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21 aprile 1942
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10 giugno 1942
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1 gennaio 1951
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21 marzo 1998
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18 luglio 1998
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Art. 779.
(Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari).
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell' art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere. (88) (90)
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. ((90))
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell' articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. (88) (90)
------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari).
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell' art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere. (88) (90)
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. ((90))
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell' articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. (88) (90)
------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatariAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28.746223
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo IV DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI Capo IV Del beneficio d'inventario Art. 779 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2016, n. 26047Provvedimento: […] 2. Il contribuente sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione dell'art. 490 c.p.c. - e poi ancora sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 500 c.c. e art. 779 c.p.c." - deduceva che la CTR era incorsa in errore ritenendo che nonostante l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario potesse essere iscritta ipoteca sul "fabbricato" di cui era proprietario.Leggi di più...
- giudicato·
- accettazione eredità con beneficio d'inventario·
- imposta di successione·
- art. 490 c.p.c.·
- debito personale·
- art. 779 c.p.c.·
- art. 366 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- iscrizione ipotecaria·
- art. 500 c.c.·
- solidarietà obbligazione