Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13053 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MIGLIORE SEBA- C.F._1
STIANO LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CICCHIRILLO C.F._2
GIUSEPPE , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 13/12/2023, della sentenza non definitiva n. 5714/23 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che i figli della coppia, nelle more del presente giudizio, hanno raggiunto la maggiore età e non sono state avanzate domande nei loro interessi, non va emessa alcuna statuizione
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile.
Va, preliminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD.
10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attri- buirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente dirit- to».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, in ordinanza presidenziale si era dato atto che in sede di separazione le parti avevano concordato un importo mensile di € 450,00 mensili, oltre a un importo di €
400,00 fino a quando il marito non avrebbe messo a disposizione della moglie l'immobile di via AR AU (vedi il citato verbale dell'11 giugno 2019) e, conseguentemente, valoriz- zato l'allegato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, veniva ridotto “da
€ 450,00 ad € 300,00 l'assegno di mantenimento, fermo restando l'ulteriore obbligo di ver- sare la somma di € 400,00, fin quando la moglie non potrà disporre dell'appartamento di via AR AU”. Ciò detto, esaminando la documentazione reddituale in atti, nonché le ulteriori allega- zioni, da un lato è emersa una documentata contrazione dei redditi del ricorrente, ma dall'altro la conferma della limitata capacità lavorativa concreta della resistente oltre alla indisponibilità dell'immobile per il quale la resistente non percepirebbe nemmeno la somma sopra riportata.
Da qui, tenuto conto della durata del matrimonio e raffrontate le condizioni economiche delle parti (al netto pure di pattuizioni collaterali che non possono formare oggetto dell'odierno giudizio ma confluiscono nella valutazione complessiva delle situazioni perso- nali), la domanda proposta da e diretta ad ottenere in suo favore un as- CP_1 segno divorzile, può essere accolta, poiché deve concludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancan- za di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conse- guenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedi- carsi prevalentemente all'attività domestica).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare equo fissare il contributo da porre a carico di in favore di a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1 in € 400,00 mensili, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, an- nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5714/2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versare
[...] entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.