Articolo 12 della Legge 18 marzo 1968, n. 498
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 maggio 1968
Art. 12.
Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' pero' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita' e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformita' delle norme stabilite per il mercato interno".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma:
"In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, puo' stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione".
Entrata in vigore il 18 maggio 1968