Art. 10.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
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