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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2222/2022 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. NIDIACI Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. , C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
C.F. )
[...] C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1600/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 25 maggio 2022
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclu- sioni.
Per Parte_1
“Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ecce- zione o deduzione reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia - in RIFORMA dell'impugnata sentenza n. 1600/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione III
Civile – Dottoressa Luperini, nell'ambito del procedimento n.15120/2017 r.g., pubblica- ta in data 25.05.2022, per le motivazioni di cui in narrativa respingere le domande avanzate in primo grado dagli odierni convenuti appellati e, per l'effetto, accogliere le domande avanzate dalla società e condannare gli odierni appellati Parte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 228.974,84, costituente, se- condo le argomentazioni del CTU, il saldo a debito del correntista alla data del
09.12.2016, con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3734/2017 del Tribunale di Firenze, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento a di euro Controparte_5
280.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del rapporto di conto cor- rente n. 4280.29, intercorso tra la società da loro garantita e Parte_2 la banca opposta, a far data dal 07.04.2009.
A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell'onere della prova (in particolare per l'assenza del contrat- to originario di apertura di credito, mancato deposito degli estratti conto, mancata prova della comunicazione ai garanti degli estratti conto), la usurarietà dei tassi del contratto
2 di conto corrente, la sola previsione dei tassi di interesse per scoperto e la mancata pre- visione del tasso debitore entro fido, la nullità del contratto di conto corrente per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo, l'illegittima capitalizzazione tri- mestrale degli interessi, la nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza, l'illegittima applicazione degli interessi ultra legali, spese e commissioni senza previsione per iscritto, la nullità della clausola relativa alla capita- lizzazione trimestrale successivamente al 01.01.2014,e, infine, l'usura sopravvenuta.
Si costituiva in giudizio contestando le do- Controparte_6 mande.
Intervenivano nel giudizio la società garantita, e Parte_2 [...]
che succedeva a titolo particolare al rapporto controverso. Parte_1
In data 18 aprile 2018 il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento di
[...]
con conseguente interruzione del processo, che veniva riassunto nei Parte_2 soli confronti di , in data 9 gennaio 2019. Controparte_6
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale con sentenza n. 1600/2022 pubblicata il 25 maggio 2022 così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda assorbita e/o reietta, definitivamen- te pronunciando sull'opposizione promossa dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, e , nei confronti di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 3734/2017 RDI Tribunale di Fi- Controparte_6 renze in data 20.06.2016, con l'intervento in giudizio della cessionaria del credito, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto suddetto;
-dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente per cui è giudizio alla data del 09.1.22016, depurato degli indebiti accertati come illegittimi, è pari all'importo di euro 50.527,46 a debito della società correntista;
-condanna la banca convenuta opposta, nella persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite sostenute dai garanti-attori opponenti, che vengo- no liquidate in favore dell'Avv. Michele Rondinelli, dichiaratosi antistatario, nella mi- sura di euro 7.254,00 per compensi, euro 634,00 per spese esenti, oltre rimborso forfet-
3 tario iva e cap;
-dichiara compensate le spese della terza cessionaria intervenuta;
- pone le spese della ctu, nella misura già liquidata a carico della banca convenuta oppo- sta”
In sintesi, e per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è risultata fondata ed il decreto ingiuntivo opposto va pertanto re- vocato. […] Preliminarmente, si osserva che gli opponenti hanno introdotto la presente opposizione nella loro qualità di garanti della società debitrice-correntista
[...]
poi volontariamente intervenuta nel presente giudizio e successiva- Parte_2 mente fallita. Gli opponenti infatti, in data 12.04.2012, ebbero a rilasciare in favore della banca convenuta opposta, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro
280.000,00 (v. doc. 3 fascicolo monitorio) a garanzia delle obbligazioni della “
[...]
, che già intratteneva con la banca convenuta il rapporto di conto cor- Parte_2 rente n. 4280.29 (doc. 1 fascicolo mon.). La banca opposta, deducendo la natura di con- tratto autonomo di garanzia delle scritture 12.04.12 rilasciate dagli opponenti, ha ec- cepito la preclusione, per egli stessi, alla proposizione di eccezioni relative al rapporto negoziale da questi garantito. […] La legittimazione e l'interesse ad agire dei garanti va del resto ritenuta sussistere anche in ragione della rilevabilità d'ufficio di quelle nul- lità, -quali quelle prospettate dai garanti opponenti in ordine al rapporto di conto cor- rente da questi garantito per pattuizione di interessi usurari ed anatocistici-, nonché al fine di garantire una maggiore economia processuale, ove, come nel caso di specie, la banca opposta è stata interessata della domanda dell'intervenuta società correntista- garantita, che ha fatto proprio la domanda di nullità totale o Parte_2 parziale del contratto di conto corrente oggetto di causa proposta nell'opposizione dai garanti […] e delle fideiussioni. Diversamente opinando, si finirebbe ingiustamente per privare il garante autonomo, della possibilità di sottrarsi al pagamento di un importo di indebita provenienza, con elusione anche della disciplina posta a presidio della licei- tà del contratto. […]
In primo luogo va osservato che il contratto relativo al rapporti oggetto di lite, prodotto dalla banca convenuta, non contempla la pattuizione del tasso di interesse da applicare “entrofido”, per cui non risulta rispettato quanto prescritto dall'art. 117 del
4 Testo Unico ARo. Correttamente pertanto il Ctu ha provveduto a ricalcolare gli in- teressi del conto corrente in questione, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma
VII, lett. a T.U.B., stornando in favore della società correntista la somma di euro
237,179,05 (pag. 30 della ctu) […]. Anche l'analisi condotta dal Ctu in punto di usura va osservato che il rapporto di conto corrente de quo non risulta essere assistito da una pattuizione relativo al fido, che risulta di fatto accordato, considerato che è stata appli- cata la commissione “corrispettivo sull'accordato”. […]
Riguardo alle altre remunerazioni addebitate dalla al Cliente sul conto CP_5 corrente oggetto di causa, quali il “corrispettivo sull'accordato”; “commissione istrutto- ria veloce –CIV-”, la non ha prodotto in atti della causa documentazione con- CP_5 trattuale che attesti la specifica sottoscrizione da parte del Cliente […] La Ctu, offre il prospetto del giusto ricalcolo del saldo del rapporto in questione (pag. 31) per cui il saldo del conto corrente n. 4280.29 alla data del 09.1.22016, depurato degli indebiti accertati come illegittimi, è pari all'importo di euro 50.527,46 a debito della società correntista.
L'accoglimento dell'opposizione, impone l'esame della domanda svolta in via de- negata dalla banca opposta e diretta ad ottenere la condanna dei garanti al pagamen- to della somma frutto del giusto ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente ga- rantito. […]
Nel caso di specie, gli opponenti hanno eccepito la nullità totale o parziale delle fi- deiussioni bancarie omnibus dai medesimi rilasciate il 07.04.2009, in quanto stipulate in violazione della normativa antitrust e hanno eccepito anche l'estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c. […] Nel caso di specie, le fideiussioni rilasciate dagli opponenti risultano contemplare le clausole (vd. artt. 2,6,8) dichiarate illegittime per contrarietà alla normativa Antitrust ex L. 287/1990, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in prima battuta (con parere del
22 agosto 2003) e dalla Banca d'Italia in un secondo momento (con Provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), in quanto eccessivamente gravose per il cliente e frutto di un'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust a tutela della con-
5 correnza (l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990). […] Nella fattispe- cie gli opponenti lamentano che in conseguenza della invalidità della clausola 6 – che derogava alla previsione normativa contenuta nell'art.1957 c.c. – la fideiussione da questi prestata è divenuta inefficace, in quanto la banca non ha provveduto ad escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. L'eccezione è meritevole di accoglimento. […] Nel caso che ci occupa, è documentato – e non contestato - che la banca ha inviato la messa in mora sia al debitore principale che ai fideiussori ma ha, poi, omesso di proporre istanza giudiziale nei confronti di en- Parte_2 tro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti, il conto corrente veniva estinto per inadempimento/sopravvenuta causa Contr di decadenza del beneficio del termine in data 12.12.2016. In data 7.4.2017 inviava a e ai fideiussori una messa in mora chiedendo l'immediato Parte_2 pagamento del saldo debitore del c/c (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo). In data Contr 10.4.2017 depositava ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Tribunale di Fi- renze nei confronti dei soli fideiussori che, poi, notificava in data 6.9.2017. Come do- cumentato dalla società nella propria comparsa di intervento ex Parte_2 art. 105 c.p.c. del 3.5.2018, in data 18.10.2016 la stessa società debitrice-garantita con- Contr veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la al fine di accertare il saldo da- re/avere relativo ai c/c 37600.15 e n. 428029 e collegate linee di credito a seguito della dichiarazione di eccepite nullità contrattuali e dell'accertamento di illegittime applica- zioni di condizioni economiche (doc. 1 comparsa intervento). Il Tribunale di Siena asse- gnava alla causa il n. 3608/2016 RG (doc. 2 comparsa intervento). In data 9.4.2017 Contr depositava comparsa di costituzione e risposta nel procedimento pendente innan- zi al Tribunale di Siena RG 3608/2016 (doc. 4 comparsa intervento) chiedendo unica- mente il rigetto delle domande di e non formulava nessuna Parte_2 domanda riconvenzionale. In data 18.4.2018 Il Tribunale di Firenze dichiarava il falli- Contr mento della Signoria ed non si insinuava nel passivo. Parte_2
Va osservato dunque che, in conseguenza dell'invalidità della clausola pattizia che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., l'opposta avrebbe dovuto attivarsi giudi- zialmente contro la società debitrice entro il termine di sei Parte_2
6 mesi dal giorno dell'estinzione del rapporto di conto corrente, avvenuto in data
12.12.06, ed è pertanto decaduta dalla possibilità di aggredire il patrimonio dei garan- ti. Al riguardo va altresì osservato peraltro che alla condanna dei garanti neppure può pervenirsi, come vorrebbe l'opposta e la cessionaria intervenuta, mediante applicazio- ne della clausola di cui all'art. 7 delle fideiussioni prestate dai predetti;
clausola non colpita da nullità che stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quan- to dovutole per capitale …”. Infatti, detta clausola non prevede affatto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni, tanto meno prevede che il fideiussore non possa far vale- re la nullità o inefficacia della fideiussione. L'opposizione merita pertanto accoglimento ed il decreto ingiuntivo va quindi revocato.”
L'appello.
2. Proponeva appello quale cessionaria del credito ritenendo Parte_1 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata valutazione delle risultanze peritali da parte del Tribunale;
2) errata valutazione da parte del Tribunale circa la richiesta preclusione per i fi- deiussori di proporre eccezioni;
3) errata pronuncia da parte del Tribunale di nullità delle clausole contenute nella fideiussione per presunta violazione della normativa antitrust.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in precedenza trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 era disposta l'integrazione del contraddittorio ex
331 c.p.c. nei confronti di quale dante causa parte Controparte_6 non estromessa del giudizio di primo grado, che rimaneva contumace.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, dichiarata la contumacia di Controparte_1 CP_2 CP_3
e veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex
[...] CP_4 art. 190 c.p.c. in data 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta.
7 Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale ri- forma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“errata valutazione delle risultanze peritali da parte del
Tribunale”) parte appellante, in sintesi, lamenta che “il Tribunale ha erroneamente va- lutato le risultanze peritali, recependo in modo acritico le conclusioni, senza dare conto delle effettive argomentazioni spese dal CTU, applicate le quali al caso di specie sareb- be stato doverono giungere ad una sentenza di senso diametralmente opposto. Si os- serva, infatti, che il CTU ha prodotto nel proprio elaborato peritale l'allegato 9 alla re- lazione definitiva che richiama alla pag. 35 con cui (applicando i tassi pattuiti e calco- lando il TEG applicando alla voce accordato il massimo scoperto trimestrale) rideter- mina in € - 228.974,84 il saldo a debito del correntista al 09.12.2016. Il CTU ha prodot- to tale risultato "a mero titolo informativo" ma di fatto tale conteggio non poteva esse- re disatteso dal Giudice dal momento che le condizioni erano state pattuite e che non vi era un fido concordato. […] Orbene, il contratto di apertura del richiamato rapporto indica al 12,850% la percentuale del tasso di interesse a debito per sconfinamenti e/o scoperto se autorizzati ed al 8,250% per sconfinamenti SBF. Ebbene, il tasso del
12,850% è un tasso per sconfinamento e come tale va inteso anche il saldo negativo di -
€ 1; sta a significare che il saldo debitore, eventuale, va assimilato ad uno sconfina- mento (qualunque importo inferiore a zero esso sia) ed al quale deve applicarsi il tasso debitore così come pattuito e riportato nel contratto di apertura del rapporto. In un conto corrente non assistito da fido, nel caso in cui il saldo vada in negativo si verifica il cd. scoperto di conto. In presenza di un fido concordato, viene fissato un limite mas- simo oltre il quale il cliente non potrà ricorrere al conto corrente per prelievi o paga- menti. Tuttavia nel caso in cui anche tale limite venga superato si parla di sconfina- mento di conto. […] Si ricorda che il conto corrente in questione non ha un accordato o un affidato (non è infatti prodotto alcun contrato di apertura di credito - produzione che, si aggiunge, era onere di parte attrice fornire) e che, pertanto, secondo quanto precisate dalle stesse Istruzioni Banca d'Italia, il dato numerico da inserire è dato dal saldo debitore massimo del trimestre in esame.”
8 Il motivo è infondato.
La sussistenza di un contratto di apertura di credito tramite conto corrente (“fido”) risulta dagli atti ed è stata correttamente riscontrata dal CTU del primo grado: nel con- tratto di conto corrente è espressamente prevista, tra le clausole contrattuali che regola- no il servizio, quella del “corrispettivo sull'accordato” (pag. 4 del contratto e pag. 14, art. 14), commissione che in effetti è stata addebitata pur in difetto della pattuizione del rela- tivo importo (pag. 17 della CTU); inoltre il CTU ha riscontrato l'applicazione di tassi di interesse differenti, a seconda del superamento o meno del fido (pag. 14 della CTU).
A differenza di quanto affermato da parte appellante, ciò che il CTU riferiva “a me- ro titolo informativo”, senza condividere le risultanze, era l'ammontare del saldo qualora fosse stato applicato l'unico tasso di interesse pattuito per iscritto (e dunque quello per scoperto): nella stessa sede il CTU confermava invece la necessità dell'applicazione di un tasso differente per i casi in cui non ci fosse sconfinamento del fido (pag. 35).
In sostanza: dall'addebito della commissione “corrispettivo sull'accordato”, dalla applicazione differenziata dei tassi di interesse, dall'andamento del conto corrente è ri- sultato in effetti provato quanto dedotto già con l'atto di citazione dagli attori: l'esistenza di una apertura di credito in conto corrente (contratto ex 1842 c.c. dotato di una sua au- tonomia rispetto al conto corrente: vedi Cass. sez. I, 13/04/2006, n.8711, Cass. sez. I,
01/10/2014, n.20726), per il quale tuttavia non vi era stata pattuizione dei correlati tassi di interesse, con conseguente rideterminazione ex 117 TUB.
A fronte dell'accertata esistenza di un fido (per la possibilità per il correntista di al- legare e provare l'esistenza di un fido, sia pure in assenza della forma, scritta vedi Cass. sez. I, 10/04/2024, n.9712, Cass. sez. I, 15/12/2023, n.35189; Cass sez. I, 14/12/2023,
n.34997) non poteva invero applicarsi, come preteso da parte appellante, il tasso di inte- resse disciplinato dal (distinto) contratto di conto corrente, per la diversa ipotesi di sco- perto, extrafido.
Ne consegue che, come risulta dalla CTU, il saldo del conto corrente è di 50.572,46 euro e che dunque la banca è creditrice per questa somma.
4. Con il secondo motivo (“errata valutazione da parte del Tribunale circa la ri- chiesta preclusione per i fideiussori di proporre eccezioni”) parte appellante, in sintesi,
9 lamenta “l'impossibilità per i fideiussori, unici opponenti, di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito […] il contratto di fideiussione deve considerarsi come contratto autonomo di garanzia essendo la ratio di tale disciplina pattizia quella dell'esigenza di garantire l'Istituto di Credito dal rischio di una lunga procedura per la tutela e il recu- pero delle proprie ragioni di credito. […] La qualità di contratto autonomo di garanzia
è evidente, in virtù del tenore delle seguenti pattuizioni e, precisamente: -impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state in- cassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a se- guito di “annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi”; la fideiussione alla condizione 2) prevede “ Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni ga- rantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità ,di annullamento ,inefficacia o revoca ancorché in via stragiudiziale e/o in via transattiva ,dei pagamenti stesi o per qualsiasi altro motivo;
la fideiussione firmata prevede alla condizione 8) che nell'ipotesi di declaratoria di invalidità dell'obbligazione garantita, la fideiussione ga- rantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate […]
Il contratto di fideiussione sottoscritto prevede all'art. 7 la clausola di pagamento a prima richiesta o (senza eccezioni) che testualmente così recita “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di op- posizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.” : e alla condizione n. 5 dei contratti di finanziamento E' evidente quindi che la previsione con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in pre- senza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al re- gime proprio della fideiussione codicistica, caratterizzato dal principio dell'accessorie- tà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 cc, secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.”
Il motivo è infondato e la sentenza di primo grado è da confermare, sia pure con di- versa motivazione (vedi Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione
10 enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una con- traddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass.
06/09/2021, n.24001; Cass. 21/06/2021, n.17681).
Non può condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia la pre- visione del numero 7 secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quan- to dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, posto che “una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garan- zie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inseri- mento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limita- ta alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estin- zione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clau- sola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debito- re principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”, punto 28: “'ABI ha precisato 12 che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della ban- ca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ.
15091/2021; 4717/2019).
Orbene, nel caso di specie è evidente come le parti, contrariamente a quanto erro- neamente sostenuto dal Tribunale, abbiano stipulato una fideiussione: ciò si deduce in primis per l'assenza della clausola “senza eccezioni”, cui non è equiparabile la previsione
11 della clausola 9, secondo cui “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore ri- guardo al momento in cui la Banca esercita le sue facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, che esclude la possibilità per il garante di sollevare eccezioni limitatamente all'esercizio da parte della banca del recesso.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellati deve essere riqualificata in termini di fideiussione, con applicazione dell'art. 1945 c.c. ai sensi del quale “il fideiusso- re può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”. Va dunque confermata la legittimazione a pro- porre le eccezioni da parte dei garanti.
5. Con il terzo motivo (“errata pronuncia da parte del Tribunale di nullità delle clausole contenute nella fideiussione per presunta violazione della normativa anti- trust”) parte appellante, in sintesi, lamenta che “il Tribunale di prime cure, in accogli- mento della domanda avanzata in via riconvenzionale dagli opponenti, tesa a far di- chiarare la nullità delle fideiussioni in atti, ha dichiarato nulle le clausole di cui ai pun- to 2, 6 e 8 per contrarietà alla normativa antitrust. A parere di chi scrive, la decisione, anche su questo punto, non è corretta. Secondo la più recente giurisprudenza - e non potrebbe essere altrimenti - nell'ipotesi in cui gli opponenti deducano che le fideiussioni prodotte debbano ritenersi nulle in quanto concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2.5.2005 per violazione della legge antitrust, è necessario che lo si provi. […] Gli opponenti non hanno prodotto né provato alcunché non è dato quindi di comprendere come possa af- fermare che la fideiussione sia affetta da nullità. Non è stato prodotto il modulo di fi- deiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 (per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della
[...]
). […] Corollario ne è, anche con riferimento alle fideiussioni omnibus, che la Parte_3 mera conformità allo schema ABI non costituisce prova dell'intesa anticoncorrenziale, dovendo escludersi, ad esempio – e qui il secondo profilo d'indagine – che una garanzia omnibus rilasciata post 2005 (come avviene nel caso di specie, dove le fideiussioni per cui si discute sono datate nel 2012) possa ritenersi “coperta” da qualsivoglia presunzio- ne di anticoncorrenzialità, in mancanza di rigorosa allegazione e dimostrazione di
12 “tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale”, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera con- sistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraver- so la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiusso- rie.”
Il motivo è fondato.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che la rilevazione della nullità (comunque parziale) del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integra- zione, e cioè: […] iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata sti- pulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso ac- cordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole succes- sivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncor- renziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
[…] v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
La fideiussione per cui è causa risulta rilasciata nel 2012, e dunque l'appellante non può avvalersi dell'accertamento della Banca d'Italia. Ne discende la piena validità di tut- te le clausole del contratto di fideiussione, compresa la clausola 6 del contratto di inte- grale deroga all'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini dell'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
13 In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità parziale della fideiussione del 2012 in relazione al provvedimento della Banca di Italia del 2005 (che era stato prodotto da par- te attrice) comunque l'eccezione di decadenza non poteva trovare accoglimento.
La clausola 7, che non sarebbe comunque travolta dalla dichiarazione di nullità, prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capita- le, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.” Dunque, anche l'eventuale nullità
(comunque parziale: vedi Cass. S.U. 30/12/2021, n.41994) della fideiussione con riferi- mento alla clausola 6 di integrale deroga all'art. 1957 c.c. lascerebbe comunque ferma la previsione della clausola 7 relativa all'obbligo di pagamento “immediatamente a sempli- ce richiesta scritta”, con possibilità di impedire la decadenza nel termine semestrale an- che mediante richiesta stragiudiziale (vedi Cass. 29/04/2025, n.11321: “nei contratti […] ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a "semplice richiesta scritta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito - proprio giusta l'applicazione del criterio er- meneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo ne- cessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudi- ziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpre- tando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considera- re a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”;
Cass 27/02/2025, n.5179: “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957
c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'au- torità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudi- ziale nei confronti del garante”; Cass. 13/01/2025, n.835, anche in parte motiva: “se-
14 condo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impe- gnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considera- ta soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiusso- re, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da
Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazio- ne, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del crite- rio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). […] Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricor- renti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del
15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale”;
Cass. 10/01/2025, n.660).
Il Primo Presidente con decreto depositato il 12 novembre 2025, a seguito di ordi- nanza ex 363 bis del Tribunale di Siracusa, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione : “se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscen- za, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a sem- plice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad at-
15 tribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”).
In attesa della pronunzia delle Sezioni Unite questa Corte ritiene tuttavia di seguire l'orientamento interpretativo in precedenza richiamato, più volte ribadito nelle recenti pronunzie citate e che gli stessi giudici di legittimità hanno dato atto essere ormai “con- solidato”.
Nella fattispecie è documentale e non contestato (anzi, riportato dagli stessi garanti nella loro comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado) che il conto corrente ve- niva estinto per inadempimento/sopravvenuta causa di decadenza del beneficio del ter- mine in data 12 dicembre 2016 e che in data 7 aprile 2017 la banca inviava a
[...]
e ai fideiussori una messa in mora chiedendo l'immediato pagamento Parte_4 del saldo debitore del c/c (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo). Ne consegue che anche a voler ritenere una nullità parziale della fideiussione (pur in assenza della necessaria pro- va da parte dei garanti della violazione antitrust), in ogni caso la decadenza ex 1957 c.c. è stata validamente impedita dagli atti di costituzione in mora inviati contestualmente a debitore principale e ai fideiussori.
7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, avuto tuttavia riguardo
“alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ex art. 5
DM 55/2014, (€ 50.572,46).
Le spese possono liquidarsi per il giudizio di primo grado in € 4.100,00 (fase di studio € 900,00; fase introduttiva € 700,00; fase istruttoria € 1.000,00; fase decisiona- le € 1.500,00) e per il presente giudizio di appello in € 3.800,00 (fase di studio €
16 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00, nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass.
11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343”), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU, avuto riguardo alla ride- terminazione degli importi dovuti, possono porsi a carico di entrambe le parti nella mi- sura della metà
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 1600/2022 del Tribunale di Firenze pubbli- CP_4 cata il 25 maggio 2022
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) condanna in solido le parti appellate Controparte_1 CP_8
al pagamento della somma di € 50.572,46, oltre
[...] CP_3 CP_4 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna le parti appellate a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in € 4.100,00 per il primo grado e in € 3.800,00 per il presente giudizio di appello, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
pone de- finitivamente le spese di CTU per la metà a carico di parte appellante e per la residua metà a carico delle parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della M.O.T.
Dott.ssa Francesca Giordanelli.
Nota
17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2222/2022 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. NIDIACI Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. , C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
C.F. )
[...] C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1600/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 25 maggio 2022
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclu- sioni.
Per Parte_1
“Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ecce- zione o deduzione reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia - in RIFORMA dell'impugnata sentenza n. 1600/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione III
Civile – Dottoressa Luperini, nell'ambito del procedimento n.15120/2017 r.g., pubblica- ta in data 25.05.2022, per le motivazioni di cui in narrativa respingere le domande avanzate in primo grado dagli odierni convenuti appellati e, per l'effetto, accogliere le domande avanzate dalla società e condannare gli odierni appellati Parte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 228.974,84, costituente, se- condo le argomentazioni del CTU, il saldo a debito del correntista alla data del
09.12.2016, con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3734/2017 del Tribunale di Firenze, con il quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento a di euro Controparte_5
280.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del rapporto di conto cor- rente n. 4280.29, intercorso tra la società da loro garantita e Parte_2 la banca opposta, a far data dal 07.04.2009.
A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell'onere della prova (in particolare per l'assenza del contrat- to originario di apertura di credito, mancato deposito degli estratti conto, mancata prova della comunicazione ai garanti degli estratti conto), la usurarietà dei tassi del contratto
2 di conto corrente, la sola previsione dei tassi di interesse per scoperto e la mancata pre- visione del tasso debitore entro fido, la nullità del contratto di conto corrente per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo, l'illegittima capitalizzazione tri- mestrale degli interessi, la nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza, l'illegittima applicazione degli interessi ultra legali, spese e commissioni senza previsione per iscritto, la nullità della clausola relativa alla capita- lizzazione trimestrale successivamente al 01.01.2014,e, infine, l'usura sopravvenuta.
Si costituiva in giudizio contestando le do- Controparte_6 mande.
Intervenivano nel giudizio la società garantita, e Parte_2 [...]
che succedeva a titolo particolare al rapporto controverso. Parte_1
In data 18 aprile 2018 il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento di
[...]
con conseguente interruzione del processo, che veniva riassunto nei Parte_2 soli confronti di , in data 9 gennaio 2019. Controparte_6
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale con sentenza n. 1600/2022 pubblicata il 25 maggio 2022 così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda assorbita e/o reietta, definitivamen- te pronunciando sull'opposizione promossa dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, e , nei confronti di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 3734/2017 RDI Tribunale di Fi- Controparte_6 renze in data 20.06.2016, con l'intervento in giudizio della cessionaria del credito, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto suddetto;
-dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente per cui è giudizio alla data del 09.1.22016, depurato degli indebiti accertati come illegittimi, è pari all'importo di euro 50.527,46 a debito della società correntista;
-condanna la banca convenuta opposta, nella persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite sostenute dai garanti-attori opponenti, che vengo- no liquidate in favore dell'Avv. Michele Rondinelli, dichiaratosi antistatario, nella mi- sura di euro 7.254,00 per compensi, euro 634,00 per spese esenti, oltre rimborso forfet-
3 tario iva e cap;
-dichiara compensate le spese della terza cessionaria intervenuta;
- pone le spese della ctu, nella misura già liquidata a carico della banca convenuta oppo- sta”
In sintesi, e per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è risultata fondata ed il decreto ingiuntivo opposto va pertanto re- vocato. […] Preliminarmente, si osserva che gli opponenti hanno introdotto la presente opposizione nella loro qualità di garanti della società debitrice-correntista
[...]
poi volontariamente intervenuta nel presente giudizio e successiva- Parte_2 mente fallita. Gli opponenti infatti, in data 12.04.2012, ebbero a rilasciare in favore della banca convenuta opposta, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro
280.000,00 (v. doc. 3 fascicolo monitorio) a garanzia delle obbligazioni della “
[...]
, che già intratteneva con la banca convenuta il rapporto di conto cor- Parte_2 rente n. 4280.29 (doc. 1 fascicolo mon.). La banca opposta, deducendo la natura di con- tratto autonomo di garanzia delle scritture 12.04.12 rilasciate dagli opponenti, ha ec- cepito la preclusione, per egli stessi, alla proposizione di eccezioni relative al rapporto negoziale da questi garantito. […] La legittimazione e l'interesse ad agire dei garanti va del resto ritenuta sussistere anche in ragione della rilevabilità d'ufficio di quelle nul- lità, -quali quelle prospettate dai garanti opponenti in ordine al rapporto di conto cor- rente da questi garantito per pattuizione di interessi usurari ed anatocistici-, nonché al fine di garantire una maggiore economia processuale, ove, come nel caso di specie, la banca opposta è stata interessata della domanda dell'intervenuta società correntista- garantita, che ha fatto proprio la domanda di nullità totale o Parte_2 parziale del contratto di conto corrente oggetto di causa proposta nell'opposizione dai garanti […] e delle fideiussioni. Diversamente opinando, si finirebbe ingiustamente per privare il garante autonomo, della possibilità di sottrarsi al pagamento di un importo di indebita provenienza, con elusione anche della disciplina posta a presidio della licei- tà del contratto. […]
In primo luogo va osservato che il contratto relativo al rapporti oggetto di lite, prodotto dalla banca convenuta, non contempla la pattuizione del tasso di interesse da applicare “entrofido”, per cui non risulta rispettato quanto prescritto dall'art. 117 del
4 Testo Unico ARo. Correttamente pertanto il Ctu ha provveduto a ricalcolare gli in- teressi del conto corrente in questione, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma
VII, lett. a T.U.B., stornando in favore della società correntista la somma di euro
237,179,05 (pag. 30 della ctu) […]. Anche l'analisi condotta dal Ctu in punto di usura va osservato che il rapporto di conto corrente de quo non risulta essere assistito da una pattuizione relativo al fido, che risulta di fatto accordato, considerato che è stata appli- cata la commissione “corrispettivo sull'accordato”. […]
Riguardo alle altre remunerazioni addebitate dalla al Cliente sul conto CP_5 corrente oggetto di causa, quali il “corrispettivo sull'accordato”; “commissione istrutto- ria veloce –CIV-”, la non ha prodotto in atti della causa documentazione con- CP_5 trattuale che attesti la specifica sottoscrizione da parte del Cliente […] La Ctu, offre il prospetto del giusto ricalcolo del saldo del rapporto in questione (pag. 31) per cui il saldo del conto corrente n. 4280.29 alla data del 09.1.22016, depurato degli indebiti accertati come illegittimi, è pari all'importo di euro 50.527,46 a debito della società correntista.
L'accoglimento dell'opposizione, impone l'esame della domanda svolta in via de- negata dalla banca opposta e diretta ad ottenere la condanna dei garanti al pagamen- to della somma frutto del giusto ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente ga- rantito. […]
Nel caso di specie, gli opponenti hanno eccepito la nullità totale o parziale delle fi- deiussioni bancarie omnibus dai medesimi rilasciate il 07.04.2009, in quanto stipulate in violazione della normativa antitrust e hanno eccepito anche l'estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c. […] Nel caso di specie, le fideiussioni rilasciate dagli opponenti risultano contemplare le clausole (vd. artt. 2,6,8) dichiarate illegittime per contrarietà alla normativa Antitrust ex L. 287/1990, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in prima battuta (con parere del
22 agosto 2003) e dalla Banca d'Italia in un secondo momento (con Provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), in quanto eccessivamente gravose per il cliente e frutto di un'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust a tutela della con-
5 correnza (l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990). […] Nella fattispe- cie gli opponenti lamentano che in conseguenza della invalidità della clausola 6 – che derogava alla previsione normativa contenuta nell'art.1957 c.c. – la fideiussione da questi prestata è divenuta inefficace, in quanto la banca non ha provveduto ad escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. L'eccezione è meritevole di accoglimento. […] Nel caso che ci occupa, è documentato – e non contestato - che la banca ha inviato la messa in mora sia al debitore principale che ai fideiussori ma ha, poi, omesso di proporre istanza giudiziale nei confronti di en- Parte_2 tro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti, il conto corrente veniva estinto per inadempimento/sopravvenuta causa Contr di decadenza del beneficio del termine in data 12.12.2016. In data 7.4.2017 inviava a e ai fideiussori una messa in mora chiedendo l'immediato Parte_2 pagamento del saldo debitore del c/c (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo). In data Contr 10.4.2017 depositava ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Tribunale di Fi- renze nei confronti dei soli fideiussori che, poi, notificava in data 6.9.2017. Come do- cumentato dalla società nella propria comparsa di intervento ex Parte_2 art. 105 c.p.c. del 3.5.2018, in data 18.10.2016 la stessa società debitrice-garantita con- Contr veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la al fine di accertare il saldo da- re/avere relativo ai c/c 37600.15 e n. 428029 e collegate linee di credito a seguito della dichiarazione di eccepite nullità contrattuali e dell'accertamento di illegittime applica- zioni di condizioni economiche (doc. 1 comparsa intervento). Il Tribunale di Siena asse- gnava alla causa il n. 3608/2016 RG (doc. 2 comparsa intervento). In data 9.4.2017 Contr depositava comparsa di costituzione e risposta nel procedimento pendente innan- zi al Tribunale di Siena RG 3608/2016 (doc. 4 comparsa intervento) chiedendo unica- mente il rigetto delle domande di e non formulava nessuna Parte_2 domanda riconvenzionale. In data 18.4.2018 Il Tribunale di Firenze dichiarava il falli- Contr mento della Signoria ed non si insinuava nel passivo. Parte_2
Va osservato dunque che, in conseguenza dell'invalidità della clausola pattizia che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., l'opposta avrebbe dovuto attivarsi giudi- zialmente contro la società debitrice entro il termine di sei Parte_2
6 mesi dal giorno dell'estinzione del rapporto di conto corrente, avvenuto in data
12.12.06, ed è pertanto decaduta dalla possibilità di aggredire il patrimonio dei garan- ti. Al riguardo va altresì osservato peraltro che alla condanna dei garanti neppure può pervenirsi, come vorrebbe l'opposta e la cessionaria intervenuta, mediante applicazio- ne della clausola di cui all'art. 7 delle fideiussioni prestate dai predetti;
clausola non colpita da nullità che stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quan- to dovutole per capitale …”. Infatti, detta clausola non prevede affatto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni, tanto meno prevede che il fideiussore non possa far vale- re la nullità o inefficacia della fideiussione. L'opposizione merita pertanto accoglimento ed il decreto ingiuntivo va quindi revocato.”
L'appello.
2. Proponeva appello quale cessionaria del credito ritenendo Parte_1 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata valutazione delle risultanze peritali da parte del Tribunale;
2) errata valutazione da parte del Tribunale circa la richiesta preclusione per i fi- deiussori di proporre eccezioni;
3) errata pronuncia da parte del Tribunale di nullità delle clausole contenute nella fideiussione per presunta violazione della normativa antitrust.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in precedenza trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 era disposta l'integrazione del contraddittorio ex
331 c.p.c. nei confronti di quale dante causa parte Controparte_6 non estromessa del giudizio di primo grado, che rimaneva contumace.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, dichiarata la contumacia di Controparte_1 CP_2 CP_3
e veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex
[...] CP_4 art. 190 c.p.c. in data 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta.
7 Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale ri- forma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“errata valutazione delle risultanze peritali da parte del
Tribunale”) parte appellante, in sintesi, lamenta che “il Tribunale ha erroneamente va- lutato le risultanze peritali, recependo in modo acritico le conclusioni, senza dare conto delle effettive argomentazioni spese dal CTU, applicate le quali al caso di specie sareb- be stato doverono giungere ad una sentenza di senso diametralmente opposto. Si os- serva, infatti, che il CTU ha prodotto nel proprio elaborato peritale l'allegato 9 alla re- lazione definitiva che richiama alla pag. 35 con cui (applicando i tassi pattuiti e calco- lando il TEG applicando alla voce accordato il massimo scoperto trimestrale) rideter- mina in € - 228.974,84 il saldo a debito del correntista al 09.12.2016. Il CTU ha prodot- to tale risultato "a mero titolo informativo" ma di fatto tale conteggio non poteva esse- re disatteso dal Giudice dal momento che le condizioni erano state pattuite e che non vi era un fido concordato. […] Orbene, il contratto di apertura del richiamato rapporto indica al 12,850% la percentuale del tasso di interesse a debito per sconfinamenti e/o scoperto se autorizzati ed al 8,250% per sconfinamenti SBF. Ebbene, il tasso del
12,850% è un tasso per sconfinamento e come tale va inteso anche il saldo negativo di -
€ 1; sta a significare che il saldo debitore, eventuale, va assimilato ad uno sconfina- mento (qualunque importo inferiore a zero esso sia) ed al quale deve applicarsi il tasso debitore così come pattuito e riportato nel contratto di apertura del rapporto. In un conto corrente non assistito da fido, nel caso in cui il saldo vada in negativo si verifica il cd. scoperto di conto. In presenza di un fido concordato, viene fissato un limite mas- simo oltre il quale il cliente non potrà ricorrere al conto corrente per prelievi o paga- menti. Tuttavia nel caso in cui anche tale limite venga superato si parla di sconfina- mento di conto. […] Si ricorda che il conto corrente in questione non ha un accordato o un affidato (non è infatti prodotto alcun contrato di apertura di credito - produzione che, si aggiunge, era onere di parte attrice fornire) e che, pertanto, secondo quanto precisate dalle stesse Istruzioni Banca d'Italia, il dato numerico da inserire è dato dal saldo debitore massimo del trimestre in esame.”
8 Il motivo è infondato.
La sussistenza di un contratto di apertura di credito tramite conto corrente (“fido”) risulta dagli atti ed è stata correttamente riscontrata dal CTU del primo grado: nel con- tratto di conto corrente è espressamente prevista, tra le clausole contrattuali che regola- no il servizio, quella del “corrispettivo sull'accordato” (pag. 4 del contratto e pag. 14, art. 14), commissione che in effetti è stata addebitata pur in difetto della pattuizione del rela- tivo importo (pag. 17 della CTU); inoltre il CTU ha riscontrato l'applicazione di tassi di interesse differenti, a seconda del superamento o meno del fido (pag. 14 della CTU).
A differenza di quanto affermato da parte appellante, ciò che il CTU riferiva “a me- ro titolo informativo”, senza condividere le risultanze, era l'ammontare del saldo qualora fosse stato applicato l'unico tasso di interesse pattuito per iscritto (e dunque quello per scoperto): nella stessa sede il CTU confermava invece la necessità dell'applicazione di un tasso differente per i casi in cui non ci fosse sconfinamento del fido (pag. 35).
In sostanza: dall'addebito della commissione “corrispettivo sull'accordato”, dalla applicazione differenziata dei tassi di interesse, dall'andamento del conto corrente è ri- sultato in effetti provato quanto dedotto già con l'atto di citazione dagli attori: l'esistenza di una apertura di credito in conto corrente (contratto ex 1842 c.c. dotato di una sua au- tonomia rispetto al conto corrente: vedi Cass. sez. I, 13/04/2006, n.8711, Cass. sez. I,
01/10/2014, n.20726), per il quale tuttavia non vi era stata pattuizione dei correlati tassi di interesse, con conseguente rideterminazione ex 117 TUB.
A fronte dell'accertata esistenza di un fido (per la possibilità per il correntista di al- legare e provare l'esistenza di un fido, sia pure in assenza della forma, scritta vedi Cass. sez. I, 10/04/2024, n.9712, Cass. sez. I, 15/12/2023, n.35189; Cass sez. I, 14/12/2023,
n.34997) non poteva invero applicarsi, come preteso da parte appellante, il tasso di inte- resse disciplinato dal (distinto) contratto di conto corrente, per la diversa ipotesi di sco- perto, extrafido.
Ne consegue che, come risulta dalla CTU, il saldo del conto corrente è di 50.572,46 euro e che dunque la banca è creditrice per questa somma.
4. Con il secondo motivo (“errata valutazione da parte del Tribunale circa la ri- chiesta preclusione per i fideiussori di proporre eccezioni”) parte appellante, in sintesi,
9 lamenta “l'impossibilità per i fideiussori, unici opponenti, di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito […] il contratto di fideiussione deve considerarsi come contratto autonomo di garanzia essendo la ratio di tale disciplina pattizia quella dell'esigenza di garantire l'Istituto di Credito dal rischio di una lunga procedura per la tutela e il recu- pero delle proprie ragioni di credito. […] La qualità di contratto autonomo di garanzia
è evidente, in virtù del tenore delle seguenti pattuizioni e, precisamente: -impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state in- cassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a se- guito di “annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi”; la fideiussione alla condizione 2) prevede “ Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni ga- rantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità ,di annullamento ,inefficacia o revoca ancorché in via stragiudiziale e/o in via transattiva ,dei pagamenti stesi o per qualsiasi altro motivo;
la fideiussione firmata prevede alla condizione 8) che nell'ipotesi di declaratoria di invalidità dell'obbligazione garantita, la fideiussione ga- rantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate […]
Il contratto di fideiussione sottoscritto prevede all'art. 7 la clausola di pagamento a prima richiesta o (senza eccezioni) che testualmente così recita “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di op- posizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.” : e alla condizione n. 5 dei contratti di finanziamento E' evidente quindi che la previsione con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in pre- senza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al re- gime proprio della fideiussione codicistica, caratterizzato dal principio dell'accessorie- tà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 cc, secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.”
Il motivo è infondato e la sentenza di primo grado è da confermare, sia pure con di- versa motivazione (vedi Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione
10 enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una con- traddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass.
06/09/2021, n.24001; Cass. 21/06/2021, n.17681).
Non può condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia la pre- visione del numero 7 secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quan- to dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, posto che “una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garan- zie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inseri- mento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limita- ta alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estin- zione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clau- sola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debito- re principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”, punto 28: “'ABI ha precisato 12 che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della ban- ca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ.
15091/2021; 4717/2019).
Orbene, nel caso di specie è evidente come le parti, contrariamente a quanto erro- neamente sostenuto dal Tribunale, abbiano stipulato una fideiussione: ciò si deduce in primis per l'assenza della clausola “senza eccezioni”, cui non è equiparabile la previsione
11 della clausola 9, secondo cui “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore ri- guardo al momento in cui la Banca esercita le sue facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, che esclude la possibilità per il garante di sollevare eccezioni limitatamente all'esercizio da parte della banca del recesso.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellati deve essere riqualificata in termini di fideiussione, con applicazione dell'art. 1945 c.c. ai sensi del quale “il fideiusso- re può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”. Va dunque confermata la legittimazione a pro- porre le eccezioni da parte dei garanti.
5. Con il terzo motivo (“errata pronuncia da parte del Tribunale di nullità delle clausole contenute nella fideiussione per presunta violazione della normativa anti- trust”) parte appellante, in sintesi, lamenta che “il Tribunale di prime cure, in accogli- mento della domanda avanzata in via riconvenzionale dagli opponenti, tesa a far di- chiarare la nullità delle fideiussioni in atti, ha dichiarato nulle le clausole di cui ai pun- to 2, 6 e 8 per contrarietà alla normativa antitrust. A parere di chi scrive, la decisione, anche su questo punto, non è corretta. Secondo la più recente giurisprudenza - e non potrebbe essere altrimenti - nell'ipotesi in cui gli opponenti deducano che le fideiussioni prodotte debbano ritenersi nulle in quanto concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2.5.2005 per violazione della legge antitrust, è necessario che lo si provi. […] Gli opponenti non hanno prodotto né provato alcunché non è dato quindi di comprendere come possa af- fermare che la fideiussione sia affetta da nullità. Non è stato prodotto il modulo di fi- deiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 (per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della
[...]
). […] Corollario ne è, anche con riferimento alle fideiussioni omnibus, che la Parte_3 mera conformità allo schema ABI non costituisce prova dell'intesa anticoncorrenziale, dovendo escludersi, ad esempio – e qui il secondo profilo d'indagine – che una garanzia omnibus rilasciata post 2005 (come avviene nel caso di specie, dove le fideiussioni per cui si discute sono datate nel 2012) possa ritenersi “coperta” da qualsivoglia presunzio- ne di anticoncorrenzialità, in mancanza di rigorosa allegazione e dimostrazione di
12 “tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale”, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera con- sistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraver- so la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiusso- rie.”
Il motivo è fondato.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che la rilevazione della nullità (comunque parziale) del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integra- zione, e cioè: […] iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata sti- pulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso ac- cordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole succes- sivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncor- renziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
[…] v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
La fideiussione per cui è causa risulta rilasciata nel 2012, e dunque l'appellante non può avvalersi dell'accertamento della Banca d'Italia. Ne discende la piena validità di tut- te le clausole del contratto di fideiussione, compresa la clausola 6 del contratto di inte- grale deroga all'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini dell'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
13 In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità parziale della fideiussione del 2012 in relazione al provvedimento della Banca di Italia del 2005 (che era stato prodotto da par- te attrice) comunque l'eccezione di decadenza non poteva trovare accoglimento.
La clausola 7, che non sarebbe comunque travolta dalla dichiarazione di nullità, prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capita- le, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.” Dunque, anche l'eventuale nullità
(comunque parziale: vedi Cass. S.U. 30/12/2021, n.41994) della fideiussione con riferi- mento alla clausola 6 di integrale deroga all'art. 1957 c.c. lascerebbe comunque ferma la previsione della clausola 7 relativa all'obbligo di pagamento “immediatamente a sempli- ce richiesta scritta”, con possibilità di impedire la decadenza nel termine semestrale an- che mediante richiesta stragiudiziale (vedi Cass. 29/04/2025, n.11321: “nei contratti […] ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a "semplice richiesta scritta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito - proprio giusta l'applicazione del criterio er- meneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo ne- cessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudi- ziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpre- tando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considera- re a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”;
Cass 27/02/2025, n.5179: “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957
c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'au- torità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudi- ziale nei confronti del garante”; Cass. 13/01/2025, n.835, anche in parte motiva: “se-
14 condo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impe- gnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considera- ta soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiusso- re, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da
Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazio- ne, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del crite- rio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). […] Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricor- renti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del
15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale”;
Cass. 10/01/2025, n.660).
Il Primo Presidente con decreto depositato il 12 novembre 2025, a seguito di ordi- nanza ex 363 bis del Tribunale di Siracusa, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione : “se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscen- za, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a sem- plice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad at-
15 tribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”).
In attesa della pronunzia delle Sezioni Unite questa Corte ritiene tuttavia di seguire l'orientamento interpretativo in precedenza richiamato, più volte ribadito nelle recenti pronunzie citate e che gli stessi giudici di legittimità hanno dato atto essere ormai “con- solidato”.
Nella fattispecie è documentale e non contestato (anzi, riportato dagli stessi garanti nella loro comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado) che il conto corrente ve- niva estinto per inadempimento/sopravvenuta causa di decadenza del beneficio del ter- mine in data 12 dicembre 2016 e che in data 7 aprile 2017 la banca inviava a
[...]
e ai fideiussori una messa in mora chiedendo l'immediato pagamento Parte_4 del saldo debitore del c/c (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo). Ne consegue che anche a voler ritenere una nullità parziale della fideiussione (pur in assenza della necessaria pro- va da parte dei garanti della violazione antitrust), in ogni caso la decadenza ex 1957 c.c. è stata validamente impedita dagli atti di costituzione in mora inviati contestualmente a debitore principale e ai fideiussori.
7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, avuto tuttavia riguardo
“alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ex art. 5
DM 55/2014, (€ 50.572,46).
Le spese possono liquidarsi per il giudizio di primo grado in € 4.100,00 (fase di studio € 900,00; fase introduttiva € 700,00; fase istruttoria € 1.000,00; fase decisiona- le € 1.500,00) e per il presente giudizio di appello in € 3.800,00 (fase di studio €
16 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00, nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass.
11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343”), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU, avuto riguardo alla ride- terminazione degli importi dovuti, possono porsi a carico di entrambe le parti nella mi- sura della metà
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 1600/2022 del Tribunale di Firenze pubbli- CP_4 cata il 25 maggio 2022
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) condanna in solido le parti appellate Controparte_1 CP_8
al pagamento della somma di € 50.572,46, oltre
[...] CP_3 CP_4 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna le parti appellate a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in € 4.100,00 per il primo grado e in € 3.800,00 per il presente giudizio di appello, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
pone de- finitivamente le spese di CTU per la metà a carico di parte appellante e per la residua metà a carico delle parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della M.O.T.
Dott.ssa Francesca Giordanelli.
Nota
17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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