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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 40699del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente,
TRA
in proprio e nella qualità di socio della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Controparte_1
Rubino unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessio Costa ed elettivamente domiciliato in
Roma Viale delle Milizia n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Federici, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
e presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO : opposizione ordinanza ex art. 3 R.D. n. 639/1910;
CONCLUSIONI: per parte attrice “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di
pagamento prot. n. 28587 del 25 marzo 2019, per i motivi sopra esposti. 2) accertare e
dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria nei confronti del Signor Parte_1
1 , per i motivi sopra esposti e conseguentemente ritenere e dichiarare il Signor Pt_1 [...]
non tenuto a restituire all' l'importo di Euro 42.732,16 di cui Euro Parte_1 CP_2
40.000 per sorte capitale ed Euro 2.732,16 per interessi, né alcuna altra somma di danaro;
3)
in via incidentale, ove occorra, disapplicare e comunque dichiarare privi di effetti -
limitatamente al caso de quo - il D.D.S. n. 412 dell'8 marzo 2018 del Dirigente del Servizio XI
del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura nonché le Note del Dirigente del Servizio XI del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n. 2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6
febbraio 2018 in quanto illegittimi e per l'effetto dichiarare e ritenere applicabile ed efficace
– limitatamente al caso de quo - il D.D.S. 5991 del 9 dicembre 2011 a mezzo del quale il Signor
è stato ammesso, tra l'altro, ad usufruire del contributo di Euro 40.000; Parte_1
per parte convenuta: “in via cautelare rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'ingiunzione opposta;
nel merito, in via principale, dichiarare l'avversa
opposizione inammissibile;
nel merito, in via gradata, comunque, rigettare ogni avversa
pretesa, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio ed in qualità Parte_1
di socio della Società Agricola snc proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento prot.
28587 del 25.03.2019 emessa da per l'importo di euro 42.732,16 di cui euro 40.000 a CP_2
titolo di sorte capitale, quale somma indebitamente percepita a titolo di contributo per il primo insediamento dei giovani agricoltori Misura 112 PRS Sicilia 2007/2013) ed euro 2.732,16 a titolo di interessi.
L'attore esponeva che:
- con domanda n. 84750607099 in data 6.12.2010 volta alla concessione di aiuto per primo
Insediamento Giovani in Agricoltura – ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del
20.09.2005 e del PSR Sicilia 2007/2013, Misura 112 otteneva l'importo di Parte_2
euro 40.000 inerenti la misura 121 e 311 az. A unitamente all'altro socio Persona_1
per la domanda di aiuto n. 84750607107 per lo stesso importo di euro 40.000;
2 - che in data 9.12.2011 veniva approvato il progetto nell'ambito della PSR Sicilia 2007/2013
Misura 112 ottenendo la società un contributo complessivo di euro Parte_2
319.811,99, (di cui euro 219.841,37 per la misura 121, ed euro 99.970,62 per la misura 311)
unitamente al premio di euro 40.000,00 per i soci richiedenti per complessivi euro 80.000;
- che in data 22.12.2011 e 27.12.2011 l' di Palermo Controparte_3
procedeva alla liquidazione dei premi per entrambi i soci, ed in data 10.12.2012 liquidava l'anticipo del contributo ammesso a finanziamento relativo alla misura 121 di euro 109.920,68
ed alla misura 311 di euro 20.620,17;
- che con nota n. 2902 del 18.02.2013 il dirigente del servizio XI dell'Assessorato Regionale
della Regione Sicilia comunicava l'avvio del procedimento di revoca, in ragione dell'informativa prefettizia prot. n. 9049 del 31.01.2013 per pericolo infiltrazione mafiosa sul rilievo di legami parentali con soggetti malavitosi del socio;
Persona_1
- che l' di Palermo in data 31.10.2013 comunicava i Controparte_3
rilievi sul progetto, al fine di quantificare i lavori eseguiti e gli acquisti effettuati dalla società,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 (e/o 92) D.Lgs 159/2011;
- che in attesa dell'istruttoria, il progetto veniva eseguito in ogni sua parte fino alla sua completa realizzazione avvenuta in data 14.10.2014, debitamente comunicato all'Amministrazione
regionale nonché rendicontato;
- che in data 14.01.2015 con nota n. 00385, l' di Controparte_3
Palermo comunicava ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 la restituzione di euro 26.916,15,
provvedendo ad emettere in via provvisoria il D.D.S. n. 1649 del 24.03.2015 con oggetto la revoca del D.D.S. n. 5991 del 9.12.2011 motivando “sulla legittimità di recuperare anche il
premio di 80.000 erogato ai due giovani e ”, in Parte_1 Persona_1
ragione dell'informativa prefettizia prot. n. 9049 del 31.01.2013;
- che con nota del 14.04.2015 veniva contestata la richiesta di restituzione di euro 26.916,15 in considerazione della realizzazione di tutte le opere del progetto, atteso che gli artt. 94 comma
2 e 3 e 92 comma 3 del D.Lgs. 156/2011 prevedono il pagamento del valore delle opere già
eseguite.;
3 - che gli atti e i provvedimenti regionali di revoca e recupero delle somme, all'esito dell'informativa antimafia, venivano impugnati innanzi al TAR Sicilia – Palermo che con sentenza n. 2122/2016 del 6.09.2016 rigettava il ricorso;
che proposto appello con ordinanza n. 59/2017 del 6.02.2017 veniva rigettata l'istanza cautelare e l'appello dichiarato perento con decreto decisorio n. 73/2018 del 17/5/2018;
- che in data 22.05.2017 con atto stipulato a rogito Notaio , il Sig. Persona_2 Persona_1
cedeva la propria quota alla Sig.ra venendo, così, meno il presupposto
[...] Persona_3
per la revoca del contributo;
- che in ragione dei nuovi elementi la società presentava alla Prefettura di Palermo, un'istanza di aggiornamento ex art. 91 comma 5 D.Lgs. 159/2011, rappresentando la variazione sociale;
- che con D.D.S. n. 412 dell'8.02.2018 in sostituzione del D.D.S. n. 1649 del 24.03.2015
l'Amministrazione regionale ha provveduto in via definitiva, alla revoca del decreto di concessione n. 5991 del 9.12.2011 richiedendo alla società beneficiaria, nonché al socio e legale rappresentate il rimborso delle somme in concreto erogate per un importo complessivo di euro 183.000;
- che con ricorso straordinario n. 173.18.8, assunto dall'Ufficio Legislativo e Legale della in data 12.06.2018 proponeva impugnazione: al D.D.S. n. Controparte_4
412 dell'8.03.2018 ed alle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura prot. n. 2477 del 6.02.2018 e n. 2479 del 6 febbraio 2018, violazione e falsa applicazione degli artt. 92 comma 3 e 94, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 156/2011;
- che con nota prot. n. 10574 del 17.07.2018 trasmessa in data 18.07.2018 all'
[...]
di Palermo, il Ministero dell'Interno emetteva un'informativa Controparte_3
antimafia liberatoria statuendo “che a carico della Parte_3
e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 alla data odierna non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011”.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava : - illegittimità dell'ingiunzione fiscale di CP_2
per difetto di motivazione ex legge 241/90 e difetto di istruttoria;
omettendo di menzionare alcuni fatti rilevanti circa la pendenza del ricorso straordinario n. 173.18.8 avanti il Presidente
4 della Regione Sicilia, assunto dall'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_4
in data 12.06.2018, ed avente ad oggetto l'annullamento del D.D.S. n. 412
[...]
dell'8.03.2018 del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n.
2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6 febbraio 2018, pregiudiziale alla definizione anche del presente giudizio, nonché alla nuova informativa antimafia liberatoria trasmessa all'Amministrazione competente in data 18.07.2018; - illegittimità della pretesa creditoria per violazione de falsa applicazione dell'art. 92, comma 3 D.Lgs 159/2001, posta alla base della
D.D.S. n. 412 dell'8.03.2018 impugnata con ricorso straordinario;
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto le doglianze avverso l'ordinanza ingiunzione volte a censurare il decreto di revoca n. 1649/2015 del beneficio oggetto di giudicato della sentenza
TAR n. 2122 del 6.09.2016 oltre tardive rispetto al termine decadenziale previsto per l'opposizione.
1 – In tema di giurisdizione spetta al giudice ordinario, investito dell'opposizione, accertare la sussistenza e validità del rapporto giuridico sottostante a fondamento dell'ingiunzione ( cass.
28301/2023 Cass. ss.uu. n. 19966/2023).
Infatti, qualora la situazione giuridica soggettiva del beneficiario del contributo, rispetto alla sua erogazione e successivamente all'emissione del provvedimento attributivo del beneficio,
sia di diritto soggettivo: la giurisdizione, afferente il costituito rapporto obbligatorio e relativa alla pretesa al versamento del contributo già riconosciuto e all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per disporne la revoca, è attribuita al giudice ordinario, sia con riferimento al decreto di revoca del beneficio e l'ordine di restituzione delle relative somme, sia che sia opposta l'ingiunzione di pagamento della relativa somma (Cass., SU, 5617/2003); in difetto in difetto di un'espressa disposizione di legge, l'azione di accertamento negativo dei presupposti per disporre la revoca del beneficio, promossa mediante impugnazione del provvedimento di revoca, non è assoggettata ad un termine di decadenza, diversamente dall'impugnazione di provvedimenti innanzi al giudice amministrativo.
5 L'insussistenza di un termine decadenziale e l'identità dell'accertamento concernente il diritto soggettivo al contributo, comportano la contestazione del decreto di revoca, in un unico giudizio, nell'ambito dell'opposizione proposta ex art. 3 del RD n. 639/1910 avverso la cd.
ingiunzione fiscale, senza che occorra previamente e separatamente impugnare il decreto di revoca. Qualora, invece, la revoca sia stata disposta dalla pubblica amministrazione a seguito dell'esercizio di un potere di valutazione di natura pubblicistica, non si versa in una situazione processuale ostativa alla proponibilità dell'opposizione all'ingiunzione, tale da imporne la declaratoria di inammissibilità, ma vengono piuttosto in gioco i limiti alla cognizione del giudice ordinario posti dal pregresso esercizio dell'azione amministrativa.
A ciò si aggiunge che le norme di cui agli artt. 3 R.D. 639/1910 e 32 D.lgs. 150/2011 alla base dell'emessa ingiunzione, nulla stabiliscono relativamente ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, e ciò determina l'inapplicabilità
del termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, posto dal previgente art. 3
R.D. 639/1910 per la proponibilità dell'opposizione.
Ciò posto, con l'opposizione ad ingiunzione fiscale, il soggetto ingiunto fonda la tutela giurisdizionale nella richiesta di accertamento del suo diritto al contributo erogato ovvero l'insussistenza del diritto di controparte alla richiesta di restituzione.
Di conseguenza, nel presente giudizio, non assume rilievo, quale elemento pregiudiziale, la proposizione del ricorso straordinario proposto dall'opponente n. 173.18.8 avanti il
[...]
, assunto dall' e Legale della Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
in data 12.06.2018, ed avente ad oggetto l'annullamento del D.D.S. n. 412
[...]
dell'8.03.2018 del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n.
2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6.02.2018.
2 - Infondato è il difetto di motivazione.
La natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità
formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e
6 dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa,
la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza,
liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A.
dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992)
(così Cass. 20/06/2016, n. 12674).
Il provvedimento di ingiunzione è adottabile anche nelle ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza la necessità di un autonomo provvedimento che accerti o quantifichi il diritto restitutorio;
non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 20/ 09/1997, n.
9335; Cass., Sez. III, 22/01/1998, n. 604).
Nel caso di specie, deve anzitutto ritenersi che non vi sia alcun difetto di motivazione nel provvedimento ingiuntivo basato sul provvedimento di revoca del contributo per le ragioni in esso indicate con il richiamo espressamente dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'esistenza o meno del diritto dell'Amministrazione a chiedere la restituzione dell'importo, sulla violazione della normativa antimafia, senza assumere rilievo l'impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca dinanzi al giudice amministrativo.
Il thema decidendum investe necessariamente l'accertamento della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A, con esame anche del rapporto giuridico obbligatorio sottostante, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso.
L'Amministrazione, infatti, nel chiedere il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'impugnata ingiunzione, formula una domanda di riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza
7 il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi.
Deve, infatti, ricordarsi che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex
art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti
obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o
estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e
funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare
potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto
ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una
presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta
alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando
escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi
costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche
nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo
le regole ordinarie” (come di recente affermato da Cass. Sentenza n. 9989 del 16.5.2016)
Nel caso di specie la pretesa creditoria di alla restituzione del premio erogato si CP_2
fonda sull'applicabilità della normativa antimafia di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs
159/2011 con la D.D.S. n. 412 dell'8.02.2018 che ha sostituito il D.D.S. n. 1649 del
24.03.2015, con la revoca del decreto di concessione n. 5991 del 9.12.2011.
L'art. 92, 3 comma, del D.Lgs n. 159/2011 dispone che “Decorso il termine di cui al comma
2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
8 finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite”.
Le valutazioni positive di infiltrazioni mafiose conservano la loro capacità interdittiva anche oltre il termine indicato dalla norma. Il rischio accertato positivamente non viene meno per il decorso del termine rispetto all'originaria verifica, ma necessitano,
eventualmente, anche elementi positivi che persuasivamente giustifichino lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza;
“l'efficacia temporale della informativa antimafia, ai
sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2001 deve intendersi riferita ai casi in cui sia
attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del
pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma fino al
sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che evidenzino il venir meno del pericolo e, dunque,
fino a nuovo provvedimento in esito alla revisione” (Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2021, n.
5592. Così anche Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2019, n. 7947);
Sul piano letterale, l'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore l'Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. (Cons. Stato, Sez. III,
09/04/2019, n. 2324): Col decorso dell'anno, la misura interdittiva non perde efficacia posto che il "venir meno delle circostanze rilevanti" di cui all'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n.
159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di
obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o
perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o
perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo” (Cons. Stato, Sez. III,
21/11/2019, n. 7947).
9 Nel caso in esame, deve evidenziarsi che il decreto di revoca n. 412/2018 emesso all'esito di istanza presentata dalla società opponente in relazione dei nuovi elementi di fatto che hanno interessato la compagine sociale ha natura integrativa del precedente decreto n. 1649/2015 in quanto non si discosta dalla violazione della normativa antimafia.
Il provvedimento depositato dall'opponente in sede di conclusionali della Regione Sicilia
n 3033 del 3.07.2023 di annullamento del provvedimento dirigenziale n. 6592 del
12.02.2020 ha annullato in autotutela il provvedimento dirigenziale prot. n. 6592 del
12/02/2020 e, conseguentemente, la revoca del D.R.S. n. 2754 del 16.09.2020 con il quale sono stati revocati i provvedimenti: D.D.S. integrativo n. 412 del 08/03/2018 e D.D.S. n. 1649 del
24/03/2015 di revoca del D.D.S. di concessione n. 5991 del 09/12/2011 in favore della
[...]
ma non ha fatto venir meno il diritto Parte_3
dell'Amministrazione alla richiesta di restituzione del premio erogato. Infatti, ha disposto a cura dell di Palermo, in esecuzione dei ripristinati provvedimenti Controparte_3
D.D.S. di revoca n. 1649 del 24.03.2015 e D.D.S. integrativo n. 412 dell'8.03.2018 al recupero nei confronti di il premio erogato per la misura n. 112 di Parte_1
euro 40.000,00. Si legge nel provvedimento citato: “il competente di Controparte_3
Palermo, in esecuzione dei ripristinati provvedimenti D.D.S. di revoca n. 1649 del 24/03/2015
e D.D.S. integrativo n. 412 del 08/03/2018, provvederà al completamento dei sottostanti
procedimenti di recupero debiti: Numero Univoco PRD 1135800 con la quale è stata richiesta
al sig. la restituzione del premio erogato per la misura 112 di € Parte_1
40.000,00”. L'informativa antimafia liberatoria rilasciata dalla Prefettura di Palermo il
17/07/2018 è frutto di una nuova valutazione prefettizia della posizione della società che solo dal 22/05/2017 ha attuato le misure di così detto self-cleaning estromettendo il socio contiguo all'ambiente mafioso. Persona_1
Ciò ha determinato il divieto di percezione di contributi comunitari per il futuro senza attribuire valore retroattivo. La valutazione delle circostanze sopravvenute non consentono all'Amministrazione di abbandonare l'azione di recupero dei contributi indebitamente percepiti dai soci e dalla società in pendenza del divieto previsto dal Codice Antimafia (il Consiglio di
10 Stato, Sez. III nella Sentenza n. 2718/2014 ha statuito che: "L'art. 10, comma 8 del D.P.R. n.
252 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 91, comma 5, del D. Lgs. n. 159 del 2011, prevede infatti, che il Prefetto "anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle
informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi
d'infiltrazione mafiosa".
La disposizione citata, infatti, non consente di rimuovere l'efficacia dell'informazione interdittiva non appena vengano meno le condizioni che ne avevano determinato l'adozione,
ma realizza il bilanciamento tra l'esigenza di evitare che i soggetti in sospetto di rapporti con la criminalità organizzata possano contrarre con la P.A., e quella di garantire l'esercizio dell'attività d'impresa, al venir meno delle condizioni ostative. Si tratta, appunto, di un potere di "aggiornamento" che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa (perché basato su circostanze, fatti ed elementi nuovi rispetto al precedente materiale istruttorio e probatorio) e che non può, invece, esplicare gli effetti di un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa, giacché l'attualità degli elementi indizianti permane fino all'intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione che evidenzino il venir meno di situazioni riconducibili a tentativi d'infiltrazione mafiosa (cfr.
C.G.A. n. 17/2010; Cons. Stato, Sez. V, n. 3126/2007 e n. 857/2006; Tar Sicilia, Catania, Sez.
III, n. 971/2013).
L'efficacia “ex nunc” valida per il futuro non incide sulla ormai verificata risoluzione del rapporto in oggetto come specificamente prevista dal citato art. 92, 3° comma, del D.Lvo n.
159/2011, salvo l'annullamento della informativa stessa in sede di impugnazione da parte del giudice amministrativo. Nel merito è inconfutabile che sussiste comunque l'inadempimento da parte opponente e l'inosservanza della normativa in materia che non può essere superata, per carenza sul punto dell'opposizione.
Con riferimento, infine, alla realizzazione del progetto, trattando il tema della informativa interdittiva sopraggiunta all'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la salvezza del “pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente,
nei limiti delle utilità conseguite", di cui agli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n.
11 159/201 (così precisata la questione di diritto ad essa sottoposta) vada riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o simili. Sul punto è intervenuto il
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 23/2020 che ha enunciato il seguente principio di diritto: "la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli artt.
92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano solo con
riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture". Alla luce, pertanto, della statuizione richiamata non può ritenersi il finanziamento in esame rientrante tra le ipotesi di
“salvezza” previsto dalla normativa di riferimento, innanzi evocata e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto cosi dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo riportato nell'ingiunzione di pagamento prot. 28587 del 25.03.2019 di euro 42.732,16, emessa da;
Controparte_5
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 40699del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente,
TRA
in proprio e nella qualità di socio della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Controparte_1
Rubino unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessio Costa ed elettivamente domiciliato in
Roma Viale delle Milizia n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Federici, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
e presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO : opposizione ordinanza ex art. 3 R.D. n. 639/1910;
CONCLUSIONI: per parte attrice “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di
pagamento prot. n. 28587 del 25 marzo 2019, per i motivi sopra esposti. 2) accertare e
dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria nei confronti del Signor Parte_1
1 , per i motivi sopra esposti e conseguentemente ritenere e dichiarare il Signor Pt_1 [...]
non tenuto a restituire all' l'importo di Euro 42.732,16 di cui Euro Parte_1 CP_2
40.000 per sorte capitale ed Euro 2.732,16 per interessi, né alcuna altra somma di danaro;
3)
in via incidentale, ove occorra, disapplicare e comunque dichiarare privi di effetti -
limitatamente al caso de quo - il D.D.S. n. 412 dell'8 marzo 2018 del Dirigente del Servizio XI
del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura nonché le Note del Dirigente del Servizio XI del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n. 2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6
febbraio 2018 in quanto illegittimi e per l'effetto dichiarare e ritenere applicabile ed efficace
– limitatamente al caso de quo - il D.D.S. 5991 del 9 dicembre 2011 a mezzo del quale il Signor
è stato ammesso, tra l'altro, ad usufruire del contributo di Euro 40.000; Parte_1
per parte convenuta: “in via cautelare rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'ingiunzione opposta;
nel merito, in via principale, dichiarare l'avversa
opposizione inammissibile;
nel merito, in via gradata, comunque, rigettare ogni avversa
pretesa, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio ed in qualità Parte_1
di socio della Società Agricola snc proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento prot.
28587 del 25.03.2019 emessa da per l'importo di euro 42.732,16 di cui euro 40.000 a CP_2
titolo di sorte capitale, quale somma indebitamente percepita a titolo di contributo per il primo insediamento dei giovani agricoltori Misura 112 PRS Sicilia 2007/2013) ed euro 2.732,16 a titolo di interessi.
L'attore esponeva che:
- con domanda n. 84750607099 in data 6.12.2010 volta alla concessione di aiuto per primo
Insediamento Giovani in Agricoltura – ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del
20.09.2005 e del PSR Sicilia 2007/2013, Misura 112 otteneva l'importo di Parte_2
euro 40.000 inerenti la misura 121 e 311 az. A unitamente all'altro socio Persona_1
per la domanda di aiuto n. 84750607107 per lo stesso importo di euro 40.000;
2 - che in data 9.12.2011 veniva approvato il progetto nell'ambito della PSR Sicilia 2007/2013
Misura 112 ottenendo la società un contributo complessivo di euro Parte_2
319.811,99, (di cui euro 219.841,37 per la misura 121, ed euro 99.970,62 per la misura 311)
unitamente al premio di euro 40.000,00 per i soci richiedenti per complessivi euro 80.000;
- che in data 22.12.2011 e 27.12.2011 l' di Palermo Controparte_3
procedeva alla liquidazione dei premi per entrambi i soci, ed in data 10.12.2012 liquidava l'anticipo del contributo ammesso a finanziamento relativo alla misura 121 di euro 109.920,68
ed alla misura 311 di euro 20.620,17;
- che con nota n. 2902 del 18.02.2013 il dirigente del servizio XI dell'Assessorato Regionale
della Regione Sicilia comunicava l'avvio del procedimento di revoca, in ragione dell'informativa prefettizia prot. n. 9049 del 31.01.2013 per pericolo infiltrazione mafiosa sul rilievo di legami parentali con soggetti malavitosi del socio;
Persona_1
- che l' di Palermo in data 31.10.2013 comunicava i Controparte_3
rilievi sul progetto, al fine di quantificare i lavori eseguiti e gli acquisti effettuati dalla società,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 (e/o 92) D.Lgs 159/2011;
- che in attesa dell'istruttoria, il progetto veniva eseguito in ogni sua parte fino alla sua completa realizzazione avvenuta in data 14.10.2014, debitamente comunicato all'Amministrazione
regionale nonché rendicontato;
- che in data 14.01.2015 con nota n. 00385, l' di Controparte_3
Palermo comunicava ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 la restituzione di euro 26.916,15,
provvedendo ad emettere in via provvisoria il D.D.S. n. 1649 del 24.03.2015 con oggetto la revoca del D.D.S. n. 5991 del 9.12.2011 motivando “sulla legittimità di recuperare anche il
premio di 80.000 erogato ai due giovani e ”, in Parte_1 Persona_1
ragione dell'informativa prefettizia prot. n. 9049 del 31.01.2013;
- che con nota del 14.04.2015 veniva contestata la richiesta di restituzione di euro 26.916,15 in considerazione della realizzazione di tutte le opere del progetto, atteso che gli artt. 94 comma
2 e 3 e 92 comma 3 del D.Lgs. 156/2011 prevedono il pagamento del valore delle opere già
eseguite.;
3 - che gli atti e i provvedimenti regionali di revoca e recupero delle somme, all'esito dell'informativa antimafia, venivano impugnati innanzi al TAR Sicilia – Palermo che con sentenza n. 2122/2016 del 6.09.2016 rigettava il ricorso;
che proposto appello con ordinanza n. 59/2017 del 6.02.2017 veniva rigettata l'istanza cautelare e l'appello dichiarato perento con decreto decisorio n. 73/2018 del 17/5/2018;
- che in data 22.05.2017 con atto stipulato a rogito Notaio , il Sig. Persona_2 Persona_1
cedeva la propria quota alla Sig.ra venendo, così, meno il presupposto
[...] Persona_3
per la revoca del contributo;
- che in ragione dei nuovi elementi la società presentava alla Prefettura di Palermo, un'istanza di aggiornamento ex art. 91 comma 5 D.Lgs. 159/2011, rappresentando la variazione sociale;
- che con D.D.S. n. 412 dell'8.02.2018 in sostituzione del D.D.S. n. 1649 del 24.03.2015
l'Amministrazione regionale ha provveduto in via definitiva, alla revoca del decreto di concessione n. 5991 del 9.12.2011 richiedendo alla società beneficiaria, nonché al socio e legale rappresentate il rimborso delle somme in concreto erogate per un importo complessivo di euro 183.000;
- che con ricorso straordinario n. 173.18.8, assunto dall'Ufficio Legislativo e Legale della in data 12.06.2018 proponeva impugnazione: al D.D.S. n. Controparte_4
412 dell'8.03.2018 ed alle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura prot. n. 2477 del 6.02.2018 e n. 2479 del 6 febbraio 2018, violazione e falsa applicazione degli artt. 92 comma 3 e 94, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 156/2011;
- che con nota prot. n. 10574 del 17.07.2018 trasmessa in data 18.07.2018 all'
[...]
di Palermo, il Ministero dell'Interno emetteva un'informativa Controparte_3
antimafia liberatoria statuendo “che a carico della Parte_3
e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 alla data odierna non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011”.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava : - illegittimità dell'ingiunzione fiscale di CP_2
per difetto di motivazione ex legge 241/90 e difetto di istruttoria;
omettendo di menzionare alcuni fatti rilevanti circa la pendenza del ricorso straordinario n. 173.18.8 avanti il Presidente
4 della Regione Sicilia, assunto dall'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_4
in data 12.06.2018, ed avente ad oggetto l'annullamento del D.D.S. n. 412
[...]
dell'8.03.2018 del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n.
2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6 febbraio 2018, pregiudiziale alla definizione anche del presente giudizio, nonché alla nuova informativa antimafia liberatoria trasmessa all'Amministrazione competente in data 18.07.2018; - illegittimità della pretesa creditoria per violazione de falsa applicazione dell'art. 92, comma 3 D.Lgs 159/2001, posta alla base della
D.D.S. n. 412 dell'8.03.2018 impugnata con ricorso straordinario;
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto le doglianze avverso l'ordinanza ingiunzione volte a censurare il decreto di revoca n. 1649/2015 del beneficio oggetto di giudicato della sentenza
TAR n. 2122 del 6.09.2016 oltre tardive rispetto al termine decadenziale previsto per l'opposizione.
1 – In tema di giurisdizione spetta al giudice ordinario, investito dell'opposizione, accertare la sussistenza e validità del rapporto giuridico sottostante a fondamento dell'ingiunzione ( cass.
28301/2023 Cass. ss.uu. n. 19966/2023).
Infatti, qualora la situazione giuridica soggettiva del beneficiario del contributo, rispetto alla sua erogazione e successivamente all'emissione del provvedimento attributivo del beneficio,
sia di diritto soggettivo: la giurisdizione, afferente il costituito rapporto obbligatorio e relativa alla pretesa al versamento del contributo già riconosciuto e all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per disporne la revoca, è attribuita al giudice ordinario, sia con riferimento al decreto di revoca del beneficio e l'ordine di restituzione delle relative somme, sia che sia opposta l'ingiunzione di pagamento della relativa somma (Cass., SU, 5617/2003); in difetto in difetto di un'espressa disposizione di legge, l'azione di accertamento negativo dei presupposti per disporre la revoca del beneficio, promossa mediante impugnazione del provvedimento di revoca, non è assoggettata ad un termine di decadenza, diversamente dall'impugnazione di provvedimenti innanzi al giudice amministrativo.
5 L'insussistenza di un termine decadenziale e l'identità dell'accertamento concernente il diritto soggettivo al contributo, comportano la contestazione del decreto di revoca, in un unico giudizio, nell'ambito dell'opposizione proposta ex art. 3 del RD n. 639/1910 avverso la cd.
ingiunzione fiscale, senza che occorra previamente e separatamente impugnare il decreto di revoca. Qualora, invece, la revoca sia stata disposta dalla pubblica amministrazione a seguito dell'esercizio di un potere di valutazione di natura pubblicistica, non si versa in una situazione processuale ostativa alla proponibilità dell'opposizione all'ingiunzione, tale da imporne la declaratoria di inammissibilità, ma vengono piuttosto in gioco i limiti alla cognizione del giudice ordinario posti dal pregresso esercizio dell'azione amministrativa.
A ciò si aggiunge che le norme di cui agli artt. 3 R.D. 639/1910 e 32 D.lgs. 150/2011 alla base dell'emessa ingiunzione, nulla stabiliscono relativamente ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, e ciò determina l'inapplicabilità
del termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, posto dal previgente art. 3
R.D. 639/1910 per la proponibilità dell'opposizione.
Ciò posto, con l'opposizione ad ingiunzione fiscale, il soggetto ingiunto fonda la tutela giurisdizionale nella richiesta di accertamento del suo diritto al contributo erogato ovvero l'insussistenza del diritto di controparte alla richiesta di restituzione.
Di conseguenza, nel presente giudizio, non assume rilievo, quale elemento pregiudiziale, la proposizione del ricorso straordinario proposto dall'opponente n. 173.18.8 avanti il
[...]
, assunto dall' e Legale della Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
in data 12.06.2018, ed avente ad oggetto l'annullamento del D.D.S. n. 412
[...]
dell'8.03.2018 del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Note del Dirigente del Servizio XI del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n.
2477 del 6 febbraio 2018 e 2479 del 6.02.2018.
2 - Infondato è il difetto di motivazione.
La natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità
formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e
6 dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa,
la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza,
liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A.
dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992)
(così Cass. 20/06/2016, n. 12674).
Il provvedimento di ingiunzione è adottabile anche nelle ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza la necessità di un autonomo provvedimento che accerti o quantifichi il diritto restitutorio;
non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 20/ 09/1997, n.
9335; Cass., Sez. III, 22/01/1998, n. 604).
Nel caso di specie, deve anzitutto ritenersi che non vi sia alcun difetto di motivazione nel provvedimento ingiuntivo basato sul provvedimento di revoca del contributo per le ragioni in esso indicate con il richiamo espressamente dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'esistenza o meno del diritto dell'Amministrazione a chiedere la restituzione dell'importo, sulla violazione della normativa antimafia, senza assumere rilievo l'impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca dinanzi al giudice amministrativo.
Il thema decidendum investe necessariamente l'accertamento della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A, con esame anche del rapporto giuridico obbligatorio sottostante, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso.
L'Amministrazione, infatti, nel chiedere il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'impugnata ingiunzione, formula una domanda di riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza
7 il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi.
Deve, infatti, ricordarsi che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex
art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti
obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o
estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e
funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare
potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto
ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una
presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta
alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando
escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi
costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche
nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo
le regole ordinarie” (come di recente affermato da Cass. Sentenza n. 9989 del 16.5.2016)
Nel caso di specie la pretesa creditoria di alla restituzione del premio erogato si CP_2
fonda sull'applicabilità della normativa antimafia di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs
159/2011 con la D.D.S. n. 412 dell'8.02.2018 che ha sostituito il D.D.S. n. 1649 del
24.03.2015, con la revoca del decreto di concessione n. 5991 del 9.12.2011.
L'art. 92, 3 comma, del D.Lgs n. 159/2011 dispone che “Decorso il termine di cui al comma
2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
8 finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite”.
Le valutazioni positive di infiltrazioni mafiose conservano la loro capacità interdittiva anche oltre il termine indicato dalla norma. Il rischio accertato positivamente non viene meno per il decorso del termine rispetto all'originaria verifica, ma necessitano,
eventualmente, anche elementi positivi che persuasivamente giustifichino lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza;
“l'efficacia temporale della informativa antimafia, ai
sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2001 deve intendersi riferita ai casi in cui sia
attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del
pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma fino al
sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che evidenzino il venir meno del pericolo e, dunque,
fino a nuovo provvedimento in esito alla revisione” (Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2021, n.
5592. Così anche Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2019, n. 7947);
Sul piano letterale, l'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore l'Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. (Cons. Stato, Sez. III,
09/04/2019, n. 2324): Col decorso dell'anno, la misura interdittiva non perde efficacia posto che il "venir meno delle circostanze rilevanti" di cui all'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n.
159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di
obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o
perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o
perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo” (Cons. Stato, Sez. III,
21/11/2019, n. 7947).
9 Nel caso in esame, deve evidenziarsi che il decreto di revoca n. 412/2018 emesso all'esito di istanza presentata dalla società opponente in relazione dei nuovi elementi di fatto che hanno interessato la compagine sociale ha natura integrativa del precedente decreto n. 1649/2015 in quanto non si discosta dalla violazione della normativa antimafia.
Il provvedimento depositato dall'opponente in sede di conclusionali della Regione Sicilia
n 3033 del 3.07.2023 di annullamento del provvedimento dirigenziale n. 6592 del
12.02.2020 ha annullato in autotutela il provvedimento dirigenziale prot. n. 6592 del
12/02/2020 e, conseguentemente, la revoca del D.R.S. n. 2754 del 16.09.2020 con il quale sono stati revocati i provvedimenti: D.D.S. integrativo n. 412 del 08/03/2018 e D.D.S. n. 1649 del
24/03/2015 di revoca del D.D.S. di concessione n. 5991 del 09/12/2011 in favore della
[...]
ma non ha fatto venir meno il diritto Parte_3
dell'Amministrazione alla richiesta di restituzione del premio erogato. Infatti, ha disposto a cura dell di Palermo, in esecuzione dei ripristinati provvedimenti Controparte_3
D.D.S. di revoca n. 1649 del 24.03.2015 e D.D.S. integrativo n. 412 dell'8.03.2018 al recupero nei confronti di il premio erogato per la misura n. 112 di Parte_1
euro 40.000,00. Si legge nel provvedimento citato: “il competente di Controparte_3
Palermo, in esecuzione dei ripristinati provvedimenti D.D.S. di revoca n. 1649 del 24/03/2015
e D.D.S. integrativo n. 412 del 08/03/2018, provvederà al completamento dei sottostanti
procedimenti di recupero debiti: Numero Univoco PRD 1135800 con la quale è stata richiesta
al sig. la restituzione del premio erogato per la misura 112 di € Parte_1
40.000,00”. L'informativa antimafia liberatoria rilasciata dalla Prefettura di Palermo il
17/07/2018 è frutto di una nuova valutazione prefettizia della posizione della società che solo dal 22/05/2017 ha attuato le misure di così detto self-cleaning estromettendo il socio contiguo all'ambiente mafioso. Persona_1
Ciò ha determinato il divieto di percezione di contributi comunitari per il futuro senza attribuire valore retroattivo. La valutazione delle circostanze sopravvenute non consentono all'Amministrazione di abbandonare l'azione di recupero dei contributi indebitamente percepiti dai soci e dalla società in pendenza del divieto previsto dal Codice Antimafia (il Consiglio di
10 Stato, Sez. III nella Sentenza n. 2718/2014 ha statuito che: "L'art. 10, comma 8 del D.P.R. n.
252 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 91, comma 5, del D. Lgs. n. 159 del 2011, prevede infatti, che il Prefetto "anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle
informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi
d'infiltrazione mafiosa".
La disposizione citata, infatti, non consente di rimuovere l'efficacia dell'informazione interdittiva non appena vengano meno le condizioni che ne avevano determinato l'adozione,
ma realizza il bilanciamento tra l'esigenza di evitare che i soggetti in sospetto di rapporti con la criminalità organizzata possano contrarre con la P.A., e quella di garantire l'esercizio dell'attività d'impresa, al venir meno delle condizioni ostative. Si tratta, appunto, di un potere di "aggiornamento" che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa (perché basato su circostanze, fatti ed elementi nuovi rispetto al precedente materiale istruttorio e probatorio) e che non può, invece, esplicare gli effetti di un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa, giacché l'attualità degli elementi indizianti permane fino all'intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione che evidenzino il venir meno di situazioni riconducibili a tentativi d'infiltrazione mafiosa (cfr.
C.G.A. n. 17/2010; Cons. Stato, Sez. V, n. 3126/2007 e n. 857/2006; Tar Sicilia, Catania, Sez.
III, n. 971/2013).
L'efficacia “ex nunc” valida per il futuro non incide sulla ormai verificata risoluzione del rapporto in oggetto come specificamente prevista dal citato art. 92, 3° comma, del D.Lvo n.
159/2011, salvo l'annullamento della informativa stessa in sede di impugnazione da parte del giudice amministrativo. Nel merito è inconfutabile che sussiste comunque l'inadempimento da parte opponente e l'inosservanza della normativa in materia che non può essere superata, per carenza sul punto dell'opposizione.
Con riferimento, infine, alla realizzazione del progetto, trattando il tema della informativa interdittiva sopraggiunta all'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la salvezza del “pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente,
nei limiti delle utilità conseguite", di cui agli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n.
11 159/201 (così precisata la questione di diritto ad essa sottoposta) vada riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o simili. Sul punto è intervenuto il
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 23/2020 che ha enunciato il seguente principio di diritto: "la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli artt.
92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano solo con
riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture". Alla luce, pertanto, della statuizione richiamata non può ritenersi il finanziamento in esame rientrante tra le ipotesi di
“salvezza” previsto dalla normativa di riferimento, innanzi evocata e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto cosi dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo riportato nell'ingiunzione di pagamento prot. 28587 del 25.03.2019 di euro 42.732,16, emessa da;
Controparte_5
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
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