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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 838-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14 ottobre 2025, davanti al Giudice NA AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 838/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Mau-
ro IC OP per e l'avv. Alessandro Giaconia, Controparte_1
per HDI Assicurazioni S.p.A.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. IC OP chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:50, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 838/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e di- Controparte_1 C.F._1
feso dall'avv. Mauro IC OP ( per procura a Email_1
margine dell'atto di citazione;
- attore -
E
H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Giaconia (
[...]
per procura in calce alla copia notificata Email_2
dell'atto di citazione;
- convenuta -
e
( ), nato a [...] il 17 set- Controparte_2 C.F._2
tembre 1984 e ivi residente, OR TO n. 10;
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) condanna e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., al pa- Controparte_2
gamento in favore di della somma di € Controparte_1
43.969,75, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da de-
terminarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di metà le spese processuali tra
[...]
e i convenuti e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
condanna quest'ultimi, al pagamento delle spese di lite del primo nella misura della restante metà, che si distraggono in favore dell'avv. Mauro IC OP e si liquidano in complessivi €
2.177,00, di cui € 272,50 per spese, ed € 1.904,50 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva,
per metà a carico dello stesso attore e per la restante metà a carico dei convenuti (in solido tra loro).
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Controparte_1 CP_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al risarcimento CP_2
dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in complessivi €
72.589,75 poi emendata, a seguito dell'istruttoria espletata, in €
54.871,93 - da lui subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 25
agosto 2021, alle ore 6:20 circa, a Carini quando “alla Controparte_2
guida del veicolo FIAT DOBLO, Tg. CR499NJ, di proprietà dello stesso ed
assicurato per la con la Hdi Assicurazioni S.p.A., si trovava a Carini CP_4
(PA), nella Ss 113, in prossimità del civico 186, parcheggiato nello spazio
adiacente l'esercizio commerciale di rivendita Tabacchi sito accanto la sta-
zione di rifornimento carburante “ … improvvisamente, ripartiva in re- CP_5
tromarcia dalla anzidetta sosta e si immetteva nel flusso della circolazione
… [finendo] con l'intercettare la direttrice di marcia ed urtare il Sig.
[...]
mentre quest'ultimo, in qualità di pedone, dopo essere Controparte_6
uscito dall'esercizio commerciale di rivendita Tabacchi, stava regolarmente
percorrendo lo spazio adiacente a quest'ultimo … -A causa dell'urto ricevu-
to, che si concretizzava tra la ruota posteriore sinistra del veicolo CP_7
, … ed il piede sinistro del Sig. quest'ultimo,
[...] Controparte_1
perdeva l'equilibrio finendo col rovinare al suolo” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e
2], riportando lesioni personali.
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve CP_8
darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di
[...]
, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inol- Controparte_6
trata alla H.D.I. Assicurazioni S.p.A. [cfr. doc. 27, 28 e 30, produzione parte attri-
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ce], nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3
D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 31 e 32, produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione secondo la dinamica descritta in citazione trova pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dal te-
ste escusso, (da considerarsi attendibile in quanto non legato CP_9
da rapporti di parentela o dipendenza con le parti), il quale ha riferito:
“L'incidente è avvenuto l'estate di circa tre anni fa, verso le 5:30/6:00.
Quella mattina stavo andando a pescare e prima sono passato dal tabac-
caio che si trova a Carini nell'area di servizio posta sulla statale. Stavo per
entrare dal tabaccaio quando ho visto un furgone, di colore bianco, che sta-
va effettuando una retromarcia per uscire dal posteggio. Contemporanea-
mente ho visto che un signore uscito dal tabaccaio veniva colpito (con la
ruota posteriore lato guida) al piede sinistro dal furgone in retromarcia. Il
piede veniva arrotato. Ricordo che il signore è rimasto bloccato con il piede
sotto la ruota. Infatti, il conducente ha dovuto porta-re il furgone in avanti
per sbloccare il piede. Sono subito accorso per dare aiuto al signor CP_6
che lamentava dolori al piede. Insieme al conducente del furgone e
[...]
a un altro signore lì presente lo abbiamo aiutato ad alzarsi e a sedersi in
una piccola aiuola. Volevamo chiamare il 118 ma lui ha preferito chiamare
la moglie che è arrivata poco dopo. Quando è arrivata la moglie sono anda-
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to via, lasciando i miei recapiti. Al momento del sinistro mi trovavo a pochi
metri (due/tre) dal luogo del sinistro, stavo attraversando la strada e vede-
vo tutta la parte posteriore del furgone. Riconosco il luogo del sinistro come
quello raffigurato nella fotografia (doc. 1, produzione parte attrice) che mi
viene esibita. Preciso che il furgone era posteggiato parallelamente
all'ingresso del tabaccaio con la sua parte anteriore rivolta verso il bar: ha
fatto retromarcia ed ha intercettato il signor che usciva dal CP_1
tabaccaio. Al momento del sinistro vi erano altre persone che passavano ed
altre macchine posteggiate.” [cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024].
A questo punto, mette conto rilevare che – come più volte precisato dai giudici di legittimità – la manovra di retromarcia, stante l'anormalità del procedere in senso inverso e la difficoltà di bene e costantemente ispezio-
nare la strada da impegnare, deve essere eseguita in condizioni di assolu-
ta sicurezza, e cioè quando sussiste la certezza matematica della comple-
ta assenza di pericolo (cfr. Cass. pen., sez. IV, 2/4/1993). E, muovendo da tali principi di carattere generale, la Suprema Corte è giunta a precisa-
re che “La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lenta-
mente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone
che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada
che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone o il soprag-
giungere di altri mezzi, se non può fare a meno di effettuare la manovra,
deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso,
alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare
retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass.
Pen., IV, 14/2/2023 n. 6150; Cass. 11/5/2023 n. 19944).
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Palese è quindi, alla luce delle suddette considerazioni, la responsabili-
tà di (proprietario e conducente del veicolo Fiat Doblò, Controparte_2
targato CR499NJ), il quale, non attenendosi alle particolari cautele richie-
ste dal caso concreto, non ha prestato adeguata attenzione alla presenza del pedone, contribuendo in modo decisivo alla causazione del sinistro.
Non è invece riscontrabile, nel caso di specie, un concorrente compor-
tamento colposo dell'attore, posto che la causazione del sinistro va ricon-
dotta – alla luce della dinamica sopra accertata – esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Doblò.
Va rilevato, in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro
stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno
dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabi-
lità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di di-
mostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova libera-
toria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessa-
riamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver ar-
recato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indi-
rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”
(Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
5226/2006 e n. 8622/1990).
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nelle relazioni in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha accer-
tato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (“frattu-
ra pluriframmentaria del calcagno sinistro”) refertate a Mastrosimone Vin-
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cenzo presso il Pronto Soccorso del P.O. dell'Azienda Ospedaliera Ospeda-
li riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo [cfr. relazione del C.T.U. dott. Persona_1
pag. 6].
[...]
A tal proposito non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla
Compagnia assicurativa convenuta di incompatibilità delle lesioni con la riferita dinamica dell'evento secondo cui “le lesioni riscontrate al CP_6
non appaiono compatibili con la dinamica del presunto sinistro per
[...]
cui è causa, e quindi non possono ritenersi eziologicamente riconducibili al
descritto evento”.
Invero, sul punto il Consulente tecnico d'ufficio ha precisato che “circa
le modalità del trauma (e quindi, in primis, entità ed applicazione della vis
lesiva e modalità di azione di quest'ultima) si deve ammettere che le frattu-
re di calcagno pluriframmentarie riconoscono, solitamente, un meccanismo
di caduta dall'alto, ma si deve altresì ammettere che il suddetto meccani-
smo di caduta dall'alto, seppur forse il più frequente, non è il solo possibile,
per cui non si può escludere che la frattura si sia verificata con le modalità
narrate dal periziando e descritte nell'atto di citazione (trauma
d'arrotamento e di schiacciamento del piede da parte della ruota di un fur-
gone in movimento), acquisendo quindi, nel caso di cui trattiamo, importan-
te valore le prove testimoniali” [cfr. relazione peritale cit., pag. 6].
E ancora il Consulente, rispondendo alle osservazioni mosse dal Con-
sulente della convenuta Compagnia assicurativa, ha precisato che pur essendo “d'accordo con il Dott. che il meccanismo eziopatogenetico Per_2
più frequente per una frattura pluriframemntaria di calcagno sia la solleci-
tazione assiale da caduta dall'alto (e d'altra parte ciò è stato già scritto nel-
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la bozza di relazione inviata alle parti in causa), ma ciò non è sufficiente ad
affermare che tale tipologia di frattura non possa essere stata prodotta così
come riferito dal periziando in occasione delle operazioni peritali svolte e
così come descritto nell'atto di citazione;
quello che bisogna chiedersi è se
una frattura pluriframemntaria di calcagno si può verificare in un trauma
da arrotamento;
ebbene, dal momento che in un arrotamento del retropiede
da parte di un mezzo pesante come un furgoncino il calcagno essendo
schiacciato si può fratturare in modo pluriframmentario, allora il sottoscritto
ctu, solo per il fatto che statisticamente tali fratture sono più frequenti per
una caduta dall'alto, non può escludere – così come vorrebbe il collega di
parte convenuta - che un trauma da arrotamento ci sia sia effettivamente
verificato e non può escludere che tale trauma abbia prodotto la frattura
per cui vi è causa (è per questo motivo che il sottoscritto sostiene che, nel
caso di cui trattiamo, acquisiscono importante valore le prove testimoniali)”
[cfr. risposta alle note critiche alla ctu, pag. 3].
Orbene nel caso in esame, come evidenziato anche dal C.T.U., non è
possibile escludere il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro rappresentata in atto di citazione né può esclu-
dersi che sia avvenuto l'arrotamento del retro piede da cui discende la lamentata lesione. Invero, lo stesso attore ha dichiarato “non saprei dire
se il furgone stesse effettuando manovra di parcheggio o di uscita in quanto
venivo colpito da dietro …” [cfr. doc. A/2, produzione parte convenuta] e il teste,
, confermando la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di CP_9
citazione, ha precisato che “Il piede veniva arrotato. Ricordo che il signore
è rimasto bloccato con il piede sotto la ruota” [cfr. verbale di udienza cit.]. Di-
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chiarazione dalla quale, in assenza di idonea prova contraria, non è pos-
sibile escludere che tutto il piede (compresa la parte posteriore del calca-
gno) sia stata arrotata.
Né di maggior pregio è il rilievo dell'assenza di altre lesioni dal momen-
to che – come anche riconosciuto anche dalla convenuta Compagnia assi-
curativa – il furgone ripartiva da fermo (dal posteggio) avendo quindi una velocità minima che giustifica l'assenza di altre rilevanti lesioni.
Deve pertanto ritenersi fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la do-
manda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
(conducente – e proprietario – del veicolo Fiat Doblò, targato
[...]
CR499NJ), avente ad oggetto il ristoro dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente del 25 agosto 2021.
A risarcire i suddetti danni è tenuta, in solido, anche la CP_10
stante la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurati-
[...]
vo relativo al veicolo in questione.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a
[...]
un'inabilità temporanea assoluta di 7 giorni, Parte_3
un'inabilità temporanea di ulteriori 113 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 12%
dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esau-
stivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni che questo giudice ritiene condivisibili in toto.
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
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Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non
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patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
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le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo è stato generalizzato, in materia di cd. “macro-permanenti”, da Cass. civ. n.
12408 e n. 14402/2011), spetta a , a titolo di Controparte_1
danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della inva-
lidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (34 anni), la somma di € 36.577,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore pun-
to” di € 3.650,39, da moltiplicare per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente (0,835) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non può invece essere accolta un'autonoma voce di risarcimento per il danno morale. Invero “Il giudice che determini l'entità del danno servendo-
si delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione
del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto,
avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che
del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ri-
correnza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al
tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di si-
gnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di de-
bordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente
tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
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accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle con-
seguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, se-
condo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le
conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misura-
bili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444)”
(Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
Nel caso in esame invero l'attore non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa ed elevata gra-
vità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devasta-
zione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimen-
to anche di un'autonoma voce di risarcimento per danno morale essendo-
si limitato a lamentare una “sensazioni di dolore, abbattimento morale e
disagio interiore”.
Occorre, peraltro, considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.302,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 43.879,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore Parte_1
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in conseguenza dell'incidente. Parte_1
Deve essere, inoltre, accordata a , quale ristoro Controparte_1
del danno patrimoniale, la somma di € 90,25 per le spese sanitarie do-
cumentate [cfr. produzione parte attrice], che il C.T.U. ha riconosciuto congrue e riferibili all'evento traumatico per cui è causa [cfr. relaz. cit., pag. 8].
Non si ritiene, invece, di potere riconoscere il chiesto rimborso spese per l'assistenza relativa alla fase stragiudiziale.
A tal proposito rileva che “il rimborso delle spese di assistenza stragiu-
diziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa … dovendo …
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei
confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei con-
fronti delle nuove domande” (Cass. Civ., Sez. VI, 13/03/2017, n. 6422;
Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990).
Il che porta con sé che la necessità che tale voce di danno sia, oltre che tempestivamente, anche adeguatamente provata e che la stessa venga al-
tresì sottoposta al vaglio liquidativo del giudice secondo le previsioni di cui agli articoli 1223 e ss. C.C.
A tal fine la prima caratteristica che sembra dover possedere un'attività di assistenza stragiudiziale per poter essere oggetto di valuta-
zione nel processo sembra essere quella dell'autonomia rispetto alle tipi-
che attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato che non sono attività
stragiudiziali “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate da-
vanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e
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ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del
procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituir-
ne il naturale completamento” (ex plurimis, Cass. Civ., II, 12/6/2008, n.
15814).
L'ulteriore criterio di risarcibilità consiste nella utilità/non superfluità
dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi “ex ante, cioè in vista
di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del
giudizio”. Ciò comporta “che la corrispondente spesa sostenuta non è con-
figurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta
definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare
il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici
di qualche complessità”. (Cass. Civ., SS.UU., 16990/2017, cit.).
Ora, considerato che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra espo-
sto, l'attività stragiudiziale svolta non riveste, affatto, il carattere dell'autonoma rilevanza e ciò in considerazione del fatto che risultano versate agli atti soltanto le lettere di costituzione in mora e non vi è prova che l'attore abbia corrisposto agli avvocati alcun compenso a titolo di ono-
rari, nessuna somma può essere riconosciuta all'attore in ragione del tito-
lo predetto oltre al compenso dei procuratori costituiti che viene determi-
nato in [...].
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro del 25 Controparte_1
agosto 2021, come sopra complessivamente determinato, ammonta dun-
que ad 43.879,50 per il danno non patrimoniale e ad € 90,25 per il danno
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di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-
le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-
coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli in-
teressi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono cal-
colarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme
- 17 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento
- 18 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento devono essere Controparte_1
condannati e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra Controparte_2
loro – ammonta ad € 43.969,75, oltre interessi, da calcolarsi con le moda-
lità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di va-
lore di-venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Per ciò che concerne, da ultimo, il regime delle spese processuali, va osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applica-
zione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giu-
dizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di
pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate
in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di acco-
glimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia sta-
ta articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli al-
tri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantita-
tiva e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n.
3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015,
- 19 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
n. 21684/2013 e 22381/2009).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e,
in particolare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore
(€ 43.969,75) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 72.589,75/
54.871,93), appare equo a questo giudice compensare in ragione di metà
le spese processuali tra le parti e condannare i convenuti CP_11
e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento della
[...]
restante metà, da distrarre in favore del procuratore dell'attore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 52.000), i parametri minimi in considerazione del grado di dif-
ficoltà della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione della discrepanza tra la percentuale di danno biolo-
gico allegata in atto di citazione (18%) e quella effettivamente riconosciuta
- 20 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in questa sede (12%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio – antici-
pate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per metà a carico della stessa parte attrice e per la restante metà a carico dei convenuti (in solido tra loro).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il giorno 14 ottobre 2025
Il Giudice
NA AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 21 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14 ottobre 2025, davanti al Giudice NA AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 838/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Mau-
ro IC OP per e l'avv. Alessandro Giaconia, Controparte_1
per HDI Assicurazioni S.p.A.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. IC OP chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:50, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 838/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e di- Controparte_1 C.F._1
feso dall'avv. Mauro IC OP ( per procura a Email_1
margine dell'atto di citazione;
- attore -
E
H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Giaconia (
[...]
per procura in calce alla copia notificata Email_2
dell'atto di citazione;
- convenuta -
e
( ), nato a [...] il 17 set- Controparte_2 C.F._2
tembre 1984 e ivi residente, OR TO n. 10;
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) condanna e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., al pa- Controparte_2
gamento in favore di della somma di € Controparte_1
43.969,75, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da de-
terminarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di metà le spese processuali tra
[...]
e i convenuti e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
condanna quest'ultimi, al pagamento delle spese di lite del primo nella misura della restante metà, che si distraggono in favore dell'avv. Mauro IC OP e si liquidano in complessivi €
2.177,00, di cui € 272,50 per spese, ed € 1.904,50 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva,
per metà a carico dello stesso attore e per la restante metà a carico dei convenuti (in solido tra loro).
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Controparte_1 CP_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al risarcimento CP_2
dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in complessivi €
72.589,75 poi emendata, a seguito dell'istruttoria espletata, in €
54.871,93 - da lui subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 25
agosto 2021, alle ore 6:20 circa, a Carini quando “alla Controparte_2
guida del veicolo FIAT DOBLO, Tg. CR499NJ, di proprietà dello stesso ed
assicurato per la con la Hdi Assicurazioni S.p.A., si trovava a Carini CP_4
(PA), nella Ss 113, in prossimità del civico 186, parcheggiato nello spazio
adiacente l'esercizio commerciale di rivendita Tabacchi sito accanto la sta-
zione di rifornimento carburante “ … improvvisamente, ripartiva in re- CP_5
tromarcia dalla anzidetta sosta e si immetteva nel flusso della circolazione
… [finendo] con l'intercettare la direttrice di marcia ed urtare il Sig.
[...]
mentre quest'ultimo, in qualità di pedone, dopo essere Controparte_6
uscito dall'esercizio commerciale di rivendita Tabacchi, stava regolarmente
percorrendo lo spazio adiacente a quest'ultimo … -A causa dell'urto ricevu-
to, che si concretizzava tra la ruota posteriore sinistra del veicolo CP_7
, … ed il piede sinistro del Sig. quest'ultimo,
[...] Controparte_1
perdeva l'equilibrio finendo col rovinare al suolo” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e
2], riportando lesioni personali.
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve CP_8
darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di
[...]
, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inol- Controparte_6
trata alla H.D.I. Assicurazioni S.p.A. [cfr. doc. 27, 28 e 30, produzione parte attri-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ce], nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3
D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 31 e 32, produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione secondo la dinamica descritta in citazione trova pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dal te-
ste escusso, (da considerarsi attendibile in quanto non legato CP_9
da rapporti di parentela o dipendenza con le parti), il quale ha riferito:
“L'incidente è avvenuto l'estate di circa tre anni fa, verso le 5:30/6:00.
Quella mattina stavo andando a pescare e prima sono passato dal tabac-
caio che si trova a Carini nell'area di servizio posta sulla statale. Stavo per
entrare dal tabaccaio quando ho visto un furgone, di colore bianco, che sta-
va effettuando una retromarcia per uscire dal posteggio. Contemporanea-
mente ho visto che un signore uscito dal tabaccaio veniva colpito (con la
ruota posteriore lato guida) al piede sinistro dal furgone in retromarcia. Il
piede veniva arrotato. Ricordo che il signore è rimasto bloccato con il piede
sotto la ruota. Infatti, il conducente ha dovuto porta-re il furgone in avanti
per sbloccare il piede. Sono subito accorso per dare aiuto al signor CP_6
che lamentava dolori al piede. Insieme al conducente del furgone e
[...]
a un altro signore lì presente lo abbiamo aiutato ad alzarsi e a sedersi in
una piccola aiuola. Volevamo chiamare il 118 ma lui ha preferito chiamare
la moglie che è arrivata poco dopo. Quando è arrivata la moglie sono anda-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
to via, lasciando i miei recapiti. Al momento del sinistro mi trovavo a pochi
metri (due/tre) dal luogo del sinistro, stavo attraversando la strada e vede-
vo tutta la parte posteriore del furgone. Riconosco il luogo del sinistro come
quello raffigurato nella fotografia (doc. 1, produzione parte attrice) che mi
viene esibita. Preciso che il furgone era posteggiato parallelamente
all'ingresso del tabaccaio con la sua parte anteriore rivolta verso il bar: ha
fatto retromarcia ed ha intercettato il signor che usciva dal CP_1
tabaccaio. Al momento del sinistro vi erano altre persone che passavano ed
altre macchine posteggiate.” [cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024].
A questo punto, mette conto rilevare che – come più volte precisato dai giudici di legittimità – la manovra di retromarcia, stante l'anormalità del procedere in senso inverso e la difficoltà di bene e costantemente ispezio-
nare la strada da impegnare, deve essere eseguita in condizioni di assolu-
ta sicurezza, e cioè quando sussiste la certezza matematica della comple-
ta assenza di pericolo (cfr. Cass. pen., sez. IV, 2/4/1993). E, muovendo da tali principi di carattere generale, la Suprema Corte è giunta a precisa-
re che “La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lenta-
mente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone
che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada
che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone o il soprag-
giungere di altri mezzi, se non può fare a meno di effettuare la manovra,
deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso,
alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare
retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass.
Pen., IV, 14/2/2023 n. 6150; Cass. 11/5/2023 n. 19944).
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Palese è quindi, alla luce delle suddette considerazioni, la responsabili-
tà di (proprietario e conducente del veicolo Fiat Doblò, Controparte_2
targato CR499NJ), il quale, non attenendosi alle particolari cautele richie-
ste dal caso concreto, non ha prestato adeguata attenzione alla presenza del pedone, contribuendo in modo decisivo alla causazione del sinistro.
Non è invece riscontrabile, nel caso di specie, un concorrente compor-
tamento colposo dell'attore, posto che la causazione del sinistro va ricon-
dotta – alla luce della dinamica sopra accertata – esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Doblò.
Va rilevato, in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro
stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno
dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabi-
lità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di di-
mostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova libera-
toria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessa-
riamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver ar-
recato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indi-
rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”
(Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
5226/2006 e n. 8622/1990).
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nelle relazioni in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha accer-
tato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (“frattu-
ra pluriframmentaria del calcagno sinistro”) refertate a Mastrosimone Vin-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
cenzo presso il Pronto Soccorso del P.O. dell'Azienda Ospedaliera Ospeda-
li riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo [cfr. relazione del C.T.U. dott. Persona_1
pag. 6].
[...]
A tal proposito non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla
Compagnia assicurativa convenuta di incompatibilità delle lesioni con la riferita dinamica dell'evento secondo cui “le lesioni riscontrate al CP_6
non appaiono compatibili con la dinamica del presunto sinistro per
[...]
cui è causa, e quindi non possono ritenersi eziologicamente riconducibili al
descritto evento”.
Invero, sul punto il Consulente tecnico d'ufficio ha precisato che “circa
le modalità del trauma (e quindi, in primis, entità ed applicazione della vis
lesiva e modalità di azione di quest'ultima) si deve ammettere che le frattu-
re di calcagno pluriframmentarie riconoscono, solitamente, un meccanismo
di caduta dall'alto, ma si deve altresì ammettere che il suddetto meccani-
smo di caduta dall'alto, seppur forse il più frequente, non è il solo possibile,
per cui non si può escludere che la frattura si sia verificata con le modalità
narrate dal periziando e descritte nell'atto di citazione (trauma
d'arrotamento e di schiacciamento del piede da parte della ruota di un fur-
gone in movimento), acquisendo quindi, nel caso di cui trattiamo, importan-
te valore le prove testimoniali” [cfr. relazione peritale cit., pag. 6].
E ancora il Consulente, rispondendo alle osservazioni mosse dal Con-
sulente della convenuta Compagnia assicurativa, ha precisato che pur essendo “d'accordo con il Dott. che il meccanismo eziopatogenetico Per_2
più frequente per una frattura pluriframemntaria di calcagno sia la solleci-
tazione assiale da caduta dall'alto (e d'altra parte ciò è stato già scritto nel-
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
la bozza di relazione inviata alle parti in causa), ma ciò non è sufficiente ad
affermare che tale tipologia di frattura non possa essere stata prodotta così
come riferito dal periziando in occasione delle operazioni peritali svolte e
così come descritto nell'atto di citazione;
quello che bisogna chiedersi è se
una frattura pluriframemntaria di calcagno si può verificare in un trauma
da arrotamento;
ebbene, dal momento che in un arrotamento del retropiede
da parte di un mezzo pesante come un furgoncino il calcagno essendo
schiacciato si può fratturare in modo pluriframmentario, allora il sottoscritto
ctu, solo per il fatto che statisticamente tali fratture sono più frequenti per
una caduta dall'alto, non può escludere – così come vorrebbe il collega di
parte convenuta - che un trauma da arrotamento ci sia sia effettivamente
verificato e non può escludere che tale trauma abbia prodotto la frattura
per cui vi è causa (è per questo motivo che il sottoscritto sostiene che, nel
caso di cui trattiamo, acquisiscono importante valore le prove testimoniali)”
[cfr. risposta alle note critiche alla ctu, pag. 3].
Orbene nel caso in esame, come evidenziato anche dal C.T.U., non è
possibile escludere il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro rappresentata in atto di citazione né può esclu-
dersi che sia avvenuto l'arrotamento del retro piede da cui discende la lamentata lesione. Invero, lo stesso attore ha dichiarato “non saprei dire
se il furgone stesse effettuando manovra di parcheggio o di uscita in quanto
venivo colpito da dietro …” [cfr. doc. A/2, produzione parte convenuta] e il teste,
, confermando la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di CP_9
citazione, ha precisato che “Il piede veniva arrotato. Ricordo che il signore
è rimasto bloccato con il piede sotto la ruota” [cfr. verbale di udienza cit.]. Di-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
chiarazione dalla quale, in assenza di idonea prova contraria, non è pos-
sibile escludere che tutto il piede (compresa la parte posteriore del calca-
gno) sia stata arrotata.
Né di maggior pregio è il rilievo dell'assenza di altre lesioni dal momen-
to che – come anche riconosciuto anche dalla convenuta Compagnia assi-
curativa – il furgone ripartiva da fermo (dal posteggio) avendo quindi una velocità minima che giustifica l'assenza di altre rilevanti lesioni.
Deve pertanto ritenersi fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la do-
manda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
(conducente – e proprietario – del veicolo Fiat Doblò, targato
[...]
CR499NJ), avente ad oggetto il ristoro dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente del 25 agosto 2021.
A risarcire i suddetti danni è tenuta, in solido, anche la CP_10
stante la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurati-
[...]
vo relativo al veicolo in questione.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a
[...]
un'inabilità temporanea assoluta di 7 giorni, Parte_3
un'inabilità temporanea di ulteriori 113 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 12%
dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esau-
stivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni che questo giudice ritiene condivisibili in toto.
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo è stato generalizzato, in materia di cd. “macro-permanenti”, da Cass. civ. n.
12408 e n. 14402/2011), spetta a , a titolo di Controparte_1
danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della inva-
lidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (34 anni), la somma di € 36.577,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore pun-
to” di € 3.650,39, da moltiplicare per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente (0,835) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non può invece essere accolta un'autonoma voce di risarcimento per il danno morale. Invero “Il giudice che determini l'entità del danno servendo-
si delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione
del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto,
avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che
del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ri-
correnza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al
tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di si-
gnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di de-
bordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente
tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle con-
seguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, se-
condo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le
conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misura-
bili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444)”
(Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
Nel caso in esame invero l'attore non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa ed elevata gra-
vità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devasta-
zione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimen-
to anche di un'autonoma voce di risarcimento per danno morale essendo-
si limitato a lamentare una “sensazioni di dolore, abbattimento morale e
disagio interiore”.
Occorre, peraltro, considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.302,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 43.879,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore Parte_1
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in conseguenza dell'incidente. Parte_1
Deve essere, inoltre, accordata a , quale ristoro Controparte_1
del danno patrimoniale, la somma di € 90,25 per le spese sanitarie do-
cumentate [cfr. produzione parte attrice], che il C.T.U. ha riconosciuto congrue e riferibili all'evento traumatico per cui è causa [cfr. relaz. cit., pag. 8].
Non si ritiene, invece, di potere riconoscere il chiesto rimborso spese per l'assistenza relativa alla fase stragiudiziale.
A tal proposito rileva che “il rimborso delle spese di assistenza stragiu-
diziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa … dovendo …
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei
confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei con-
fronti delle nuove domande” (Cass. Civ., Sez. VI, 13/03/2017, n. 6422;
Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990).
Il che porta con sé che la necessità che tale voce di danno sia, oltre che tempestivamente, anche adeguatamente provata e che la stessa venga al-
tresì sottoposta al vaglio liquidativo del giudice secondo le previsioni di cui agli articoli 1223 e ss. C.C.
A tal fine la prima caratteristica che sembra dover possedere un'attività di assistenza stragiudiziale per poter essere oggetto di valuta-
zione nel processo sembra essere quella dell'autonomia rispetto alle tipi-
che attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato che non sono attività
stragiudiziali “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate da-
vanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del
procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituir-
ne il naturale completamento” (ex plurimis, Cass. Civ., II, 12/6/2008, n.
15814).
L'ulteriore criterio di risarcibilità consiste nella utilità/non superfluità
dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi “ex ante, cioè in vista
di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del
giudizio”. Ciò comporta “che la corrispondente spesa sostenuta non è con-
figurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta
definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare
il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici
di qualche complessità”. (Cass. Civ., SS.UU., 16990/2017, cit.).
Ora, considerato che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra espo-
sto, l'attività stragiudiziale svolta non riveste, affatto, il carattere dell'autonoma rilevanza e ciò in considerazione del fatto che risultano versate agli atti soltanto le lettere di costituzione in mora e non vi è prova che l'attore abbia corrisposto agli avvocati alcun compenso a titolo di ono-
rari, nessuna somma può essere riconosciuta all'attore in ragione del tito-
lo predetto oltre al compenso dei procuratori costituiti che viene determi-
nato in [...].
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro del 25 Controparte_1
agosto 2021, come sopra complessivamente determinato, ammonta dun-
que ad 43.879,50 per il danno non patrimoniale e ad € 90,25 per il danno
- 16 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-
le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-
coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli in-
teressi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono cal-
colarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme
- 17 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento
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dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento devono essere Controparte_1
condannati e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra Controparte_2
loro – ammonta ad € 43.969,75, oltre interessi, da calcolarsi con le moda-
lità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di va-
lore di-venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Per ciò che concerne, da ultimo, il regime delle spese processuali, va osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applica-
zione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giu-
dizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di
pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate
in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di acco-
glimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia sta-
ta articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli al-
tri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantita-
tiva e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n.
3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015,
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n. 21684/2013 e 22381/2009).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e,
in particolare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore
(€ 43.969,75) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 72.589,75/
54.871,93), appare equo a questo giudice compensare in ragione di metà
le spese processuali tra le parti e condannare i convenuti CP_11
e H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento della
[...]
restante metà, da distrarre in favore del procuratore dell'attore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 52.000), i parametri minimi in considerazione del grado di dif-
ficoltà della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione della discrepanza tra la percentuale di danno biolo-
gico allegata in atto di citazione (18%) e quella effettivamente riconosciuta
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in questa sede (12%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio – antici-
pate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per metà a carico della stessa parte attrice e per la restante metà a carico dei convenuti (in solido tra loro).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il giorno 14 ottobre 2025
Il Giudice
NA AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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