Art. 2.
Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo, e' stabilito, per il periodo dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso e' per il 2,80 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 .
Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1 gennaio 1950.
Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo, e' stabilito, per il periodo dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso e' per il 2,80 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 .
Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1 gennaio 1950.