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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2103/2022
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Il giorno 17/12/2025, alle ore 11:18, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa ED RO: l'avv. REALE LUIGI, per parte opponente;
nessun altro è presente;
L'Avv. discute la causa oralmente e sottolinea che, sebbene il G.d.P. abbia affermato che la Prefettura ha dimostrato l'omologazione dell'autovelox, in realtà non vi è agli atti il decreto ministeriale di omologazione necessario per addivenire a tale conclusione, come espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1332 del 14.5.2025; insiste in ogni caso nella riforma del provvedimento di primo grado per tutte le ragioni espresse nell'atto di appello e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. REALE LUIGI, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte appellante -
contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
- parte appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2022 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada.
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: Controparte_1
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 264/2022 in Parte_1
data 08/04/2022 e pubblicata il 15/04/2022, emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del CP_1
giudizio iscritto al R.G. n. 2676/2021,
annulla il verbale di contestazione nr. UFF 1008637 ID n. 277017 redatto in data 21/09/2021,
emesso dalla Sezione di Polizia Stradale di CP_1
condanna l' a pagare le spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio che si liquidano in € 700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovuti e
come per legge, da distrarre a favore dell'Avv. Luigi Reale dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, in data 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022, la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 264/2022 in data 08/04/2022 e pubblicata il 15/04/2022, emessa dal Giudice di Pace
di nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 2676/2021, premettendo che: CP_1
- in data 07/10/2021, all'odierno appellante veniva notificato a mezzo pec, il verbale di contestazione nr. UFF 1008637 ID n. 277017 redatto in data 21/09/2021, emesso dalla Sezione
2 di Polizia Stradale di Agrigento, per la violazione dell'art. 142/9bis CDS, autoveicolo TG
FW117PY, in qualità di obbligato in solido, con la seguente descrizione dell'infrazione “art
142/9bis CDS il giorno 21/09/2021, alle ore 08:37 sulla SS 640 km 35, Comune di Canicattì sulla
carreggiata AG-CL alla guida del predetto veicolo circolava alla velocità di KM/H 163 che detratta la
tolleranza del 5% pari a KM/H 9, veniva rilevata la velocità di KM/H 154, superando pertanto di KM/H
44 il limite di 110 KM/H ammesso per la categoria di strada. Velocità rilevata a MT. 748,8 dalla
postazione di misurazione. con tele laser Trucam prodotto da Laser tecnology Inc. Matr. TC 007983
con cert.to di taratura n. LAT 249-20210913-14 Accr. VX del 13/09/2021 agli atti dell'ufficio, il cui
corretto funzionamento è stato verificato ad inizio servizio. La postazione di rilevamento è stata
presegnalata con cartello fisso al KM 32,800 (pari a Mt 2200 dalla stazione di misurazione) ai sensi
dell'art. 201 del CDS e art 384 Reg. Es. CDS non si è proceduto alla contestazione immediata della
violazione poiché accertata su strada extraurbana principale (CFR. art. 4 L. 168/02)” con cui veniva contestata la sanzione amministrativa complessiva di € 543,00, nonché la decurtazione di complessivi n. 6 punti dalla patente di guida, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
- aveva impugnato tale sanzione dinanzi al G.d.P. deducendo la nullità del verbale di contestazione per 1) difetto di contestazione immediata 2) violazione art 142 comma 6 bis Cds
(“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno”) 3) mancata indicazione sulla verifica di funzionalità;
- il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere la ricostruzione della CP_1
conventa sulla scorta della sola dicitura inserita nel verbale;
la convenuta, infatti, non ha allegato nulla a supporto della circostanza che la postazione di rilevamento è stata presegnalata con cartello fisso al Km 36.600 pari a mt 2200 dalla stazione di rilevamento e che l'autovelox è stato omologato.
Correttamente evocata in giudizio, la non si è costituita e pertanto Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
3 Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da accogliere per l'assorbente ragione che per principio pacifico, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, è onere della
Pubblica Amministrazione dar prova della sussistenza dei presupposti di irrogazione della sanzione, tra cui vi rientrano certamente la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, nonché la sussistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità preventivamente segnalate e ben visibili;
eppure tale documentazione non è stata riversata agli atti, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria a riguardo.
Con la precisazione che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, “la
prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile
dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a
querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il
corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorchè e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è
rilevato" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv. 652162)” (Cassazione civile sez.
II, n.14597/2021).
La carenza in punto di prova della parte su cui incombe il relativo onere determina l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con dei valori tendenti ai minimi, considerata l'attività in concreto svolta e le questioni giuridiche trattate.
Agrigento, 17 dicembre 2025
il Giudice
ED RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Il giorno 17/12/2025, alle ore 11:18, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa ED RO: l'avv. REALE LUIGI, per parte opponente;
nessun altro è presente;
L'Avv. discute la causa oralmente e sottolinea che, sebbene il G.d.P. abbia affermato che la Prefettura ha dimostrato l'omologazione dell'autovelox, in realtà non vi è agli atti il decreto ministeriale di omologazione necessario per addivenire a tale conclusione, come espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1332 del 14.5.2025; insiste in ogni caso nella riforma del provvedimento di primo grado per tutte le ragioni espresse nell'atto di appello e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. REALE LUIGI, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte appellante -
contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
- parte appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2022 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada.
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: Controparte_1
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 264/2022 in Parte_1
data 08/04/2022 e pubblicata il 15/04/2022, emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del CP_1
giudizio iscritto al R.G. n. 2676/2021,
annulla il verbale di contestazione nr. UFF 1008637 ID n. 277017 redatto in data 21/09/2021,
emesso dalla Sezione di Polizia Stradale di CP_1
condanna l' a pagare le spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio che si liquidano in € 700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovuti e
come per legge, da distrarre a favore dell'Avv. Luigi Reale dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, in data 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022, la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 264/2022 in data 08/04/2022 e pubblicata il 15/04/2022, emessa dal Giudice di Pace
di nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 2676/2021, premettendo che: CP_1
- in data 07/10/2021, all'odierno appellante veniva notificato a mezzo pec, il verbale di contestazione nr. UFF 1008637 ID n. 277017 redatto in data 21/09/2021, emesso dalla Sezione
2 di Polizia Stradale di Agrigento, per la violazione dell'art. 142/9bis CDS, autoveicolo TG
FW117PY, in qualità di obbligato in solido, con la seguente descrizione dell'infrazione “art
142/9bis CDS il giorno 21/09/2021, alle ore 08:37 sulla SS 640 km 35, Comune di Canicattì sulla
carreggiata AG-CL alla guida del predetto veicolo circolava alla velocità di KM/H 163 che detratta la
tolleranza del 5% pari a KM/H 9, veniva rilevata la velocità di KM/H 154, superando pertanto di KM/H
44 il limite di 110 KM/H ammesso per la categoria di strada. Velocità rilevata a MT. 748,8 dalla
postazione di misurazione. con tele laser Trucam prodotto da Laser tecnology Inc. Matr. TC 007983
con cert.to di taratura n. LAT 249-20210913-14 Accr. VX del 13/09/2021 agli atti dell'ufficio, il cui
corretto funzionamento è stato verificato ad inizio servizio. La postazione di rilevamento è stata
presegnalata con cartello fisso al KM 32,800 (pari a Mt 2200 dalla stazione di misurazione) ai sensi
dell'art. 201 del CDS e art 384 Reg. Es. CDS non si è proceduto alla contestazione immediata della
violazione poiché accertata su strada extraurbana principale (CFR. art. 4 L. 168/02)” con cui veniva contestata la sanzione amministrativa complessiva di € 543,00, nonché la decurtazione di complessivi n. 6 punti dalla patente di guida, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
- aveva impugnato tale sanzione dinanzi al G.d.P. deducendo la nullità del verbale di contestazione per 1) difetto di contestazione immediata 2) violazione art 142 comma 6 bis Cds
(“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno”) 3) mancata indicazione sulla verifica di funzionalità;
- il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere la ricostruzione della CP_1
conventa sulla scorta della sola dicitura inserita nel verbale;
la convenuta, infatti, non ha allegato nulla a supporto della circostanza che la postazione di rilevamento è stata presegnalata con cartello fisso al Km 36.600 pari a mt 2200 dalla stazione di rilevamento e che l'autovelox è stato omologato.
Correttamente evocata in giudizio, la non si è costituita e pertanto Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
3 Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da accogliere per l'assorbente ragione che per principio pacifico, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, è onere della
Pubblica Amministrazione dar prova della sussistenza dei presupposti di irrogazione della sanzione, tra cui vi rientrano certamente la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, nonché la sussistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità preventivamente segnalate e ben visibili;
eppure tale documentazione non è stata riversata agli atti, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria a riguardo.
Con la precisazione che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, “la
prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile
dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a
querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il
corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorchè e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è
rilevato" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv. 652162)” (Cassazione civile sez.
II, n.14597/2021).
La carenza in punto di prova della parte su cui incombe il relativo onere determina l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con dei valori tendenti ai minimi, considerata l'attività in concreto svolta e le questioni giuridiche trattate.
Agrigento, 17 dicembre 2025
il Giudice
ED RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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