TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Rieti, Via delle Ortensie n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Rocca che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente
E nato a [...] l'[...], Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Alessia De
GE e US RU che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
2) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando il figlio si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e salvo diversi accordi tra i genitori, il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00, CP_1 prelevandolo all'uscita di scuola o dall'abitazione materna e riaccompagnandolo a casa dopo cena, alle ore 21,00, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 21,30 in caso contrario, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, prelevandolo alle ore 16,00 all'uscita di scuola o dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19,00, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 21,30 in caso contrario. Salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà le festività natalizie (24,25,26, 31 dicembre, 01,06 gennaio) e quelle Pasquali (Pasqua
e Lunedì di Pasqua) con l'uno o l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre.
Per quanto riguarda le altre festività, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori è rimessa al previo accordo tra questi ultimi e/o seguendo il criterio dell'alternanza, secondo una rotazione che inizierà, per il corrente anno, con la madre. Il minore, inoltre, trascorrerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre quello di quest'ultimo mentre, ove i rapporti tra i genitori lo consentono, i compleanni del bambino potranno essere festeggiati tutti insieme, viceversa, i genitori si accorderanno su come trascorrere detta giornata, anche tenendo conto della volontà del festeggiato. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con il figlio un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30/5 di ogni anno;
4) i genitori si impegnano ad agevolare la frequentazione del bambino con gli ascendenti di entrambi i genitori in un'ottica di collaborazione, condivisione ed equilibrata crescita del minore;
5) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 3) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con il minore.
Qualora uno dei genitori dovesse recarsi fuori città per motivi di lavoro o per vacanza (senza la presenza del figlio) dovrà comunicarlo all'altro con congruo anticipo al fine di permettere allo stesso, se possibile, di organizzarsi e di occuparsi del figlio.
6) Anche in considerazione degli impegni finanziari assunti, che si estingueranno tra circa 2 anni,, il signor verserà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico CP_1 Pt_1 bancario o altro mezzo equipollente, la somma di € 250,00 (duecentocinquata/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat.
2 A decorrere dal mese di settembre 2027 il signor verserà, invece, alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1 il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente, la somma di €
300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori, suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo stesso, così come previsto dalla Legge e, comunque, attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per il figlio verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
7) ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate relativamente al minore e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
data la tenera età del bambino, dovrà permettere all'altro di poterlo sentire telefonicamente almeno due volte al giorno, avendo cura di rispondere alle chiamate o fornendo altro recapito telefonico ove poterlo sentire, qualora il minore si trovasse con gli ascendenti dell'uno o dell'altro genitore. I contatti telefonici tra genitore e figlio, inoltre, non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
Ragioni di fatto e di diritto e hanno chiesto l'approvazione della concordata Parte_1 CP_1 regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato il [...], Persona_2 sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno cessato la convivenza e, allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
3 Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e x Parte_1 CP_1 artt. 473bis.51 c.p.c: recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Rieti, Via delle Ortensie n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Rocca che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente
E nato a [...] l'[...], Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Alessia De
GE e US RU che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
2) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando il figlio si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e salvo diversi accordi tra i genitori, il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00, CP_1 prelevandolo all'uscita di scuola o dall'abitazione materna e riaccompagnandolo a casa dopo cena, alle ore 21,00, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 21,30 in caso contrario, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, prelevandolo alle ore 16,00 all'uscita di scuola o dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 19,00, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 21,30 in caso contrario. Salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà le festività natalizie (24,25,26, 31 dicembre, 01,06 gennaio) e quelle Pasquali (Pasqua
e Lunedì di Pasqua) con l'uno o l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre.
Per quanto riguarda le altre festività, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori è rimessa al previo accordo tra questi ultimi e/o seguendo il criterio dell'alternanza, secondo una rotazione che inizierà, per il corrente anno, con la madre. Il minore, inoltre, trascorrerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre quello di quest'ultimo mentre, ove i rapporti tra i genitori lo consentono, i compleanni del bambino potranno essere festeggiati tutti insieme, viceversa, i genitori si accorderanno su come trascorrere detta giornata, anche tenendo conto della volontà del festeggiato. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con il figlio un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30/5 di ogni anno;
4) i genitori si impegnano ad agevolare la frequentazione del bambino con gli ascendenti di entrambi i genitori in un'ottica di collaborazione, condivisione ed equilibrata crescita del minore;
5) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 3) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con il minore.
Qualora uno dei genitori dovesse recarsi fuori città per motivi di lavoro o per vacanza (senza la presenza del figlio) dovrà comunicarlo all'altro con congruo anticipo al fine di permettere allo stesso, se possibile, di organizzarsi e di occuparsi del figlio.
6) Anche in considerazione degli impegni finanziari assunti, che si estingueranno tra circa 2 anni,, il signor verserà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico CP_1 Pt_1 bancario o altro mezzo equipollente, la somma di € 250,00 (duecentocinquata/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat.
2 A decorrere dal mese di settembre 2027 il signor verserà, invece, alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1 il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente, la somma di €
300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori, suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo stesso, così come previsto dalla Legge e, comunque, attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per il figlio verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
7) ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate relativamente al minore e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
data la tenera età del bambino, dovrà permettere all'altro di poterlo sentire telefonicamente almeno due volte al giorno, avendo cura di rispondere alle chiamate o fornendo altro recapito telefonico ove poterlo sentire, qualora il minore si trovasse con gli ascendenti dell'uno o dell'altro genitore. I contatti telefonici tra genitore e figlio, inoltre, non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
Ragioni di fatto e di diritto e hanno chiesto l'approvazione della concordata Parte_1 CP_1 regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato il [...], Persona_2 sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno cessato la convivenza e, allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
3 Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e x Parte_1 CP_1 artt. 473bis.51 c.p.c: recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4