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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6186/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola del 19.05.2016, n. 1416/2016 e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL Parte_1
CURATORE AVV. PAOLO CENTOLA, ( ), rappresentato P.IVA_1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo
Sorrentino ( e Gabriella Giubbilei C.F._1
( ) in virtù di procura in atti, preso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
P.IVA. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto
Zingaropoli ), in virtù di procura in atti, presso il C.F._3
cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n.1416/2016,
[...]
pubblicata il 19.05.2016, con la quale, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta dalla era stato Controparte_1
revocato il d.i. n. 151/2012 e compensate le spese di lite tra le parti.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 2.04.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca
2 successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6186/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola del 19.05.2016, n. 1416/2016 e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL Parte_1
CURATORE AVV. PAOLO CENTOLA, ( ), rappresentato P.IVA_1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo
Sorrentino ( e Gabriella Giubbilei C.F._1
( ) in virtù di procura in atti, preso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
P.IVA. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto
Zingaropoli ), in virtù di procura in atti, presso il C.F._3
cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n.1416/2016,
[...]
pubblicata il 19.05.2016, con la quale, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta dalla era stato Controparte_1
revocato il d.i. n. 151/2012 e compensate le spese di lite tra le parti.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 2.04.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca
2 successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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