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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7147/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc.germaneto Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032747365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032747365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240032747365000, notificatagli a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di € 699,78 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita al motoveicolo targato Targa_1 per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020, all'autoveicolo targato Targa_2, per l'anno 2019, per l'autoveicolo targato Targa_3, per il periodo maggio 2021-aprile 2022 per €176,08, oltre ad €134,19 per sanzioni, interessi, diritti di notifica.
Parte ricorrente ha circoscritto l'impugnazione a quella parte della cartella basata sulle tasse auto relative al motoveicolo targato Targa_1 per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020 e all'autoveicolo targato Targa_2, deducendo, con riferimento al motoveicolo targato Targa_1, l'insussistenza della pretesa tributaria azionata in ragione della intervenuta “perdita di possesso” del mezzo, documentata attraverso la produzione del contratto di conto vendita, dal quale risulta che in data 12.12.2017 il mezzo è stato ceduto in conto vendita.
Ha comunque eccepito, nel merito, la prescrizione triennale della tassa automobilistica riferita al periodo febbraio 2019-gennaio 2020 per il motoveicolo targato Targa_1 nonché per la medesima tassa inerente l'autoveicolo targato Targa_2, riferita all'anno 2019, in difetto di atti interruttivi.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
Regione Calabria ha invece eccepito l'inammissibilità delle questioni di merito (inclusa l'eccezione di prescrizione) prospettate in relazione a quella parte della cartella avente ad oggetto le tasse automobilistiche richieste in relazione all'anno di imposta 2019 per il motoveicolo targato Targa_1 avuto riguardo alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto ritualmente notificato in data 7.5.2022 ed alla conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
Quanto invece all'anno di imposta 2021, Regione Calabria ha dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa
(31.12.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina degli atti riscontra quanto eccepito dalla Regione Calabria circa la regolare notifica al contribuente dell'atto di accertamento presupposto.
Conseguentemente, avuto riguardo alla rituale notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 7.5.2022, la pretesa tributaria relativa all'anno di imposta 2019 è diventata inoppugnabile, con inammissibilità dei motivi di opposizione inerenti il merito.
A tal proposito, va peraltro evidenziato che la dedotta perdita di possesso del motoveicolo, quale effetto della cessione in conto vendita a far data 12.12.2017, non sarebbe comunque idonea a fondare una pronuncia favorevole al contribuente perché il contratto di cessione versato in atti, essendo privo di data certa, è inopponibile ai terzi. Aggiungasi che non risulta che il motoveicolo sia stato inserito nell'elenco esenzioni.
Parimenti da disattendere l'eccezione di intervenuta prescrizione, tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento, notificato in data 7.5.2022, e della cartella di pagamento, notificata in data
23.7.2024.
Quanto all'anno di imposta 2021, pur essendo dato pacifico ed incontestato che la cartella non sia stata preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento, tuttavia il relativo motivo di opposizione è infondato perché la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo -quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio-, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per la Regione dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato (cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese di lite che liquida in euro 144,00, oltre accessori di legge se dovuti;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7147/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc.germaneto Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032747365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032747365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240032747365000, notificatagli a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di € 699,78 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita al motoveicolo targato Targa_1 per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020, all'autoveicolo targato Targa_2, per l'anno 2019, per l'autoveicolo targato Targa_3, per il periodo maggio 2021-aprile 2022 per €176,08, oltre ad €134,19 per sanzioni, interessi, diritti di notifica.
Parte ricorrente ha circoscritto l'impugnazione a quella parte della cartella basata sulle tasse auto relative al motoveicolo targato Targa_1 per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020 e all'autoveicolo targato Targa_2, deducendo, con riferimento al motoveicolo targato Targa_1, l'insussistenza della pretesa tributaria azionata in ragione della intervenuta “perdita di possesso” del mezzo, documentata attraverso la produzione del contratto di conto vendita, dal quale risulta che in data 12.12.2017 il mezzo è stato ceduto in conto vendita.
Ha comunque eccepito, nel merito, la prescrizione triennale della tassa automobilistica riferita al periodo febbraio 2019-gennaio 2020 per il motoveicolo targato Targa_1 nonché per la medesima tassa inerente l'autoveicolo targato Targa_2, riferita all'anno 2019, in difetto di atti interruttivi.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
Regione Calabria ha invece eccepito l'inammissibilità delle questioni di merito (inclusa l'eccezione di prescrizione) prospettate in relazione a quella parte della cartella avente ad oggetto le tasse automobilistiche richieste in relazione all'anno di imposta 2019 per il motoveicolo targato Targa_1 avuto riguardo alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto ritualmente notificato in data 7.5.2022 ed alla conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria.
Quanto invece all'anno di imposta 2021, Regione Calabria ha dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa
(31.12.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina degli atti riscontra quanto eccepito dalla Regione Calabria circa la regolare notifica al contribuente dell'atto di accertamento presupposto.
Conseguentemente, avuto riguardo alla rituale notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 7.5.2022, la pretesa tributaria relativa all'anno di imposta 2019 è diventata inoppugnabile, con inammissibilità dei motivi di opposizione inerenti il merito.
A tal proposito, va peraltro evidenziato che la dedotta perdita di possesso del motoveicolo, quale effetto della cessione in conto vendita a far data 12.12.2017, non sarebbe comunque idonea a fondare una pronuncia favorevole al contribuente perché il contratto di cessione versato in atti, essendo privo di data certa, è inopponibile ai terzi. Aggiungasi che non risulta che il motoveicolo sia stato inserito nell'elenco esenzioni.
Parimenti da disattendere l'eccezione di intervenuta prescrizione, tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento, notificato in data 7.5.2022, e della cartella di pagamento, notificata in data
23.7.2024.
Quanto all'anno di imposta 2021, pur essendo dato pacifico ed incontestato che la cartella non sia stata preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento, tuttavia il relativo motivo di opposizione è infondato perché la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo -quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio-, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per la Regione dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato (cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese di lite che liquida in euro 144,00, oltre accessori di legge se dovuti;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata