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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN SE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 158/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Il presidente, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento dando atto che non si riscontrano malfunzionamenti.
ll difensore dell'appellante, collegandosi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams e identificato tramite documento di riconoscimento, acconsente a dar corso all'udienza a distanza anche ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Si dà atto che è presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Nominativo_1.
Il relatore, su invito del presidente, espone i fatti e le questioni relative alla controversia. Dopo di che il presidente ammette le parti alla discussione.
I procuratori delle parti espongono e precisano le ragioni a fondamento delle proprie richieste riportandosi agli atti introduttivi e insistendo per il loro accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza nr. 441/2/2024 del 25.6.2024 e depositata il 23.7.2024, respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso il rigetto dell'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione, con riguardo all'anno di imposta 2016, pur avendo il contribuente residenza fiscale all'estero (LO) dal febbraio dell'anno 2016 ed avendo il centro dei propri interessi nel paese di attuale residenza.
La difesa del contribuente ha proposto appello sostenendo l'erronea interpretazione dei fatti di causa. In particolare il giudice di primo grado ha respinto il ricorso sulla base dell'erroneo convincimento che ai sensi dell'art. 27 della Convenzione Italia - LO in tema di doppia imposizione, la rispettiva istanza di rimborso occasionata dalla non corretta applicazione dei principi in essa contenuti richiedesse comunque in capo al ricorrente per la sua ammissione l'esclusiva produzione da parte di quest'ultimo di: “… una certificazione che rende certo che anche in detto Stato si è verificata l'imposizione e che quindi sia l'Italia che il LO hanno concorso nella medesima pretesa fiscale … poiché è l'Amministrazione fiscale estera che certifica la sussistenza delle condizioni per poter effettuare il rimborso senza le quali il rimborso non può essere riconosciuto”. A far data dal 2016 ha documentalmente trasferito la propria residenza stabilmente in
LO, nazione dove ancora attualmente trascorre la sua vecchiaia. A questo riguardo, l'art. 4 della
Convenzione Italia-LO citata ai fini dell'individuazione dello Stato impositore precisa in linea del tutto generale come:
“… l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga…”.
Quanto ai beneficiari di trattamenti pensionistici, l'art. 18 della Convenzione stabilisce, poi, in particolar modo come: “… fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato …”. Quando, poi, l'art. 4 dispone che le pensioni corrisposte ad una persona fisica sono imponibili soltanto nello Stato di effettiva residenza, nella specie il LO, ne deriverà come il potere impositivo sarà solo del LO. La sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo dell'altro Sato contraente, dovrà conseguentemente ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggiore carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare, così, l'attività economica e d'investimento internazionale.
Ne deriverà, come ogni istanza di rimborso dovrà considerarsi legittimamente presentata, non in forza di un effettivo pagamento di imposte nel Paese di residenza, ma bensì in ragione di un astratto e potenziale assoggettamento a quel sistema fiscale.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale, richiamando sostanzialmente quanto dedotto nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.
Nel caso in esame il contribuente, in applicazione della convenzione internazionale tra l'Italia e il LO firmata a Roma il 14/05/1980 e ratificata con L. 562/1982 (doc. 1 allegato alla memoria illustrativa depositata il 01/10/2018) per evitare la doppia imposizione fiscale, ha avanzato la richiesta di rimborso sulla base dell'art. 18 della suddetta convenzione, secondo cui : “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“.
Le pensioni dei lavoratori privati debbano essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso per difetto della documentazione prevista dall'art.27 della citata convenzione e che, quindi, non vi è prova che in LO l'appellante sia stato sottoposto ad analoga imposizione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, a margine del giudizio di primo grado, emerge pacificamente che lo stesso è cittadino italiano residente in [...]; che è pensionato INPS gestione Dirigenti d'Impresa settore privato;
che a far data dal mese di gennaio 2016 è iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE); che dal mese di febbraio 2016 ha stabilito la propria dimora abituale nella città di Luogo_1 (LO), ove nel periodo di imposta 2016 il ricorrente ha soggiornato per oltre 183 giorni all'interno di immobile dal medesimo condotto in locazione.
Il Ricorrente_1 ha chiesto e ottenuto a soli fini fiscali dalla “Autoridade Tributaria e Aduneira” portoghese lo status di “Residente Nao Abitual”, in virtù del quale le persone fisiche che trasferiscano la residenza fiscale in
LO godono di un regime fiscale caratterizzato dall'esenzione dei redditi di pensione e degli altri redditi di fonte estera per dieci periodi di imposta, nonché dalla tassazione agevolata ad aliquota del 20% per tutti i redditi derivanti da “attività ad altro valore aggiunto” prodotto in LO. Il reddito da pensione di parte ricorrente per l'anno 2016 risulta, quindi, essere esente da imposizione in
LO, nulla avendo corrisposto a titolo di imposta sui redditi.
Quindi, ne consegue ed è risultato provato che l'appellante è assoggettato dall'anno 2016 a tassazione nello stato di residenza fiscale, il LO appunto, anche se tale Stato prevede una forma di esenzione temporanea di durata decennale sui redditi da pensione privata (scaduto il quale verrà applicata l'aliquota prevista nel detto paese), avendo dichiarato nella denuncia dei redditi all'Autorità Tributaria portoghese anche quelli generati e/o percepiti al di fuori del LO, cioè la pensione italiana.
L'articolo 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
In sostanza, tale disposizione convenzionale prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza
(LO), avente peraltro regime fiscale privilegiato.
Ma vi è un profilo ulteriore da esaminare concernente la presunta violazione dell'art. 28 della convenzione richiamata con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettivo pagamento delle imposte in
LO (ragione per la quale l'amministrazione finanziaria non avrebbe provveduto al rimborso, non essendo il contribuente stato sottoposto a concreta tassazione nell'altro Stato).
Anche il richiamo a tale norma appare, nella specie, fuorviante per le ragioni in appresso indicate.
L'osservazione secondo cui il contribuente non risulta avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo, giacchè lo Stato titolare del potere impositivo nella vicenda che ci occupa resta il LO, quale paese di residenza dell'appellante.
E tale interpretazione non sembra contrastare con il sistema voluto dagli Stati con le convenzioni contro le doppie imposizioni, poiché la minore e/o l'eventuale assenza dell'imposta prevista nell'altro Stato contraente
(ricorrendone i requisiti fattuali sopra richiamati), è applicabile per il solo fatto della soggezione della remunerazione a potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.
Si è precisato che la sufficienza del solo fattore in sè della esistenza del potere impositivo principale dell'altro
Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale (Cass. 27600/2011).
Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n.
26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009. n. 540, -sia pure nella diversa materia dei dividendi- con cui si è affermato, ad esempio, che la Convenzione Italia-Svizzera ( art. 10), va interpretata nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta medesima.
La sufficienza del solo fattore in sè dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi infatti coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e di investimento internazionale (Cass., 10 novembre 2017, n. 26656).
Si aggiunge in motivazione (Cass., 26377/2018 cit.) che "non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente sborsato, nel paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia, risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorchè non sussista effettivo prelievo fiscale".
Per la Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia 19-11-2009, n. 540 cit.) "la scelta di tassare nell'altro Stato membro i redditi provenienti dall'Italia o il livello a cui sono tassati non dipende dalla Repubblica italiana, ma dalle modalità di imposizione definite dall'altro Stato membro. La Repubblica italiana non ha, di conseguenza, alcun fondamento nel sostenere che l'imputazione dell'imposta ritenuta alla fonte in Italia sull'imposta dovuta nell'altro Stato membro, in applicazione delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, consenta in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante dall'applicazione della normativa nazionale ".
Con la sentenza del 30 aprile 2020 (casi c. 168 e c. 169) la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che le disposizioni della convenzione Italia LO che ripartiscono la competenza tributaria in relazione ai trattamenti pensionistici tra i due Paesi non viola il principio di non discriminazione laddove regola in modo diverso le pensioni da lavoro dipendente da privato e le pensioni da pubblico impiego.
In conclusione, come già sostenuto da questa Corte in altre vicende analoghe, si può affermare che non è necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza ma è sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale, atteso peraltro che il carico fiscale non può essere esaminato con riferimento alla singola imposta ma solo considerando il complesso degli oneri che deriva dalla sottoposizione ad un sistema fiscale estero.
Non sono, dunque, fondate le prospettazioni della difesa erariale in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della convenzione in questione (cfr. Cass. n.18920 del 4.7.2023; n.18525 del 28.6.2023).
Ne deriva che deve essere affermato il diritto di Ricorrente_1 a vedersi riconosciuto il rimborso delle somme che, peraltro, non sono oggetto di contestazione nel quantum;
su dette somme andranno corrisposti gli interessi legali.
Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 3.000 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN SE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 158/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Il presidente, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento dando atto che non si riscontrano malfunzionamenti.
ll difensore dell'appellante, collegandosi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams e identificato tramite documento di riconoscimento, acconsente a dar corso all'udienza a distanza anche ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Si dà atto che è presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Nominativo_1.
Il relatore, su invito del presidente, espone i fatti e le questioni relative alla controversia. Dopo di che il presidente ammette le parti alla discussione.
I procuratori delle parti espongono e precisano le ragioni a fondamento delle proprie richieste riportandosi agli atti introduttivi e insistendo per il loro accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza nr. 441/2/2024 del 25.6.2024 e depositata il 23.7.2024, respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso il rigetto dell'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione, con riguardo all'anno di imposta 2016, pur avendo il contribuente residenza fiscale all'estero (LO) dal febbraio dell'anno 2016 ed avendo il centro dei propri interessi nel paese di attuale residenza.
La difesa del contribuente ha proposto appello sostenendo l'erronea interpretazione dei fatti di causa. In particolare il giudice di primo grado ha respinto il ricorso sulla base dell'erroneo convincimento che ai sensi dell'art. 27 della Convenzione Italia - LO in tema di doppia imposizione, la rispettiva istanza di rimborso occasionata dalla non corretta applicazione dei principi in essa contenuti richiedesse comunque in capo al ricorrente per la sua ammissione l'esclusiva produzione da parte di quest'ultimo di: “… una certificazione che rende certo che anche in detto Stato si è verificata l'imposizione e che quindi sia l'Italia che il LO hanno concorso nella medesima pretesa fiscale … poiché è l'Amministrazione fiscale estera che certifica la sussistenza delle condizioni per poter effettuare il rimborso senza le quali il rimborso non può essere riconosciuto”. A far data dal 2016 ha documentalmente trasferito la propria residenza stabilmente in
LO, nazione dove ancora attualmente trascorre la sua vecchiaia. A questo riguardo, l'art. 4 della
Convenzione Italia-LO citata ai fini dell'individuazione dello Stato impositore precisa in linea del tutto generale come:
“… l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga…”.
Quanto ai beneficiari di trattamenti pensionistici, l'art. 18 della Convenzione stabilisce, poi, in particolar modo come: “… fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato …”. Quando, poi, l'art. 4 dispone che le pensioni corrisposte ad una persona fisica sono imponibili soltanto nello Stato di effettiva residenza, nella specie il LO, ne deriverà come il potere impositivo sarà solo del LO. La sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo dell'altro Sato contraente, dovrà conseguentemente ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggiore carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare, così, l'attività economica e d'investimento internazionale.
Ne deriverà, come ogni istanza di rimborso dovrà considerarsi legittimamente presentata, non in forza di un effettivo pagamento di imposte nel Paese di residenza, ma bensì in ragione di un astratto e potenziale assoggettamento a quel sistema fiscale.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale, richiamando sostanzialmente quanto dedotto nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.
Nel caso in esame il contribuente, in applicazione della convenzione internazionale tra l'Italia e il LO firmata a Roma il 14/05/1980 e ratificata con L. 562/1982 (doc. 1 allegato alla memoria illustrativa depositata il 01/10/2018) per evitare la doppia imposizione fiscale, ha avanzato la richiesta di rimborso sulla base dell'art. 18 della suddetta convenzione, secondo cui : “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“.
Le pensioni dei lavoratori privati debbano essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso per difetto della documentazione prevista dall'art.27 della citata convenzione e che, quindi, non vi è prova che in LO l'appellante sia stato sottoposto ad analoga imposizione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, a margine del giudizio di primo grado, emerge pacificamente che lo stesso è cittadino italiano residente in [...]; che è pensionato INPS gestione Dirigenti d'Impresa settore privato;
che a far data dal mese di gennaio 2016 è iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE); che dal mese di febbraio 2016 ha stabilito la propria dimora abituale nella città di Luogo_1 (LO), ove nel periodo di imposta 2016 il ricorrente ha soggiornato per oltre 183 giorni all'interno di immobile dal medesimo condotto in locazione.
Il Ricorrente_1 ha chiesto e ottenuto a soli fini fiscali dalla “Autoridade Tributaria e Aduneira” portoghese lo status di “Residente Nao Abitual”, in virtù del quale le persone fisiche che trasferiscano la residenza fiscale in
LO godono di un regime fiscale caratterizzato dall'esenzione dei redditi di pensione e degli altri redditi di fonte estera per dieci periodi di imposta, nonché dalla tassazione agevolata ad aliquota del 20% per tutti i redditi derivanti da “attività ad altro valore aggiunto” prodotto in LO. Il reddito da pensione di parte ricorrente per l'anno 2016 risulta, quindi, essere esente da imposizione in
LO, nulla avendo corrisposto a titolo di imposta sui redditi.
Quindi, ne consegue ed è risultato provato che l'appellante è assoggettato dall'anno 2016 a tassazione nello stato di residenza fiscale, il LO appunto, anche se tale Stato prevede una forma di esenzione temporanea di durata decennale sui redditi da pensione privata (scaduto il quale verrà applicata l'aliquota prevista nel detto paese), avendo dichiarato nella denuncia dei redditi all'Autorità Tributaria portoghese anche quelli generati e/o percepiti al di fuori del LO, cioè la pensione italiana.
L'articolo 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
In sostanza, tale disposizione convenzionale prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza
(LO), avente peraltro regime fiscale privilegiato.
Ma vi è un profilo ulteriore da esaminare concernente la presunta violazione dell'art. 28 della convenzione richiamata con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettivo pagamento delle imposte in
LO (ragione per la quale l'amministrazione finanziaria non avrebbe provveduto al rimborso, non essendo il contribuente stato sottoposto a concreta tassazione nell'altro Stato).
Anche il richiamo a tale norma appare, nella specie, fuorviante per le ragioni in appresso indicate.
L'osservazione secondo cui il contribuente non risulta avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo, giacchè lo Stato titolare del potere impositivo nella vicenda che ci occupa resta il LO, quale paese di residenza dell'appellante.
E tale interpretazione non sembra contrastare con il sistema voluto dagli Stati con le convenzioni contro le doppie imposizioni, poiché la minore e/o l'eventuale assenza dell'imposta prevista nell'altro Stato contraente
(ricorrendone i requisiti fattuali sopra richiamati), è applicabile per il solo fatto della soggezione della remunerazione a potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.
Si è precisato che la sufficienza del solo fattore in sè della esistenza del potere impositivo principale dell'altro
Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale (Cass. 27600/2011).
Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n.
26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009. n. 540, -sia pure nella diversa materia dei dividendi- con cui si è affermato, ad esempio, che la Convenzione Italia-Svizzera ( art. 10), va interpretata nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta medesima.
La sufficienza del solo fattore in sè dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi infatti coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e di investimento internazionale (Cass., 10 novembre 2017, n. 26656).
Si aggiunge in motivazione (Cass., 26377/2018 cit.) che "non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente sborsato, nel paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia, risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorchè non sussista effettivo prelievo fiscale".
Per la Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia 19-11-2009, n. 540 cit.) "la scelta di tassare nell'altro Stato membro i redditi provenienti dall'Italia o il livello a cui sono tassati non dipende dalla Repubblica italiana, ma dalle modalità di imposizione definite dall'altro Stato membro. La Repubblica italiana non ha, di conseguenza, alcun fondamento nel sostenere che l'imputazione dell'imposta ritenuta alla fonte in Italia sull'imposta dovuta nell'altro Stato membro, in applicazione delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, consenta in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante dall'applicazione della normativa nazionale ".
Con la sentenza del 30 aprile 2020 (casi c. 168 e c. 169) la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che le disposizioni della convenzione Italia LO che ripartiscono la competenza tributaria in relazione ai trattamenti pensionistici tra i due Paesi non viola il principio di non discriminazione laddove regola in modo diverso le pensioni da lavoro dipendente da privato e le pensioni da pubblico impiego.
In conclusione, come già sostenuto da questa Corte in altre vicende analoghe, si può affermare che non è necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza ma è sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale, atteso peraltro che il carico fiscale non può essere esaminato con riferimento alla singola imposta ma solo considerando il complesso degli oneri che deriva dalla sottoposizione ad un sistema fiscale estero.
Non sono, dunque, fondate le prospettazioni della difesa erariale in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della convenzione in questione (cfr. Cass. n.18920 del 4.7.2023; n.18525 del 28.6.2023).
Ne deriva che deve essere affermato il diritto di Ricorrente_1 a vedersi riconosciuto il rimborso delle somme che, peraltro, non sono oggetto di contestazione nel quantum;
su dette somme andranno corrisposti gli interessi legali.
Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 3.000 per ciascun grado, oltre accessori di legge.