CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16067 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA fissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16067 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SE ER avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan Cintorino" (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3). 2. Ricorre SE ER, a mezzo del difensore avv. Antonio Noè, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che il co-imputato CA PO sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato CA PO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non risulta controverso che, dei reati contestati a SE ER, il più grave sia quello di cui al capo 3), né che lo stesso risulti commesso in Taormina, circondario del Tribunale di Messina. Tuttavia, il tribunale del riesame ha respinto la questione di competenza, evidenziando la connessione esistente tra i reati contestati a SE ER al capo 1) — commesso in Caltabiano, circondario di Catania — e al capo 3), e il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 9), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestato, tra gli altri, a CA PO. A questo proposito, il tribunale del riesame, senza ricevere alcuna critica dal ricorrente, ha evidenziato che pure l'estorsione di cui al capo 3) e la partecipazione mafiosa di cui al capo 1) sono contestate a CA PO, separatamente giudicato, in concorso con ER e che i delitti estorsivi rientrano, al pari di quello di associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9), 2 nel programma criminale dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), sicché opera il criterio di competenza di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 2.1. Risulta, in effetti, corretta l'applicazione della legge operata dal tribunale del riesame poiché a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per l'estorsione di cui al capo 3) contestata a ER in concorso con CA PO. Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo 9), contestato separatamente a CA PO, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Catania la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spicca, oltre alla ridetta ipotesi estorsiva, sempre contestata a ER e PO, la contestazione associativa mafiosa contestata a ER che pure vede indicato come partecipe, separatamente giudicato, CA PO, non resta che ritenere infondata la questione di competenza. Del resto, non rileva che PO sia stato separatamente giudicato, poiché «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16067 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SE ER avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan Cintorino" (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3). 2. Ricorre SE ER, a mezzo del difensore avv. Antonio Noè, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che il co-imputato CA PO sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato CA PO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non risulta controverso che, dei reati contestati a SE ER, il più grave sia quello di cui al capo 3), né che lo stesso risulti commesso in Taormina, circondario del Tribunale di Messina. Tuttavia, il tribunale del riesame ha respinto la questione di competenza, evidenziando la connessione esistente tra i reati contestati a SE ER al capo 1) — commesso in Caltabiano, circondario di Catania — e al capo 3), e il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 9), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestato, tra gli altri, a CA PO. A questo proposito, il tribunale del riesame, senza ricevere alcuna critica dal ricorrente, ha evidenziato che pure l'estorsione di cui al capo 3) e la partecipazione mafiosa di cui al capo 1) sono contestate a CA PO, separatamente giudicato, in concorso con ER e che i delitti estorsivi rientrano, al pari di quello di associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9), 2 nel programma criminale dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), sicché opera il criterio di competenza di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 2.1. Risulta, in effetti, corretta l'applicazione della legge operata dal tribunale del riesame poiché a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per l'estorsione di cui al capo 3) contestata a ER in concorso con CA PO. Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo 9), contestato separatamente a CA PO, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Catania la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spicca, oltre alla ridetta ipotesi estorsiva, sempre contestata a ER e PO, la contestazione associativa mafiosa contestata a ER che pure vede indicato come partecipe, separatamente giudicato, CA PO, non resta che ritenere infondata la questione di competenza. Del resto, non rileva che PO sia stato separatamente giudicato, poiché «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 marzo 2023.