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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2288/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), difese dall'avv. Cristiana Tognon e dall'avv. C.F._3
PO Tognon, domiciliate in Padova presso lo studio dei difensori
(attrici in riassunzione)
nei confronti di
1 (c.f. ), in proprio e Controparte_1 C.F._4
quale legale rappresentante di con sede in Cortina Controparte_2
d'PE (BL) (p. iva n. ), difesi dall'avv. Paola Cara, P.IVA_1
dall'avv. Livio Viel e dall'avv. Roberto Bondì, domiciliati in Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore
(convenuti in riassunzione)
e di
(p. iva n. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
sindaco pro tempore
(convenuto contumace) sulle seguenti conclusioni:
per le attrici:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno n. 631/2015 e in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
27482/2023 pubblicata il 27/09/2023:
Nel merito: condannare i convenuti e il Comune di Cortina d'PE CP_1
all'abbattimento e rimozione del manufatto costituente la “rampa di accesso al garage” perché non a distanza legale dal confine ed in subordine anche a norma dell'art. 891 c.c., con riduzione in pristino stato dei luoghi, costituendo oltretutto il manufatto reale pericolo;
autorizzare a procedervi in difetto gli attori, con spese a carico di parte convenuta e del CP_3
condannare i convenuti e il in solido, o chi Controparte_3
sarà ritenuto unico responsabile, o secondo le rispettive colpe, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per le violazioni fatte
2 valere nella presente causa con condanna generica ex art. 278 c.p.c. e liquidazione quindi in separato giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa dei vari gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità nonché del presente giudizio di rinvio e con condanna dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2
nonché del ex art. 389 c.p.c. a
[...] Controparte_3
restituire alle attrici tutto quanto versato a titolo di spese dei precedenti gradi e fasi del giudizio di merito in esecuzione della sentenza di I° grado
n. 631/2015 e della sentenza d'appello cassata n. 1899/2017.
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze in atti, in particolare a quelle indicate nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (vecchio rito) in data 12 aprile 2013.
per i convenuti costituiti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, anche istruttoria, e deduzione disattesa e per i motivi di fatto e di diritto esposti anche nei precedenti gradi di giudizio: rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da ultimo in atto di citazione datato 14 Dicembre 2023, e per l'effetto confermare in toto la sentenza cassata.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite anche del presente procedimento e di quello di legittimità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3-5 luglio 1989, , Parte_4
e convenivano, Parte_1 Parte_2 Parte_3
davanti al Tribunale di Belluno, e Controparte_1 [...]
[. affinché fosse accertato che i convenuti non avevano diritto Controparte_4
di passaggio, né con veicoli né a piedi, su strada di accesso al fabbricato situato in Cortina d'PE, località Pian Serieto, via dello Stadio
(Partita Tavolare 4844, p.ed. 1970): strada che i convenuti avevano iniziato ad utilizzare da alcuni anni per accedere a garage realizzato nel confinante fabbricato (p.ed. n. 2555), attraverso una rampa che violava le distanze legali.
Gli attori chiedevano che i convenuti fossero condannati a ripristinare l'ampiezza della strada di 3,8 metri, ristretta con la costruzione di un cordolo largo 15 cm, nonché alla rimozione della rampa di accesso al garage.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
affermando di essere comproprietari della strada e che la rampa,
[...]
necessaria per accedere al garage, che altrimenti sarebbe rimasto intercluso, era semplicemente un muro di consolidamento della precedente scarpata.
I convenuti aggiungevano che i manufatti realizzati rispettavano i diritti dei confinanti e che gli attori avevano occupato e chiuso un vano sottoscala, situato nel medesimo fabbricato, che era di proprietà comune.
I convenuti chiedevano che le domande degli attori fossero respinte e, in subordine, che fosse costituita servitù di passaggio per consentire l'accesso al garage;
inoltre, che fosse ordinato agli attori di liberare il sottoscala da loro occupato.
Con sentenza n. 513 depositata il 6 ottobre 1998, il Tribunale di Belluno condannava i convenuti ad abbattere la rampa di accesso al garage e il corpo di fabbrica costruito su terreno di proprietà comunale.
Con sentenza n. 792 depositata il 16 maggio 2005, la Corte di Appello di
Venezia dichiarava la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ordinato l'abbattimento della rampa di accesso al garage interrato,
4 poiché il Comune di , proprietario del terreno, non era stato CP_3
chiamato in giudizio.
La causa era riassunta davanti al Tribunale di Belluno e il contraddittorio era integrato nei confronti del , il quale, costituitosi in Controparte_3
giudizio, chiedeva il rigetto delle domande degli attori e, in subordine, che fosse accertato il diritto, acquisito a titolo originario, di mantenere la rampa nella posizione in cui si trovava.
Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Belluno, con sentenza n.
631/2015, depositata il 16 dicembre 2015, rigettava le domande degli attori.
Il Tribunale riteneva che la rampa, realizzata in forza di un accordo con il
Comune proprietario dell'area, oggetto di concessione dello stesso
Comune, non fosse da considerarsi una costruzione e pertanto non dovessero essere rispettate le distanze minime legali: la rampa consisteva in un muro di sostegno “del dislivello tra i fondi limitrofi (quello degli attori e quello di proprietà comunale)”.
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, insistendo per la condanna di e del CP_1
Comune di all'abbattimento della rampa di accesso al CP_3 CP_3
garage, poiché posta a distanza non legale dal confine, con condanna dei predetti al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio sia e l' Controparte_1 [...]
sia il , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'appello.
Con sentenza n. 1899/2017, depositata l'8 settembre 2017, l'appello era respinto.
La Corte di Appello, rilevato che sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio emergeva che il muro della rampa era stato costruito esclusivamente in funzione di sostegno della preesistente scarpata,
5 riteneva che non fosse una costruzione soggetta alle distanze legali. Le rimanenti domande degli appellanti erano giudicate inammissibili, poiché il rinvio davanti al tribunale era stato disposto dalla sentenza n. 792/2005 della Corte di Appello con riferimento alla sola statuizione di abbattimento della rampa (nel resto, la sentenza n. 513/1998 del Tribunale di Belluno non era stata annullata).
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano per cassazione.
e depositavano controricorso. Controparte_1 Controparte_2
Con ordinanza n. 27482/2023, la Corte di Cassazione cassava la sentenza n. 1899/2017 della Corte di Appello, affermando che solo il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non fosse costruzione, mentre doveva considerarsi costruzione il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.
Quindi, la Corte di Cassazione demandava alla Corte di Appello di riesaminare “in dettaglio lo stato dei luoghi e l'incidenza delle opere realizzate dal controricorrente in proprio e nella qualità [di legale rappresentante di , verificando all'esito, sulla scorta Controparte_2
dei citati principi, se effettivamente il muro adiacente la originaria scarpata e tutta la rampa costituiscano, per le loro caratteristiche, un muro di contenimento oppure una costruzione”.
Con atto di citazione del 14 dicembre 2023, Parte_1 Parte_2
e riassumevano il processo davanti alla Corte di
[...] Parte_3
Appello di Venezia, chiedendo la condanna dei convenuti e del CP_3
di alla rimozione della rampa di accesso al garage perché non a CP_3
distanza legale dal confine e in subordine perché in violazione dell'art. 891 c.c., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
6 Gli attori in riassunzione chiedevano altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni per le violazioni commesse, da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo che le domande degli attori fossero respinte, poiché non
[...]
era stato realizzato un terrapieno e tra i due fondi era sempre esistito un dislivello.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
Con ordinanza del 10 maggio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente la domanda di condanna alla rimozione della rampa che consente l'accesso al garage di proprietà dei convenuti costituiti, nonché la relativa pretesa risarcitoria.
Tutte le rimanenti domande, originariamente proposte da Parte_4
, e con l'atto
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
di citazione notificato il 3-5 luglio 1989, sono già state decise con sentenza divenuta definitiva.
2. La rampa, di cui si controverte, insiste interamente su terreno di proprietà del Comune di e consente l'accesso a garage interrato di CP_3
proprietà di CP_1
Si evince dalla relazione del c.t.u., arch. e dalle fotografie Persona_1
allegate che la rampa altro non è che un vialetto di accesso al fabbricato dei convenuti, lateralmente delimitato da muri in pietra.
Il vialetto, in quanto tale, non può definirsi costruzione. Per realizzare l'ingresso al garage la pendenza del percorso è stata accentuata,
7 verosimilmente con lo scavo e l'asportazione di terreno. Tale operazione, per quanto abbia mutato lo stato dei luoghi - che, si ripete, non appartengono agli attori - non può considerarsi una costruzione. Pertanto, la pretesa degli attori di ottenere l'“abbattimento”, ossia la rimozione, della rampa, che porta al garage, non può trovare accoglimento. Peraltro, la rimozione della discesa al garage non potrebbe che avvenire con il suo interramento, il che comporterebbe l'impossibilità di accedere al garage, che è opera legittimamente realizzata e autorizzata dal Comune.
La pretesa può esercitarsi esclusivamente nei riguardi del muro laterale, dovendosi accertare, come richiesto dalla Corte di Cassazione, se trattasi di costruzione.
3. Nel compiere la valutazione sopra indicata, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto posto dal giudice di legittimità, secondo cui: “deve considerarsi invero che, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi 'costruzione' agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente”.
La Corte di Cassazione ha perciò demandato alla Corte di Appello di verificare, sulla scorta del principio suddetto, “se effettivamente il muro adiacente la originaria scarpata e tutta la rampa costituiscano, per lo loro caratteristiche, un muro di contenimento oppure una costruzione”.
Nella specie, il muro in pietra svolge esclusivamente la funzione di contenimento del terreno.
Il dislivello era già esistente, come si evince dalle fotografie prodotte in causa (e dalla stessa fotografia che l'attore in riassunzione ripropone a pagina 42 dell'atto di citazione in riassunzione).
8 Non vi è stata elevazione di un terrapieno. Ciò si desume con certezza dalla circostanza, riscontrabile nelle fotografie (v. in particolare la fotografia n. 10 allegata alla relazione del c.t.u. arch. , che il Persona_1
muro termina al livello del piano di campagna e allo stesso livello si trovano i fabbricati confinanti. Il muro contiene, pertanto, il terreno al livello preesistente.
Invero, come osservano i convenuti, neppure è corretto discorrere di
“terrapieno”, definibile come accumulo di terreno realizzato artificialmente, perché non vi è stato apporto di terreno e il muro è posto al di sotto del naturale livello del suolo, non sporgendo in altezza da esso.
In mancanza di apporto di terreno e in presenza di un muro che non sporge dall'originario ed immutato piano di campagna, il muro stesso non
è costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.
Non consente di giungere a diversa conclusione il fatto che il dislivello tra i terreni è stato accentuato dallo scavo necessario per dare al vialetto d'ingresso la necessaria pendenza. Ciò fa sì che il muro di contenimento sia più profondo di quanto sarebbe altrimenti stato, ma non muta il fatto che non è stato realizzato un terrapieno e il muro, in altezza, non supera il livello del piano di campagna.
In definitiva, la rampa non dev'essere rimossa: il vialetto di accesso non è qualificabile come costruzione ex art. 873 c.c. e, stando al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, neppure è tale il muro - che secondo gli attori non rispetterebbe le distanze legali - poiché non è stato
“elevato” per contenere un terrapieno (nella specie inesistente), rimanendo ad altezza non superiore, nel lato ovest prospicente la proprietà degli attori, al livello del piano di campagna.
4. Inconferente è il richiamo degli attori all'art. 891 c.c., di cui asseriscono che vi sia stata violazione.
9 La fattispecie non può trovare applicazione, non essendo stato costruito né un canale né un fosso. Non può infatti giudicarsi fosso o canale il vialetto di accesso al garage per il solo fatto che scende al di sotto del livello del piano di campagna.
5. Non si rende necessaria la rinnovazione della perizia o comunque la richiesta di chiarimenti al c.t.u., per le quali gli attori insistono nelle rassegnate conclusioni. Infatti, lo stato dei luoghi è sufficientemente documentato, mentre, essendo stato escluso che il muro in pietra che contiene il terreno sia una costruzione, non si rende necessario accertare se esso rispetti la distanza minima legale prevista dall'art. 873 c.c.
Non si comprende poi quale sarebbe l'utilità di compiere accertamenti sull'iter amministrativo che portò al titolo abilitante la realizzazione del garage interrato, atteso che nulla gli attori dedussero con riferimento alla legittimità di tale opera.
6. La circostanza che, con sentenza divenuta definitiva, sia stato accertato che i convenuti non hanno diritto di utilizzare la strada che conduce alla rampa di accesso al garage, non ha rilevanza nel presente giudizio.
La domanda di “abbattimento” della rampa, poiché non rispetterebbe le distanze legali, non ha attinenza con il fatto che, per accedere alla rampa, occorra transitare su strada di cui è sì comproprietario, senza CP_1
però avere diritto di estenderne l'uso a vantaggio di altre sue proprietà.
Infatti, la concreta possibilità di utilizzare la rampa, che potrebbe peraltro venire soddisfatta procurandosi un diritto personale di transito sulla strada o richiedendo la costituzione di servitù coattiva, va tenuta distinta dal diritto di mantenerla nella posizione in cui si trova (o meglio, di mantenere il muro di contenimento del terreno, unico manufatto suscettibile di essere in astratto qualificabile come costruzione).
7. Escluso che vi sia stata violazione delle distanze legali, non può essere accolta la peraltro generica domanda risarcitoria formulata dagli attori,
10 proposta indistintamente nei confronti di , Controparte_1
e del Comune di Cortina d'PE. Controparte_2
8. In conclusione, le domande di e Parte_1 Parte_2
sono respinte. Parte_3
In ragione della soccombenza, gli attori in riassunzione devono essere condannati a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali.
Per il giudizio di primo grado e il giudizio di appello, le spese sono liquidate nella stessa misura già indicata dal Tribunale di Belluno e dalla
Corte di Appello con le precedenti decisioni. Per il giudizio di legittimità
e per il presente giudizio di rinvio, le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di c.t.u. rimangono regolate come già aveva disposto il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 631/2015.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2288/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione in riassunzione da e Parte_1 Parte_2
(attori in riassunzione) nei confronti di Parte_3 Controparte_1
e (convenuti), ogni contraria domanda ed
[...] Controparte_2
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta le domande degli attori;
2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali che liquida come segue: per il primo grado di giudizio in
Euro 6.500 per compensi, oltre contributo unificato anticipato, spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in
Euro 8.066 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di legittimità in Euro 5.513 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di
11 rinvio in Euro 6.946 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Belluno, a carico degli attori per la metà e a carico dei convenuti costituiti per la rimanente metà.
Venezia, 3 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), difese dall'avv. Cristiana Tognon e dall'avv. C.F._3
PO Tognon, domiciliate in Padova presso lo studio dei difensori
(attrici in riassunzione)
nei confronti di
1 (c.f. ), in proprio e Controparte_1 C.F._4
quale legale rappresentante di con sede in Cortina Controparte_2
d'PE (BL) (p. iva n. ), difesi dall'avv. Paola Cara, P.IVA_1
dall'avv. Livio Viel e dall'avv. Roberto Bondì, domiciliati in Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore
(convenuti in riassunzione)
e di
(p. iva n. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
sindaco pro tempore
(convenuto contumace) sulle seguenti conclusioni:
per le attrici:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno n. 631/2015 e in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
27482/2023 pubblicata il 27/09/2023:
Nel merito: condannare i convenuti e il Comune di Cortina d'PE CP_1
all'abbattimento e rimozione del manufatto costituente la “rampa di accesso al garage” perché non a distanza legale dal confine ed in subordine anche a norma dell'art. 891 c.c., con riduzione in pristino stato dei luoghi, costituendo oltretutto il manufatto reale pericolo;
autorizzare a procedervi in difetto gli attori, con spese a carico di parte convenuta e del CP_3
condannare i convenuti e il in solido, o chi Controparte_3
sarà ritenuto unico responsabile, o secondo le rispettive colpe, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per le violazioni fatte
2 valere nella presente causa con condanna generica ex art. 278 c.p.c. e liquidazione quindi in separato giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa dei vari gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità nonché del presente giudizio di rinvio e con condanna dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2
nonché del ex art. 389 c.p.c. a
[...] Controparte_3
restituire alle attrici tutto quanto versato a titolo di spese dei precedenti gradi e fasi del giudizio di merito in esecuzione della sentenza di I° grado
n. 631/2015 e della sentenza d'appello cassata n. 1899/2017.
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze in atti, in particolare a quelle indicate nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (vecchio rito) in data 12 aprile 2013.
per i convenuti costituiti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, anche istruttoria, e deduzione disattesa e per i motivi di fatto e di diritto esposti anche nei precedenti gradi di giudizio: rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da ultimo in atto di citazione datato 14 Dicembre 2023, e per l'effetto confermare in toto la sentenza cassata.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite anche del presente procedimento e di quello di legittimità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3-5 luglio 1989, , Parte_4
e convenivano, Parte_1 Parte_2 Parte_3
davanti al Tribunale di Belluno, e Controparte_1 [...]
[. affinché fosse accertato che i convenuti non avevano diritto Controparte_4
di passaggio, né con veicoli né a piedi, su strada di accesso al fabbricato situato in Cortina d'PE, località Pian Serieto, via dello Stadio
(Partita Tavolare 4844, p.ed. 1970): strada che i convenuti avevano iniziato ad utilizzare da alcuni anni per accedere a garage realizzato nel confinante fabbricato (p.ed. n. 2555), attraverso una rampa che violava le distanze legali.
Gli attori chiedevano che i convenuti fossero condannati a ripristinare l'ampiezza della strada di 3,8 metri, ristretta con la costruzione di un cordolo largo 15 cm, nonché alla rimozione della rampa di accesso al garage.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
affermando di essere comproprietari della strada e che la rampa,
[...]
necessaria per accedere al garage, che altrimenti sarebbe rimasto intercluso, era semplicemente un muro di consolidamento della precedente scarpata.
I convenuti aggiungevano che i manufatti realizzati rispettavano i diritti dei confinanti e che gli attori avevano occupato e chiuso un vano sottoscala, situato nel medesimo fabbricato, che era di proprietà comune.
I convenuti chiedevano che le domande degli attori fossero respinte e, in subordine, che fosse costituita servitù di passaggio per consentire l'accesso al garage;
inoltre, che fosse ordinato agli attori di liberare il sottoscala da loro occupato.
Con sentenza n. 513 depositata il 6 ottobre 1998, il Tribunale di Belluno condannava i convenuti ad abbattere la rampa di accesso al garage e il corpo di fabbrica costruito su terreno di proprietà comunale.
Con sentenza n. 792 depositata il 16 maggio 2005, la Corte di Appello di
Venezia dichiarava la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ordinato l'abbattimento della rampa di accesso al garage interrato,
4 poiché il Comune di , proprietario del terreno, non era stato CP_3
chiamato in giudizio.
La causa era riassunta davanti al Tribunale di Belluno e il contraddittorio era integrato nei confronti del , il quale, costituitosi in Controparte_3
giudizio, chiedeva il rigetto delle domande degli attori e, in subordine, che fosse accertato il diritto, acquisito a titolo originario, di mantenere la rampa nella posizione in cui si trovava.
Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Belluno, con sentenza n.
631/2015, depositata il 16 dicembre 2015, rigettava le domande degli attori.
Il Tribunale riteneva che la rampa, realizzata in forza di un accordo con il
Comune proprietario dell'area, oggetto di concessione dello stesso
Comune, non fosse da considerarsi una costruzione e pertanto non dovessero essere rispettate le distanze minime legali: la rampa consisteva in un muro di sostegno “del dislivello tra i fondi limitrofi (quello degli attori e quello di proprietà comunale)”.
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, insistendo per la condanna di e del CP_1
Comune di all'abbattimento della rampa di accesso al CP_3 CP_3
garage, poiché posta a distanza non legale dal confine, con condanna dei predetti al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio sia e l' Controparte_1 [...]
sia il , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'appello.
Con sentenza n. 1899/2017, depositata l'8 settembre 2017, l'appello era respinto.
La Corte di Appello, rilevato che sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio emergeva che il muro della rampa era stato costruito esclusivamente in funzione di sostegno della preesistente scarpata,
5 riteneva che non fosse una costruzione soggetta alle distanze legali. Le rimanenti domande degli appellanti erano giudicate inammissibili, poiché il rinvio davanti al tribunale era stato disposto dalla sentenza n. 792/2005 della Corte di Appello con riferimento alla sola statuizione di abbattimento della rampa (nel resto, la sentenza n. 513/1998 del Tribunale di Belluno non era stata annullata).
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano per cassazione.
e depositavano controricorso. Controparte_1 Controparte_2
Con ordinanza n. 27482/2023, la Corte di Cassazione cassava la sentenza n. 1899/2017 della Corte di Appello, affermando che solo il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non fosse costruzione, mentre doveva considerarsi costruzione il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.
Quindi, la Corte di Cassazione demandava alla Corte di Appello di riesaminare “in dettaglio lo stato dei luoghi e l'incidenza delle opere realizzate dal controricorrente in proprio e nella qualità [di legale rappresentante di , verificando all'esito, sulla scorta Controparte_2
dei citati principi, se effettivamente il muro adiacente la originaria scarpata e tutta la rampa costituiscano, per le loro caratteristiche, un muro di contenimento oppure una costruzione”.
Con atto di citazione del 14 dicembre 2023, Parte_1 Parte_2
e riassumevano il processo davanti alla Corte di
[...] Parte_3
Appello di Venezia, chiedendo la condanna dei convenuti e del CP_3
di alla rimozione della rampa di accesso al garage perché non a CP_3
distanza legale dal confine e in subordine perché in violazione dell'art. 891 c.c., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
6 Gli attori in riassunzione chiedevano altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni per le violazioni commesse, da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo che le domande degli attori fossero respinte, poiché non
[...]
era stato realizzato un terrapieno e tra i due fondi era sempre esistito un dislivello.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
Con ordinanza del 10 maggio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente la domanda di condanna alla rimozione della rampa che consente l'accesso al garage di proprietà dei convenuti costituiti, nonché la relativa pretesa risarcitoria.
Tutte le rimanenti domande, originariamente proposte da Parte_4
, e con l'atto
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
di citazione notificato il 3-5 luglio 1989, sono già state decise con sentenza divenuta definitiva.
2. La rampa, di cui si controverte, insiste interamente su terreno di proprietà del Comune di e consente l'accesso a garage interrato di CP_3
proprietà di CP_1
Si evince dalla relazione del c.t.u., arch. e dalle fotografie Persona_1
allegate che la rampa altro non è che un vialetto di accesso al fabbricato dei convenuti, lateralmente delimitato da muri in pietra.
Il vialetto, in quanto tale, non può definirsi costruzione. Per realizzare l'ingresso al garage la pendenza del percorso è stata accentuata,
7 verosimilmente con lo scavo e l'asportazione di terreno. Tale operazione, per quanto abbia mutato lo stato dei luoghi - che, si ripete, non appartengono agli attori - non può considerarsi una costruzione. Pertanto, la pretesa degli attori di ottenere l'“abbattimento”, ossia la rimozione, della rampa, che porta al garage, non può trovare accoglimento. Peraltro, la rimozione della discesa al garage non potrebbe che avvenire con il suo interramento, il che comporterebbe l'impossibilità di accedere al garage, che è opera legittimamente realizzata e autorizzata dal Comune.
La pretesa può esercitarsi esclusivamente nei riguardi del muro laterale, dovendosi accertare, come richiesto dalla Corte di Cassazione, se trattasi di costruzione.
3. Nel compiere la valutazione sopra indicata, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto posto dal giudice di legittimità, secondo cui: “deve considerarsi invero che, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi 'costruzione' agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente”.
La Corte di Cassazione ha perciò demandato alla Corte di Appello di verificare, sulla scorta del principio suddetto, “se effettivamente il muro adiacente la originaria scarpata e tutta la rampa costituiscano, per lo loro caratteristiche, un muro di contenimento oppure una costruzione”.
Nella specie, il muro in pietra svolge esclusivamente la funzione di contenimento del terreno.
Il dislivello era già esistente, come si evince dalle fotografie prodotte in causa (e dalla stessa fotografia che l'attore in riassunzione ripropone a pagina 42 dell'atto di citazione in riassunzione).
8 Non vi è stata elevazione di un terrapieno. Ciò si desume con certezza dalla circostanza, riscontrabile nelle fotografie (v. in particolare la fotografia n. 10 allegata alla relazione del c.t.u. arch. , che il Persona_1
muro termina al livello del piano di campagna e allo stesso livello si trovano i fabbricati confinanti. Il muro contiene, pertanto, il terreno al livello preesistente.
Invero, come osservano i convenuti, neppure è corretto discorrere di
“terrapieno”, definibile come accumulo di terreno realizzato artificialmente, perché non vi è stato apporto di terreno e il muro è posto al di sotto del naturale livello del suolo, non sporgendo in altezza da esso.
In mancanza di apporto di terreno e in presenza di un muro che non sporge dall'originario ed immutato piano di campagna, il muro stesso non
è costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.
Non consente di giungere a diversa conclusione il fatto che il dislivello tra i terreni è stato accentuato dallo scavo necessario per dare al vialetto d'ingresso la necessaria pendenza. Ciò fa sì che il muro di contenimento sia più profondo di quanto sarebbe altrimenti stato, ma non muta il fatto che non è stato realizzato un terrapieno e il muro, in altezza, non supera il livello del piano di campagna.
In definitiva, la rampa non dev'essere rimossa: il vialetto di accesso non è qualificabile come costruzione ex art. 873 c.c. e, stando al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, neppure è tale il muro - che secondo gli attori non rispetterebbe le distanze legali - poiché non è stato
“elevato” per contenere un terrapieno (nella specie inesistente), rimanendo ad altezza non superiore, nel lato ovest prospicente la proprietà degli attori, al livello del piano di campagna.
4. Inconferente è il richiamo degli attori all'art. 891 c.c., di cui asseriscono che vi sia stata violazione.
9 La fattispecie non può trovare applicazione, non essendo stato costruito né un canale né un fosso. Non può infatti giudicarsi fosso o canale il vialetto di accesso al garage per il solo fatto che scende al di sotto del livello del piano di campagna.
5. Non si rende necessaria la rinnovazione della perizia o comunque la richiesta di chiarimenti al c.t.u., per le quali gli attori insistono nelle rassegnate conclusioni. Infatti, lo stato dei luoghi è sufficientemente documentato, mentre, essendo stato escluso che il muro in pietra che contiene il terreno sia una costruzione, non si rende necessario accertare se esso rispetti la distanza minima legale prevista dall'art. 873 c.c.
Non si comprende poi quale sarebbe l'utilità di compiere accertamenti sull'iter amministrativo che portò al titolo abilitante la realizzazione del garage interrato, atteso che nulla gli attori dedussero con riferimento alla legittimità di tale opera.
6. La circostanza che, con sentenza divenuta definitiva, sia stato accertato che i convenuti non hanno diritto di utilizzare la strada che conduce alla rampa di accesso al garage, non ha rilevanza nel presente giudizio.
La domanda di “abbattimento” della rampa, poiché non rispetterebbe le distanze legali, non ha attinenza con il fatto che, per accedere alla rampa, occorra transitare su strada di cui è sì comproprietario, senza CP_1
però avere diritto di estenderne l'uso a vantaggio di altre sue proprietà.
Infatti, la concreta possibilità di utilizzare la rampa, che potrebbe peraltro venire soddisfatta procurandosi un diritto personale di transito sulla strada o richiedendo la costituzione di servitù coattiva, va tenuta distinta dal diritto di mantenerla nella posizione in cui si trova (o meglio, di mantenere il muro di contenimento del terreno, unico manufatto suscettibile di essere in astratto qualificabile come costruzione).
7. Escluso che vi sia stata violazione delle distanze legali, non può essere accolta la peraltro generica domanda risarcitoria formulata dagli attori,
10 proposta indistintamente nei confronti di , Controparte_1
e del Comune di Cortina d'PE. Controparte_2
8. In conclusione, le domande di e Parte_1 Parte_2
sono respinte. Parte_3
In ragione della soccombenza, gli attori in riassunzione devono essere condannati a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali.
Per il giudizio di primo grado e il giudizio di appello, le spese sono liquidate nella stessa misura già indicata dal Tribunale di Belluno e dalla
Corte di Appello con le precedenti decisioni. Per il giudizio di legittimità
e per il presente giudizio di rinvio, le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di c.t.u. rimangono regolate come già aveva disposto il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 631/2015.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2288/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione in riassunzione da e Parte_1 Parte_2
(attori in riassunzione) nei confronti di Parte_3 Controparte_1
e (convenuti), ogni contraria domanda ed
[...] Controparte_2
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta le domande degli attori;
2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali che liquida come segue: per il primo grado di giudizio in
Euro 6.500 per compensi, oltre contributo unificato anticipato, spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in
Euro 8.066 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di legittimità in Euro 5.513 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di
11 rinvio in Euro 6.946 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Belluno, a carico degli attori per la metà e a carico dei convenuti costituiti per la rimanente metà.
Venezia, 3 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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