Articolo 531 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 530Articolo 532
Versione
6 maggio 1952
Art. 531.
(Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe)


Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067 , possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purche' comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente