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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1976/2016 RG., introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il giorno 08/06/1946, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Ruggiero,
-ricorrente-
e
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 30/08/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Beniamino
IO e AR AR,
-resistente- avente per oggetto: “Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)” – merito possessorio.
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale di udienza del 22.09.2015, in cui si dà atto che:
- per parte ricorrente, l'avv. D'ANGELO IGINO - per delega dell'avv. RUGGIERO DOMENICO - ha precisato le conclusioni
“riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni contenute in tutti gli atti e verbali di causa”;
- per parte resistente, gli avv.ti PALAMARA ROSARIO e
IO MI hanno precisato le conclusioni
“riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha instaurato un procedimento possessorio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, chiedendo di disporre - con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti - “l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso dei locali di cui violentemente venne spogliato dal signor
[...]
”. Parte_2
A sostegno delle proprie ragioni l'istante ha esposto:
- che è proprietario di un capannone destinato a ricovero per attrezzature ed automezzi ubicato in Villa S. Giovanni, Località Trapezio, e censito al Catasto Urbano al fg. 4 particelle 380 e 381;
- che accede a detto capannone da una stradella interpoderale, nonché da una strada oggetto di una servitù di passaggio con automezzi (costituita con scrittura privata del 10.07.1979 in favore del medesimo e di Per_1
);
[...]
- che tale servitù è stata riconosciuta, altresì, nell'atto di compravendita del 24.02.2015, stipulato da e Persona_2 [...]
(quest'ultimo quale acquirente), avente ad oggetto proprio il CP_1
terreno servente;
2 - che, a partire dall'agosto 2015, il proprietario del fondo vicino,
(subentrato al padre, ), ha violentemente Controparte_1 Persona_1
occupato il terreno oggetto di servitù, ponendo in essere una serie di attività edificatorie (ossia avanzando con il proprio fabbricato e realizzando un balcone lungo la strada) che sono di ostacolo all'accesso delle autobetoniere e dei mezzi di pari stazza.
§2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, il resistente ha rappresentato che il balcone era già stato rimosso (come risultante da una denuncia dello stesso in data Pt_1
18.2.2016) ed ha contestato il tracciato della servitù descritto dal ricorrente, sottolineando di avere semplicemente ricostruito il proprio fabbricato, senza alcun ampliamento, a partire da un fabbricato preesistente all'atto di costituzione della servitù stessa.
§3. Il procedimento, istruito con l'audizione di informatori e con l'espletamento di CT (a firma dell'arch. ), si è concluso Persona_3
nella fase sommaria con ordinanza di rigetto del ricorso (ordinanza n.
3677/2017 del 17.08.2017), riformata in sede di reclamo, con condanna dell a ripristinare la situazione quo ante ed a rifondere le spese di CP_1
lite.
§4. Ha presentato istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. , Controparte_1
chiedendo di respingere la “pretesa avanzata nei suoi confronti dal sig.
, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la condanna Parte_1
di quest'ultimo alle spese e competenze di giudizio…”.
§5. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e di prova per testi e l'espletamento di CT (a cura dell'ing. , è stata Persona_4
3 introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
§6. La domanda del è meritevole di accoglimento per le ragioni Pt_1
di seguito illustrate.
§6.1- Giova premettere ai fini della decisione che nella specie non forma in sé oggetto di contestazione il possesso, in capo al ricorrente, della servitù di passaggio su una stradella interpoderale che consente l'accesso al proprio capannone destinato a ricovero per attrezzature ed automezzi, sito in Villa S. Giovanni, Località Trapezio. Del resto, l'esistenza della servitù è confermata anche dai documenti versati in atti (scrittura privata datata
10/07/1979 e atto di compravendita del 24/02/2015), nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa.
Parimenti, non è controversa l'esecuzione dei lavori edilizi effettuati da parte del resistente l'anno antecedente al deposito del ricorso, formando, invece, oggetto di contestazione principalmente l'incidenza dei suddetti lavori sulla servitù di passaggio.
§6.2- Ciò premesso, all'esito dell'attività istruttoria, lo spoglio parziale di cui si duole il ricorrente deve reputarsi ampiamente provato.
In primo luogo, i testimoni indicati dal hanno confermato le Pt_1
modalità di fruizione del passaggio oggetto di servitù, nonché le modalità dello spoglio parziale, avendo ribadito le difficoltà di transito incontrate dai mezzi più pesanti.
In particolare, il teste (indifferente) ha dichiarato: Testimone_1
“confermo che sulla strada oggetto di servitù di passaggio è stata realizzata una nuova costruzione, anche se non ricordo l'anno, e che era utilizzata dal sig. . Sono a conoscenza della circostanza Controparte_1
perché sono stato dipendente del sig. e frequentavo i luoghi […] Pt_1
4 preciso che prima della nuova costruzione l'area era libera e noi entravamo con i mezzi nel capannone che potevano agevolmente fare manovra per come rappresentato nella foto che mi viene esibita in visione
[…] preciso che anche dopo la nuova costruzione i mezzi riuscivano comunque ad entrare nel capannone…”.
Il teste (indifferente) ha, a sua volta, riferito che Testimone_2
“prima della nuova costruzione i mezzi potevano accedere al capannone del sig. con facilità […] i mezzi dopo la nuova costruzione Pt_1
accedevano al capannone del sig. con difficoltà […] ho visto che i Pt_1
mezzi piccoli non avevamo difficoltà mentre il camion grande, una sorta di autotreno, aveva difficoltà”.
Infine, il teste ha affermato: “[...]riconosco la nuova Testimone_3
costruzione nell'area contornata di rosso che è rappresentata nella foto che mi viene esibita. Preciso che la manovra dei mezzi per la presenza della nuova costruzione è possibile soltanto dopo una serie di manovre, quindi è più difficile rispetto a prima”.
Le dichiarazioni testimoniali sono state convalidate dalla CT redatta dall'ing. , le cui risultanze, logiche ed adeguatamente Per_4
argomentate, si appalesano pienamente condivisibili e consentono di ritenere accertato il mutamento dello stato dei luoghi, in seguito ai lavori edilizi effettuati dal resistente, nonché l'aggravamento delle condizioni di transito sul tratto di strada gravato da servitù di passaggio.
Si legge invero nella CT:
-che “l'attuale capannone è stato oggetto di interventi edilizi comunicati tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 4446 del
18/02/2016”;
5 -che “tra la data del 03 marzo 2015 e la data del 15 settembre 2017 vi è stato un ampliamento del capannone” e “risulta evidente un avanzamento del corpo di fabbrica verso l'intersezione”;
-che tali “interventi, pur mantenendo inalterata la larghezza della strada hanno comportato una riduzione del raggio interno”;
-che “a partire dall'ingresso posto lungo il torrente Campanella, fino ad arrivare all'intersezione con la stradella proveniente dal Cimitero, la strada oggetto di perizia si mantiene costantemente oltre i 4 mt di larghezza, pur se … la stessa, nonostante nell'atto pubblico venisse collocata sul confine con la particella di proprietà , nei fatti non ha CP_1
un tracciato bene definito ma per lo più risulta tracciata dal passaggio degli automezzi”;
-che vi è “un restringimento degli spazi di manovra non dovuto al restringimento della sede stradale, ma bensì alla riduzione del raggio di curvatura”;
-che, in specie, dallo “sviluppo del rilievo topografico (Figura 2), risulta che, sebbene gli spazi di manovra siano ampi, si potrebbe verificare il caso che, un mezzo che presenta una sagoma limite rispetto a quanto prescritto dal codice della strada, potrebbe avere difficoltà ad effettuare la curva, dovendo pertanto ricorrere a delle manovre di allineamento […]”;
-che l'ampliamento del manufatto realizzato dall (evincibile dai CP_1
rilievi strumentali e dalla consultazione delle riprese aeree reperite sul portale Google Earth, oltre che dal confronto fra le perizie di parte prodotte dai tecnici) “ha evidentemente provocato una diminuzione del raggio di curvatura”;
-che “l'attuale ampiezza della strada garantisce il passaggio della maggior parte dei veicoli a meno di alcuni di dimensioni pari alla sagoma
6 limite prevista dal codice della strada che, per effettuare la svolta a sinistra necessiterebbero di effettuare delle manovre di allineamento […]”.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si desume, dunque, che “[…] i lavori eseguiti dal sig. , pur non provocando un restringimento della CP_1
servitù di passaggio prevista nella scrittura privata del 10.7.1979 (metri 4)
e nell'atto pubblico a rogito notaio del 24.2.2015 (metri 3), hanno Per_5
comportato una diminuzione del raggio di curvatura, che in alcuni casi limite potrebbe provocare delle difficoltà di manovra per mezzi con sagoma pari a quella limite prevista dal codice della strada. Relativamente ad automezzi di dimensioni medie, sulla base di prove empiriche è stato dimostrato che si riesce a completare interamente la manovra di accesso
[…]”.
Gli elementi che precedono consentono, pertanto, di ritenere raggiunta la prova dello spoglio lamentato dal ricorrente.
Va sul punto osservato come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azioni possessorie, “integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo. Lo spoglio, in definitiva, si caratterizza per la sua diretta incidenza sulla cosa, senza presupporre necessariamente la privazione totale del possesso, ma potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore, che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio
7 del diritto, in ciò differenziandosi dalla molestia, che, viceversa, si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo, misurandosi per gradi ed essendo reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità” (Cass. n. 36363 del 2022; Cass. n. 1494 del 2013).
Lo spoglio, in definitiva, si caratterizza per la sua diretta incidenza sulla cosa, senza presupporre necessariamente la privazione totale del possesso, ma potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore, che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto, in ciò differenziandosi dalla molestia, che, viceversa, si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo, misurandosi per gradi ed essendo reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità (così già Cass. n. 198 del 1976).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto affermati dal supremo Collegio e che sono applicabili nella fattispecie in esame, deve concludersi che gli elementi istruttori raccolti sono convergenti nel senso di comprovare che i lavori eseguiti da hanno determinato, contro la volontà Controparte_1
del possessore del fondo dominante, un riduzione del raggio di curvatura di consistenza tale da ridurre in modo apprezzabile le modalità di esercizio della servitù di passaggio caratterizzanti il possesso precedente, il che è sufficiente per integrare gli estremi del dedotto spoglio parziale.
8 Ne consegue che il resistente dev'essere condannato al ripristino dello status quo ante, al fine di garantire l'esercizio del possesso della servitù di passaggio nelle modalità in cui avveniva prima dello spoglio.
In particolare, quanto alle modalità di ripristino, posto che spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, quello di apportare modifiche al fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante (avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi), delle due soluzioni prospettate dal CT l'unica che può essere disposta in questa sede è la “soluzione 1”, consistente “nella modifica alla sagoma del manufatto tale da portare ad un aumento dell'attuale raggio di curvatura riportandolo ai valori presenti prima dell'ampliamento” (non essendo possibile, in assenza dell'accordo tra le parti, ordinare lo spostamento del tracciato della servitù).
§7. Atteso l'esito del giudizio, il resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo, in conformità con i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (ai valori minimi data la semplicità della controversia).
Infine, nei rapporti tra le parti, le spese di CT (sì come liquidate con decreto in pari data) si pongono a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
9 a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordina ad
[...]
la reintegrazione di nel possesso della servitù di CP_1 Parte_1
passaggio per cui è causa, mediante il ripristino dello stato dei luoghi, secondo la “soluzione 1” indicata nella CT, in modo tale da garantire il passaggio sul tratto di strada interessato dalla servitù anche dei mezzi più pesanti;
b) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi €2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CT (sì come liquidate con decreto in pari data) a carico di parte resistente.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1976/2016 RG., introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il giorno 08/06/1946, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Ruggiero,
-ricorrente-
e
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 30/08/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Beniamino
IO e AR AR,
-resistente- avente per oggetto: “Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)” – merito possessorio.
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale di udienza del 22.09.2015, in cui si dà atto che:
- per parte ricorrente, l'avv. D'ANGELO IGINO - per delega dell'avv. RUGGIERO DOMENICO - ha precisato le conclusioni
“riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni contenute in tutti gli atti e verbali di causa”;
- per parte resistente, gli avv.ti PALAMARA ROSARIO e
IO MI hanno precisato le conclusioni
“riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha instaurato un procedimento possessorio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, chiedendo di disporre - con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti - “l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso dei locali di cui violentemente venne spogliato dal signor
[...]
”. Parte_2
A sostegno delle proprie ragioni l'istante ha esposto:
- che è proprietario di un capannone destinato a ricovero per attrezzature ed automezzi ubicato in Villa S. Giovanni, Località Trapezio, e censito al Catasto Urbano al fg. 4 particelle 380 e 381;
- che accede a detto capannone da una stradella interpoderale, nonché da una strada oggetto di una servitù di passaggio con automezzi (costituita con scrittura privata del 10.07.1979 in favore del medesimo e di Per_1
);
[...]
- che tale servitù è stata riconosciuta, altresì, nell'atto di compravendita del 24.02.2015, stipulato da e Persona_2 [...]
(quest'ultimo quale acquirente), avente ad oggetto proprio il CP_1
terreno servente;
2 - che, a partire dall'agosto 2015, il proprietario del fondo vicino,
(subentrato al padre, ), ha violentemente Controparte_1 Persona_1
occupato il terreno oggetto di servitù, ponendo in essere una serie di attività edificatorie (ossia avanzando con il proprio fabbricato e realizzando un balcone lungo la strada) che sono di ostacolo all'accesso delle autobetoniere e dei mezzi di pari stazza.
§2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, il resistente ha rappresentato che il balcone era già stato rimosso (come risultante da una denuncia dello stesso in data Pt_1
18.2.2016) ed ha contestato il tracciato della servitù descritto dal ricorrente, sottolineando di avere semplicemente ricostruito il proprio fabbricato, senza alcun ampliamento, a partire da un fabbricato preesistente all'atto di costituzione della servitù stessa.
§3. Il procedimento, istruito con l'audizione di informatori e con l'espletamento di CT (a firma dell'arch. ), si è concluso Persona_3
nella fase sommaria con ordinanza di rigetto del ricorso (ordinanza n.
3677/2017 del 17.08.2017), riformata in sede di reclamo, con condanna dell a ripristinare la situazione quo ante ed a rifondere le spese di CP_1
lite.
§4. Ha presentato istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. , Controparte_1
chiedendo di respingere la “pretesa avanzata nei suoi confronti dal sig.
, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la condanna Parte_1
di quest'ultimo alle spese e competenze di giudizio…”.
§5. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e di prova per testi e l'espletamento di CT (a cura dell'ing. , è stata Persona_4
3 introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
§6. La domanda del è meritevole di accoglimento per le ragioni Pt_1
di seguito illustrate.
§6.1- Giova premettere ai fini della decisione che nella specie non forma in sé oggetto di contestazione il possesso, in capo al ricorrente, della servitù di passaggio su una stradella interpoderale che consente l'accesso al proprio capannone destinato a ricovero per attrezzature ed automezzi, sito in Villa S. Giovanni, Località Trapezio. Del resto, l'esistenza della servitù è confermata anche dai documenti versati in atti (scrittura privata datata
10/07/1979 e atto di compravendita del 24/02/2015), nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa.
Parimenti, non è controversa l'esecuzione dei lavori edilizi effettuati da parte del resistente l'anno antecedente al deposito del ricorso, formando, invece, oggetto di contestazione principalmente l'incidenza dei suddetti lavori sulla servitù di passaggio.
§6.2- Ciò premesso, all'esito dell'attività istruttoria, lo spoglio parziale di cui si duole il ricorrente deve reputarsi ampiamente provato.
In primo luogo, i testimoni indicati dal hanno confermato le Pt_1
modalità di fruizione del passaggio oggetto di servitù, nonché le modalità dello spoglio parziale, avendo ribadito le difficoltà di transito incontrate dai mezzi più pesanti.
In particolare, il teste (indifferente) ha dichiarato: Testimone_1
“confermo che sulla strada oggetto di servitù di passaggio è stata realizzata una nuova costruzione, anche se non ricordo l'anno, e che era utilizzata dal sig. . Sono a conoscenza della circostanza Controparte_1
perché sono stato dipendente del sig. e frequentavo i luoghi […] Pt_1
4 preciso che prima della nuova costruzione l'area era libera e noi entravamo con i mezzi nel capannone che potevano agevolmente fare manovra per come rappresentato nella foto che mi viene esibita in visione
[…] preciso che anche dopo la nuova costruzione i mezzi riuscivano comunque ad entrare nel capannone…”.
Il teste (indifferente) ha, a sua volta, riferito che Testimone_2
“prima della nuova costruzione i mezzi potevano accedere al capannone del sig. con facilità […] i mezzi dopo la nuova costruzione Pt_1
accedevano al capannone del sig. con difficoltà […] ho visto che i Pt_1
mezzi piccoli non avevamo difficoltà mentre il camion grande, una sorta di autotreno, aveva difficoltà”.
Infine, il teste ha affermato: “[...]riconosco la nuova Testimone_3
costruzione nell'area contornata di rosso che è rappresentata nella foto che mi viene esibita. Preciso che la manovra dei mezzi per la presenza della nuova costruzione è possibile soltanto dopo una serie di manovre, quindi è più difficile rispetto a prima”.
Le dichiarazioni testimoniali sono state convalidate dalla CT redatta dall'ing. , le cui risultanze, logiche ed adeguatamente Per_4
argomentate, si appalesano pienamente condivisibili e consentono di ritenere accertato il mutamento dello stato dei luoghi, in seguito ai lavori edilizi effettuati dal resistente, nonché l'aggravamento delle condizioni di transito sul tratto di strada gravato da servitù di passaggio.
Si legge invero nella CT:
-che “l'attuale capannone è stato oggetto di interventi edilizi comunicati tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 4446 del
18/02/2016”;
5 -che “tra la data del 03 marzo 2015 e la data del 15 settembre 2017 vi è stato un ampliamento del capannone” e “risulta evidente un avanzamento del corpo di fabbrica verso l'intersezione”;
-che tali “interventi, pur mantenendo inalterata la larghezza della strada hanno comportato una riduzione del raggio interno”;
-che “a partire dall'ingresso posto lungo il torrente Campanella, fino ad arrivare all'intersezione con la stradella proveniente dal Cimitero, la strada oggetto di perizia si mantiene costantemente oltre i 4 mt di larghezza, pur se … la stessa, nonostante nell'atto pubblico venisse collocata sul confine con la particella di proprietà , nei fatti non ha CP_1
un tracciato bene definito ma per lo più risulta tracciata dal passaggio degli automezzi”;
-che vi è “un restringimento degli spazi di manovra non dovuto al restringimento della sede stradale, ma bensì alla riduzione del raggio di curvatura”;
-che, in specie, dallo “sviluppo del rilievo topografico (Figura 2), risulta che, sebbene gli spazi di manovra siano ampi, si potrebbe verificare il caso che, un mezzo che presenta una sagoma limite rispetto a quanto prescritto dal codice della strada, potrebbe avere difficoltà ad effettuare la curva, dovendo pertanto ricorrere a delle manovre di allineamento […]”;
-che l'ampliamento del manufatto realizzato dall (evincibile dai CP_1
rilievi strumentali e dalla consultazione delle riprese aeree reperite sul portale Google Earth, oltre che dal confronto fra le perizie di parte prodotte dai tecnici) “ha evidentemente provocato una diminuzione del raggio di curvatura”;
-che “l'attuale ampiezza della strada garantisce il passaggio della maggior parte dei veicoli a meno di alcuni di dimensioni pari alla sagoma
6 limite prevista dal codice della strada che, per effettuare la svolta a sinistra necessiterebbero di effettuare delle manovre di allineamento […]”.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si desume, dunque, che “[…] i lavori eseguiti dal sig. , pur non provocando un restringimento della CP_1
servitù di passaggio prevista nella scrittura privata del 10.7.1979 (metri 4)
e nell'atto pubblico a rogito notaio del 24.2.2015 (metri 3), hanno Per_5
comportato una diminuzione del raggio di curvatura, che in alcuni casi limite potrebbe provocare delle difficoltà di manovra per mezzi con sagoma pari a quella limite prevista dal codice della strada. Relativamente ad automezzi di dimensioni medie, sulla base di prove empiriche è stato dimostrato che si riesce a completare interamente la manovra di accesso
[…]”.
Gli elementi che precedono consentono, pertanto, di ritenere raggiunta la prova dello spoglio lamentato dal ricorrente.
Va sul punto osservato come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azioni possessorie, “integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo. Lo spoglio, in definitiva, si caratterizza per la sua diretta incidenza sulla cosa, senza presupporre necessariamente la privazione totale del possesso, ma potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore, che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio
7 del diritto, in ciò differenziandosi dalla molestia, che, viceversa, si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo, misurandosi per gradi ed essendo reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità” (Cass. n. 36363 del 2022; Cass. n. 1494 del 2013).
Lo spoglio, in definitiva, si caratterizza per la sua diretta incidenza sulla cosa, senza presupporre necessariamente la privazione totale del possesso, ma potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore, che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto, in ciò differenziandosi dalla molestia, che, viceversa, si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo, misurandosi per gradi ed essendo reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità (così già Cass. n. 198 del 1976).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto affermati dal supremo Collegio e che sono applicabili nella fattispecie in esame, deve concludersi che gli elementi istruttori raccolti sono convergenti nel senso di comprovare che i lavori eseguiti da hanno determinato, contro la volontà Controparte_1
del possessore del fondo dominante, un riduzione del raggio di curvatura di consistenza tale da ridurre in modo apprezzabile le modalità di esercizio della servitù di passaggio caratterizzanti il possesso precedente, il che è sufficiente per integrare gli estremi del dedotto spoglio parziale.
8 Ne consegue che il resistente dev'essere condannato al ripristino dello status quo ante, al fine di garantire l'esercizio del possesso della servitù di passaggio nelle modalità in cui avveniva prima dello spoglio.
In particolare, quanto alle modalità di ripristino, posto che spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, quello di apportare modifiche al fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante (avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi), delle due soluzioni prospettate dal CT l'unica che può essere disposta in questa sede è la “soluzione 1”, consistente “nella modifica alla sagoma del manufatto tale da portare ad un aumento dell'attuale raggio di curvatura riportandolo ai valori presenti prima dell'ampliamento” (non essendo possibile, in assenza dell'accordo tra le parti, ordinare lo spostamento del tracciato della servitù).
§7. Atteso l'esito del giudizio, il resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo, in conformità con i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (ai valori minimi data la semplicità della controversia).
Infine, nei rapporti tra le parti, le spese di CT (sì come liquidate con decreto in pari data) si pongono a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
9 a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordina ad
[...]
la reintegrazione di nel possesso della servitù di CP_1 Parte_1
passaggio per cui è causa, mediante il ripristino dello stato dei luoghi, secondo la “soluzione 1” indicata nella CT, in modo tale da garantire il passaggio sul tratto di strada interessato dalla servitù anche dei mezzi più pesanti;
b) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi €2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CT (sì come liquidate con decreto in pari data) a carico di parte resistente.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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