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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1518/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1499/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2398/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229015936359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120053881056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 2962022901593635900 conseguente al mancato pagamento di due cartelle presupposte: n. 29620120053881056000 e n.
29620120097009507000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva l'omessa notifica dei provvedimenti e l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2398/2023, ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che l'Agenzia aveva dimostrato la rituale notifica delle Cartelle (rispettivamente: il 14.09.2012 e 21.03.2013) e dell'Intimazione (il 02.12.2022) a distanza di circa dieci anni e tre mesi con riguardo alla cartella n.
29620120053881056000 e circa nove anni ed otto mesi relativamente alla cartella n.
29620120097009507000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
A seguito della rinuncia dell'originario Procuratore si è costituito altro Difensore il quale ha insistito (cfr. rinuncia, nuova costituzione e memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato.
1.- Il primo Collegio ha correttamente dichiarato la prescrizione delle “sanzioni ed interessi portati dalla cartella n. 29620120053881056000” notificata in data 14.09.2012 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2352 del 2025, ha affermato il principio di diritto a mente del quale (in sintesi) in tema di sanzioni tributarie è necessario distinguere tra il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 codice civile e, conseguentemente, la prescrizione decennale e il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, c. 3, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale.
2.- L'appello deve ritenersi fondato con riguardo alla cartella n. 29620120097009507000.
In considerazione del mancato pagamento dell'appena citata EL (notificata in data 21.03.2013) l'Agente della Riscossione ha notificato alla contribuente anche l'Intimazione di pagamento n.
29620179049286050000 (il 30.01.2018) oltre che l' Intimazione di pagamento n. 29620229015936359000 (il 29.11.2022).
In ragione di quanto detto circa l'intervenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n.
29620179049286050000 deve ritenersi errata la sentenza qui in esame con riferimento alle somme contenute nella cartella n. 29620120097009507000 essendo stati utilmente interrotti i termini di prescrizione
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alle censure riferite alla cartella n. 29620120097009507000.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento, e la produzione documentale avvenuta in appello determinano l'irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla cartella n. 29620120097009507000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR AT RI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1499/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2398/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229015936359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120053881056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097009507 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 2962022901593635900 conseguente al mancato pagamento di due cartelle presupposte: n. 29620120053881056000 e n.
29620120097009507000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva l'omessa notifica dei provvedimenti e l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2398/2023, ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che l'Agenzia aveva dimostrato la rituale notifica delle Cartelle (rispettivamente: il 14.09.2012 e 21.03.2013) e dell'Intimazione (il 02.12.2022) a distanza di circa dieci anni e tre mesi con riguardo alla cartella n.
29620120053881056000 e circa nove anni ed otto mesi relativamente alla cartella n.
29620120097009507000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
A seguito della rinuncia dell'originario Procuratore si è costituito altro Difensore il quale ha insistito (cfr. rinuncia, nuova costituzione e memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato.
1.- Il primo Collegio ha correttamente dichiarato la prescrizione delle “sanzioni ed interessi portati dalla cartella n. 29620120053881056000” notificata in data 14.09.2012 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2352 del 2025, ha affermato il principio di diritto a mente del quale (in sintesi) in tema di sanzioni tributarie è necessario distinguere tra il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 codice civile e, conseguentemente, la prescrizione decennale e il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, c. 3, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale.
2.- L'appello deve ritenersi fondato con riguardo alla cartella n. 29620120097009507000.
In considerazione del mancato pagamento dell'appena citata EL (notificata in data 21.03.2013) l'Agente della Riscossione ha notificato alla contribuente anche l'Intimazione di pagamento n.
29620179049286050000 (il 30.01.2018) oltre che l' Intimazione di pagamento n. 29620229015936359000 (il 29.11.2022).
In ragione di quanto detto circa l'intervenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n.
29620179049286050000 deve ritenersi errata la sentenza qui in esame con riferimento alle somme contenute nella cartella n. 29620120097009507000 essendo stati utilmente interrotti i termini di prescrizione
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alle censure riferite alla cartella n. 29620120097009507000.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento, e la produzione documentale avvenuta in appello determinano l'irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla cartella n. 29620120097009507000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR AT RI