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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1063/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Chieffalo Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai CP_2 funzionari delegati dottor e dottoressa Controparte_3 Controparte_4
-RESISTENTE -
oggetto: graduatoria, riconoscimento punteggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'17.07.2023, parte ricorrente in epigrafe premesso di aver presentato in data 16.4.2021 domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – valide per il triennio 2021/2022-2022/2023-
2023/2024, pubblicate dal Dirigente dell'I.C. di Cetraro chiedeva statuizione di condanna del convenuto all'attribuzione in suo favore di 6 punti per il servizio civile CP_1
1 prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 20.02.2020 al 19.02.2021, in luogo dei 0.6 punti riconosciuti nelle indicate graduatorie.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva la piena equiparabilità del servizio di leva obbligatorio e dei servizi ad esso assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego a quelli prestati in costanza di rapporto di impiego e la conseguente illegittimità della diversificazione in punto di attribuzione di punteggio prevista dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.
Parte ricorrente lamentava la violazione dell'art. 569, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione secondo cui il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti. Tale disposizione trova conferma, secondo il ricorrente, nell'art. 52, comma 2 Cost., e nell'art. 2050 c. 1 del d.lgs. n. 66/2000.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1 chiedeva, variamente argomentando, il rigetto.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In particolare, il giudicante ritiene di dover condividere l'orientamento sfavorevole alla tesi attorea, espresso da larga parte della giurisprudenza di merito in controversie del tutto analoghe e le cui motivazioni si richiamano espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c. (Tribunale di Ancona sent. del 14.09.2022, est. dott.ssa De Antoniis, Tribunale di
Teramo sent. del 18.01.2023, est. dott.ssa Matalucci, Tribunale di Ancona sent. del
6.04.2023, est. dott. De Sabbata, Tribunale di Chieti sent. del 18.05.2023, est. dott.ssa
Prozzo, Tribunale di Cosenza sent. del 19.04.2024, est. dott.ssa Cavalcanti).
La ricorrente è inserita nella graduatoria di terza fascia per il personale ATA, valida per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Avendo essa svolto il servizio civile dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie, invoca il
2 diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio di leva obbligatorio in costanza di rapporto di impiego.
La pretesa è priva di fondamento.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 569, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare o sostitutivo prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare o sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Ebbene, tale regolamentazione, censurata dalla ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare
3 prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa.
E' evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego
è chiamato a svolgere il servizio militare o sostitutivo e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. E' impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione.
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass.
n. 33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione.
L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare/sostitutivo prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente
- inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
4 Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti,
“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
3. L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 08.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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