mattina, di essere sempre stato pagato, nonché, infine, la presenza di dieci operai in cantiere
, , e suo padre, Tes_1 CP_5 Persona_5 Persona_7 Per_12
, , e );
[...] Persona_13 Per_11 Per_1 Tes_2
- (dipendente di Alpha Service) ha confermato di aver lavorato dal lunedì al Persona_5 sabato per otto ore al giorno e che erano presenti quattordici operai , Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2 Per_10
, , ,
[...] Per_11 Persona_12 Persona_13 Testimone_3 affermando di essersi occupato, in particolare, di impianti aria condizionata e acqua potabile, allaccio acque grige zona macchine e che “qualcosa” era stato lasciato in magazzino, pur nulla sapendo precisare sul punto;
- (dipendente di fino al 2018) ha confermato di aver lavorato dal Per_4 CP_8 lunedì al sabato per otto ore al giorno e che erano presenti quattordici operai (
[...]
, , , , Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2 Per_10
, , ,
[...] Per_11 Persona_12 Persona_13 Testimone_3 affermando di essersi occupato, in particolare, di lavori di saldatura e tubazioni, sistemazione linee Sprilkler, montaggio parziale linea antincendio, collegamento linee di scarico. Ha precisato, inoltre, che partivano da Venezia (sede della società datrice di lavoro) alle 5.00 per arrivare in cantiere, già con abiti da lavoro, alle 8.30 -9.00 con due furgoni della ditta su ognuno dei quali erano trasportati sette operai;
- (fino al 2022 dipendente di ha confermato di aver Persona_6 CP_8 lavorato dal lunedì al sabato per otto ore al giorno (orario 7.00 – 17.00 anche il sabato, tranne il lunedì, quando arrivavano alle ore 11.00) e che erano presenti quattordici operai ( , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Tes_2
, , Persona_10 Per_11 Persona_12 Persona_13 Tes_3
, affermando di essersi occupato, in particolare, di linee di scarico ombrinali dai
[...] ponti superiori, linee di acqua potabile nel bagno armatori e che il trasporto operai con un furgone da sette posti. Nulla ha saputo riferire in ordine a eventuali materiali lasciati in cantiere;
- (dipendente di fino al 2021) ha confermato di aver Persona_7 CP_8 lavorato dal lunedì al sabato (in particolare, due sabati al mese, mai la domenica) per otto ore al giorno con orario di inizio dell'attività alle 7.00 (anche il lunedì, partendo da Venezia alle 4.00) e che erano presenti quattordici operai ( , Persona_2 Persona_3
, , , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , Persona_8 Persona_9 Tes_2 Persona_10 Per_11
, , , affermando di essersi
[...] Persona_12 Persona_13 Testimone_3 occupato, in particolare, di tubi in ferro, costruzione e montaggio passaggi a parete, fori
P a g . 8 | 12 per ombrinali dai ponti superiori, linee di acqua potabile nel bagno armatori e che il trasporto operai avveniva tramite due furgoni da sei posti, su uno dei quali erano presenti quattro – cinque persone. Nulla ha saputo riferire in ordine a eventuali materiali lasciati in cantiere, né su chi avesse provveduto all'acquisto dei materiali impiegati. Deve, in proposito, evidenziarsi che, se, da un lato, tutti i testi escussi su richiesta di parte attrice sono dirigenti apicali di TI (socio unico di NCA), gli operai richiesti da parte convenuta risultano aver cessato da anni il rapporto di lavoro in essere per lo più con Alpha Service, soggetto giuridico distinto dalla ma riconducibile alla medesima proprietà CP_1 (peraltro, incidentalmente si osserva che il ha precisato anche di essere sempre stato Per_8 regolarmente pagato); pertanto, attesa l'assenza di qualsiasi rapporto con la convenuta, le relative testimonianze risultante maggiormente attendibili, pur con le precisazioni di cui nel prosieguo. Invero, pur emergendo alcune discrepanze su orari, giornate di lavoro e numero degli operai, tutti i testi della convenuta hanno confermato di aver lavorato quantomeno per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e, quanto meno, per due sabati al mese. Gli operai impiegati, infine, non erano meno di dieci, posto che, sebbene vi siano state risposte affermative alla domanda circa la presenza in cantiere di operai di cui non era indicato il numero, ma solo il nominativo, anche il teste – che pure ha dato risposta affermativa al cap. Persona_7 5 di parte convenuta “Vero o no che nel periodo dal 19 gennaio al 14 febbraio Lei ha lavorato presso il cantiere della “ ” assieme ai signori , Parte_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , ,
[...] Persona_8 Persona_9 Tes_2 Persona_10 Per_11
, , ”, dunque indirettamente
[...] Persona_12 Persona_13 Testimone_3 confermando la presenza in cantiere di quattordici operai – ha poi precisato, nel prosieguo della sua deposizione, come il loro trasporto avvenisse con due furgoni, su cui vi erano sei e quattro
– cinque persone, compreso il conducente, il che collima con le deposizioni, di cui sopra si è dato atto, circa la presenza di dieci lavoratori. In proposito, è ben possibile, infatti, che tutti i soggetti elencati fossero presenti in cantiere (avendo tutti i testi della convenuta risposto affermativamente alla domanda), ma non in maniera contestuale.
È, peraltro, impossibile procede a una valutazione sulle opere in concreto eseguite sotto il profilo tecnico, per cui sarebbe necessario l'ausilio di un CTU, posto comunque che, all'esito della prova orale, risultano svolte le lavorazioni come sopra elencate.
Sono poi necessarie alcune notazioni sui documenti prodotti dalle parti.
L'attrice assume di essere stata costretta al pagamento, nei confronti di di una somma CP_2 maggiorata di € 75.000 rispetto all'originario importo delle lavorazioni, a cagione dell'abbandono del cantiere da parte della convenuta e per ovviare ai ritardi di questa. Ebbene, tale esborso non è provato, avendo NCA allegato unicamente al n. 10 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 18.6.19, un riepilogo approntato da HE AL EA OU (in precedenza NCA) in ordine al corrispettivo versato a cioè un documento CP_2 unilateralmente predisposto, che nulla prova sul punto.
La convenuta ha poi prodotto le buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018 di tredici operai, fatture relative al vitto e all'alloggio degli stessi, per noleggio mezzi di trasporto, nonché per acquisto di materiali, ma non i relativi bonifici.
Anche i documenti in questione non possono ritenersi probanti in ordine alla dimostrazione del depauperamento, se non in parte: coglie nel segno l'attrice, laddove evidenzia che i doc. 18 e 19, allegati alla comparsa di costituzione e risposta, da cui, secondo si CP_1 evincerebbe la misura del proprio impoverimento (cioè i costi sostenuti ingiustificatamente per le lavorazioni in favore di NCA) sono anch'essi sostanzialmente formati dal medesimo soggetto, avendo e stessa sede, oggetto sociale e legale COroparte_9 COroparte_1
P a g . 9 | 12 rappresentante (come da visura prodotta da NCA ai n. 8 e 9 della prima memoria ex art. 183). Peraltro, non vi è prova che i materiali siano stati effettivamente impiegati o lasciati in cantiere, alla luce delle deposizioni degli operai.
Quanto alle ricevute e fatture di alberghi e ristoranti, al di là della coincidenza cronologica con il periodo di interesse, nulla è emerso circa la loro effettiva riferibilità a spese di vitto e alloggio per i lavoratori impiegati nella commessa.
L 'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. va liquidato, nei limiti dell'arricchimento della controparte, con riguardo all'effettiva perdita patrimoniale subita, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera e del mancato guadagno ricavato dal normale svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo dedicato, invece, all'esecuzione dell'attività sine titulo.
Conseguentemente, dal momento che non vi è prova dell'esborso per i materiali, né che le somme per i compensi della manodopera siano riferibili integralmente all'attività prestata in quello specifico cantiere (anche tenuto conto che non è emerso che tutti gli operai summenzionati vi fossero contestualmente presenti, il che consente di inferire che gli stessi potessero essere impiegati anche in altre attività), il depauperamento risulta dimostrato solo nei limiti di quanto risultante dall'istruttoria (cioè rispetto al pagamento di dieci operai per otto ore giornaliere relativamente a 20 giornate lavorative, cioè dal lunedì al venerdì e due sabati, nell'intervallo dal 22.1.18 al 14.2.18, qualificabile come perdita di e correlato CP_1 arricchimento di NCA, che di tale attività si è giovata).
Nel caso in esame, poi, facendo applicazione del principio di non contestazione, per l'esecuzione della commessa n. 577, nel cantiere NCA, il costo orario di manodopera oscillava tra i 22 e i 27 euro orari (tenuto conto della minore o maggiore specializzazione, come precisato CP_ dal teste – fermo restando che, nel contratto di appalto concluso con la non vi Tes_9 è indicazione di tale somma -).
Se così è, deve individuarsi il valore mediano di € 24,5, tenuto conto della presenza in cantiere di operai dotati di diversa specializzazione (come emerge dalle qualifiche di cui alle buste paga in atti).
Deve, poi, ritenersi inerente ed effettivamente sostenuto il costo per i viaggi Venezia – Carrara, come evidenziati nel doc. 23 della convenuta (tot. € 214,6), visto il tragitto documentato (coincidente con quanto riferito dagli operai) e le giornate di riferimento;
non così, invece, rispetto a spese per carburante, per cui è stata prodotta documentazione che non consente di ritenerne l'univoca riconducibilità ai viaggi in questione e che, peraltro, risulta sostenuto da Alpha Service.
Si addiviene, così, alla somma di € 39.414,6 (24 euro orari x 8 ore al giorno x 20 giorni lavorativi x 10 operai al giorno? + € 214,6). L'indennizzo ex art. 2041, in quanto credito di valore, “va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” (Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013).
Conseguentemente, poiché il debito di valore non è liquido e si converte in debito di valuta
P a g . 10 | 12 (sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione, per la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta è necessario considerare lo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, nel caso in esame da ritenersi pari al tasso legale, per uniformità di trattamento in casi analoghi.
Ora, posto che la liquidazione è avvenuta tenendo conto dei parametri dell'epoca, spettano anche rivalutazione e interessi in misura pari al saggio legale dal dovuto (14.2.18) fino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo effettivo.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½, restando nel resto a carico di NCA.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2581 dell'anno 2018, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 COroparte_1 nonché sulla domanda proposta in via riconvenzionale da , così provvede: COroparte_1
Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. e per l'effetto Parte condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_8 39.414,6, oltre rivalutazione e interessi in misura pari al saggio legale dal dovuto (14.2.18) fino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo effettivo;
P a g . 11 | 12 condanna NCA alla refusione nei confronti di delle spese Parte_8 di lite – operata la compensazione per ½ - liquidate in € 14.103,00 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Massa, li 24/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 12 | 12