Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicazione Convenzione contro la doppia imposizione Italia-LO

    La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, è sufficiente l'astratto assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza (LO), anche in presenza di esenzioni fiscali temporanee, purché vi sia la sussistenza del potere impositivo principale di tale Stato. La documentazione prodotta dimostra la residenza fiscale in LO e la dichiarazione dei redditi esteri, rendendo applicabile la convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 92
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo