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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2443/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 22/10/2024
(regolarmente comunicato alle parti in data 23/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CARDOSI UGO Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha concluso come da nota depositata in data 11/09/2025 per gli avv.ti FANI STEFANIA e MORMILE CARMINE hanno Parte_4 concluso come da nota depositata in data 15/09/2025 per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2443/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2443/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
n.q. di eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'avv. CARDOSI UGO ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via F. Petrarca, n. 39, in virtù di procure allegate in atti;
attori contro
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_4 C.F._4
FANI STEFANIA e MORMILE CARMINE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Frattamaggiore (NA), Corso Durante, n. 133, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta nonché contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._5
LORENZO PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Menna Annalisa sito in Roma (RM), Largo Montedinove n. 4, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
terzo chiamato
OGGETTO: domanda di rivendica; usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la sig.ra al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare in via principale il diritto di proprietà da parte degli attori, per la quota di 1/3 ciascuno, della quota di ¼ del locale ripostiglio di mq 13,75 posto al quarto piano del fabbricato sito in Terracina al civico n. 13 distinto al NCEU del Comune di Terracina al fg. 205, part. 239, sub 22. In via subordinata Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ordinaria dello stesso locale da parte di
[...]
e di conseguenza la proprietà dello stesso da parte degli eredi , Per_1 Parte_3
e secondo la rispettiva quota. In entrambi i casi si chiede di ordinare Parte_1 Parte_2 alla convenuta di riconoscere le odierne parti attrici come compossessori e di Parte_4 consegnare loro le chiavi di accesso al locale de quo, con condanna al pagamento di un indennizzo in favore delle parti attrici in ragione del valore locativo dell'immobile da quantificare in corso di causa a mezzo CTU, oltre interessi legali e spese processuali, tenendo conto della necessità degli odierni attori di utilizzare il cespite come ripostiglio”.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: - di aver acquistato iure hereditatis, a seguito del decesso del signor l'appartamento sito in Terracina (LT), Piazza Mazzini, n. 13, posto Persona_1 al secondo piano, distinto al N.C.E.U. al Fg. 205, part. 239, sub. 9, unitamente alle parti comuni dell'edificio e ad ogni altro diritto accessorio;
- che tale cespite era stato donato al de cuius, con atto del 29.06.1989, dalla signora (vd. all.to n. 1), alla quale, a sua volta, lo stesso era Persona_2 pervenuto, in data 22.12.1956, mediante divisione ereditaria di un complesso immobiliare facente Per_ parte dello stesso fabbricato, con i di lei fratelli ed , lasciando in Per_4 Persona_5 proprietà indivisa la soffitta di mq 13,75 oggetto di causa (vd. all.to n. 2); - che subito Persona_1 dopo aver acquistato per donazione l'appartamento in parola, vi era andato ad abitare con il proprio nucleo familiare composto dagli odierni attori, possedendo altresì, uti dominus, anche la menzionata Per_ soffitta, unitamente agli altri comproprietari, , e;
- che il possesso della Per_5 Persona_6 soffitta da parte di tutti i comproprietari e dei loro eredi si era protratto ininterrottamente sino al
06.02.2019 e, nello specifico, quando , erede del defunto , Controparte_1 Persona_6 dopo aver effettuato l'accatastamento a proprio nome del cespite in parola, accorpandolo all'appartamento di sua proprietà, lo aveva trasferito alla convenuta tramite Parte_4 atto di compravendita a rogito del Notar del 6.2.2019 (vd. all.to n. 4); - che, a seguito Persona_7 della predetta vendita, la convenuta aveva così preso possesso esclusivo della soffitta, cambiando la serratura di accesso e spogliandone del possesso gli attori e tutti gli altri compossessori.
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata il 30.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa, previo differimento dell'udienza, del Sig. , nato a [...]_1
(LT) il 23/07/1947, (C.F.: ), affinchè il predetto, ove, per assurdo, una o più C.F._5 domande proposte dagli attori fossero accolte in toto o in parte nei suoi confronti, sia condannato:
a) a manlevarla di quanto fosse condannata a pagare agli attori per le spese di lite e per la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla sentenza, con richiesta di disporsi le declaratorie direttamente nei suoi confronti;
b) alla restituzione di parte del prezzo corrispondente alla quota del locale-soffitta rivendicata e/o usucapita dagli attori, previo accertamento mediante
CTU; 2) Rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna degli stessi alle spese di lite e con attribuzione ai difensori antistatari;
3) In via gradata, ove, per assurdo, una o più domande proposte dagli attori fossero accolte in toto o in parte nei suoi confronti, condannare il Sig. , nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
): a) a manlevarla di quanto fosse condannata a pagare agli attori per le spese C.F._6 di lite e per la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla sentenza, con richiesta di disporsi le declaratorie direttamente nei suoi confronti;
b) alla restituzione di parte del prezzo corrispondente alla quota del locale-soffitta rivendicata e/o usucapita dagli attori, previo accertamento mediante CTU.”.
Autorizzata dal precedente G.I. la chiamata in causa del terzo, sig. , Controparte_1 quest'ultimo, costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.02.2021, contestando recisamente le ricostruzioni avversarie, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) Rigettare, parimenti, le domande proposte dalla convenuta nei confronti del comparente nell'atto di chiamata in causa perché parimenti inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
3) Con vitoria di spese.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I. subentrato al precedente a decorrere dal 1.7.2022.
Le domande attoree sono infondate e andranno, pertanto, rigettate per i motivi qui di seguito esposti.
La domanda principale degli attori origina dalla pretesa che il locale soffitta sia rimasto in Per_ comproprietà tra i germani ed dopo la divisione ereditaria Per_2 Per_4 Persona_5 del 22.12.1956, e che il loro dante causa, abbia acquisito la quota di 1/4 attraverso la Persona_1 donazione, effettuata in suo favore da , con atto notarile del 29.6.1989. Persona_2
Ciò posto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art.
948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio...è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass.
25.2.2025, n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 10.9.2018, n.21940).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sugli attori risulta particolarmente rigoroso, dovendo essi dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto, ma l'intera catena dei passaggi di proprietà fino ad un acquisto a titolo originario.
Alla luce dei superiori principi, parte attrice non ha, invero, fornito la prova dei fatti costitutivi posti alla base della propria pretesa, non adempiendo all'onus probandi su di essa gravante.
Agli atti di causa risultano, infatti, versati soltanto due documenti e, segnatamente, l'atto di divisione ereditaria del 1956 (doc. 2), sprovvisto di alcuna menzione del titolo di provenienza degli immobili,
e l'atto di donazione del 1989 (doc. 1).
Entrambi gli atti in parola sono titoli di acquisto a titolo derivativo e non originario, implicanti l'esistenza di un diritto di proprietà in capo ai rispettivi danti causa, senza, tuttavia, fornirne alcuna dimostrazione.
Né risulta prodotta ultronea documentazione (visure ipotecarie storiche, atti notarili, certificazioni catastali) idonea a ricostruire la provenienza originaria dei beni.
In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, non costituiscono valida prova del diritto di proprietà gli atti di divisione ereditaria, stante il loro carattere meramente dichiarativo (ex multis,
Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 30.12.2021, n.42028).
Si evidenzia, inoltre, che nell'atto di divisione ereditaria sono dettagliatamente descritti i beni Per_ assegnati a ciascun condividente (i fratelli ed ), con le Per_2 Per_4 Persona_5 relative pertinenze, e i beni rimasti in comunione tra gli stessi, tra i quali non figura il locale soffitta.
Quest'ultimo, invero, come evidenziato nella scheda catastale n. 6683343 del 23.1.1942, risultava inserito nella planimetria dell'appartamento, ora di proprietà della convenuta (vd. all.to n. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), convenuta), dimostrando la volontà di destinarlo a pertinenza esclusiva di quell'immobile.
Ugualmente, nell'atto di donazione non si rileva alcuna menzione del locale in parola. La domanda attorea di rivendica della proprietà della soffitta in parola va, dunque, respinta.
Quanto alla domanda di usucapione della porzione (pari al 25%) dell'immobile de quo, la stessa è risultata altrettanto infondata, oltre che non provata ed indeterminata, in quanto carente sia riguardo all'identificazione dei soggetti comproprietari, sia riguardo alle rispettive quote di proprietà.
Parte attrice indica, genericamente, che avrebbe “sempre esercitato, unitamente agli Persona_1 eredi (ed aventi causa e , (ed Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_5 aventi causa e ) e (ed aventi causa Persona_11 Persona_12 Per_4 Persona_13
e ), un potere di fatto sul locale de quo corrispondente al diritto di
[...] Controparte_1 proprietà, in modo pacifico ed ininterrotto, per un tempo ben superiore al ventennio, a partire dalla data di acquisto dell'appartamento al secondo piano per donazione della nonna paterna del 29 giugno 1989” e che “Il possesso da parte del a far data dall'apertura della Persona_1 successione avvenuta il 23.4.2018, continuava negli eredi , e Parte_3 Parte_1
sino al dedotto spoglio verificatosi il 06.02.2019” (vd. pp. 5-6, citazione). Parte_2
Da quanto sopra riportato si evince come non sia specificato chi fossero, alla data di vendita dell'immobile, i titolari delle quote e quale fosse l'esatta composizione di queste ultime, nonché in danno di chi, specificamente, si sarebbe verificato l'acquisto per usucapione, se pro quota nei confronti di tutti i comproprietari o solo nei confronti di specifici soggetti identificati.
In assenza di idonea documentazione probatoria (visure ipotecarie e catastali aggiornate), non può che rilevarsi l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza della stessa.
Chiarito quanto sopra, la domanda di usucapione svolta in via subordinata dall'odierna parte attrice non ha, comunque, rinvenuto riscontro neppure dall'espletata istruttoria orale.
A tale proposito, giova rammentare che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, occorre dimostrare un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario (ex plurimis, Cass. 2.4.2024, n.8704; Cass. 23.6.2021, n.18002).
Tale prova, nel caso di specie, non risulta essere stata raggiunta, essendo le escussioni testimoniali rese nel corso del giudizio tra loro discordanti.
Nello specifico, i testi di parte attrice, (vd. verbale di udienza del 3.5.22), Persona_11
(vd. verbale di udienza del 7.2.23), e Testimone_1 Persona_10 Persona_12
(vd. verbale di udienza del 4.7.23), hanno confermato che gli attori, unitamente al de cuius
[...]
avevano utilizzato la soffitta sin dall'anno 1989, ovvero dalla data di immissione in Persona_1 possesso nell'appartamento donato a quest'ultimo da . Persona_2
Il teste di parte convenuta, , ha, invece riferito che la soffitta era in uso esclusivo Persona_13 alla sua famiglia (famiglia ), specificando che l'uso del predetto cespite da parte Persona_6 degli attori era avvenuto per mera tolleranza e liberalità, sotto il controllo del padre,
[...]
, il quale, “venuto a mancare nel 2011, concesse alla IA di l'uso della Persona_6 Per_1 soffitta, le cui chiavi originali stavano nella casa della mia famiglia…il permesso di fruire della soffitta venne dato da mio padre alla famiglia di più o meno da metà degli anni'90” Per_4 Per_1
(vd. verbale di udienza del 7.2.23).
Alcun apporto è stato poi fornito dalle escussioni rese dagli altri due testi di parte convenuta, ing.
e il geom. essendo gli stessi del tutto ignari circa gli accadimenti Testimone_2 Testimone_3 relativi all'immobile oggetto di causa (vd. verbale di udienza del 22.10.24).
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio, dal contenuto contraddittorio e rese, comunque, da soggetti avvinti tra di loro da rapporti di parentela, non possono costituire, in assenza di altri elementi di segno contrario, un valido fondamento probatorio a supporto della domanda di usucapione.
Ciò premesso, occorre richiamare il principio secondo cui gli atti compiuti per mera tolleranza altrui sono inidonei all'acquisto del possesso, determinando una situazione di fatto assimilabile alla detenzione (ex multis, Cass. 14.5.2018, n.11666)
Tale principio risulta ancor più penetrante quando la tolleranza si manifesta tra soggetti tra loro legati da vincoli di parentela, come nel caso di specie in cui era nipote di . Persona_1 Persona_6
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela” (Cass. 8.1.2024, n.425).
Del tutto superflua poi, ai fini che qui occorrono, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla seconda memoria istruttoria (ricevute del pagamento delle spese condominiali e le tabelle millesimali di ripartizione delle spese, entrambe aventi ad oggetto anche la soffitta): trattasi di documentazione riferita a periodo prossimo all'introduzione del presente giudizio (2015-2017-2019)
e, comunque, inidonea a supportare la pretesa usucapione ventennale, contrastando, semmai, con l'allegato possesso continuativo dall'anno 1989.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione, compresa l'eccezione riconvenzionale formulata in via subordinata dalla convenuta, è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto, quanto al terzo chiamato, del mancato deposito di memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquidano in euro
2.552,00 per compensi di avvocato, euro 136,05 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., avv.ti Fani Stefania e Mormile Carmine;
c) condanna altresì in solido gli attori a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 22/10/2024
(regolarmente comunicato alle parti in data 23/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CARDOSI UGO Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha concluso come da nota depositata in data 11/09/2025 per gli avv.ti FANI STEFANIA e MORMILE CARMINE hanno Parte_4 concluso come da nota depositata in data 15/09/2025 per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2443/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2443/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
n.q. di eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'avv. CARDOSI UGO ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via F. Petrarca, n. 39, in virtù di procure allegate in atti;
attori contro
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_4 C.F._4
FANI STEFANIA e MORMILE CARMINE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Frattamaggiore (NA), Corso Durante, n. 133, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta nonché contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._5
LORENZO PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Menna Annalisa sito in Roma (RM), Largo Montedinove n. 4, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
terzo chiamato
OGGETTO: domanda di rivendica; usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la sig.ra al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare in via principale il diritto di proprietà da parte degli attori, per la quota di 1/3 ciascuno, della quota di ¼ del locale ripostiglio di mq 13,75 posto al quarto piano del fabbricato sito in Terracina al civico n. 13 distinto al NCEU del Comune di Terracina al fg. 205, part. 239, sub 22. In via subordinata Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ordinaria dello stesso locale da parte di
[...]
e di conseguenza la proprietà dello stesso da parte degli eredi , Per_1 Parte_3
e secondo la rispettiva quota. In entrambi i casi si chiede di ordinare Parte_1 Parte_2 alla convenuta di riconoscere le odierne parti attrici come compossessori e di Parte_4 consegnare loro le chiavi di accesso al locale de quo, con condanna al pagamento di un indennizzo in favore delle parti attrici in ragione del valore locativo dell'immobile da quantificare in corso di causa a mezzo CTU, oltre interessi legali e spese processuali, tenendo conto della necessità degli odierni attori di utilizzare il cespite come ripostiglio”.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: - di aver acquistato iure hereditatis, a seguito del decesso del signor l'appartamento sito in Terracina (LT), Piazza Mazzini, n. 13, posto Persona_1 al secondo piano, distinto al N.C.E.U. al Fg. 205, part. 239, sub. 9, unitamente alle parti comuni dell'edificio e ad ogni altro diritto accessorio;
- che tale cespite era stato donato al de cuius, con atto del 29.06.1989, dalla signora (vd. all.to n. 1), alla quale, a sua volta, lo stesso era Persona_2 pervenuto, in data 22.12.1956, mediante divisione ereditaria di un complesso immobiliare facente Per_ parte dello stesso fabbricato, con i di lei fratelli ed , lasciando in Per_4 Persona_5 proprietà indivisa la soffitta di mq 13,75 oggetto di causa (vd. all.to n. 2); - che subito Persona_1 dopo aver acquistato per donazione l'appartamento in parola, vi era andato ad abitare con il proprio nucleo familiare composto dagli odierni attori, possedendo altresì, uti dominus, anche la menzionata Per_ soffitta, unitamente agli altri comproprietari, , e;
- che il possesso della Per_5 Persona_6 soffitta da parte di tutti i comproprietari e dei loro eredi si era protratto ininterrottamente sino al
06.02.2019 e, nello specifico, quando , erede del defunto , Controparte_1 Persona_6 dopo aver effettuato l'accatastamento a proprio nome del cespite in parola, accorpandolo all'appartamento di sua proprietà, lo aveva trasferito alla convenuta tramite Parte_4 atto di compravendita a rogito del Notar del 6.2.2019 (vd. all.to n. 4); - che, a seguito Persona_7 della predetta vendita, la convenuta aveva così preso possesso esclusivo della soffitta, cambiando la serratura di accesso e spogliandone del possesso gli attori e tutti gli altri compossessori.
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata il 30.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa, previo differimento dell'udienza, del Sig. , nato a [...]_1
(LT) il 23/07/1947, (C.F.: ), affinchè il predetto, ove, per assurdo, una o più C.F._5 domande proposte dagli attori fossero accolte in toto o in parte nei suoi confronti, sia condannato:
a) a manlevarla di quanto fosse condannata a pagare agli attori per le spese di lite e per la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla sentenza, con richiesta di disporsi le declaratorie direttamente nei suoi confronti;
b) alla restituzione di parte del prezzo corrispondente alla quota del locale-soffitta rivendicata e/o usucapita dagli attori, previo accertamento mediante
CTU; 2) Rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna degli stessi alle spese di lite e con attribuzione ai difensori antistatari;
3) In via gradata, ove, per assurdo, una o più domande proposte dagli attori fossero accolte in toto o in parte nei suoi confronti, condannare il Sig. , nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
): a) a manlevarla di quanto fosse condannata a pagare agli attori per le spese C.F._6 di lite e per la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla sentenza, con richiesta di disporsi le declaratorie direttamente nei suoi confronti;
b) alla restituzione di parte del prezzo corrispondente alla quota del locale-soffitta rivendicata e/o usucapita dagli attori, previo accertamento mediante CTU.”.
Autorizzata dal precedente G.I. la chiamata in causa del terzo, sig. , Controparte_1 quest'ultimo, costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.02.2021, contestando recisamente le ricostruzioni avversarie, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) Rigettare, parimenti, le domande proposte dalla convenuta nei confronti del comparente nell'atto di chiamata in causa perché parimenti inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
3) Con vitoria di spese.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I. subentrato al precedente a decorrere dal 1.7.2022.
Le domande attoree sono infondate e andranno, pertanto, rigettate per i motivi qui di seguito esposti.
La domanda principale degli attori origina dalla pretesa che il locale soffitta sia rimasto in Per_ comproprietà tra i germani ed dopo la divisione ereditaria Per_2 Per_4 Persona_5 del 22.12.1956, e che il loro dante causa, abbia acquisito la quota di 1/4 attraverso la Persona_1 donazione, effettuata in suo favore da , con atto notarile del 29.6.1989. Persona_2
Ciò posto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art.
948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio...è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass.
25.2.2025, n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 10.9.2018, n.21940).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sugli attori risulta particolarmente rigoroso, dovendo essi dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto, ma l'intera catena dei passaggi di proprietà fino ad un acquisto a titolo originario.
Alla luce dei superiori principi, parte attrice non ha, invero, fornito la prova dei fatti costitutivi posti alla base della propria pretesa, non adempiendo all'onus probandi su di essa gravante.
Agli atti di causa risultano, infatti, versati soltanto due documenti e, segnatamente, l'atto di divisione ereditaria del 1956 (doc. 2), sprovvisto di alcuna menzione del titolo di provenienza degli immobili,
e l'atto di donazione del 1989 (doc. 1).
Entrambi gli atti in parola sono titoli di acquisto a titolo derivativo e non originario, implicanti l'esistenza di un diritto di proprietà in capo ai rispettivi danti causa, senza, tuttavia, fornirne alcuna dimostrazione.
Né risulta prodotta ultronea documentazione (visure ipotecarie storiche, atti notarili, certificazioni catastali) idonea a ricostruire la provenienza originaria dei beni.
In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, non costituiscono valida prova del diritto di proprietà gli atti di divisione ereditaria, stante il loro carattere meramente dichiarativo (ex multis,
Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass. 30.12.2021, n.42028).
Si evidenzia, inoltre, che nell'atto di divisione ereditaria sono dettagliatamente descritti i beni Per_ assegnati a ciascun condividente (i fratelli ed ), con le Per_2 Per_4 Persona_5 relative pertinenze, e i beni rimasti in comunione tra gli stessi, tra i quali non figura il locale soffitta.
Quest'ultimo, invero, come evidenziato nella scheda catastale n. 6683343 del 23.1.1942, risultava inserito nella planimetria dell'appartamento, ora di proprietà della convenuta (vd. all.to n. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), convenuta), dimostrando la volontà di destinarlo a pertinenza esclusiva di quell'immobile.
Ugualmente, nell'atto di donazione non si rileva alcuna menzione del locale in parola. La domanda attorea di rivendica della proprietà della soffitta in parola va, dunque, respinta.
Quanto alla domanda di usucapione della porzione (pari al 25%) dell'immobile de quo, la stessa è risultata altrettanto infondata, oltre che non provata ed indeterminata, in quanto carente sia riguardo all'identificazione dei soggetti comproprietari, sia riguardo alle rispettive quote di proprietà.
Parte attrice indica, genericamente, che avrebbe “sempre esercitato, unitamente agli Persona_1 eredi (ed aventi causa e , (ed Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_5 aventi causa e ) e (ed aventi causa Persona_11 Persona_12 Per_4 Persona_13
e ), un potere di fatto sul locale de quo corrispondente al diritto di
[...] Controparte_1 proprietà, in modo pacifico ed ininterrotto, per un tempo ben superiore al ventennio, a partire dalla data di acquisto dell'appartamento al secondo piano per donazione della nonna paterna del 29 giugno 1989” e che “Il possesso da parte del a far data dall'apertura della Persona_1 successione avvenuta il 23.4.2018, continuava negli eredi , e Parte_3 Parte_1
sino al dedotto spoglio verificatosi il 06.02.2019” (vd. pp. 5-6, citazione). Parte_2
Da quanto sopra riportato si evince come non sia specificato chi fossero, alla data di vendita dell'immobile, i titolari delle quote e quale fosse l'esatta composizione di queste ultime, nonché in danno di chi, specificamente, si sarebbe verificato l'acquisto per usucapione, se pro quota nei confronti di tutti i comproprietari o solo nei confronti di specifici soggetti identificati.
In assenza di idonea documentazione probatoria (visure ipotecarie e catastali aggiornate), non può che rilevarsi l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza della stessa.
Chiarito quanto sopra, la domanda di usucapione svolta in via subordinata dall'odierna parte attrice non ha, comunque, rinvenuto riscontro neppure dall'espletata istruttoria orale.
A tale proposito, giova rammentare che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, occorre dimostrare un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario (ex plurimis, Cass. 2.4.2024, n.8704; Cass. 23.6.2021, n.18002).
Tale prova, nel caso di specie, non risulta essere stata raggiunta, essendo le escussioni testimoniali rese nel corso del giudizio tra loro discordanti.
Nello specifico, i testi di parte attrice, (vd. verbale di udienza del 3.5.22), Persona_11
(vd. verbale di udienza del 7.2.23), e Testimone_1 Persona_10 Persona_12
(vd. verbale di udienza del 4.7.23), hanno confermato che gli attori, unitamente al de cuius
[...]
avevano utilizzato la soffitta sin dall'anno 1989, ovvero dalla data di immissione in Persona_1 possesso nell'appartamento donato a quest'ultimo da . Persona_2
Il teste di parte convenuta, , ha, invece riferito che la soffitta era in uso esclusivo Persona_13 alla sua famiglia (famiglia ), specificando che l'uso del predetto cespite da parte Persona_6 degli attori era avvenuto per mera tolleranza e liberalità, sotto il controllo del padre,
[...]
, il quale, “venuto a mancare nel 2011, concesse alla IA di l'uso della Persona_6 Per_1 soffitta, le cui chiavi originali stavano nella casa della mia famiglia…il permesso di fruire della soffitta venne dato da mio padre alla famiglia di più o meno da metà degli anni'90” Per_4 Per_1
(vd. verbale di udienza del 7.2.23).
Alcun apporto è stato poi fornito dalle escussioni rese dagli altri due testi di parte convenuta, ing.
e il geom. essendo gli stessi del tutto ignari circa gli accadimenti Testimone_2 Testimone_3 relativi all'immobile oggetto di causa (vd. verbale di udienza del 22.10.24).
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio, dal contenuto contraddittorio e rese, comunque, da soggetti avvinti tra di loro da rapporti di parentela, non possono costituire, in assenza di altri elementi di segno contrario, un valido fondamento probatorio a supporto della domanda di usucapione.
Ciò premesso, occorre richiamare il principio secondo cui gli atti compiuti per mera tolleranza altrui sono inidonei all'acquisto del possesso, determinando una situazione di fatto assimilabile alla detenzione (ex multis, Cass. 14.5.2018, n.11666)
Tale principio risulta ancor più penetrante quando la tolleranza si manifesta tra soggetti tra loro legati da vincoli di parentela, come nel caso di specie in cui era nipote di . Persona_1 Persona_6
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela” (Cass. 8.1.2024, n.425).
Del tutto superflua poi, ai fini che qui occorrono, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla seconda memoria istruttoria (ricevute del pagamento delle spese condominiali e le tabelle millesimali di ripartizione delle spese, entrambe aventi ad oggetto anche la soffitta): trattasi di documentazione riferita a periodo prossimo all'introduzione del presente giudizio (2015-2017-2019)
e, comunque, inidonea a supportare la pretesa usucapione ventennale, contrastando, semmai, con l'allegato possesso continuativo dall'anno 1989.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione, compresa l'eccezione riconvenzionale formulata in via subordinata dalla convenuta, è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto, quanto al terzo chiamato, del mancato deposito di memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquidano in euro
2.552,00 per compensi di avvocato, euro 136,05 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., avv.ti Fani Stefania e Mormile Carmine;
c) condanna altresì in solido gli attori a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini