CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 735/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello promossa da
Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
CP_2 Parte_2
APPELLATI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: parte appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in riforma, Parte_1 nelle parti e capi impugnati, della sentenza n. 142/2021, pubblicata il 18.2.2021 dal
Tribunale di Prato e notificata il 23.3.2021, rigettata ogni contraria istanza e conclusione: - nel merito, accogliere le conclusioni tutte di rito, di merito ed istruttorie formulate in primo grado e di seguito ritrascritte: “la dott.ssa facendo proprie tutte le eccezioni e le Parte_1 deduzioni già avanzate in giudizio (ivi comprese le lacune istruttorie evidenziate nella memoria conclusionale del 19.1.2018 alla quale si rimanda integralmente), insiste nelle conclusioni rassegnate in atti e nella specie: respinta ogni domanda avanzata nei suoi confronti diversa dalla divisione, non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione dell'asse mediante la collazione delle donazioni ricevute in vita dalle controparti, assumendo la decisione sulla formazione dell'asse e successivamente procedendo alle operazioni ex artt. 786 ss. c.p.c.” - con il favore delle spese legali, sempre per l'appellante, per entrambi i gradi del giudizio, IVA e CAP, rimborso spese generali. In ogni caso, richiamate e riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni, in rito
e nel merito, nonché le difese e istanze, anche istruttorie, svolte nel corso del giudizio di primo grado dall'attuale appellante. In conseguenza dell'accoglimento circa la determinazione del relictum e del donatum dovrà altresì disporsi rinnovazione della Ctu ai fini della formazione del progetto di divisione.”
Parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ogni altra Controparte_1 contraria istanza, deduzione od eccezione rejetta, e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, Preliminarmente in rito Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni nuove proposte da controparte per i motivi di cui in narrativa, come di seguito individuate: - Eccezioni, contestazioni e domande tutte relative e conseguenti alla contestazione della non contestata ed accertata donazione indiretta ricevuta dalla sig.ra dal padre, avente ad oggetto il 50% della proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Camaiore, compresa l'eccezione di mutuo e l'eccezione di prescrizione del credito alla restituzione delle somme oggetto di dazione e relativi interessi, nonché l'eccezione di rinuncia da parte del sig. nella scrittura del 2014, alla relativa restituzione;
- Controparte_1 domanda di collazione della asserita donazione indiretta ricevuta da dal Controparte_1 padre, relativamente al 50% del credito nei confronti della VA BO;
- Parte_3 eccezioni e domande tutte relative alla composizione del relictum, con particolare riferimento ai conti correnti, allo studio commerciale, al credito del de cuius nei confronti della
e all'autovettura Jeep Grand Cherokee. Nel merito Parte_4
Respingere, per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, tutte le domande esperite dalla appellante, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché destituite di ogni fondamento probatorio, con ogni conseguente provvedimento sulla sentenza n.
442/2021 emessa dal Tribunale di Prato il 18/02/2021. Adottare ogni provvedimento conseguente all'accertamento della violazione da parte della sig.ra dei doveri di Parte_1 cui all'art. 88 c.p.c. e della temerarietà della lite dalla stessa instaurata, ex art. 92 e/o 96
c.p.c. Il tutto e comunque con vittoria di spese, e competenze di causa, oltre rimborso spese ed accessori di Legge.”
Parte appellata : “Si chiede la reiezione dell'appello e la conferma della Controparte_3 sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Nel giudizio di primo grado Il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Prato, la madre e la sorella instando per lo Controparte_3 Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso del padre, Persona_1 avvenuto in data 5 febbraio 2013.
L'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, individuava quali beni ricompresi nella massa ereditaria i seguenti cespiti: i)la quota del 20% dell'immobile ad uso abitativo sito in Prato,
Via Capponi n. 52; ii)l'immobile a destinazione residenziale ubicato in Vaiano (PO), Via
Braga n. 336; iii) l'immobile facente parte del complesso condominiale denominato
“Residence Henderson”, sito in Cinquale (MS); iv) una quota associativa del Tennis Club
“Sporting” di Prato;
v)un conto corrente cointestato intestato agli eredi, acceso presso la
Banca Popolare di Vicenza, n. 444571019468.
Nel corso del giudizio si costituiva la quale, pur aderendo in linea di principio Parte_1 alla richiesta di divisione, contestava le valutazioni in fatto formulate dall'attore. Parimenti si costituiva la sig.ra che, aderendo alla domanda di scioglimento della Controparte_3 comunione, formulava istanza di collazione con riguardo a talune liberalità che il de cuius avrebbe posto in essere in vita in favore dei figli. In particolare, parte convenuta deduceva:
i) la donazione – o, comunque, l'elargizione del denaro necessario all'acquisto – in data 11 novembre 2008, in favore della figlia , di una quota dell'immobile sito in Camaiore, Pt_1
Via Carraia 14/d (“Immobile in Camaiore”); ii) la donazione – effettuata mediante rinuncia all'eredità materna – in data 20 giugno 2008, in favore di entrambi i figli, di un compendio costituito da due immobili siti in Vaiano e dal saldo attivo di un conto corrente bancario.
A propria volta, proponeva domanda riconvenzionale di collazione, invocando Parte_1 da un lato, la donazione in favore della madre dell'80% dell' in Prato;
dall'altro, la Pt_5 donazione al fratello del 50% dell'Immobile in Camaiore, chiedendo infine una CP_1 compiuta e documentata ricostruzione dell'asse ereditario. La causa veniva istruita mediante due consulenze tecniche d'ufficio, affidate rispettivamente al Geom. e al CP_4
Dott. All'udienza del 28 novembre 2017, la causa veniva trattenuta in decisione, Per_2 salvo successivamente essere rimessa sul ruolo in ragione di irregolarità formali e difformità urbanistiche relative ad alcuni dei beni oggetto di causa. A seguito della regolarizzazione delle predette problematiche, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2020, celebrata mediante trattazione scritta, ma, con ordinanza del 16 ottobre 2020, veniva nuovamente rimessa in istruttoria. In data 29 ottobre 2020, il giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 18 febbraio 2021, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, non ritenendo necessarie ulteriori attività istruttorie. All'esito della decisione il giudice pronunciava la sentenza oggetto di gravame che recava il seguente dispositivo:” Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da parte convenuta Pt_1 - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria apertasi con la morte del de cuius Per_1
deceduto in data 5.2.2013;
[...]
- assegna in proprietà esclusiva ad la quota del 20% dell'immobile sito in Controparte_3
Prato, via G. Capponi n. 52, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 38, particelle 1893 sub. 1, n. 1900 sub. 15 e sub. 24;
- assegna ad in proprietà esclusiva: Controparte_1
1. l'immobile sito in Vaiano, via Braga n. 332 identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio di mappa n. 8, particella n. 8;
2. la quota di 6,4 millesimi del complesso immobiliare Henderson Residence sito in Comune di Montignoso, loc. Cinquale, via San Giuseppe Artigiano n. 21 identificata al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 21, particella 754 sub 68, particella 753 sub 34 D/10, particella 753 sub 75 D/10;
3. la quota del tennis Sporting Prato;
- condanna al pagamento della somma di euro 83.301,44 in favore di Controparte_1
a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla presente Controparte_3 sentenza al saldo;
- condanna al pagamento della somma di euro 49.367,13 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
CP_3
- respinge le ulteriori domande avanzate dalla convenuta;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuno, le spese delle
CTU come liquidate dal G.I. in corso di causa;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_3
9.268,00 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
9.268,00 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, euro 132,22 per esborsi, IVA
e CPA come per legge”
Nel corpo motivazionale il giudice in via preliminare rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento del tentativo Pt_1 obbligatorio di mediazione, anche in relazione alla domanda di collazione formulata dalla convenuta ritenendo che la collazione fosse intrinsecamente connessa al giudizio di CP_3 divisione. In tale ottica riteneva altresì che dall'automaticità della collazione all'apertura della successione conseguisse la non assoggettabilità della relativa domanda alle preclusioni ex art. 167 c.p.c. Escludeva tuttavia che tale automatismo si estendesse alle domande di accertamento dell'esistenza di donazioni indirette, formulate per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. dalla medesima convenuta. Tali domande risultavano, infatti, tardive in ossequio alla giurisprudenza di legittimità che distingue tra la collazione, sottratta ai termini dell'art. 167 c.p.c., e la domanda di accertamento di donazioni indirette, soggetta invece a tale decadenza e inammissibile se proposta per la prima volta in fase conclusiva. In ogni caso, anche ritenendo ammissibili tali domande, il giudice evidenziava come la convenuta on avesse fornito alcuna prova dell'asserita Pt_1 donazione indiretta dell'80% dell'immobile sito in via Capponi né della donazione di somme all'attore per l'acquisto del 50% dell'immobile sito in Camaiore, in comproprietà con la stessa. Parimenti, non è stata fornita alcuna prova delle ulteriori elargizioni che il de cuius avrebbe effettuato in vita a favore del figlio. Con riferimento alla domanda di collazione da parte della convenuta il giudice la riteneva provata in base alla dichiarazione CP_3 rilasciata dalla convenuta in sede di rogito notarile. Sul punto evidenziava altresì Pt_1 che la convenuta non aveva contestato l'avvenuta elargizione da parte del padre Pt_1 delle somme necessarie per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile di Camaiore, limitandosi a eccepire l'insufficienza probatoria della dichiarazione. Con riferimento alla collazione, non essendo stata manifestata disponibilità alla collazione in natura, il giudice evidenziava la necessità di procedere alla collazione per imputazione, con inclusione del valore nella massa ereditaria e applicazione degli interessi legali dalla data di apertura della successione, trattandosi di debito di valuta. Rispetto a tale valore evidenziava che la stima dell'immobile di Camaiore era già stata legittimamente acquisita tramite la CTU disposta dal Tribunale di Lucca nel 2016: considerato il periodo di riferimento (2013–2016)
e la stagnazione del mercato immobiliare, riteneva che tale stima fosse ancora attuale.
Poichè l'immobile era stato valutato in euro 502.000,00 e, dato che la quota oggetto di donazione è del 50%, quantificava il valore da imputare pari a euro 251.000,00, oltre interessi legali pari a euro 13.065,69, per un totale di euro 264.065,69; rilevava dunque che il relictum costituito dalla ricostruzione dell'asse ereditario come effettuata scientemente e razionalmente dal CTU risultava pari ad euro 380.030,00 a cui aggiungere l'importo di euro 264.065,69 per un totale di euro 644.095,69 da dividersi secondo le quote ereditarie e quindi ad ogni coerede spetta la somma di euro 214.698,56 ciascuno. Poiché i beni immobili non risultavano comodamente divisibili ed erano state formulate domande di assegnazione, il Giudice – nell'ambito della sua discrezionalità- ha disposto la divisione come da dispositivo supra riportato.
II. impugnava la sentenza sulla base dei seguenti motivi concernenti sia la Parte_1 determinazione del donatum sia quella del relictum
Con riferimento all'erronea determinazione del donatum
a)Difetto di prova dell'animus donandi, diversa qualificazione della fattispecie ed eccezione di prescrizione
Deduce l'appellante che l'onere della prova dell'animus donandi incombeva sulla signora che niente ha provato in merito. Deduce altresì che diversamente da quanto ritenuto CP_3 dal giudice di prime cure, l'esistenza di una donazione indiretta da parte del de cuius è stata esplicitamente contestata sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc. Parimenti erronea deve ritenersi la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza della prova di tale donazione nella dichiarazione resa da nell'atto di acquisto dell'Immobile di Parte_1
Camaiore; di contro doveva ritenersi che, in difetto della prova dell'animus domandi, la dazione di denaro da parte del de cuius non può che costituire un mutuo e, considerando la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo -tale non potendo essere la pretesa collazione
- qualsiasi eventuale debito di restituzione a carico di si sarebbe già prescritto. Parte_1
Precisava che tale eccezione doveva ritenersi ammissibile giacché il compimento del termine prescrizionale si è verificato in un momento successivo al maturarsi delle scadenze endoprocessuali per cui, quale fatto sopravvenuto, neppure opererebbe il divieto di introdurre nuove eccezioni di cui all'art 354 cpc e tale conclusione vale anche in relazione alla prescrizione quinquennale relativa agli interessi su tale debito di valuta, che del pari eccepiva.
b) estinzione per transazione nei confronti di Controparte_1 parte appellante evidenzia che, fermo quanto eccepito con riferimento alla prescrizione del credito, nella scrittura privata tra ed vi sono reciproche rinunzie Pt_1 Controparte_1 alla restituzione di eventuali prestiti da parte del padre. Con la conseguenza che l'eventuale credito di cui sopra, per la quota parte spettante ad si sarebbe estinto Controparte_1 per transazione, con ogni conseguenza in ordine alla valutazione dell'asse, delle quote e del progetto di divisione.
c) inammissibilità della perizia del geom. resa in altro giudizio e carenza di CP_5 motivazione in ordine alla valutazione della stessa.
L'appellante rileva che la decisione del Tribunale di Prato sarebbe comunque viziata sotto il profilo formale, in quanto fondata su un documento tardivamente depositato (la perizia dall'attore solo con memoria conclusionale senza che sia stata avanzata istanza CP_5 di rimessione in termini;
in ogni caso si tratterebbe di documento formato fuori dal contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio e il giudice non ha correttamente motivato in ordine alla sua concreta utilizzabilità. La stessa peraltro è stata redatta nel
2017 mentre la valutazione del valore dell'immobile, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 556 e 747 c.c. doveva essere riferita al tempo dell'apertura della successione e quindi al febbraio 2013. Parte appellante riteneva in ogni caso ogni considerazione in ordine all'utilizzabilità di tale perizia superata ed assorbita dal fatto che l'immobile è stato aggiudicato nell'anno 2020 alla somma di €. 390.000,00 e questo doveva essere il valore massimo del bene di cui si dovrebbe tenere conto nel giudizio di divisione;
concludeva chiedendo, in ipotesi, di disporre idonea ctu per il valore del bene alla data di apertura della successione d) omessa inclusione nel donatum dei 3/6 del complessivo credito di euro
450.000,00 nei confronti di Parte_6
Sul punto parte appellante -facendo salvo quanto successivamente contestato in merito alla rilevanza degli ulteriori 3/6 del credito quale parte del relictum-, lamenta che è stata del tutto omessa la considerazione della liberalità soggetta a collazione derivante dall'arricchimento ottenuto da per effetto della società di fatto contratta Controparte_1 con il padre nell'ambito dell'operazione immobiliare con la Persona_1 [...]
dagli atti, e in particolare dalla transazione (doc. 10 Parte_6 CP_1
, emergerebbe che padre e figlio agirono congiuntamente per la riscossione
[...] dell'intero credito di € 450.000,00, il che conferma l'esistenza di una società di fatto tra i due per la realizzazione dell'affare e per l'esazione del relativo credito: ne consegue l'applicabilità dell'art 743 c.c., giacché l'arricchimento di sarebbe Controparte_1 esentabile da collazione solo ove le condizioni di tale rapporto societario padre/figlio risultassero da atto avente data certa ed è pacifico che un tale atto di data certa non sia presente negli atti del giudizio;
sulla base di tale ragionamento ritiene che CP_1 sia tenuto a collazionare l'importo di € 225.000,00, non potendo peraltro avere
[...] rilievo, in senso contrario, la transazione contenuta nel citato documento n. 10, poiché, secondo la comune e pacifica interpretazione delle parti, le rinunce reciproche ivi contenute non implicavano — né potevano implicare — rinuncia alla divisione e, quindi, alle connesse operazioni di collazione.
Con riferimento all'erronea ricostruzione del relictum
e) Violazioni di legge e comunque illogicità della motivazione parte appellante riteneva la ricostruzione del Giudice censurabile poiché, erroneamente, non includeva, seppur risultanti dagli atti, beni che erano presenti al momento del decesso nel patrimonio del de cuius.
In particolare, il Giudice:
(i) ha omesso in sentenza di considerare il valore dello Studio professionale e quello dei denari e titoli di cui alla dichiarazione di successione, seppur sui medesimi si fosse espresso il Ctu dott. Per_2
(ii) non ha preso in considerazione, ai fini della stima del compendio ereditario, i beni mobili e gli arredi della casa coniugale di Prato, nonché il credito pur cospicuo verso la (nella parte qualificabile Parte_6 come relictum) e l'autovettura OK
(iii) si è acriticamente appiattito, sotto vari profili, sulle resultanze delle Ctu, senza motivare la ragione per cui si è discostato dalle osservazioni critiche dei Ctp, aderendo ad una stima erronea degli immobili di Prato e Vaiano peraltro effettuata nel 2016 e non con riferimento al momento dell'apertura della successione
III Resisteva con comparsa di costituzione la signora che deduceva l'inammissibilità CP_3 dell'appello per mancanza di chiarezza risolvendosi l'impugnazione in censure sul donatum ed il relictum di non immediata comprensione. Nel merito poi la resistente evidenziava l'assenza di uno specifico accordo tra padre e figlia in merito alla restituzione della somma, che l'appellante riferisce aver ricevuto quale mutuo e non come donazione, nonché
l'assenza di prova circa anche una minima restituzione delle somme in esame: tale circostanza non poteva che confermare la correttezza della sentenza impugnata.
Con riferimento al valore della quota data dalla sentenza impugnata, non avendo la Pt_1 avanzato disponibilità ad una collazione in natura, la stessa è stata correttamente effettuata per imputazione e tale imputazione, come pacifico in giurisprudenza, deve essere calcolata con riferimento al momento dell'apertura della successione di talchè non può tenersi in considerazione il prezzo a cui è stata venduta nel 2020 ma è senza dubbio più congrua la stima fatta dal ctu nel 2016 perché solo di tre anni successiva alla successione.
La resistente prosegue contestando il motivo di appello concernente l'obbligo di collazione da parte di della somma di 225.000 derivante da un credito verso la Controparte_1 CO GO : lo stesso è da ritenersi inammissibile perché sollevato per la prima Parte_3 volta in grado di appello, oltre che infondato poiché la questione risulta già regolata tra ed con l'atto del 23/06/2014, a cui la stessa Controparte_1 Parte_1 Pt_1 riconosce valore transattivo richiamando detto atto ai fini della non restituzione della quota di asserito mutuo per l'acquisto della casa di Camaiore.
Deduce altresì l'infondatezza dei motivi di appello concernenti l'esatta individuazione del relictum evidenziando che le argomentazioni svolte nell'atto d'appello non rappresentano una fondata critica alla sentenza, ma solo un esercizio dialettico diretto a tener aperto un contenzioso familiare tant'è che nelle conclusioni rassegnate in sede d'appello non sono avanzate specifiche e doverose richieste istruttorie tali da poter, se accolte, mutare sul punto l'esito del giudizio;
ad ogni modo rileva che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, la sentenza valuta i cespiti che, secondo l'appellante, sono stati omessi tant'è che dal valore complessivo di € 6.000,00 della quota Tennis Club Prato è stata assegnata al tenendo così conto la sentenza l'importo pro quota tra Controparte_1 comproprietari da attribuire in sede di divisione;
quanto al valore dello studio professionale che l'appellante lamenta non esser valutato, basta leggere (dopo l'analisi delle osservazioni dei CTP) le conclusioni della CTU per comprendere che lo stesso è inesistente. Infatti, il
CTU afferma: “Tenuto conto della sentenza n. 2860 del 09/02/2010, che individua il trasferimento della clientela nell'obbligo di facere (canalizzazione dei clienti verso il nuovo professionista) e non facere (non porre in essere atti di concorrenza), il valore dello studio (clientela) risulta pari a zero, in quanto è innegabile che un defunto non possa porre in atto simili azioni”; Da ultimo, circa la deduzione che il valore dell'abitazione (comunque da calcolarsi al 20% del valore dell'immobile essendo il residuo di proprietà dell'appellata non doveva riguardare la parte dell'immobile destinata a studio professionale, CP_3
s'osserva che anche tale lamentela è infondata vista l'unicità del cespite immobiliare.
IV Si è costituito che ha contestato i motivi di appello evidenziando Controparte_1 quanto segue: in relazione ai motivi di contestazione alla ricostruzione del donatum:
a. con riferimento alla donazione indiretta a favore di parte resistente rileva Parte_1 come la non contestazione della donazione da parte della sig.ra la dichiarazione Pt_1 resa dalla stessa in sede di atto notarile, l'assenza di qualsiasi prova della – inammissibilmente – dedotta natura di mutuo della dazione in questione, la mancata deduzione e prova di qualsiasi richiesta di restituzione e/o di restituzione delle somme oggetto di dazione da parte del de cuius, rappresentino elementi idonei a dimostrare la volontà di quest'ultimo – che risulta realizzata – di procurare alla figlia, a titolo gratuito, la provvista necessaria per l'acquisto del bene immobile di Camaiore, dei quali la stessa si è innegabilmente arricchita, senza contropartita alcuna. In particolare, la difesa di evidenzia che parte appellante, a dispetto della non contestazione della Controparte_1 donazione, contro ogni evidenza risultante dal quadro probatorio come sopra chiarito e in violazione del dovere di prendere posizione e contestare in maniera tempestiva, introduce, per la prima volta in appello, una nuova eccezione relativa alla dedotta natura di mutuo della dazione di quel denaro da parte del de cuius alla figlia, di talchè la stessa è da ritenersi inammissibile;
così come deve ritenersi inammissibile la conseguente eccezione di prescrizione del diritto di credito del de cuius alla restituzione del denaro oggetto dell'asserito mutuo, rispetto a cui parte resistente evidenzia in ogni caso l'intempestività in ragione della scadenza dei termini endoprocessuali di primo grado, in quanto la stessa sarebbe maturata l'11/11/2018, cioè prima della precisazione delle conclusioni, fase che
– ferma la tardività – avrebbe potuto dare ingresso alle deduzioni e alle eccezioni in esame.
In ipotesi, nel caso in cui le eccezioni di mutuo e di prescrizione del diritto alla restituzione sollevate venissero ritenute ammissibili ed accoglibili, parte resistente invoca la tutela di cui all'art. 2941, n. 8 c.c. e la sospensione della prescrizione ivi prevista.
b. con riferimento all'eccepita circostanza secondo cui la restituzione dei suddetti denari sarebbe stata rinunciata in occasione della transazione stipulata tra le parti nel 2014, la difesa di evidenzia che tale eccezione risente della inammissibilità della Controparte_1 nuova relativa alla qualificazione della donazione indiretta come mutuo, per le motivazioni tutte già illustrate ed argomentate, precisando che in ogni caso tale rinuncia non rileverebbe nei rapporti con la sig.ra CP_3 c. Con riferimento alle contestazioni concernenti l'ammissibilità e l'utilizzabilità della perizia del Geom. resa in altro giudizio, nonché la motivazione in ordine al valore CP_5 attribuito all'immobile di Camaiore, la difesa di deduce: Controparte_1
-che l'elaborato peritale in questione è di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini istruttori del procedimento innanzi al Tribunale (la perizia è stata depositata nel giudizio di divisione di Lucca il 28/06/2017); in considerazione di ciò, non risulta necessaria l'istanza ex art. 153, comma II, c.p.c., né la prova dei relativi requisiti, essendo l'impossibilità della parte, senza sua colpa;
peraltro parte appellante ha ben potuto prendere posizione in ordine a tale elaborato nelle fasi conclusive del processo;
-che in ossequio a solida giurisprudenza è ammissibile che il giudice fondi il proprio convincimento su prove atipiche acquisite in procedimenti pendenti fra le stesse, “o anche fra altre parti” (per tutte, Cass., n. 9950/2021; Cass., n. 9242/2016; Cass., n.
10599/2014), rilevando peraltro che la perizia è stata resa in un procedimento le cui parti coincidono con quelle del presente giudizio, ad eccezione che per la convenuta CP_3 che nessuna contestazione risulta aver mosso alla perizia in questione;
-che il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto e trova conferma nei dati
OMI che evidenziano come l'andamento del mercato immobiliare nella zona di riferimento
(Lucca e Provincia) al tempo della perizia fosse effettivamente in sofferenza come CP_5 nel 2013, anzi anche di più;
- che il trasferimento dell'immobile di Camaiore in sede di asta al prezzo di € 390.000, è avvenuto in epoca precedente al deposito delle comparse conclusionali, per cui avrebbe potuto essere dedotto in quella sede e non tardivamente in appello, e che in ogni caso, oltre a risalire ad un epoca lontana dal momento della successione, non può in alcun modo essere considerato “valore di mercato” dell'immobile e, in ogni caso, “valore massimo del bene”, concetti che – con tutta evidenza – contrastano e stridono ontologicamente con la procedura di vendita all'asta;
d. con riferimento al motivo di appello relativo al credito nei confronti della
[...] per € 450.0000 e alla sua omessa inclusione nel donatum per i 3/6 Parte_6 della suddetta somma, parte resistente evidenzia in via preliminare l'inammissibilità della eccepita donazione indiretta e della conseguente domanda di collazione, dedotta per la prima volta in sede di appello, evidenziando che solo nel verbale dell'udienza del
20/09/2016, la sig.ra aveva menzionato il credito del del cuius nei confronti della Pt_1
, ai fini del suo inserimento nel relictum, mentre mai il credito del sig. Parte_6
è stato oggetto di richiesta di collazione perché mai prospettato come Controparte_1 donazione dal de cuius al figlio;
tale domanda, così come rilevato nella sentenza del
Tribunale di Prato, in una statuizione non oggetto di contestazione, presuppone pregiudizialmente, per la sua valutazione e il suo accoglimento, l'accertamento di una donazione indiretta e non può essere avanzata oltre i termini di cui all'art. 167, comma II,
c.p.c. In ordine a tale credito parte resistente evidenzia poi che nella scrittura del 2014 i sig.ri ed hanno rinunciato a far valere reciprocamente “eventuali Pt_1 Controparte_1 donazioni, prestiti, incrementi, o qualsiasi altro vantaggio ricevuto in vita dal padre…” di talché la dedotta pretesa di parte appellante risulterebbe in ogni caso rinunciata, non potendosi sostenere, come fa parte appellante, che la rinuncia agli effetti della collazione sia ontologicamente incompatibile con la divisione ereditaria che i fratelli si sono pattiziamente lasciati liberi di azionare. Nel merito parte resistente evidenzia che non è mai esistita una società fra il sig. e il de cuius, né tantomeno la stessa risulta Controparte_1 provata dall'appellante: il de cuius e il figlio nel 2004 si erano resi Controparte_1 acquirenti dalla di un immobile da costruire da parte della Parte_4
stessa; a causa dell'accertato inadempimento della , in esito al Parte_6 Parte_6 giudizio promosso dai sig.ri il contratto è stato dichiarato risolto dalla relativa Pt_1 sentenza e la VA è stata condannata alla restituzione, in favore del de cuius e del sig. della somma ricevuta (€ 450.000), somma che il padre e il figlio Controparte_1 avevano corrisposto in ragione del 50% ciascuno.
In relazione ai motivi concernenti la contestazione dell'accertamento del relictum
e. con riferimento alla contestata mancata inclusione nel relictum dei denari di cui alla denuncia di successione, dello studio professionale, dei beni mobili di Via Capponi, del credito del de cuius nei confronti della VA e dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, parte resistente evidenzia che la richiesta di inserimento nel relictum dei beni sopra indicati
è stata avanzata dalla sig.ra solo in sede di udienza di nomina del CTU Dott. Parte_1
e, con provvedimento reso alla suddetta udienza in data 20/09/2016, il G.I. Per_2
“osservato che la parte ( n.d.r.) non ha mai precisato fino ad ora che sono caduti Parte_1 in successione anche i beni sopra indicati, né ha dato alcuna prova della loro esistenza, rigetta le richieste di cui sopra e limita la valutazione ai beni risultanti dalla denuncia di successione in atti”: ne consegue l'inammissibilità della contestazione del relictum proposta in appello. Nel merito la difesa di evidenzia l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni tenuto conto che:
- le somme di cui ai conti correnti e ai depositi indicati nella denuncia di successione risultano già regolati e suddivisi fra gli eredi giusto quanto dedotto nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale e che, in ogni caso, nella scrittura del 2014 fra fratelli la sig.ra Pt_1 ha rinunciato alla quota a lei spettante sulle somme di cui al conto corrente cointestato fra il de cuius e il sig. scrittura che la sig.ra ha contestato solo Controparte_1 Pt_1 in ordine alla rinuncia reciproca agli effetti della collazione e non relativamente alle altre cessioni e/o rinunce ivi contenute;
inoltre durante il giudizio, nessuna contestazione è stata mossa da nessuna delle parti in ordine alla intervenuta suddivisione e regolazione delle somme di cui ai conti correnti oggetto di denuncia di successione, per cui la contestazione sarebbe inammissibile;
in ogni caso l'eventuale inserimento delle suddette utilità nell'oggetto della divisione, in considerazione della già intervenuta regolazione delle stesse fra gli eredi, non sarebbe idoneo a modificare né la formazione delle quote, né i relativi conguagli, a maggior ragione rispetto alla sig.ra che mai ha chiesto Parte_1
e/o optato per vedersi attribuire un particolare bene o una particolare utilità facente parte della massa ereditaria;
-la perizia depositata dal CTU nominato Dott. in esecuzione dell'incarico, Per_2 contrariamente a quanto tendenziosamente riportato in atto di citazione dall'appellante, ha concluso per un valore dello studio commerciale pari a . Coerentemente quindi il CP_6
Giudice, preso atto che la perizia ha attribuito allo studio commerciale un valore pari a €
0,00, non lo ha inserito nel relictum. In ogni caso, anche qualora lo studio professionale dovesse essere compreso nel relictum, in quanto privo di valore, non sarebbe idoneo a modificare la formazione delle quote e dei relativi conguagli;
- In relazione a beni mobili, ribadisce quanto già dedotto negli atti di primo grado in ordine alla loro proprietà, riferibile alla sig.ra e in ordine agli effetti del diritto di abitazione CP_3 della stessa vantato sull'immobile di via Capponi, immobile del quale la sig.ra è CP_3 proprietaria per l'80%;
-in relazione al credito del de cuius nei confronti della COerativa e in Parte_6 relazione all'autovettura, ribadisce che nella scrittura fra fratelli del giugno 2014, la sig.ra ha ceduto la propria quota ereditaria di 1/6 sul suddetto credito al sig. Pt_1 CP_1
e tale scrittura è contestata esclusivamente in ordine possibilità di far valere,
[...] nell'ambito del giudizio di divisione, la rinuncia dei fratelli ivi contenuta ad far valere reciprocamente donazioni, prestiti ed utilità ricevute dal padre, ma nulla ha mai eccepito in ordine alle altre rinunce e alla cessione del credito del de cuius al fratello, contenuti nella scrittura in esame;
in ogni caso, l'inserimento nel compendio ereditario del suddetto credito non sarebbe inoltre idoneo a modificare la formazione delle quote e dei relativi conguagli rispetto alla sig.ra che mai ha chiesto e/o optato per vedersi Parte_1 attribuire un particolare bene o una particolare utilità facente parte della massa ereditaria.
Manca pertanto l'interesse della appellante alla inclusione del credito in esame nel relictum, ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta in esame.
- in relazione all'erronea valutazione dei beni immobili da parte del CTU e acritica ricezione da parte del giudice delle risultanze peritali, evidenzia la correttezza dell'operato del CTU e la congrua motivazione fornita dal giudice;
con riferimento alla deduzione di controparte secondo cui il valore dei beni oggetto dell'indagine peritale, in quanto appartenenti all'asse ereditario, doveva essere stimato al tempo dell'apertura della successione (2013) e non al tempo della divisione, rileva, di contro, che in sede di divisione giudiziaria dell'eredità, la stima dei beni deve essere effettuata secondo il valore degli stessi al momento della divisione (vedasi per tutte Cass., n. 2163/2010; Cass., n. 3029/2009; Cass., n.
15634/2006) e non al momento della apertura della successione;
in ogni caso, la sig.ra non ha mosso alcuna osservazione o contestazione sul punto in sede di udienza Pt_1 per il conferimento dell'incarico al perito con conseguente tardività della contestazione avanzata in sede di appello.
f. in ultimo, parte resistente ha richiesto di valutare ex art. 92 e 96 cpc la condotta di controparte
V con ordinanza del 30.05.2024, il Collegio riteneva necessario procedere al supplemento Controparte_7 di CTU – richiesto dall'appellante – al fine di accertare il valore dei beni mobili Parte_1 facenti parte dell'eredità del de cuius nonché il valore dell'autovettura a tal fine nominando ctu il Geom. -poi sostituito dal dr. cui assegnava il seguente quesito: Persona_3 Per_2
“Accerti il ctu il valore, al momento dell'apertura della successione, dei beni mobili e arredi
Giovanni presenti nella casa coniugale del de cuius sita in Prato, via Capponi 52, nonché il valore dell'autovettura Jeep Grand OK, tg. DV117DS, già intestata a . Persona_1
VI all'udienza del 19.2.25 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Per comodità espositiva si seguirà l'ordine di analisi dei motivi di impugnazione per come sviluppati nell'atto di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la mancata prova dell'animus donandi da parte della sig.ra -che aveva avanzato richiesta di collazione della quota CP_3 del 50% dell'immobile sito in Camaiore-, sul presupposto che tale onere probatorio incomberebbe sulla medesima, atteso che la donazione — anche se indiretta — necessita, per essere qualificata come tale, della prova dell'intento liberale del disponente. A sostegno di tale doglianza, l'appellante nega la valenza probatoria della dichiarazione resa da Pt_1 nell'atto di acquisto dell'immobile di Camaiore, ritenendo che la stessa non possa
[...] costituire prova della liberalità del de cuius. Deduce inoltre che la donazione indiretta sarebbe stata contestata fin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., che la dazione dovrebbe qualificarsi come mutuo e che la relativa pretesa restitutoria sarebbe oggi prescritta, non essendovi stati atti interruttivi (non potendo ritenersi tale la domanda di collazione). Richiama infine la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione anche in grado di appello, essendosi la stessa perfezionata in corso di giudizio.
Tale motivo di appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono. In primo luogo, è ben vero che la prova dell'animus donandi grava su chi invoca la liberalità, cionondimeno, nel caso di specie, la prova risulta raggiunta. In tal senso, non può negarsi che la dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto dell'immobile (“dichiara che la provvista per l'acquisto dei diritti di sua spettanza – pari ad euro 187.000,00 [omissis]
è stata fornita ad ella dal padre signor ”), sottoscritta da pur Persona_1 Parte_1 non avendo valore confessorio quanto al contenuto -dovendosi ritenere che abbia valore di prova piena solo rispetto alla provenienza-, costituisce tuttavia un grave e preciso indizio dell'effettiva liberalità della provvista. Tale valenza risulta peraltro corroborata dal fatto che la dichiarazione risulta riferibile unicamente ad e non è stata riprodotta in Parte_1 analoghi termini nel coevo acquisto da parte del fratello, con ciò rafforzando la tesi secondo cui tale menzione non sia frutto di mera formula di stile, ma derivi da una circostanza effettivamente riferibile alla concreta provenienza delle somme impiegate oggetto di liberalità da parte del padre nei confronti della sola . Pt_1
Peraltro, come correttamente rilevato in sentenza, la circostanza in sé non è mai stata oggetto di contestazione nella sua portata sostanziale;
ciò che è stato oggetto di rilievo da parte dell'appellante è esclusivamente la valenza probatoria della stessa.
La diversa ricostruzione veicolata con l'eccezione relativa alla contraria qualificazione della dazione come mutuo — oltre a essere priva di qualsiasi supporto probatorio — non risulta essere stata tempestivamente allegata in primo grado, con conseguente violazione del divieto di nova in appello (art. 345 c.p.c.). Non è condivisibile, sul punto, la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione sarebbe ammissibile in quanto si tratterebbe solo di una deduzione difensiva in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie: la qualificazione della dazione come mutuo, e la conseguente eccezione di prescrizione del diritto di credito, presupponevano la deduzione della natura sinallagmatica del rapporto già nel giudizio di primo grado e così non è avvenuto. Come noto, il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo il principio iura novit curia non consente l'introduzione di fatti nuovi mai allegati, posto che tale potere deve pur sempre esercitarsi sulla base del thema decidendum formato ritualmente e tempestivamente dalle parti.
Ne deriva che, in difetto di allegazione e prova circa l'effettiva esistenza di un accordo restitutorio tra le parti, la tesi del mutuo rimane senz'altro sfornita di elementi fattuali e processualmente inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in grado di appello.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, atteso che il fatto da cui si dedurrebbe la nascita dell'obbligazione (cioè, la natura di mutuo della dazione) è, a sua volta, tardivamente introdotto nel giudizio e comunque indimostrato.
In conclusione, alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti in atti, e in difetto di prova contraria sulla natura restitutoria della somma, la valutazione operata dal giudice di primo grado risulta corretta e conforme al diritto, e il motivo di appello proposto va respinto.
L'appellante deduce che, anche a prescindere dalla questione della prescrizione del preteso credito, l'eventuale obbligazione restitutoria gravante su si sarebbe Controparte_1 comunque estinta in forza della scrittura privata intercorsa tra quest'ultimo e Parte_1 nella quale entrambe le parti avrebbero reciprocamente rinunciato a eventuali pretese creditorie relative a somme ricevute dal padre, riconducibili a prestiti. Da ciò l'appellante fa discendere l'effetto estintivo del credito, almeno per la quota parte gravante su
, con conseguenze dirette sia sulla valutazione dell'asse ereditario sia sulla CP_1 determinazione delle quote e del progetto divisionale. La doglianza non può trovare accoglimento essendo logicamente e giuridicamente assorbita dalla considerazione che — come già rilevato in sede di esame del motivo precedente — non è mai stata provata, né ritualmente allegata in primo grado, l'esistenza di un rapporto di mutuo tra il de cuius e la figlia. Al di là di ogni ulteriore valutazione, in assenza della prova di una obbligazione restitutoria originaria, non può trovare ingresso l'eccezione di estinzione per transazione: il contenuto della scrittura privata tra e in questo senso, non può CP_1 Parte_1 operare come fonte estintiva di un rapporto giuridico mai validamente accertato o provato.
Alla luce di quanto sopra, il motivo risulta infondato e deve ritenersi assorbito nella più generale considerazione circa l'insussistenza del presunto rapporto di mutuo.
Sempre con riferimento all'erronea ricostruzione del donatum, specificatamente in relazione alla valutazione dell'immobile sito in Camaiore, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Prato per asserita violazione delle regole processuali e carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe basata su un documento
— la perizia redatta dal geom. — tardivamente depositato solo in sede di memoria CP_5 conclusionale, in assenza di una rituale istanza di rimessione in termini. Rileva inoltre che detta perizia sarebbe stata redatta in altro giudizio, tra soggetti solo parzialmente coincidenti, e dunque formata fuori dal contraddittorio del presente processo, senza che il giudice abbia dato conto in modo adeguato della sua concreta utilizzabilità. Sottolinea, infine, che la perizia risalirebbe al 2016 (e non al 2013, anno di apertura della successione)
e che, comunque, il valore da assumere ai fini divisionali doveva essere al massimo quello ricavato dalla successiva vendita all'asta avvenuta nel 2020, per l'importo di euro
390.000,00. In subordine, l'appellante chiedeva l'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio per la stima del bene al momento dell'apertura della successione.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, va escluso che il deposito della perizia sia avvenuto tardivamente CP_5 in violazione del contraddittorio processuale. Tale elaborato tecnico è stato depositato non appena formato nell'ambito del giudizio parallelo di divisione tra le medesime parti (con l'unica eccezione della madre, la quale peraltro non ha eccepito alcunché in ordine alla sua utilizzabilità), e si configura quale prova atipica pienamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c., in particolare quando — come nel caso di specie — proviene da un giudizio tra le stesse parti e verte sul medesimo oggetto. La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli atti acquisiti in altro giudizio possano essere utilizzate come fonti di convincimento, salva ovviamente la necessità per il giudice di valutarne attendibilità e rilevanza nel caso concreto (cfr. Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018 (Rv. 650766 – 01 “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).); tale operazione appare dunque senz'altro possibile con riferimento a ctu effettuate in altro processo, peraltro con le medesime parti.
Quanto alla tempistica circa la valutazione immobiliare, è vero che, ai fini della collazione il valore dei beni deve essere riferito al tempo dell'apertura della successione, ai sensi degli artt. 556 e 747 c.c. Tuttavia, tale rilievo non inficia la validità dell'elaborato tecnico, posto che il giudice di primo grado ha motivato congruamente in ordine alla plausibilità della stima del 2016 come rappresentativa del valore del bene al 2013; peraltro a corroborare tale conclusione soccorre la produzione documentale fatta da con Controparte_1 riferimento a parametri OMI che confermano la correttezza dell'ordine di grandezza utilizzato (produzione peraltro non specificamente contestata dall'appellante).
In ogni caso, va osservato che la distanza temporale tra il 2013 e la data di eventuale CTU da eseguirsi oggi renderebbe inevitabile una valutazione inferenziale “ora per allora”, soggetta a margini di incertezza comparabili, se non superiori, a quelli già presenti nella perizia Per le ragioni esposte si è dunque ritenuta la presenza di una base CP_5 istruttoria legittimamente acquisita e sufficientemente solida e dunque la richiesta di una nuova consulenza tecnica d'ufficio è stata esclusa da questa Corte. Sulla scorta di quanto detto, va pure osservato che, la pretesa dell'appellante di far coincidere il valore del bene al 2013 con il prezzo di aggiudicazione all'asta nel 2020 (€. 390.000,00) non appare accoglibile, poiché il prezzo d'asta non rappresenta un criterio attendibile di stima in sede successoria, essendo condizionato da una serie di fattori specifici, tra cui la durata della procedura e la natura coattiva della vendita, tutti elementi che non permettono di ritenere idoneo il prezzo di aggiudicazione a riflettere il valore venale del bene, peraltro, all'epoca della morte del de cuius. In definitiva anche tali contestazioni non risultano meritevoli di accoglimento.
L'ulteriore doglianza dell'appellante, concernente l'esatta ricostruzione del donatum, è quella con cui si lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice di prime cure, della liberalità collazionabile in favore di derivante dalla partecipazione Controparte_1 congiunta del medesimo e del de cuius all'affare della Parte_6
Con riferimento a tale contestazione, in primo luogo, deve rilevarsi che la questione relativa alla riconducibilità dell'importo di € 225.000,00 al relictum del de cuius (su cui si tornerà infra) è stata proposta per la prima volta solo all'udienza del 20.9.16 e poi nelle conclusioni del giudizio di primo grado, mentre la richiesta di sottoporre a collazione l'ulteriore somma di € 225.000,00, quale preteso arricchimento conseguito da è stata Controparte_1 formulata esclusivamente in sede di appello. Pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla stessa parte appellante, secondo cui la domanda di collazione non soggiace a decadenze processuali e può essere formulata anche per la prima volta in appello, deve comunque evidenziarsi che la qualificazione giuridica e la conseguente di domanda di accertamento del rapporto quale donazione indiretta imponeva alla parte l'onere di allegare tempestivamente i fatti a fondamento della domanda, onde consentire il pieno esercizio del contraddittorio e l'eventuale istruttoria (sul punto si v.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02) La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida;
la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167
c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda). Nel caso concreto, tale allegazione non è avvenuta se non tardivamente e per giunta in forma altamente generica.
In particolare, non è stato in alcun modo dedotto – né tantomeno dimostrato – l'esistenza di un rapporto societario formalizzato tra e né è stata fornita Per_1 Controparte_1 alcuna prova circa l'esistenza di elementi idonei a fondare un asserito trasferimento patrimoniale a titolo gratuito. Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'accoglibilità della domanda, il mero riferimento al fatto che e il de cuius abbiano agito Controparte_1 congiuntamente per la riscossione di un credito nei confronti della , posto che Parte_6 tale circostanza, di per sé, non implica né l'esistenza di un rapporto societario né un trasferimento gratuito rilevante ai fini della collazione.
Deve pertanto concludersi nel senso della non accoglibilità del motivo. Venendo ai motivi di impugnazione concernenti l'erronea ricostruzione del relictum, nessuno dei profili di erroneità e di illogicità nella ricostruzione del compendio ereditario da parte del giudice di primo grado appare fondato.
Sull'omessa considerazione del valore dello studio professionale e delle somme di cui alla dichiarazione di successione si osserva quanto segue.
In relazione alla valorizzazione dello studio professionale, va rilevato che, sebbene il CTU dott. avesse inizialmente attribuito valore economico all'avviamento dello studio Per_2 intestato al de cuius, il consulente tecnico di parte ha correttamente eccepito, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'avviamento personale di uno studio professionale non costituisce un bene suscettibile di valutazione economica ex se, trattandosi di valore strettamente connesso alla persona e alla prestazione dell'attività professionale (v. Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 09/02/2010 (Rv. 611541 - 01)). Il giudice ha fatto propri tali rilievi, pur senza darne espressa motivazione in sentenza, escludendo dal relictum l'avviamento dello studio in coerenza con l'orientamento prevalente -che in questa sede si condivide- secondo cui nella cessione di attività professionale, è necessario non soltanto il trasferimento dei beni dello studio, ma anche un obbligo del professionista a prestare la propria opera intellettuale all'interno della struttura in modo da fidelizzare la clientela al nuovo professionista in quanto il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario.
Quanto ai depositi bancari e titoli indicati nella dichiarazione di successione, dagli atti di causa risulta che gli stessi erano già stati divisi tra gli eredi, come da verbale d'udienza del
21 marzo 2017, circostanza non contestata in quella sede e neppure oggi specificamente oggetto di censura, posto che parte appellante si limita ad affermare apoditticamente che tali beni dovrebbero comunque essere considerati nel relictum, a prescindere dalla loro già avvenuta ripartizione. Tuttavia, come noto, il giudizio divisionale ha ad oggetto la ripartizione dei beni ereditari non ancora divisi;
ne consegue che non è configurabile l'obbligo di inserire nel relictum somme già assegnate, in via definitiva, agli eredi.
Con riferimento all'omessa considerazione dei beni mobili e degli arredi, del credito verso la (nella quota di 225.000 euro complementare alla quota per cui si è trattato Parte_6 precedentemente con riferimento alle contestazioni concernenti il donatum) e dell'autovettura, le deduzioni di parte appellante non colgono nel segno.
Rispetto a tali poste va evidenziato che non vi è stata tempestiva allegazione da parte dell'appellante, tanto che il giudice di primo grado ha emesso ordinanza escludendo l'integrazione della consulenza tecnica in quanto le allegazioni relative a tali beni erano tardive. In proposito, la Cassazione ha chiarito che i beni da includere nel relictum possono essere allegati anche successivamente alla domanda, ma -anche al fine di garantire il contraddittorio tra le parti e la corretta delimitazione dell'oggetto dell'accertamento- restano ferme le preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., sez. II, ord. 14 gennaio 2022, n. 1065 “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.)
Nel caso di specie, né i beni mobili della casa coniugale, né l'autovettura, né il credito verso la COerativa risultano tempestivamente allegati. Tale circostanza appare dirimente nel ritenere l'infondatezza della contestazione, potendo, peraltro, evidenziarsi con riferimento ai mobili che gli stessi non sono risultati valutabili nella consulenza disposta in appello, e che il credito verso la COerativa rientrerebbe comunque nell'accordo di transazione tra i fratelli del 2014.
Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo alla ritenuta adesione “acritica” del primo giudice alle conclusioni peritali, si osserva che tale adesione è ammissibile ove la consulenza risulti logicamente argomentata e immune da vizi logici, come avvenuto nel caso di specie. Il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni osservazione dei consulenti di parte, ma solo a motivare l'adesione alla CTU, anche per relationem, qualora ne condivida le risultanze. Non si ignora che secondo la più attenta giurisprudenza (si v.
Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534 - 01)), se in linea generale, il giudice di merito che si conforma alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio soddisfa l'obbligo di motivazione indicando le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a confutare puntualmente le osservazioni dei consulenti di parte, le quali — anche se non espressamente esaminate — si intendono implicitamente superate in quanto incompatibili con le conclusioni accolte, mentre, quando le contestazioni mosse alla perizia siano non solo specifiche e puntuali, ma mettano anche in evidenza una totale carenza di giustificazioni nell'elaborato peritale, il giudice non può limitarsi ad aderire acriticamente alle conclusioni del CTU senza darne adeguata motivazione, pena la nullità della sentenza.
Tuttavia, nel caso in esame la relazione di consulenza del CTU appare esaustiva nell'esporre le ragioni che lo hanno indotto ad adottare il metodo comparativo per la determinazione del più probabile valore di mercato dei beni oggetto di stima, indicando le fonti utilizzate e motivando la scelta, scelta che peraltro appare a questa Corte corretta risultando idonea a riflettere i valori effettivi degli immobili. La risposta alle osservazioni del CTP è riportata in un apposito paragrafo ed è articolata per singoli punti, esplicando le scelte relative ai parametri OMI e ai coefficienti di riduzione, né può ritenersi apodittica, per ciò che concerne le osservazioni circa il criterio di stima, la risposta nella misura in cui rimanda alla esplicazione dei parametri utilizzati atteso che gli stessi risultavano già dettagliatamente esposti in precedenza nella relazione peritale. Va peraltro evidenziata la correttezza della valutazione in ordine la riduzione del valore del bene in ragione del diritto di abitazione della Sig.ra tenuto conto dell'unicità del complesso immobiliare;
così CP_3 come deve rilevarsi, in merito alla data di valutazione dei beni immobili, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel giudizio divisionale, la stima può essere eseguita con riferimento alla data della divisione.
In ultimo va valutata la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da
[...]
. Rispetto a questa deve osservarsi che non sussistono, nel caso di specie, i CP_1 presupposti per l'applicazione dell'istituto previsto dalla predetta norma. In particolare, non può ritenersi che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né che vi sia stata strumentalizzazione del processo o abuso del diritto di azione o di difesa. Le questioni sollevate, pur risultate infondate all'esito del giudizio, erano sorrette da argomentazioni giuridiche non manifestamente infondate e da un impianto difensivo che, sebbene non accolto, non appare connotato da irragionevolezza, pretestuosità o scorrettezza processuale.
Con riferimento al capo concernente la condanna alle spese, in ragione della totale reiezione di motivi di appello, deve confermarsi la statuizione di primo grado e devono essere poste a carico di parte appellante le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, tenuto conto dello scaglione indeterminato complessità media, secondo i parametri medi, nella misura di euro 12.156, oltre Iva e competenze a favore delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 142/2021 del
Tribunale di PRATO;
- condanna parti appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate in €. 12.156 per compensi professionali, oltre iva e competenze come per legge;
- raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Firenze, lì 1.07.2025
Il Cons. Est. Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello promossa da
Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
CP_2 Parte_2
APPELLATI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: parte appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in riforma, Parte_1 nelle parti e capi impugnati, della sentenza n. 142/2021, pubblicata il 18.2.2021 dal
Tribunale di Prato e notificata il 23.3.2021, rigettata ogni contraria istanza e conclusione: - nel merito, accogliere le conclusioni tutte di rito, di merito ed istruttorie formulate in primo grado e di seguito ritrascritte: “la dott.ssa facendo proprie tutte le eccezioni e le Parte_1 deduzioni già avanzate in giudizio (ivi comprese le lacune istruttorie evidenziate nella memoria conclusionale del 19.1.2018 alla quale si rimanda integralmente), insiste nelle conclusioni rassegnate in atti e nella specie: respinta ogni domanda avanzata nei suoi confronti diversa dalla divisione, non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione dell'asse mediante la collazione delle donazioni ricevute in vita dalle controparti, assumendo la decisione sulla formazione dell'asse e successivamente procedendo alle operazioni ex artt. 786 ss. c.p.c.” - con il favore delle spese legali, sempre per l'appellante, per entrambi i gradi del giudizio, IVA e CAP, rimborso spese generali. In ogni caso, richiamate e riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni, in rito
e nel merito, nonché le difese e istanze, anche istruttorie, svolte nel corso del giudizio di primo grado dall'attuale appellante. In conseguenza dell'accoglimento circa la determinazione del relictum e del donatum dovrà altresì disporsi rinnovazione della Ctu ai fini della formazione del progetto di divisione.”
Parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ogni altra Controparte_1 contraria istanza, deduzione od eccezione rejetta, e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, Preliminarmente in rito Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni nuove proposte da controparte per i motivi di cui in narrativa, come di seguito individuate: - Eccezioni, contestazioni e domande tutte relative e conseguenti alla contestazione della non contestata ed accertata donazione indiretta ricevuta dalla sig.ra dal padre, avente ad oggetto il 50% della proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Camaiore, compresa l'eccezione di mutuo e l'eccezione di prescrizione del credito alla restituzione delle somme oggetto di dazione e relativi interessi, nonché l'eccezione di rinuncia da parte del sig. nella scrittura del 2014, alla relativa restituzione;
- Controparte_1 domanda di collazione della asserita donazione indiretta ricevuta da dal Controparte_1 padre, relativamente al 50% del credito nei confronti della VA BO;
- Parte_3 eccezioni e domande tutte relative alla composizione del relictum, con particolare riferimento ai conti correnti, allo studio commerciale, al credito del de cuius nei confronti della
e all'autovettura Jeep Grand Cherokee. Nel merito Parte_4
Respingere, per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, tutte le domande esperite dalla appellante, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché destituite di ogni fondamento probatorio, con ogni conseguente provvedimento sulla sentenza n.
442/2021 emessa dal Tribunale di Prato il 18/02/2021. Adottare ogni provvedimento conseguente all'accertamento della violazione da parte della sig.ra dei doveri di Parte_1 cui all'art. 88 c.p.c. e della temerarietà della lite dalla stessa instaurata, ex art. 92 e/o 96
c.p.c. Il tutto e comunque con vittoria di spese, e competenze di causa, oltre rimborso spese ed accessori di Legge.”
Parte appellata : “Si chiede la reiezione dell'appello e la conferma della Controparte_3 sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Nel giudizio di primo grado Il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Prato, la madre e la sorella instando per lo Controparte_3 Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso del padre, Persona_1 avvenuto in data 5 febbraio 2013.
L'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, individuava quali beni ricompresi nella massa ereditaria i seguenti cespiti: i)la quota del 20% dell'immobile ad uso abitativo sito in Prato,
Via Capponi n. 52; ii)l'immobile a destinazione residenziale ubicato in Vaiano (PO), Via
Braga n. 336; iii) l'immobile facente parte del complesso condominiale denominato
“Residence Henderson”, sito in Cinquale (MS); iv) una quota associativa del Tennis Club
“Sporting” di Prato;
v)un conto corrente cointestato intestato agli eredi, acceso presso la
Banca Popolare di Vicenza, n. 444571019468.
Nel corso del giudizio si costituiva la quale, pur aderendo in linea di principio Parte_1 alla richiesta di divisione, contestava le valutazioni in fatto formulate dall'attore. Parimenti si costituiva la sig.ra che, aderendo alla domanda di scioglimento della Controparte_3 comunione, formulava istanza di collazione con riguardo a talune liberalità che il de cuius avrebbe posto in essere in vita in favore dei figli. In particolare, parte convenuta deduceva:
i) la donazione – o, comunque, l'elargizione del denaro necessario all'acquisto – in data 11 novembre 2008, in favore della figlia , di una quota dell'immobile sito in Camaiore, Pt_1
Via Carraia 14/d (“Immobile in Camaiore”); ii) la donazione – effettuata mediante rinuncia all'eredità materna – in data 20 giugno 2008, in favore di entrambi i figli, di un compendio costituito da due immobili siti in Vaiano e dal saldo attivo di un conto corrente bancario.
A propria volta, proponeva domanda riconvenzionale di collazione, invocando Parte_1 da un lato, la donazione in favore della madre dell'80% dell' in Prato;
dall'altro, la Pt_5 donazione al fratello del 50% dell'Immobile in Camaiore, chiedendo infine una CP_1 compiuta e documentata ricostruzione dell'asse ereditario. La causa veniva istruita mediante due consulenze tecniche d'ufficio, affidate rispettivamente al Geom. e al CP_4
Dott. All'udienza del 28 novembre 2017, la causa veniva trattenuta in decisione, Per_2 salvo successivamente essere rimessa sul ruolo in ragione di irregolarità formali e difformità urbanistiche relative ad alcuni dei beni oggetto di causa. A seguito della regolarizzazione delle predette problematiche, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2020, celebrata mediante trattazione scritta, ma, con ordinanza del 16 ottobre 2020, veniva nuovamente rimessa in istruttoria. In data 29 ottobre 2020, il giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 18 febbraio 2021, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, non ritenendo necessarie ulteriori attività istruttorie. All'esito della decisione il giudice pronunciava la sentenza oggetto di gravame che recava il seguente dispositivo:” Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da parte convenuta Pt_1 - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria apertasi con la morte del de cuius Per_1
deceduto in data 5.2.2013;
[...]
- assegna in proprietà esclusiva ad la quota del 20% dell'immobile sito in Controparte_3
Prato, via G. Capponi n. 52, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 38, particelle 1893 sub. 1, n. 1900 sub. 15 e sub. 24;
- assegna ad in proprietà esclusiva: Controparte_1
1. l'immobile sito in Vaiano, via Braga n. 332 identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio di mappa n. 8, particella n. 8;
2. la quota di 6,4 millesimi del complesso immobiliare Henderson Residence sito in Comune di Montignoso, loc. Cinquale, via San Giuseppe Artigiano n. 21 identificata al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 21, particella 754 sub 68, particella 753 sub 34 D/10, particella 753 sub 75 D/10;
3. la quota del tennis Sporting Prato;
- condanna al pagamento della somma di euro 83.301,44 in favore di Controparte_1
a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla presente Controparte_3 sentenza al saldo;
- condanna al pagamento della somma di euro 49.367,13 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
CP_3
- respinge le ulteriori domande avanzate dalla convenuta;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuno, le spese delle
CTU come liquidate dal G.I. in corso di causa;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_3
9.268,00 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
9.268,00 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, euro 132,22 per esborsi, IVA
e CPA come per legge”
Nel corpo motivazionale il giudice in via preliminare rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento del tentativo Pt_1 obbligatorio di mediazione, anche in relazione alla domanda di collazione formulata dalla convenuta ritenendo che la collazione fosse intrinsecamente connessa al giudizio di CP_3 divisione. In tale ottica riteneva altresì che dall'automaticità della collazione all'apertura della successione conseguisse la non assoggettabilità della relativa domanda alle preclusioni ex art. 167 c.p.c. Escludeva tuttavia che tale automatismo si estendesse alle domande di accertamento dell'esistenza di donazioni indirette, formulate per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. dalla medesima convenuta. Tali domande risultavano, infatti, tardive in ossequio alla giurisprudenza di legittimità che distingue tra la collazione, sottratta ai termini dell'art. 167 c.p.c., e la domanda di accertamento di donazioni indirette, soggetta invece a tale decadenza e inammissibile se proposta per la prima volta in fase conclusiva. In ogni caso, anche ritenendo ammissibili tali domande, il giudice evidenziava come la convenuta on avesse fornito alcuna prova dell'asserita Pt_1 donazione indiretta dell'80% dell'immobile sito in via Capponi né della donazione di somme all'attore per l'acquisto del 50% dell'immobile sito in Camaiore, in comproprietà con la stessa. Parimenti, non è stata fornita alcuna prova delle ulteriori elargizioni che il de cuius avrebbe effettuato in vita a favore del figlio. Con riferimento alla domanda di collazione da parte della convenuta il giudice la riteneva provata in base alla dichiarazione CP_3 rilasciata dalla convenuta in sede di rogito notarile. Sul punto evidenziava altresì Pt_1 che la convenuta non aveva contestato l'avvenuta elargizione da parte del padre Pt_1 delle somme necessarie per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile di Camaiore, limitandosi a eccepire l'insufficienza probatoria della dichiarazione. Con riferimento alla collazione, non essendo stata manifestata disponibilità alla collazione in natura, il giudice evidenziava la necessità di procedere alla collazione per imputazione, con inclusione del valore nella massa ereditaria e applicazione degli interessi legali dalla data di apertura della successione, trattandosi di debito di valuta. Rispetto a tale valore evidenziava che la stima dell'immobile di Camaiore era già stata legittimamente acquisita tramite la CTU disposta dal Tribunale di Lucca nel 2016: considerato il periodo di riferimento (2013–2016)
e la stagnazione del mercato immobiliare, riteneva che tale stima fosse ancora attuale.
Poichè l'immobile era stato valutato in euro 502.000,00 e, dato che la quota oggetto di donazione è del 50%, quantificava il valore da imputare pari a euro 251.000,00, oltre interessi legali pari a euro 13.065,69, per un totale di euro 264.065,69; rilevava dunque che il relictum costituito dalla ricostruzione dell'asse ereditario come effettuata scientemente e razionalmente dal CTU risultava pari ad euro 380.030,00 a cui aggiungere l'importo di euro 264.065,69 per un totale di euro 644.095,69 da dividersi secondo le quote ereditarie e quindi ad ogni coerede spetta la somma di euro 214.698,56 ciascuno. Poiché i beni immobili non risultavano comodamente divisibili ed erano state formulate domande di assegnazione, il Giudice – nell'ambito della sua discrezionalità- ha disposto la divisione come da dispositivo supra riportato.
II. impugnava la sentenza sulla base dei seguenti motivi concernenti sia la Parte_1 determinazione del donatum sia quella del relictum
Con riferimento all'erronea determinazione del donatum
a)Difetto di prova dell'animus donandi, diversa qualificazione della fattispecie ed eccezione di prescrizione
Deduce l'appellante che l'onere della prova dell'animus donandi incombeva sulla signora che niente ha provato in merito. Deduce altresì che diversamente da quanto ritenuto CP_3 dal giudice di prime cure, l'esistenza di una donazione indiretta da parte del de cuius è stata esplicitamente contestata sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc. Parimenti erronea deve ritenersi la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza della prova di tale donazione nella dichiarazione resa da nell'atto di acquisto dell'Immobile di Parte_1
Camaiore; di contro doveva ritenersi che, in difetto della prova dell'animus domandi, la dazione di denaro da parte del de cuius non può che costituire un mutuo e, considerando la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo -tale non potendo essere la pretesa collazione
- qualsiasi eventuale debito di restituzione a carico di si sarebbe già prescritto. Parte_1
Precisava che tale eccezione doveva ritenersi ammissibile giacché il compimento del termine prescrizionale si è verificato in un momento successivo al maturarsi delle scadenze endoprocessuali per cui, quale fatto sopravvenuto, neppure opererebbe il divieto di introdurre nuove eccezioni di cui all'art 354 cpc e tale conclusione vale anche in relazione alla prescrizione quinquennale relativa agli interessi su tale debito di valuta, che del pari eccepiva.
b) estinzione per transazione nei confronti di Controparte_1 parte appellante evidenzia che, fermo quanto eccepito con riferimento alla prescrizione del credito, nella scrittura privata tra ed vi sono reciproche rinunzie Pt_1 Controparte_1 alla restituzione di eventuali prestiti da parte del padre. Con la conseguenza che l'eventuale credito di cui sopra, per la quota parte spettante ad si sarebbe estinto Controparte_1 per transazione, con ogni conseguenza in ordine alla valutazione dell'asse, delle quote e del progetto di divisione.
c) inammissibilità della perizia del geom. resa in altro giudizio e carenza di CP_5 motivazione in ordine alla valutazione della stessa.
L'appellante rileva che la decisione del Tribunale di Prato sarebbe comunque viziata sotto il profilo formale, in quanto fondata su un documento tardivamente depositato (la perizia dall'attore solo con memoria conclusionale senza che sia stata avanzata istanza CP_5 di rimessione in termini;
in ogni caso si tratterebbe di documento formato fuori dal contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio e il giudice non ha correttamente motivato in ordine alla sua concreta utilizzabilità. La stessa peraltro è stata redatta nel
2017 mentre la valutazione del valore dell'immobile, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 556 e 747 c.c. doveva essere riferita al tempo dell'apertura della successione e quindi al febbraio 2013. Parte appellante riteneva in ogni caso ogni considerazione in ordine all'utilizzabilità di tale perizia superata ed assorbita dal fatto che l'immobile è stato aggiudicato nell'anno 2020 alla somma di €. 390.000,00 e questo doveva essere il valore massimo del bene di cui si dovrebbe tenere conto nel giudizio di divisione;
concludeva chiedendo, in ipotesi, di disporre idonea ctu per il valore del bene alla data di apertura della successione d) omessa inclusione nel donatum dei 3/6 del complessivo credito di euro
450.000,00 nei confronti di Parte_6
Sul punto parte appellante -facendo salvo quanto successivamente contestato in merito alla rilevanza degli ulteriori 3/6 del credito quale parte del relictum-, lamenta che è stata del tutto omessa la considerazione della liberalità soggetta a collazione derivante dall'arricchimento ottenuto da per effetto della società di fatto contratta Controparte_1 con il padre nell'ambito dell'operazione immobiliare con la Persona_1 [...]
dagli atti, e in particolare dalla transazione (doc. 10 Parte_6 CP_1
, emergerebbe che padre e figlio agirono congiuntamente per la riscossione
[...] dell'intero credito di € 450.000,00, il che conferma l'esistenza di una società di fatto tra i due per la realizzazione dell'affare e per l'esazione del relativo credito: ne consegue l'applicabilità dell'art 743 c.c., giacché l'arricchimento di sarebbe Controparte_1 esentabile da collazione solo ove le condizioni di tale rapporto societario padre/figlio risultassero da atto avente data certa ed è pacifico che un tale atto di data certa non sia presente negli atti del giudizio;
sulla base di tale ragionamento ritiene che CP_1 sia tenuto a collazionare l'importo di € 225.000,00, non potendo peraltro avere
[...] rilievo, in senso contrario, la transazione contenuta nel citato documento n. 10, poiché, secondo la comune e pacifica interpretazione delle parti, le rinunce reciproche ivi contenute non implicavano — né potevano implicare — rinuncia alla divisione e, quindi, alle connesse operazioni di collazione.
Con riferimento all'erronea ricostruzione del relictum
e) Violazioni di legge e comunque illogicità della motivazione parte appellante riteneva la ricostruzione del Giudice censurabile poiché, erroneamente, non includeva, seppur risultanti dagli atti, beni che erano presenti al momento del decesso nel patrimonio del de cuius.
In particolare, il Giudice:
(i) ha omesso in sentenza di considerare il valore dello Studio professionale e quello dei denari e titoli di cui alla dichiarazione di successione, seppur sui medesimi si fosse espresso il Ctu dott. Per_2
(ii) non ha preso in considerazione, ai fini della stima del compendio ereditario, i beni mobili e gli arredi della casa coniugale di Prato, nonché il credito pur cospicuo verso la (nella parte qualificabile Parte_6 come relictum) e l'autovettura OK
(iii) si è acriticamente appiattito, sotto vari profili, sulle resultanze delle Ctu, senza motivare la ragione per cui si è discostato dalle osservazioni critiche dei Ctp, aderendo ad una stima erronea degli immobili di Prato e Vaiano peraltro effettuata nel 2016 e non con riferimento al momento dell'apertura della successione
III Resisteva con comparsa di costituzione la signora che deduceva l'inammissibilità CP_3 dell'appello per mancanza di chiarezza risolvendosi l'impugnazione in censure sul donatum ed il relictum di non immediata comprensione. Nel merito poi la resistente evidenziava l'assenza di uno specifico accordo tra padre e figlia in merito alla restituzione della somma, che l'appellante riferisce aver ricevuto quale mutuo e non come donazione, nonché
l'assenza di prova circa anche una minima restituzione delle somme in esame: tale circostanza non poteva che confermare la correttezza della sentenza impugnata.
Con riferimento al valore della quota data dalla sentenza impugnata, non avendo la Pt_1 avanzato disponibilità ad una collazione in natura, la stessa è stata correttamente effettuata per imputazione e tale imputazione, come pacifico in giurisprudenza, deve essere calcolata con riferimento al momento dell'apertura della successione di talchè non può tenersi in considerazione il prezzo a cui è stata venduta nel 2020 ma è senza dubbio più congrua la stima fatta dal ctu nel 2016 perché solo di tre anni successiva alla successione.
La resistente prosegue contestando il motivo di appello concernente l'obbligo di collazione da parte di della somma di 225.000 derivante da un credito verso la Controparte_1 CO GO : lo stesso è da ritenersi inammissibile perché sollevato per la prima Parte_3 volta in grado di appello, oltre che infondato poiché la questione risulta già regolata tra ed con l'atto del 23/06/2014, a cui la stessa Controparte_1 Parte_1 Pt_1 riconosce valore transattivo richiamando detto atto ai fini della non restituzione della quota di asserito mutuo per l'acquisto della casa di Camaiore.
Deduce altresì l'infondatezza dei motivi di appello concernenti l'esatta individuazione del relictum evidenziando che le argomentazioni svolte nell'atto d'appello non rappresentano una fondata critica alla sentenza, ma solo un esercizio dialettico diretto a tener aperto un contenzioso familiare tant'è che nelle conclusioni rassegnate in sede d'appello non sono avanzate specifiche e doverose richieste istruttorie tali da poter, se accolte, mutare sul punto l'esito del giudizio;
ad ogni modo rileva che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, la sentenza valuta i cespiti che, secondo l'appellante, sono stati omessi tant'è che dal valore complessivo di € 6.000,00 della quota Tennis Club Prato è stata assegnata al tenendo così conto la sentenza l'importo pro quota tra Controparte_1 comproprietari da attribuire in sede di divisione;
quanto al valore dello studio professionale che l'appellante lamenta non esser valutato, basta leggere (dopo l'analisi delle osservazioni dei CTP) le conclusioni della CTU per comprendere che lo stesso è inesistente. Infatti, il
CTU afferma: “Tenuto conto della sentenza n. 2860 del 09/02/2010, che individua il trasferimento della clientela nell'obbligo di facere (canalizzazione dei clienti verso il nuovo professionista) e non facere (non porre in essere atti di concorrenza), il valore dello studio (clientela) risulta pari a zero, in quanto è innegabile che un defunto non possa porre in atto simili azioni”; Da ultimo, circa la deduzione che il valore dell'abitazione (comunque da calcolarsi al 20% del valore dell'immobile essendo il residuo di proprietà dell'appellata non doveva riguardare la parte dell'immobile destinata a studio professionale, CP_3
s'osserva che anche tale lamentela è infondata vista l'unicità del cespite immobiliare.
IV Si è costituito che ha contestato i motivi di appello evidenziando Controparte_1 quanto segue: in relazione ai motivi di contestazione alla ricostruzione del donatum:
a. con riferimento alla donazione indiretta a favore di parte resistente rileva Parte_1 come la non contestazione della donazione da parte della sig.ra la dichiarazione Pt_1 resa dalla stessa in sede di atto notarile, l'assenza di qualsiasi prova della – inammissibilmente – dedotta natura di mutuo della dazione in questione, la mancata deduzione e prova di qualsiasi richiesta di restituzione e/o di restituzione delle somme oggetto di dazione da parte del de cuius, rappresentino elementi idonei a dimostrare la volontà di quest'ultimo – che risulta realizzata – di procurare alla figlia, a titolo gratuito, la provvista necessaria per l'acquisto del bene immobile di Camaiore, dei quali la stessa si è innegabilmente arricchita, senza contropartita alcuna. In particolare, la difesa di evidenzia che parte appellante, a dispetto della non contestazione della Controparte_1 donazione, contro ogni evidenza risultante dal quadro probatorio come sopra chiarito e in violazione del dovere di prendere posizione e contestare in maniera tempestiva, introduce, per la prima volta in appello, una nuova eccezione relativa alla dedotta natura di mutuo della dazione di quel denaro da parte del de cuius alla figlia, di talchè la stessa è da ritenersi inammissibile;
così come deve ritenersi inammissibile la conseguente eccezione di prescrizione del diritto di credito del de cuius alla restituzione del denaro oggetto dell'asserito mutuo, rispetto a cui parte resistente evidenzia in ogni caso l'intempestività in ragione della scadenza dei termini endoprocessuali di primo grado, in quanto la stessa sarebbe maturata l'11/11/2018, cioè prima della precisazione delle conclusioni, fase che
– ferma la tardività – avrebbe potuto dare ingresso alle deduzioni e alle eccezioni in esame.
In ipotesi, nel caso in cui le eccezioni di mutuo e di prescrizione del diritto alla restituzione sollevate venissero ritenute ammissibili ed accoglibili, parte resistente invoca la tutela di cui all'art. 2941, n. 8 c.c. e la sospensione della prescrizione ivi prevista.
b. con riferimento all'eccepita circostanza secondo cui la restituzione dei suddetti denari sarebbe stata rinunciata in occasione della transazione stipulata tra le parti nel 2014, la difesa di evidenzia che tale eccezione risente della inammissibilità della Controparte_1 nuova relativa alla qualificazione della donazione indiretta come mutuo, per le motivazioni tutte già illustrate ed argomentate, precisando che in ogni caso tale rinuncia non rileverebbe nei rapporti con la sig.ra CP_3 c. Con riferimento alle contestazioni concernenti l'ammissibilità e l'utilizzabilità della perizia del Geom. resa in altro giudizio, nonché la motivazione in ordine al valore CP_5 attribuito all'immobile di Camaiore, la difesa di deduce: Controparte_1
-che l'elaborato peritale in questione è di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini istruttori del procedimento innanzi al Tribunale (la perizia è stata depositata nel giudizio di divisione di Lucca il 28/06/2017); in considerazione di ciò, non risulta necessaria l'istanza ex art. 153, comma II, c.p.c., né la prova dei relativi requisiti, essendo l'impossibilità della parte, senza sua colpa;
peraltro parte appellante ha ben potuto prendere posizione in ordine a tale elaborato nelle fasi conclusive del processo;
-che in ossequio a solida giurisprudenza è ammissibile che il giudice fondi il proprio convincimento su prove atipiche acquisite in procedimenti pendenti fra le stesse, “o anche fra altre parti” (per tutte, Cass., n. 9950/2021; Cass., n. 9242/2016; Cass., n.
10599/2014), rilevando peraltro che la perizia è stata resa in un procedimento le cui parti coincidono con quelle del presente giudizio, ad eccezione che per la convenuta CP_3 che nessuna contestazione risulta aver mosso alla perizia in questione;
-che il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto e trova conferma nei dati
OMI che evidenziano come l'andamento del mercato immobiliare nella zona di riferimento
(Lucca e Provincia) al tempo della perizia fosse effettivamente in sofferenza come CP_5 nel 2013, anzi anche di più;
- che il trasferimento dell'immobile di Camaiore in sede di asta al prezzo di € 390.000, è avvenuto in epoca precedente al deposito delle comparse conclusionali, per cui avrebbe potuto essere dedotto in quella sede e non tardivamente in appello, e che in ogni caso, oltre a risalire ad un epoca lontana dal momento della successione, non può in alcun modo essere considerato “valore di mercato” dell'immobile e, in ogni caso, “valore massimo del bene”, concetti che – con tutta evidenza – contrastano e stridono ontologicamente con la procedura di vendita all'asta;
d. con riferimento al motivo di appello relativo al credito nei confronti della
[...] per € 450.0000 e alla sua omessa inclusione nel donatum per i 3/6 Parte_6 della suddetta somma, parte resistente evidenzia in via preliminare l'inammissibilità della eccepita donazione indiretta e della conseguente domanda di collazione, dedotta per la prima volta in sede di appello, evidenziando che solo nel verbale dell'udienza del
20/09/2016, la sig.ra aveva menzionato il credito del del cuius nei confronti della Pt_1
, ai fini del suo inserimento nel relictum, mentre mai il credito del sig. Parte_6
è stato oggetto di richiesta di collazione perché mai prospettato come Controparte_1 donazione dal de cuius al figlio;
tale domanda, così come rilevato nella sentenza del
Tribunale di Prato, in una statuizione non oggetto di contestazione, presuppone pregiudizialmente, per la sua valutazione e il suo accoglimento, l'accertamento di una donazione indiretta e non può essere avanzata oltre i termini di cui all'art. 167, comma II,
c.p.c. In ordine a tale credito parte resistente evidenzia poi che nella scrittura del 2014 i sig.ri ed hanno rinunciato a far valere reciprocamente “eventuali Pt_1 Controparte_1 donazioni, prestiti, incrementi, o qualsiasi altro vantaggio ricevuto in vita dal padre…” di talché la dedotta pretesa di parte appellante risulterebbe in ogni caso rinunciata, non potendosi sostenere, come fa parte appellante, che la rinuncia agli effetti della collazione sia ontologicamente incompatibile con la divisione ereditaria che i fratelli si sono pattiziamente lasciati liberi di azionare. Nel merito parte resistente evidenzia che non è mai esistita una società fra il sig. e il de cuius, né tantomeno la stessa risulta Controparte_1 provata dall'appellante: il de cuius e il figlio nel 2004 si erano resi Controparte_1 acquirenti dalla di un immobile da costruire da parte della Parte_4
stessa; a causa dell'accertato inadempimento della , in esito al Parte_6 Parte_6 giudizio promosso dai sig.ri il contratto è stato dichiarato risolto dalla relativa Pt_1 sentenza e la VA è stata condannata alla restituzione, in favore del de cuius e del sig. della somma ricevuta (€ 450.000), somma che il padre e il figlio Controparte_1 avevano corrisposto in ragione del 50% ciascuno.
In relazione ai motivi concernenti la contestazione dell'accertamento del relictum
e. con riferimento alla contestata mancata inclusione nel relictum dei denari di cui alla denuncia di successione, dello studio professionale, dei beni mobili di Via Capponi, del credito del de cuius nei confronti della VA e dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, parte resistente evidenzia che la richiesta di inserimento nel relictum dei beni sopra indicati
è stata avanzata dalla sig.ra solo in sede di udienza di nomina del CTU Dott. Parte_1
e, con provvedimento reso alla suddetta udienza in data 20/09/2016, il G.I. Per_2
“osservato che la parte ( n.d.r.) non ha mai precisato fino ad ora che sono caduti Parte_1 in successione anche i beni sopra indicati, né ha dato alcuna prova della loro esistenza, rigetta le richieste di cui sopra e limita la valutazione ai beni risultanti dalla denuncia di successione in atti”: ne consegue l'inammissibilità della contestazione del relictum proposta in appello. Nel merito la difesa di evidenzia l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni tenuto conto che:
- le somme di cui ai conti correnti e ai depositi indicati nella denuncia di successione risultano già regolati e suddivisi fra gli eredi giusto quanto dedotto nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale e che, in ogni caso, nella scrittura del 2014 fra fratelli la sig.ra Pt_1 ha rinunciato alla quota a lei spettante sulle somme di cui al conto corrente cointestato fra il de cuius e il sig. scrittura che la sig.ra ha contestato solo Controparte_1 Pt_1 in ordine alla rinuncia reciproca agli effetti della collazione e non relativamente alle altre cessioni e/o rinunce ivi contenute;
inoltre durante il giudizio, nessuna contestazione è stata mossa da nessuna delle parti in ordine alla intervenuta suddivisione e regolazione delle somme di cui ai conti correnti oggetto di denuncia di successione, per cui la contestazione sarebbe inammissibile;
in ogni caso l'eventuale inserimento delle suddette utilità nell'oggetto della divisione, in considerazione della già intervenuta regolazione delle stesse fra gli eredi, non sarebbe idoneo a modificare né la formazione delle quote, né i relativi conguagli, a maggior ragione rispetto alla sig.ra che mai ha chiesto Parte_1
e/o optato per vedersi attribuire un particolare bene o una particolare utilità facente parte della massa ereditaria;
-la perizia depositata dal CTU nominato Dott. in esecuzione dell'incarico, Per_2 contrariamente a quanto tendenziosamente riportato in atto di citazione dall'appellante, ha concluso per un valore dello studio commerciale pari a . Coerentemente quindi il CP_6
Giudice, preso atto che la perizia ha attribuito allo studio commerciale un valore pari a €
0,00, non lo ha inserito nel relictum. In ogni caso, anche qualora lo studio professionale dovesse essere compreso nel relictum, in quanto privo di valore, non sarebbe idoneo a modificare la formazione delle quote e dei relativi conguagli;
- In relazione a beni mobili, ribadisce quanto già dedotto negli atti di primo grado in ordine alla loro proprietà, riferibile alla sig.ra e in ordine agli effetti del diritto di abitazione CP_3 della stessa vantato sull'immobile di via Capponi, immobile del quale la sig.ra è CP_3 proprietaria per l'80%;
-in relazione al credito del de cuius nei confronti della COerativa e in Parte_6 relazione all'autovettura, ribadisce che nella scrittura fra fratelli del giugno 2014, la sig.ra ha ceduto la propria quota ereditaria di 1/6 sul suddetto credito al sig. Pt_1 CP_1
e tale scrittura è contestata esclusivamente in ordine possibilità di far valere,
[...] nell'ambito del giudizio di divisione, la rinuncia dei fratelli ivi contenuta ad far valere reciprocamente donazioni, prestiti ed utilità ricevute dal padre, ma nulla ha mai eccepito in ordine alle altre rinunce e alla cessione del credito del de cuius al fratello, contenuti nella scrittura in esame;
in ogni caso, l'inserimento nel compendio ereditario del suddetto credito non sarebbe inoltre idoneo a modificare la formazione delle quote e dei relativi conguagli rispetto alla sig.ra che mai ha chiesto e/o optato per vedersi Parte_1 attribuire un particolare bene o una particolare utilità facente parte della massa ereditaria.
Manca pertanto l'interesse della appellante alla inclusione del credito in esame nel relictum, ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta in esame.
- in relazione all'erronea valutazione dei beni immobili da parte del CTU e acritica ricezione da parte del giudice delle risultanze peritali, evidenzia la correttezza dell'operato del CTU e la congrua motivazione fornita dal giudice;
con riferimento alla deduzione di controparte secondo cui il valore dei beni oggetto dell'indagine peritale, in quanto appartenenti all'asse ereditario, doveva essere stimato al tempo dell'apertura della successione (2013) e non al tempo della divisione, rileva, di contro, che in sede di divisione giudiziaria dell'eredità, la stima dei beni deve essere effettuata secondo il valore degli stessi al momento della divisione (vedasi per tutte Cass., n. 2163/2010; Cass., n. 3029/2009; Cass., n.
15634/2006) e non al momento della apertura della successione;
in ogni caso, la sig.ra non ha mosso alcuna osservazione o contestazione sul punto in sede di udienza Pt_1 per il conferimento dell'incarico al perito con conseguente tardività della contestazione avanzata in sede di appello.
f. in ultimo, parte resistente ha richiesto di valutare ex art. 92 e 96 cpc la condotta di controparte
V con ordinanza del 30.05.2024, il Collegio riteneva necessario procedere al supplemento Controparte_7 di CTU – richiesto dall'appellante – al fine di accertare il valore dei beni mobili Parte_1 facenti parte dell'eredità del de cuius nonché il valore dell'autovettura a tal fine nominando ctu il Geom. -poi sostituito dal dr. cui assegnava il seguente quesito: Persona_3 Per_2
“Accerti il ctu il valore, al momento dell'apertura della successione, dei beni mobili e arredi
Giovanni presenti nella casa coniugale del de cuius sita in Prato, via Capponi 52, nonché il valore dell'autovettura Jeep Grand OK, tg. DV117DS, già intestata a . Persona_1
VI all'udienza del 19.2.25 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Per comodità espositiva si seguirà l'ordine di analisi dei motivi di impugnazione per come sviluppati nell'atto di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la mancata prova dell'animus donandi da parte della sig.ra -che aveva avanzato richiesta di collazione della quota CP_3 del 50% dell'immobile sito in Camaiore-, sul presupposto che tale onere probatorio incomberebbe sulla medesima, atteso che la donazione — anche se indiretta — necessita, per essere qualificata come tale, della prova dell'intento liberale del disponente. A sostegno di tale doglianza, l'appellante nega la valenza probatoria della dichiarazione resa da Pt_1 nell'atto di acquisto dell'immobile di Camaiore, ritenendo che la stessa non possa
[...] costituire prova della liberalità del de cuius. Deduce inoltre che la donazione indiretta sarebbe stata contestata fin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., che la dazione dovrebbe qualificarsi come mutuo e che la relativa pretesa restitutoria sarebbe oggi prescritta, non essendovi stati atti interruttivi (non potendo ritenersi tale la domanda di collazione). Richiama infine la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione anche in grado di appello, essendosi la stessa perfezionata in corso di giudizio.
Tale motivo di appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono. In primo luogo, è ben vero che la prova dell'animus donandi grava su chi invoca la liberalità, cionondimeno, nel caso di specie, la prova risulta raggiunta. In tal senso, non può negarsi che la dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto dell'immobile (“dichiara che la provvista per l'acquisto dei diritti di sua spettanza – pari ad euro 187.000,00 [omissis]
è stata fornita ad ella dal padre signor ”), sottoscritta da pur Persona_1 Parte_1 non avendo valore confessorio quanto al contenuto -dovendosi ritenere che abbia valore di prova piena solo rispetto alla provenienza-, costituisce tuttavia un grave e preciso indizio dell'effettiva liberalità della provvista. Tale valenza risulta peraltro corroborata dal fatto che la dichiarazione risulta riferibile unicamente ad e non è stata riprodotta in Parte_1 analoghi termini nel coevo acquisto da parte del fratello, con ciò rafforzando la tesi secondo cui tale menzione non sia frutto di mera formula di stile, ma derivi da una circostanza effettivamente riferibile alla concreta provenienza delle somme impiegate oggetto di liberalità da parte del padre nei confronti della sola . Pt_1
Peraltro, come correttamente rilevato in sentenza, la circostanza in sé non è mai stata oggetto di contestazione nella sua portata sostanziale;
ciò che è stato oggetto di rilievo da parte dell'appellante è esclusivamente la valenza probatoria della stessa.
La diversa ricostruzione veicolata con l'eccezione relativa alla contraria qualificazione della dazione come mutuo — oltre a essere priva di qualsiasi supporto probatorio — non risulta essere stata tempestivamente allegata in primo grado, con conseguente violazione del divieto di nova in appello (art. 345 c.p.c.). Non è condivisibile, sul punto, la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione sarebbe ammissibile in quanto si tratterebbe solo di una deduzione difensiva in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie: la qualificazione della dazione come mutuo, e la conseguente eccezione di prescrizione del diritto di credito, presupponevano la deduzione della natura sinallagmatica del rapporto già nel giudizio di primo grado e così non è avvenuto. Come noto, il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo il principio iura novit curia non consente l'introduzione di fatti nuovi mai allegati, posto che tale potere deve pur sempre esercitarsi sulla base del thema decidendum formato ritualmente e tempestivamente dalle parti.
Ne deriva che, in difetto di allegazione e prova circa l'effettiva esistenza di un accordo restitutorio tra le parti, la tesi del mutuo rimane senz'altro sfornita di elementi fattuali e processualmente inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in grado di appello.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, atteso che il fatto da cui si dedurrebbe la nascita dell'obbligazione (cioè, la natura di mutuo della dazione) è, a sua volta, tardivamente introdotto nel giudizio e comunque indimostrato.
In conclusione, alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti in atti, e in difetto di prova contraria sulla natura restitutoria della somma, la valutazione operata dal giudice di primo grado risulta corretta e conforme al diritto, e il motivo di appello proposto va respinto.
L'appellante deduce che, anche a prescindere dalla questione della prescrizione del preteso credito, l'eventuale obbligazione restitutoria gravante su si sarebbe Controparte_1 comunque estinta in forza della scrittura privata intercorsa tra quest'ultimo e Parte_1 nella quale entrambe le parti avrebbero reciprocamente rinunciato a eventuali pretese creditorie relative a somme ricevute dal padre, riconducibili a prestiti. Da ciò l'appellante fa discendere l'effetto estintivo del credito, almeno per la quota parte gravante su
, con conseguenze dirette sia sulla valutazione dell'asse ereditario sia sulla CP_1 determinazione delle quote e del progetto divisionale. La doglianza non può trovare accoglimento essendo logicamente e giuridicamente assorbita dalla considerazione che — come già rilevato in sede di esame del motivo precedente — non è mai stata provata, né ritualmente allegata in primo grado, l'esistenza di un rapporto di mutuo tra il de cuius e la figlia. Al di là di ogni ulteriore valutazione, in assenza della prova di una obbligazione restitutoria originaria, non può trovare ingresso l'eccezione di estinzione per transazione: il contenuto della scrittura privata tra e in questo senso, non può CP_1 Parte_1 operare come fonte estintiva di un rapporto giuridico mai validamente accertato o provato.
Alla luce di quanto sopra, il motivo risulta infondato e deve ritenersi assorbito nella più generale considerazione circa l'insussistenza del presunto rapporto di mutuo.
Sempre con riferimento all'erronea ricostruzione del donatum, specificatamente in relazione alla valutazione dell'immobile sito in Camaiore, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Prato per asserita violazione delle regole processuali e carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe basata su un documento
— la perizia redatta dal geom. — tardivamente depositato solo in sede di memoria CP_5 conclusionale, in assenza di una rituale istanza di rimessione in termini. Rileva inoltre che detta perizia sarebbe stata redatta in altro giudizio, tra soggetti solo parzialmente coincidenti, e dunque formata fuori dal contraddittorio del presente processo, senza che il giudice abbia dato conto in modo adeguato della sua concreta utilizzabilità. Sottolinea, infine, che la perizia risalirebbe al 2016 (e non al 2013, anno di apertura della successione)
e che, comunque, il valore da assumere ai fini divisionali doveva essere al massimo quello ricavato dalla successiva vendita all'asta avvenuta nel 2020, per l'importo di euro
390.000,00. In subordine, l'appellante chiedeva l'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio per la stima del bene al momento dell'apertura della successione.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, va escluso che il deposito della perizia sia avvenuto tardivamente CP_5 in violazione del contraddittorio processuale. Tale elaborato tecnico è stato depositato non appena formato nell'ambito del giudizio parallelo di divisione tra le medesime parti (con l'unica eccezione della madre, la quale peraltro non ha eccepito alcunché in ordine alla sua utilizzabilità), e si configura quale prova atipica pienamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c., in particolare quando — come nel caso di specie — proviene da un giudizio tra le stesse parti e verte sul medesimo oggetto. La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli atti acquisiti in altro giudizio possano essere utilizzate come fonti di convincimento, salva ovviamente la necessità per il giudice di valutarne attendibilità e rilevanza nel caso concreto (cfr. Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018 (Rv. 650766 – 01 “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).); tale operazione appare dunque senz'altro possibile con riferimento a ctu effettuate in altro processo, peraltro con le medesime parti.
Quanto alla tempistica circa la valutazione immobiliare, è vero che, ai fini della collazione il valore dei beni deve essere riferito al tempo dell'apertura della successione, ai sensi degli artt. 556 e 747 c.c. Tuttavia, tale rilievo non inficia la validità dell'elaborato tecnico, posto che il giudice di primo grado ha motivato congruamente in ordine alla plausibilità della stima del 2016 come rappresentativa del valore del bene al 2013; peraltro a corroborare tale conclusione soccorre la produzione documentale fatta da con Controparte_1 riferimento a parametri OMI che confermano la correttezza dell'ordine di grandezza utilizzato (produzione peraltro non specificamente contestata dall'appellante).
In ogni caso, va osservato che la distanza temporale tra il 2013 e la data di eventuale CTU da eseguirsi oggi renderebbe inevitabile una valutazione inferenziale “ora per allora”, soggetta a margini di incertezza comparabili, se non superiori, a quelli già presenti nella perizia Per le ragioni esposte si è dunque ritenuta la presenza di una base CP_5 istruttoria legittimamente acquisita e sufficientemente solida e dunque la richiesta di una nuova consulenza tecnica d'ufficio è stata esclusa da questa Corte. Sulla scorta di quanto detto, va pure osservato che, la pretesa dell'appellante di far coincidere il valore del bene al 2013 con il prezzo di aggiudicazione all'asta nel 2020 (€. 390.000,00) non appare accoglibile, poiché il prezzo d'asta non rappresenta un criterio attendibile di stima in sede successoria, essendo condizionato da una serie di fattori specifici, tra cui la durata della procedura e la natura coattiva della vendita, tutti elementi che non permettono di ritenere idoneo il prezzo di aggiudicazione a riflettere il valore venale del bene, peraltro, all'epoca della morte del de cuius. In definitiva anche tali contestazioni non risultano meritevoli di accoglimento.
L'ulteriore doglianza dell'appellante, concernente l'esatta ricostruzione del donatum, è quella con cui si lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice di prime cure, della liberalità collazionabile in favore di derivante dalla partecipazione Controparte_1 congiunta del medesimo e del de cuius all'affare della Parte_6
Con riferimento a tale contestazione, in primo luogo, deve rilevarsi che la questione relativa alla riconducibilità dell'importo di € 225.000,00 al relictum del de cuius (su cui si tornerà infra) è stata proposta per la prima volta solo all'udienza del 20.9.16 e poi nelle conclusioni del giudizio di primo grado, mentre la richiesta di sottoporre a collazione l'ulteriore somma di € 225.000,00, quale preteso arricchimento conseguito da è stata Controparte_1 formulata esclusivamente in sede di appello. Pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla stessa parte appellante, secondo cui la domanda di collazione non soggiace a decadenze processuali e può essere formulata anche per la prima volta in appello, deve comunque evidenziarsi che la qualificazione giuridica e la conseguente di domanda di accertamento del rapporto quale donazione indiretta imponeva alla parte l'onere di allegare tempestivamente i fatti a fondamento della domanda, onde consentire il pieno esercizio del contraddittorio e l'eventuale istruttoria (sul punto si v.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02) La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida;
la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167
c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda). Nel caso concreto, tale allegazione non è avvenuta se non tardivamente e per giunta in forma altamente generica.
In particolare, non è stato in alcun modo dedotto – né tantomeno dimostrato – l'esistenza di un rapporto societario formalizzato tra e né è stata fornita Per_1 Controparte_1 alcuna prova circa l'esistenza di elementi idonei a fondare un asserito trasferimento patrimoniale a titolo gratuito. Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'accoglibilità della domanda, il mero riferimento al fatto che e il de cuius abbiano agito Controparte_1 congiuntamente per la riscossione di un credito nei confronti della , posto che Parte_6 tale circostanza, di per sé, non implica né l'esistenza di un rapporto societario né un trasferimento gratuito rilevante ai fini della collazione.
Deve pertanto concludersi nel senso della non accoglibilità del motivo. Venendo ai motivi di impugnazione concernenti l'erronea ricostruzione del relictum, nessuno dei profili di erroneità e di illogicità nella ricostruzione del compendio ereditario da parte del giudice di primo grado appare fondato.
Sull'omessa considerazione del valore dello studio professionale e delle somme di cui alla dichiarazione di successione si osserva quanto segue.
In relazione alla valorizzazione dello studio professionale, va rilevato che, sebbene il CTU dott. avesse inizialmente attribuito valore economico all'avviamento dello studio Per_2 intestato al de cuius, il consulente tecnico di parte ha correttamente eccepito, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'avviamento personale di uno studio professionale non costituisce un bene suscettibile di valutazione economica ex se, trattandosi di valore strettamente connesso alla persona e alla prestazione dell'attività professionale (v. Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 09/02/2010 (Rv. 611541 - 01)). Il giudice ha fatto propri tali rilievi, pur senza darne espressa motivazione in sentenza, escludendo dal relictum l'avviamento dello studio in coerenza con l'orientamento prevalente -che in questa sede si condivide- secondo cui nella cessione di attività professionale, è necessario non soltanto il trasferimento dei beni dello studio, ma anche un obbligo del professionista a prestare la propria opera intellettuale all'interno della struttura in modo da fidelizzare la clientela al nuovo professionista in quanto il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario.
Quanto ai depositi bancari e titoli indicati nella dichiarazione di successione, dagli atti di causa risulta che gli stessi erano già stati divisi tra gli eredi, come da verbale d'udienza del
21 marzo 2017, circostanza non contestata in quella sede e neppure oggi specificamente oggetto di censura, posto che parte appellante si limita ad affermare apoditticamente che tali beni dovrebbero comunque essere considerati nel relictum, a prescindere dalla loro già avvenuta ripartizione. Tuttavia, come noto, il giudizio divisionale ha ad oggetto la ripartizione dei beni ereditari non ancora divisi;
ne consegue che non è configurabile l'obbligo di inserire nel relictum somme già assegnate, in via definitiva, agli eredi.
Con riferimento all'omessa considerazione dei beni mobili e degli arredi, del credito verso la (nella quota di 225.000 euro complementare alla quota per cui si è trattato Parte_6 precedentemente con riferimento alle contestazioni concernenti il donatum) e dell'autovettura, le deduzioni di parte appellante non colgono nel segno.
Rispetto a tali poste va evidenziato che non vi è stata tempestiva allegazione da parte dell'appellante, tanto che il giudice di primo grado ha emesso ordinanza escludendo l'integrazione della consulenza tecnica in quanto le allegazioni relative a tali beni erano tardive. In proposito, la Cassazione ha chiarito che i beni da includere nel relictum possono essere allegati anche successivamente alla domanda, ma -anche al fine di garantire il contraddittorio tra le parti e la corretta delimitazione dell'oggetto dell'accertamento- restano ferme le preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., sez. II, ord. 14 gennaio 2022, n. 1065 “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.)
Nel caso di specie, né i beni mobili della casa coniugale, né l'autovettura, né il credito verso la COerativa risultano tempestivamente allegati. Tale circostanza appare dirimente nel ritenere l'infondatezza della contestazione, potendo, peraltro, evidenziarsi con riferimento ai mobili che gli stessi non sono risultati valutabili nella consulenza disposta in appello, e che il credito verso la COerativa rientrerebbe comunque nell'accordo di transazione tra i fratelli del 2014.
Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo alla ritenuta adesione “acritica” del primo giudice alle conclusioni peritali, si osserva che tale adesione è ammissibile ove la consulenza risulti logicamente argomentata e immune da vizi logici, come avvenuto nel caso di specie. Il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni osservazione dei consulenti di parte, ma solo a motivare l'adesione alla CTU, anche per relationem, qualora ne condivida le risultanze. Non si ignora che secondo la più attenta giurisprudenza (si v.
Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534 - 01)), se in linea generale, il giudice di merito che si conforma alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio soddisfa l'obbligo di motivazione indicando le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a confutare puntualmente le osservazioni dei consulenti di parte, le quali — anche se non espressamente esaminate — si intendono implicitamente superate in quanto incompatibili con le conclusioni accolte, mentre, quando le contestazioni mosse alla perizia siano non solo specifiche e puntuali, ma mettano anche in evidenza una totale carenza di giustificazioni nell'elaborato peritale, il giudice non può limitarsi ad aderire acriticamente alle conclusioni del CTU senza darne adeguata motivazione, pena la nullità della sentenza.
Tuttavia, nel caso in esame la relazione di consulenza del CTU appare esaustiva nell'esporre le ragioni che lo hanno indotto ad adottare il metodo comparativo per la determinazione del più probabile valore di mercato dei beni oggetto di stima, indicando le fonti utilizzate e motivando la scelta, scelta che peraltro appare a questa Corte corretta risultando idonea a riflettere i valori effettivi degli immobili. La risposta alle osservazioni del CTP è riportata in un apposito paragrafo ed è articolata per singoli punti, esplicando le scelte relative ai parametri OMI e ai coefficienti di riduzione, né può ritenersi apodittica, per ciò che concerne le osservazioni circa il criterio di stima, la risposta nella misura in cui rimanda alla esplicazione dei parametri utilizzati atteso che gli stessi risultavano già dettagliatamente esposti in precedenza nella relazione peritale. Va peraltro evidenziata la correttezza della valutazione in ordine la riduzione del valore del bene in ragione del diritto di abitazione della Sig.ra tenuto conto dell'unicità del complesso immobiliare;
così CP_3 come deve rilevarsi, in merito alla data di valutazione dei beni immobili, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel giudizio divisionale, la stima può essere eseguita con riferimento alla data della divisione.
In ultimo va valutata la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da
[...]
. Rispetto a questa deve osservarsi che non sussistono, nel caso di specie, i CP_1 presupposti per l'applicazione dell'istituto previsto dalla predetta norma. In particolare, non può ritenersi che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né che vi sia stata strumentalizzazione del processo o abuso del diritto di azione o di difesa. Le questioni sollevate, pur risultate infondate all'esito del giudizio, erano sorrette da argomentazioni giuridiche non manifestamente infondate e da un impianto difensivo che, sebbene non accolto, non appare connotato da irragionevolezza, pretestuosità o scorrettezza processuale.
Con riferimento al capo concernente la condanna alle spese, in ragione della totale reiezione di motivi di appello, deve confermarsi la statuizione di primo grado e devono essere poste a carico di parte appellante le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, tenuto conto dello scaglione indeterminato complessità media, secondo i parametri medi, nella misura di euro 12.156, oltre Iva e competenze a favore delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 142/2021 del
Tribunale di PRATO;
- condanna parti appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate in €. 12.156 per compensi professionali, oltre iva e competenze come per legge;
- raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Firenze, lì 1.07.2025
Il Cons. Est. Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani