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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6469/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IMP. SOST. FORF 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4704/2025 depositato il
22/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9008155857 000, emessa e notificata sul presupposto di cartelle rimaste insolute.
L'Agenzia delle Entrate – OS ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per una decisione esatta, giova ricordare i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione e qualificazione della domanda processuale, e quindi anche di corretta individuazione del petitum e della causa petendi.
L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere compiuta sull'atto nel suo complesso, tenendo conto dei suoi aspetti letterali, che non possono essere alterati, e del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 21208/05; in senso analogo, Cass. n. 19435/18).
Il ricorso è stato circoscritto, espressamente (pagg. da 1 a 3), alla parte dell'atto che ha per presupposto le sole cartelle aventi ad oggetto pretese di natura tributaria: si tratta delle cartelle n. 295 2020 0004689362
000, n. 295 2016 0024016353 000 e n. 295 2017 002142 1333 000 (limitatamente al ruolo n. 2017/550058, formato dall'Agenzia delle Entrate).
Il motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'omessa previa notifica delle cartelle è parzialmente fondato.
È dimostrata la notifica, valida e regolare, della cartella n. n. 295 2017 002142 1333 000, notifica effettuata tramite lettera raccomandata e perfezionatasi con la consegna diretta alla destinataria in data 20.2.2018 (è prodotto agli atti l'avviso di ricevimento).
Per quanto attiene alla cartella n. 295 2020 0004689362 000, la notifica si deve ritenere perfezionata: dall'avviso di ricevimento agli atti emerge che l'atto non era stato consegnato alla destinataria, ma notificato con il deposito nella casa comunale, ma non c'è prova della spedizione e, comunque, della ricezione della raccomandata c.d. informativa;
però, è prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata c.d. informativa, da cui emerge che l'atto era stato consegnato direttamente alla destinataria in data 27.12.2021
(il numero della cartella è indicato nell'avviso di ricevimento e, inoltre, il numero della raccomandata coincide con quello riportato nell'elenco delle raccomandate spedite a seguito della mancata consegna ai destinatari).
In materia di notifica della cartella di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cass. n. 9782/18). Al contrario, della cartella n. 295 2016 0024016353 000 non si può ritenere provata la notifica: dal messaggio di posta elettronica certificata (prodotto nel formato “eml”) risulta che la consegna non era avvenuta: la causa della mancata consegna è indicata con la dicitura “indirizzo non valido”.
Non emerge in dettaglio quale fosse stato o potesse essere stato il motivo per cui l'indirizzo era “non valido”, né sono ravvisabili elementi o fattori, da allegarsi precisione, tali che si possa ritenere comunque perfezionata la notifica, per essere imputabile alla destinataria la causa della mancata consegna.
Il motivo con cui è stata eccepita la prescrizione è infondato.
Tra le notifiche (quelle il cui perfezionamento è provato) delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale relativo a ciascuno dei tributi: imposta sostitutiva (dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive) e imposta sul valore aggiunto sono soggette alla prescrizione decennale, non maturata ‒ evidentemente ‒ anche se non si tiene conto della sospensione dei termini per le attività di accertamento e riscossione di tasse e imposte stabilita dal decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto parzialmente, con annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente alla parte che per presupposto la cartella n. 295 2016 0024016353 000, dovendosi intendere respinto nel resto.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6469/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IMP. SOST. FORF 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008155857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4704/2025 depositato il
22/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9008155857 000, emessa e notificata sul presupposto di cartelle rimaste insolute.
L'Agenzia delle Entrate – OS ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per una decisione esatta, giova ricordare i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione e qualificazione della domanda processuale, e quindi anche di corretta individuazione del petitum e della causa petendi.
L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere compiuta sull'atto nel suo complesso, tenendo conto dei suoi aspetti letterali, che non possono essere alterati, e del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 21208/05; in senso analogo, Cass. n. 19435/18).
Il ricorso è stato circoscritto, espressamente (pagg. da 1 a 3), alla parte dell'atto che ha per presupposto le sole cartelle aventi ad oggetto pretese di natura tributaria: si tratta delle cartelle n. 295 2020 0004689362
000, n. 295 2016 0024016353 000 e n. 295 2017 002142 1333 000 (limitatamente al ruolo n. 2017/550058, formato dall'Agenzia delle Entrate).
Il motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'omessa previa notifica delle cartelle è parzialmente fondato.
È dimostrata la notifica, valida e regolare, della cartella n. n. 295 2017 002142 1333 000, notifica effettuata tramite lettera raccomandata e perfezionatasi con la consegna diretta alla destinataria in data 20.2.2018 (è prodotto agli atti l'avviso di ricevimento).
Per quanto attiene alla cartella n. 295 2020 0004689362 000, la notifica si deve ritenere perfezionata: dall'avviso di ricevimento agli atti emerge che l'atto non era stato consegnato alla destinataria, ma notificato con il deposito nella casa comunale, ma non c'è prova della spedizione e, comunque, della ricezione della raccomandata c.d. informativa;
però, è prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata c.d. informativa, da cui emerge che l'atto era stato consegnato direttamente alla destinataria in data 27.12.2021
(il numero della cartella è indicato nell'avviso di ricevimento e, inoltre, il numero della raccomandata coincide con quello riportato nell'elenco delle raccomandate spedite a seguito della mancata consegna ai destinatari).
In materia di notifica della cartella di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cass. n. 9782/18). Al contrario, della cartella n. 295 2016 0024016353 000 non si può ritenere provata la notifica: dal messaggio di posta elettronica certificata (prodotto nel formato “eml”) risulta che la consegna non era avvenuta: la causa della mancata consegna è indicata con la dicitura “indirizzo non valido”.
Non emerge in dettaglio quale fosse stato o potesse essere stato il motivo per cui l'indirizzo era “non valido”, né sono ravvisabili elementi o fattori, da allegarsi precisione, tali che si possa ritenere comunque perfezionata la notifica, per essere imputabile alla destinataria la causa della mancata consegna.
Il motivo con cui è stata eccepita la prescrizione è infondato.
Tra le notifiche (quelle il cui perfezionamento è provato) delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale relativo a ciascuno dei tributi: imposta sostitutiva (dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive) e imposta sul valore aggiunto sono soggette alla prescrizione decennale, non maturata ‒ evidentemente ‒ anche se non si tiene conto della sospensione dei termini per le attività di accertamento e riscossione di tasse e imposte stabilita dal decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto parzialmente, con annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente alla parte che per presupposto la cartella n. 295 2016 0024016353 000, dovendosi intendere respinto nel resto.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese.