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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10169 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9889/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9889 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 15 gennaio 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Enrica Massari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A;
- attrice –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Michele Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza
Cavour n. 19
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli ONroparte_1
Avv. Francesco Cerasi e Mauro Carretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via dei due Macelli n. 66;
- chiamata in causa -
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
15 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 gennaio 2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e Parte_2
ON ON dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di nei confronti di e, per ON ON l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi da a seguito di inadempimento contrattuale, da liquidarsi in Euro 848.627,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto al saldo o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di ON giustizia, ivi incluso il danno alla reputazione professionale di da liquidare secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice di appartenere al Gruppo e di operare nel ONroparte_4 settore dei servizi di trazione ferroviaria in diversi paesi europei, proponendosi sul mercato per la logistica ferroviaria in virtù delle competenze specialistiche in questo settore;
che la convenuta fosse il gestore dell'infrastruttura ferroviaria italiana, in forza di concessione del Ministero delle ON Infrastrutture e dei Trasporti;
di avere stipulato con un Accordo, in data 10.3.2017, di durata quinquennale e il contratto di utilizzo, dello stesso attuativo, concluso il 9.12.2016 per l'anno 2017 ON e il 29.11.2017 per il 2018, di durata annuale, in forza del quale le aveva concesso l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria in termini di tracce orarie per la circolazione dei treni, a fronte del pagamento di un canone.
Esponeva che la convenuta fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, in occasione di due diversi episodi accaduti nel febbraio del 2018 e nell'aprile del 2017: segnatamente, si doleva del fatto che, in occasione delle precipitazioni nevose abbattutesi sull' tra il 25 CP_1
ON febbraio e il 3 marzo del 2018, sovradimensionando la portata dell'evento, aveva limitato eccessivamente la circolazione ferroviaria ed aveva tenuto condotta discriminatoria in suo pregiudizio. Nonostante, infatti, i bollettini meteo della Protezione Civile prevedessero ON precipitazioni nevose con apporti al suolo da deboli e moderati, dopo avere registrato alcune
2 criticità nella gestione della fase iniziale dell'emergenza, aveva disposto misure sproporzionate, disponendo il blocco del traffico merci;
che, anche nei giorni successivi, senza compiere adeguata programmazione, aveva privilegiato il trasporto dei passeggeri rispetto al traffico merci;
che le determinazioni della convenuta si erano rivelate pregiudizievoli nei suoi confronti, operando quest'ultima nel secondo settore, ed avendo subito la soppressione del traffico dei propri mezzi in misura compresa tra il 12% e il 14%, non equa rispetto alle altre società operanti nel medesimo comparto. Lamentava, inoltre, di non avere ricevuto adeguata informazione sulle possibilità e modalità di ripristino del traffico merci nella fase emergenziale e in quella immediatamente successiva. Conclusivamente, con riferimento a tale evento, quantificava il pregiudizio subito nella misura di euro 208.185,00.
Quanto al secondo episodio, l'attrice riferiva che il 25.04.2017, mentre erano in corsa i lavori di risanamento del binario “pari” sulla tratta Fortezza-Verona della linea Verona-Brennero, si era verificata una collisione tra un treno rinnovatore presente sulla tratta e un mezzo caricatore strada- rotaia. A seguito dell'incidente, il binario “pari” della linea veniva interrotto dalle ore 22:45 del
25.04.2017 sino alle ore 13:00 del 28.4.2017; mentre il binario “dispari” veniva interrotto dalle ore ON 23:53 del 25.4.2017 sino alle ore 6:00 del 28.4.2017; che nell'occasione, aveva disposto la ONr soppressione di 137 treni merci, di cui 40 di
Esponeva che la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie aveva individuato, tra le cause dell'incidente, l'“insufficiente azione frenante del convoglio dovuta a: (i) eccessiva usura ed anomala posizione di lavoro dei ceppi del freno di alcuni carri;
(ii) isolamento di quattro carri (IT-
RFI 170076-0, IT-RFI 170080-1, IT-RFI 170083-5, IT-RFI 170262-5) dall'azione frenante;
(iii) carico dei carri (in misura marginale); (iv) probabile inadeguatezza del freno del locomotore, che è stato modificato con l'aggiunta di zavorra” La Relazione di indagine 'Brennero' aveva inoltre evidenziato che a causare l'evento fosse stata anche la “prova del freno effettuata in modo ON inappropriato da parte di . ON Alla luce dell'esito dell'indagine, l'attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità di in relazione ai danni derivati dall'evento, per essere stato quest'ultimo conseguenza dell'inadempimento della medesima all'obbligazione di svolgere adeguata manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria;
quantificava poi il danno economico subito nella misura di €
634.634,00.
Chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuto il suo diritto di ottenere ristoro dell'ulteriore danno connesso al pregiudizio reputazionale, conseguente ai disservizi subiti alla sua clientela in occasione dei due episodi.
3 ON Con comparsa di costituzione depositata in data 16 settembre 2021, si costituiva formulando le seguenti conclusioni: “… 1) in via preliminare, …accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
2) nel merito, in via preliminare – previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo … disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima ONroparte_1 udienza, … al fine di consentire che la vocatio in ius della predetta compagnia di assicurazione possa essere effettuata nel rispetto delle forme di legge …; 3) nel merito, in via principale, rigettare ON ogni richiesta avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti, sopra indicati;
valendo, comunque, il solo principio del diritto all'indennità; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare ogni eventuale ON obbligazione di limitata all'indennizzo come previsto dall'art.
2.4.3 del PIR, e/o ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali richiamate in atti;
5) in via subordinata … condannare
al pagamento direttamente in favore dell'attrice o, comunque, a tenere ONroparte_5
ON ON indenne e manlevare da quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare in favore di in ragione delle pretese da quest'ultima avanzate;
6) in ogni caso, condannare al ONroparte_5 pagamento, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1917 c.c. ed in virtù della polizza menzionata al capo 5) delle presenti conclusioni, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese da quest'ultimo sostenute, per resistere in giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenti tecnici di parte, con liquidazione delle competenze di avvocato in base ai parametri stabiliti con il D.M. 55/2014; Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La convenuta evidenziava, in primo luogo, che il rapporto contrattuale fosse soggetto a disciplina speciale, prevista per il settore dei trasporti ferroviari.
In secondo luogo, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sul presupposto che la controversia dovesse essere rimessa al giudice amministrativo, in virtù del rapporto non paritario tra ON e TLX, della natura dei contratti di utilizzazione, qualificabili come accordi amministrativi, della devoluzione delle controversie all'autorità di settore, del carattere pubblico degli interessi ON coinvolti, nonché dell'esercizio da parte di di poteri di natura pubblicistica nello svolgimento delle proprie attribuzioni.
Nel merito, negava alcuna negligenza nella gestione degli eventi per cui è causa e che le limitazioni al traffico non fossero state debitamente comunicate alle imprese. Negava, inoltre, di avere operato in modo discriminatorio nei confronti dell'attrice.
In ogni caso sosteneva che non potesse essere riconosciuta all'attrice tutela in misura diversa e superiore a quella prevista all'art.
2.4.3 del PIR e che il danno lamentato dall'impresa fosse
4 comunque privo di riscontro e comunque, in ipotesi, in parte cagionato da condotta colposa della stessa impresa.
Chiamava in causa, infine, , con la quale aveva in essere polizza avente n. 311- ONroparte_1
000005581 per la responsabilità civile verso terzi, al fine di chiedere che quest'ultima la tenesse indenne dal pagamento di somme che fosse condannata a pagare nei confronti dell'attrice.
Esperita la chiamata, si costituiva anche chiedendo l'accoglimento delle ONroparte_1 seguenti conclusioni: “A. In via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni ON conseguenza processuale;
B. In via principale di merito 2. rigettare le domande di nei ON confronti di erché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente statuizione;
3. in subordine, rigettare la domanda di manleva e di pagamento delle ON spese ex art. 1917 c.c. formulata da nei confronti della terza chiamata e odierna comparente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
4. in ulteriore subordine, fare applicazione dello scoperto, delle franchigie e dei massimali di Polizza, contenendo nel quantum la condanna nei limiti di copertura indicati in polizza;
5. Con vittoria di competenze e spese …”.
In particolare, la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto deputata ad assicurare il rischio derivante dalla responsabilità civile della convenuta nei confronti dei terzi, ed essendo invece eventualmente l'obbligazione della medesima nei confronti dell'attrice di natura indennitaria.
In relazione all''evento Brennero', eccepiva che la polizza all'epoca stipulata non coprisse CP_1 anche i c.d danni indiretti puri;
in subordine, chiedeva l'applicazione della franchigia prevista nel contratto fino all'importo di € 300.000,00.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15 gennaio 2025 e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche nei termini concessi.
************
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione proposta dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa di difetto di giurisdizione del giudice adito: a norma dell'art. 133, lett. c) del codice del processo
5 amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione, si ritiene che “In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la
P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 18267 del
08/07/2019). Né vale a sconfessare l'assunto, la possibilità riconosciuta alle parti di adire l'Autorità di settore (ART) per risolvere le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto, trattandosi di rimedio per la risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale, che si affianca ma non sostituisce certamente quest'ultima e che, soprattutto, non incide in alcun modo sul riparto della giurisdizione. Ed ancora l'accordo quadro e il contratto di utilizzo della infrastruttura non sono qualificabili come accordi amministrativi ex art. 11 l. 241/1990, poiché essi si limitano a disciplinare il rapporto tra il gestore della rete e l'utilizzatore, individuando obblighi e diritti reciproci, senza sostituirsi ad alcun provvedimento amministrativo.
Nel merito della questione, debbono esaminarsi partitamente le vicende in relazione alle quali ON l'attrice ha lamentato inadempienze di ovvero le condotte tenute dalla convenuta in occasione del c.d. “'evento neve” del febbraio del 2018 e del sinistro occorso sulla tratta del Brennero nel
2017. ON In ordine al primo episodio, parte attrice chiede valutarsi la responsabilità di in relazione a tre distinti profili: l'adozione di misure precauzionali eccessive rispetto all'effettiva gravità dell'evento; la violazione del principio di non discriminazione nella riprogrammazione della circolazione ferroviaria e la violazione degli obblighi d'informativa previsti in favore delle imprese ferroviarie.
Con riferimento al primo profilo, non è dato ritenere che le limitazioni alla circolazione ferroviaria imposte dal gestore della rete per fronteggiare l'emergenza neve non fossero state connotate da ragionevolezza: sarebbe del resto errato, sotto il profilo metodologico, stimarne l'adeguatezza ex
6 post, essendo stata compiuta ogni valutazione, da parte del gestore, in presenza di un rischio potenziale o solo probabile, cosicché la mancata verificazione di quanto temuto fosse un'eventualità fisiologica, di per sé inidonea a concludere in senso negativo per la convenuta. La valutazione in questa sede deve, invece, correttamente esperirsi secondo il c.d criterio della prognosi postuma.
Il PIR - fonte integrativa del contratto ai sensi dell'art. 13 - nell'individuare le procedure da adottare in caso di anormalità rilevanti, individua tali eventi non solo in quelli che abbiano già causato danni ai viaggiatori, al personale o a terzi, con durata superiore a due ore e fonte di disagi alla circolazione, ma anche in quegli accadimenti che al loro insorgere, pur non avendo immediata connotazione di rilevanza, potrebbero assumerla per la loro evoluzione (v. Appendice 4 al capitolo
2 del PIR): in tale prospettiva, si reputa che le precipitazioni nevose che si stavano abbattendo su tutto il territorio nazionale il 25.2.2018 (inizialmente sottostimate dai bollettini meteorologici) fossero in grado di determinare una situazione non gestibile con misure più attenuate e che la scelta di individuare un livello di emergenza elevato fosse giustificata in un quadro climatico mutevole e fosse stata comunque assunta dal Gestore non già isolatamente ma in costante confronto sia con il
Dipartimento della Protezione Civile, che con le imprese ferroviarie in sede di COT (centro operativo territoriale). D'altra parte, risulta che le misure adottate, in ragione dell'attenzione prestata all'evoluzione dell'emergenza, furono graduate in ragione di essa e attenuate nel giro di pochi giorni, tanto che le normali condizioni di traffico fossero state ripristinate in breve tempo, con la massima limitazione dei danni a carico delle imprese ferroviarie.
Ancora è da rilevare che nonostante l'opinione contraria espressa a riguardo dall'associazione di rappresentanza delle imprese ferroviarie, la scelta del gestore dovesse ritenersi legittima, essendo attribuita a quest'ultimo, in base al regolamento contrattuale, in caso di difformità di giudizio, la decisione finale (v.
2.4.6 del PIR). ON Il dedotto carattere discriminatorio delle misure adottate da non ha trovato poi riscontro probatorio: da un lato, il gestore ha argomentato in modo plausibile le ragioni del maggior ritardo nella riattivazione del traffico merci;
dall'altro, dai documenti prodotti ed acquisiti dalle parti non è ONr stato possibile desumere che le limitazioni subite da fossero state maggiori rispetto a quelle applicate alle altre imprese ferroviarie, come posto in evidenza dal Consulente tecnico nominato al fine di verificare la circostanza.
Infine, si reputa infondata la doglianza dell'attrice circa l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi sulla medesima incombenti, avendo la parte fornito riscontro dell'assolvimento di essi.
Con riferimento all' 'evento Brennero', pare utile richiamare le conclusioni cui è pervenuta la
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (DIGIFEMA) del Ministero delle
7 Infrastrutture e dei Trasporti, nella relazione di indagine in atti: in essa si legge che le cause dell'evento fossero state individuate “nell'insufficiente azione frenante del convoglio” (causa diretta), nonché nella “prova del freno effettuata in modo non adeguato” (causa indiretta). Rispetto a quest'ultimo aspetto, l'autorità ispettiva segnalava la mancata partecipazione alla prova del freno ON del personale di a ciò preposto e l'effettuazione della prova in modo incompleto e ad opera di personale non abilitato.
Tale condotta del Gestore degli impianti si pone in palese violazione dell'art. 11, comma 3, del D.
Lgs 112/2015, gravando sul medesimo l'obbligo di controllare che la circolazione dei convogli si svolga in sicurezza.
Ne discende che debba accertarsi la responsabilità del gestore in ordine alla verificazione del sinistro e al pregiudizio connesso alle conseguenti limitazioni della circolazione ferroviaria.
Tuttavia, la convenuta ha posto in evidenza che, nel contratto intercorso tra le parti, segnatamente agli artt. 8 e 3, le parti avessero pattuito espressamente l'entità delle penali da applicare in caso di soppressione, ritardo o deviazione delle corse imputabili al gestore, rinviando quanto alla determinazione degli importi alle regole previste nel PIR, al punto 2.4.3, nonché all'appendice Parte
C del capitolo 6 in relazione al metodo di calcolo.
In base alle suddette previsioni: “il GI è tenuto al pagamento di una penale pari all'intera traccia o di parte di essa, a seconda che la soppressione sia totale o parziale. In caso di necessità di deviazione/modifica del percorso programmato, riconducibile a motivi non imputabili alle IF, la rendicontazione della traccia, effettuata a seguito della modifica del percorso, viene calcolata sulla basa del valore del canone relativo al percorso originariamente programmato sempre che lo stesso risulti essere meno oneroso rispetto a quello effettivamente utilizzato. È, comunque, facoltà dell'IF rifiutare le variazioni al programma originario chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 4.6.3. Ai fini dell'applicazione del Performance Regime (paragrafo 6.6 e allegati) per le tracce ricadenti nella fattispecie di cui al punto 7 del par.
2.4.2 saranno esclusi i ritardi maturati nelle tratte e nella misura indicata nell'allegato al contratto di utilizzo. Sempre ai fini dell'applicazione del Performance Regime, per le tracce interessate da interruzioni diverse da IPO, saranno esclusi i ritardi programmati comunicati alle IF con un anticipo compreso tra 30 e 7 giorni rispetto alla data di interruzione;
in assenza di tale comunicazione i ritardi correlati ai lavori verranno gestiti ai sensi della disciplina del Performance Regime (paragrafo 6.6 ed allegati).”
L'attrice ha eccepito la nullità della clausola, con riferimento al disposto dell'art. 1229 c.c., sul presupposto che ricorresse responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
8 Ritiene il Tribunale che la tesi di parte attrice, qualunque fosse il grado di colpa ascrivibile al gestore, non sia condivisibile: in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la clausola penale pone, in concreto, un problema di elusione del divieto di limitazione di responsabilità stabilito all'art. 1229 c.c solo nelle ipotesi in cui il danno sia preventivamente quantificato in un importo irrisorio rispetto a quello presumibile (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18338 del 12/07/2018). Diversamente la pattuizione di una clausola penale costituisce meramente la preventiva (legittima) determinazione del danno, indipendentemente dall'accertamento della sua entità.
Ne discende che la domanda risarcitoria debba essere respinta.
Né potrebbe pervenirsi alla liquidazione in favore dell'attrice dell'importo convenuto a titolo di penale, difettando la proposizione da parte dell'attrice della relativa domanda, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: si richiama sul punto il condivisibile orientamento della
Corte di legittimità, secondo il quale “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)” (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008).
Ne discende che le domande della parte attrice siano accolte parzialmente, nel senso che va accertata la responsabilità di in relazione ai fatti occorsi in data 25 aprile Parte_2
2017 sulla linea Verona – Brennero, mentre per le ragioni esposte debbano essere respinte per la restante parte.
Restano assorbite le domande formulate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
In ragione della soccombenza largamente prevalente, si dispone condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di ciascuna delle parti, convenuta e chiamata in causa, nella misura di euro 14.598 (euro 2.304, per la fase di studio, euro
1.520, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria ed euro 4.007, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico della parte attrice.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente le domande della parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità di in relazione ai fatti occorsi in data 25 aprile 2017 sulla linea Verona – Parte_2
Brennero;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti delle parti convenuta e chiamata in causa delle spese del procedimento, che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 14.598, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attrice.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
UR TI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9889 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 15 gennaio 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Enrica Massari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A;
- attrice –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Michele Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza
Cavour n. 19
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli ONroparte_1
Avv. Francesco Cerasi e Mauro Carretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via dei due Macelli n. 66;
- chiamata in causa -
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
15 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 gennaio 2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e Parte_2
ON ON dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di nei confronti di e, per ON ON l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi da a seguito di inadempimento contrattuale, da liquidarsi in Euro 848.627,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto al saldo o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di ON giustizia, ivi incluso il danno alla reputazione professionale di da liquidare secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice di appartenere al Gruppo e di operare nel ONroparte_4 settore dei servizi di trazione ferroviaria in diversi paesi europei, proponendosi sul mercato per la logistica ferroviaria in virtù delle competenze specialistiche in questo settore;
che la convenuta fosse il gestore dell'infrastruttura ferroviaria italiana, in forza di concessione del Ministero delle ON Infrastrutture e dei Trasporti;
di avere stipulato con un Accordo, in data 10.3.2017, di durata quinquennale e il contratto di utilizzo, dello stesso attuativo, concluso il 9.12.2016 per l'anno 2017 ON e il 29.11.2017 per il 2018, di durata annuale, in forza del quale le aveva concesso l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria in termini di tracce orarie per la circolazione dei treni, a fronte del pagamento di un canone.
Esponeva che la convenuta fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, in occasione di due diversi episodi accaduti nel febbraio del 2018 e nell'aprile del 2017: segnatamente, si doleva del fatto che, in occasione delle precipitazioni nevose abbattutesi sull' tra il 25 CP_1
ON febbraio e il 3 marzo del 2018, sovradimensionando la portata dell'evento, aveva limitato eccessivamente la circolazione ferroviaria ed aveva tenuto condotta discriminatoria in suo pregiudizio. Nonostante, infatti, i bollettini meteo della Protezione Civile prevedessero ON precipitazioni nevose con apporti al suolo da deboli e moderati, dopo avere registrato alcune
2 criticità nella gestione della fase iniziale dell'emergenza, aveva disposto misure sproporzionate, disponendo il blocco del traffico merci;
che, anche nei giorni successivi, senza compiere adeguata programmazione, aveva privilegiato il trasporto dei passeggeri rispetto al traffico merci;
che le determinazioni della convenuta si erano rivelate pregiudizievoli nei suoi confronti, operando quest'ultima nel secondo settore, ed avendo subito la soppressione del traffico dei propri mezzi in misura compresa tra il 12% e il 14%, non equa rispetto alle altre società operanti nel medesimo comparto. Lamentava, inoltre, di non avere ricevuto adeguata informazione sulle possibilità e modalità di ripristino del traffico merci nella fase emergenziale e in quella immediatamente successiva. Conclusivamente, con riferimento a tale evento, quantificava il pregiudizio subito nella misura di euro 208.185,00.
Quanto al secondo episodio, l'attrice riferiva che il 25.04.2017, mentre erano in corsa i lavori di risanamento del binario “pari” sulla tratta Fortezza-Verona della linea Verona-Brennero, si era verificata una collisione tra un treno rinnovatore presente sulla tratta e un mezzo caricatore strada- rotaia. A seguito dell'incidente, il binario “pari” della linea veniva interrotto dalle ore 22:45 del
25.04.2017 sino alle ore 13:00 del 28.4.2017; mentre il binario “dispari” veniva interrotto dalle ore ON 23:53 del 25.4.2017 sino alle ore 6:00 del 28.4.2017; che nell'occasione, aveva disposto la ONr soppressione di 137 treni merci, di cui 40 di
Esponeva che la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie aveva individuato, tra le cause dell'incidente, l'“insufficiente azione frenante del convoglio dovuta a: (i) eccessiva usura ed anomala posizione di lavoro dei ceppi del freno di alcuni carri;
(ii) isolamento di quattro carri (IT-
RFI 170076-0, IT-RFI 170080-1, IT-RFI 170083-5, IT-RFI 170262-5) dall'azione frenante;
(iii) carico dei carri (in misura marginale); (iv) probabile inadeguatezza del freno del locomotore, che è stato modificato con l'aggiunta di zavorra” La Relazione di indagine 'Brennero' aveva inoltre evidenziato che a causare l'evento fosse stata anche la “prova del freno effettuata in modo ON inappropriato da parte di . ON Alla luce dell'esito dell'indagine, l'attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità di in relazione ai danni derivati dall'evento, per essere stato quest'ultimo conseguenza dell'inadempimento della medesima all'obbligazione di svolgere adeguata manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria;
quantificava poi il danno economico subito nella misura di €
634.634,00.
Chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuto il suo diritto di ottenere ristoro dell'ulteriore danno connesso al pregiudizio reputazionale, conseguente ai disservizi subiti alla sua clientela in occasione dei due episodi.
3 ON Con comparsa di costituzione depositata in data 16 settembre 2021, si costituiva formulando le seguenti conclusioni: “… 1) in via preliminare, …accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
2) nel merito, in via preliminare – previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo … disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima ONroparte_1 udienza, … al fine di consentire che la vocatio in ius della predetta compagnia di assicurazione possa essere effettuata nel rispetto delle forme di legge …; 3) nel merito, in via principale, rigettare ON ogni richiesta avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti, sopra indicati;
valendo, comunque, il solo principio del diritto all'indennità; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare ogni eventuale ON obbligazione di limitata all'indennizzo come previsto dall'art.
2.4.3 del PIR, e/o ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali richiamate in atti;
5) in via subordinata … condannare
al pagamento direttamente in favore dell'attrice o, comunque, a tenere ONroparte_5
ON ON indenne e manlevare da quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare in favore di in ragione delle pretese da quest'ultima avanzate;
6) in ogni caso, condannare al ONroparte_5 pagamento, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1917 c.c. ed in virtù della polizza menzionata al capo 5) delle presenti conclusioni, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese da quest'ultimo sostenute, per resistere in giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenti tecnici di parte, con liquidazione delle competenze di avvocato in base ai parametri stabiliti con il D.M. 55/2014; Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La convenuta evidenziava, in primo luogo, che il rapporto contrattuale fosse soggetto a disciplina speciale, prevista per il settore dei trasporti ferroviari.
In secondo luogo, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sul presupposto che la controversia dovesse essere rimessa al giudice amministrativo, in virtù del rapporto non paritario tra ON e TLX, della natura dei contratti di utilizzazione, qualificabili come accordi amministrativi, della devoluzione delle controversie all'autorità di settore, del carattere pubblico degli interessi ON coinvolti, nonché dell'esercizio da parte di di poteri di natura pubblicistica nello svolgimento delle proprie attribuzioni.
Nel merito, negava alcuna negligenza nella gestione degli eventi per cui è causa e che le limitazioni al traffico non fossero state debitamente comunicate alle imprese. Negava, inoltre, di avere operato in modo discriminatorio nei confronti dell'attrice.
In ogni caso sosteneva che non potesse essere riconosciuta all'attrice tutela in misura diversa e superiore a quella prevista all'art.
2.4.3 del PIR e che il danno lamentato dall'impresa fosse
4 comunque privo di riscontro e comunque, in ipotesi, in parte cagionato da condotta colposa della stessa impresa.
Chiamava in causa, infine, , con la quale aveva in essere polizza avente n. 311- ONroparte_1
000005581 per la responsabilità civile verso terzi, al fine di chiedere che quest'ultima la tenesse indenne dal pagamento di somme che fosse condannata a pagare nei confronti dell'attrice.
Esperita la chiamata, si costituiva anche chiedendo l'accoglimento delle ONroparte_1 seguenti conclusioni: “A. In via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni ON conseguenza processuale;
B. In via principale di merito 2. rigettare le domande di nei ON confronti di erché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente statuizione;
3. in subordine, rigettare la domanda di manleva e di pagamento delle ON spese ex art. 1917 c.c. formulata da nei confronti della terza chiamata e odierna comparente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
4. in ulteriore subordine, fare applicazione dello scoperto, delle franchigie e dei massimali di Polizza, contenendo nel quantum la condanna nei limiti di copertura indicati in polizza;
5. Con vittoria di competenze e spese …”.
In particolare, la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto deputata ad assicurare il rischio derivante dalla responsabilità civile della convenuta nei confronti dei terzi, ed essendo invece eventualmente l'obbligazione della medesima nei confronti dell'attrice di natura indennitaria.
In relazione all''evento Brennero', eccepiva che la polizza all'epoca stipulata non coprisse CP_1 anche i c.d danni indiretti puri;
in subordine, chiedeva l'applicazione della franchigia prevista nel contratto fino all'importo di € 300.000,00.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15 gennaio 2025 e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche nei termini concessi.
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La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione proposta dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa di difetto di giurisdizione del giudice adito: a norma dell'art. 133, lett. c) del codice del processo
5 amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione, si ritiene che “In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la
P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 18267 del
08/07/2019). Né vale a sconfessare l'assunto, la possibilità riconosciuta alle parti di adire l'Autorità di settore (ART) per risolvere le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto, trattandosi di rimedio per la risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale, che si affianca ma non sostituisce certamente quest'ultima e che, soprattutto, non incide in alcun modo sul riparto della giurisdizione. Ed ancora l'accordo quadro e il contratto di utilizzo della infrastruttura non sono qualificabili come accordi amministrativi ex art. 11 l. 241/1990, poiché essi si limitano a disciplinare il rapporto tra il gestore della rete e l'utilizzatore, individuando obblighi e diritti reciproci, senza sostituirsi ad alcun provvedimento amministrativo.
Nel merito della questione, debbono esaminarsi partitamente le vicende in relazione alle quali ON l'attrice ha lamentato inadempienze di ovvero le condotte tenute dalla convenuta in occasione del c.d. “'evento neve” del febbraio del 2018 e del sinistro occorso sulla tratta del Brennero nel
2017. ON In ordine al primo episodio, parte attrice chiede valutarsi la responsabilità di in relazione a tre distinti profili: l'adozione di misure precauzionali eccessive rispetto all'effettiva gravità dell'evento; la violazione del principio di non discriminazione nella riprogrammazione della circolazione ferroviaria e la violazione degli obblighi d'informativa previsti in favore delle imprese ferroviarie.
Con riferimento al primo profilo, non è dato ritenere che le limitazioni alla circolazione ferroviaria imposte dal gestore della rete per fronteggiare l'emergenza neve non fossero state connotate da ragionevolezza: sarebbe del resto errato, sotto il profilo metodologico, stimarne l'adeguatezza ex
6 post, essendo stata compiuta ogni valutazione, da parte del gestore, in presenza di un rischio potenziale o solo probabile, cosicché la mancata verificazione di quanto temuto fosse un'eventualità fisiologica, di per sé inidonea a concludere in senso negativo per la convenuta. La valutazione in questa sede deve, invece, correttamente esperirsi secondo il c.d criterio della prognosi postuma.
Il PIR - fonte integrativa del contratto ai sensi dell'art. 13 - nell'individuare le procedure da adottare in caso di anormalità rilevanti, individua tali eventi non solo in quelli che abbiano già causato danni ai viaggiatori, al personale o a terzi, con durata superiore a due ore e fonte di disagi alla circolazione, ma anche in quegli accadimenti che al loro insorgere, pur non avendo immediata connotazione di rilevanza, potrebbero assumerla per la loro evoluzione (v. Appendice 4 al capitolo
2 del PIR): in tale prospettiva, si reputa che le precipitazioni nevose che si stavano abbattendo su tutto il territorio nazionale il 25.2.2018 (inizialmente sottostimate dai bollettini meteorologici) fossero in grado di determinare una situazione non gestibile con misure più attenuate e che la scelta di individuare un livello di emergenza elevato fosse giustificata in un quadro climatico mutevole e fosse stata comunque assunta dal Gestore non già isolatamente ma in costante confronto sia con il
Dipartimento della Protezione Civile, che con le imprese ferroviarie in sede di COT (centro operativo territoriale). D'altra parte, risulta che le misure adottate, in ragione dell'attenzione prestata all'evoluzione dell'emergenza, furono graduate in ragione di essa e attenuate nel giro di pochi giorni, tanto che le normali condizioni di traffico fossero state ripristinate in breve tempo, con la massima limitazione dei danni a carico delle imprese ferroviarie.
Ancora è da rilevare che nonostante l'opinione contraria espressa a riguardo dall'associazione di rappresentanza delle imprese ferroviarie, la scelta del gestore dovesse ritenersi legittima, essendo attribuita a quest'ultimo, in base al regolamento contrattuale, in caso di difformità di giudizio, la decisione finale (v.
2.4.6 del PIR). ON Il dedotto carattere discriminatorio delle misure adottate da non ha trovato poi riscontro probatorio: da un lato, il gestore ha argomentato in modo plausibile le ragioni del maggior ritardo nella riattivazione del traffico merci;
dall'altro, dai documenti prodotti ed acquisiti dalle parti non è ONr stato possibile desumere che le limitazioni subite da fossero state maggiori rispetto a quelle applicate alle altre imprese ferroviarie, come posto in evidenza dal Consulente tecnico nominato al fine di verificare la circostanza.
Infine, si reputa infondata la doglianza dell'attrice circa l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi sulla medesima incombenti, avendo la parte fornito riscontro dell'assolvimento di essi.
Con riferimento all' 'evento Brennero', pare utile richiamare le conclusioni cui è pervenuta la
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (DIGIFEMA) del Ministero delle
7 Infrastrutture e dei Trasporti, nella relazione di indagine in atti: in essa si legge che le cause dell'evento fossero state individuate “nell'insufficiente azione frenante del convoglio” (causa diretta), nonché nella “prova del freno effettuata in modo non adeguato” (causa indiretta). Rispetto a quest'ultimo aspetto, l'autorità ispettiva segnalava la mancata partecipazione alla prova del freno ON del personale di a ciò preposto e l'effettuazione della prova in modo incompleto e ad opera di personale non abilitato.
Tale condotta del Gestore degli impianti si pone in palese violazione dell'art. 11, comma 3, del D.
Lgs 112/2015, gravando sul medesimo l'obbligo di controllare che la circolazione dei convogli si svolga in sicurezza.
Ne discende che debba accertarsi la responsabilità del gestore in ordine alla verificazione del sinistro e al pregiudizio connesso alle conseguenti limitazioni della circolazione ferroviaria.
Tuttavia, la convenuta ha posto in evidenza che, nel contratto intercorso tra le parti, segnatamente agli artt. 8 e 3, le parti avessero pattuito espressamente l'entità delle penali da applicare in caso di soppressione, ritardo o deviazione delle corse imputabili al gestore, rinviando quanto alla determinazione degli importi alle regole previste nel PIR, al punto 2.4.3, nonché all'appendice Parte
C del capitolo 6 in relazione al metodo di calcolo.
In base alle suddette previsioni: “il GI è tenuto al pagamento di una penale pari all'intera traccia o di parte di essa, a seconda che la soppressione sia totale o parziale. In caso di necessità di deviazione/modifica del percorso programmato, riconducibile a motivi non imputabili alle IF, la rendicontazione della traccia, effettuata a seguito della modifica del percorso, viene calcolata sulla basa del valore del canone relativo al percorso originariamente programmato sempre che lo stesso risulti essere meno oneroso rispetto a quello effettivamente utilizzato. È, comunque, facoltà dell'IF rifiutare le variazioni al programma originario chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 4.6.3. Ai fini dell'applicazione del Performance Regime (paragrafo 6.6 e allegati) per le tracce ricadenti nella fattispecie di cui al punto 7 del par.
2.4.2 saranno esclusi i ritardi maturati nelle tratte e nella misura indicata nell'allegato al contratto di utilizzo. Sempre ai fini dell'applicazione del Performance Regime, per le tracce interessate da interruzioni diverse da IPO, saranno esclusi i ritardi programmati comunicati alle IF con un anticipo compreso tra 30 e 7 giorni rispetto alla data di interruzione;
in assenza di tale comunicazione i ritardi correlati ai lavori verranno gestiti ai sensi della disciplina del Performance Regime (paragrafo 6.6 ed allegati).”
L'attrice ha eccepito la nullità della clausola, con riferimento al disposto dell'art. 1229 c.c., sul presupposto che ricorresse responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
8 Ritiene il Tribunale che la tesi di parte attrice, qualunque fosse il grado di colpa ascrivibile al gestore, non sia condivisibile: in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la clausola penale pone, in concreto, un problema di elusione del divieto di limitazione di responsabilità stabilito all'art. 1229 c.c solo nelle ipotesi in cui il danno sia preventivamente quantificato in un importo irrisorio rispetto a quello presumibile (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18338 del 12/07/2018). Diversamente la pattuizione di una clausola penale costituisce meramente la preventiva (legittima) determinazione del danno, indipendentemente dall'accertamento della sua entità.
Ne discende che la domanda risarcitoria debba essere respinta.
Né potrebbe pervenirsi alla liquidazione in favore dell'attrice dell'importo convenuto a titolo di penale, difettando la proposizione da parte dell'attrice della relativa domanda, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: si richiama sul punto il condivisibile orientamento della
Corte di legittimità, secondo il quale “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)” (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008).
Ne discende che le domande della parte attrice siano accolte parzialmente, nel senso che va accertata la responsabilità di in relazione ai fatti occorsi in data 25 aprile Parte_2
2017 sulla linea Verona – Brennero, mentre per le ragioni esposte debbano essere respinte per la restante parte.
Restano assorbite le domande formulate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
In ragione della soccombenza largamente prevalente, si dispone condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di ciascuna delle parti, convenuta e chiamata in causa, nella misura di euro 14.598 (euro 2.304, per la fase di studio, euro
1.520, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria ed euro 4.007, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico della parte attrice.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente le domande della parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità di in relazione ai fatti occorsi in data 25 aprile 2017 sulla linea Verona – Parte_2
Brennero;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti delle parti convenuta e chiamata in causa delle spese del procedimento, che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 14.598, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attrice.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
UR TI
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