CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 923/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti GAETANA ANGELA MARCHESE e PIER
LUIGI TOMASELLI;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: pensione di vecchiaia;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4633 del 2016, il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' sulla scorta della valutazione medica Controparte_1 Pt_1
effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, così statuiva: “(…) dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a far data da agosto 2013 e per
l'effetto condanna l' all'erogazione dei ratei pregressi della prestazione a Pt_1
decorrere da tale data, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, co. 6 della L. n. 412/91; compensa le spese del giudizio;
pone le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' Pt_1
Avverso la suddetta sentenza l' interponeva gravame che veniva rigettato dalla Pt_1
Corte di Appello di Catania con sentenza n.111 del 2018.
Veniva proposto dall' ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Parte_2
Corte con ordinanza n. 24614 del 2023, che cassava con rinvio alla Corte di appello di
Catania in diversa composizione.
Per quanto qui di interesse la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto:
“(…) Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art. 12, d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass. n. 30791 del 2022 e, fra le altre, Cass. n. 5059 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti). Lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli assicurati che lo maturino all'età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., 3 febbraio 2020, n. 2382)”
Il giudizio veniva riassunto dall , con ricorso depositato il 7.11.2023; Pt_1 CP_1
, nonostante la rituale evocazione in giudizio, non curava di costituirsi.
[...]
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 20/02/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in riassunzione l' in applicazione del principio di diritto enunciato Pt_1
dalla Corte di legittimità, chiede di dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto da e di riformare la sentenza n. 4633 del 2016 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Catania, Sezione Lavoro, nella parte in cui dichiara il diritto di alla Controparte_1
erogazione della pensione di vecchiaia anticipata da agosto 2013 in luogo della data corretta di agosto 2014, nonché in punto di spese di lite.
2. Il ricorso in riassunzione dell è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati. Pt_1
2.1 Va premesso che, con sentenza del Tribunale di Catania n. 4633/2016, è stato accertato che è affetto da malattie che lo rendono invalido in misura (85%) Controparte_1
corrispondente al limite legislativamente richiesto al fine dell'accesso alla pensione di vecchiaia a requisito ridotto con “decorrenza successiva alla domanda amministrativa (da agosto 2013) in ragione di intervenuto aggravamento”; tale capo della sentenza non è stato contestato dalle parti, sicché deve ritenersi passato in giudicato.
Ciò che ha costituito oggetto dell'appello dell' è la decorrenza della prestazione per Pt_1
effetto dell'applicazione della normativa di cui dall'art. 12, d.l. n. 78 del 2010.
2.2 Alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella ordinanza di rinvio e sopra richiamato, in riforma parziale della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Catania, va dichiarato il diritto di all'erogazione della Controparte_1
pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di agosto 2014, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati della prestazione dalla predetta data, con la Pt_1
maggiorazione di interessi e rivalutazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 412/91.
2.3 In particolare, secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 32591 del 17.12.2018, “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n.
3 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” - sentenza n. 24617 del 14.08.2023.
3. Nella fattispecie in esame, il diritto alla pensione di parte appellata si è perfezionato alla data di riconoscimento del requisito sanitario, sicché lo slittamento per effetto del meccanismo delle cd. “finestre mobili” non può che decorrere dalla data di accertamento del predetto requisito (agosto 2013) di cui alla sentenza citata del Tribunale di Catania, con conseguente erogazione della prestazione dal mese di agosto 2014.
4. Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
opera il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”- Sez. U -, Ordinanza
n. 32906 del 08/11/2022.
4 Opera, altresì, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata in danno dell'unica parte che abbia proposto impugnazione;
sicché nella fattispecie in esame rimane ferma la liquidazione delle spese di lite del giudizio di appello;
per contro, nessun vincolo opera in ordine alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di cassazione, disposta secondo le tariffe vigenti;
nulla sulle spese per il presente giudizio di rinvio, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 923/2023 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 4633/2016 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, dichiara il diritto di all'erogazione della pensione di Controparte_1
vecchiaia con decorrenza dal mese di agosto 2014, con conseguente condanna dell' Pt_1
ad erogare i ratei arretrati della prestazione a decorrere dalla predetta data, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese processuali che Pt_1 Controparte_1
vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 2.697,00, quanto al giudizio di appello, in € 915,00 e, quanto al giudizio di cassazione, in € 1.541,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
nulla sulle spese quanto al presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20/02/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
5