Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1056
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa tributaria per perdita di possesso motoveicolo

    La perdita di possesso non è provata in modo opponibile ai terzi a causa della mancanza di data certa nel contratto di conto vendita. Inoltre, il motoveicolo non risulta inserito nell'elenco esenzioni.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale della tassa automobilistica per il periodo 2019

    L'eccezione di prescrizione è infondata a causa dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento notificato nel 2022 e della cartella di pagamento notificata nel 2024.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento per tasse automobilistiche 2021 senza atto di accertamento presupposto

    La cartella è stata emessa e notificata legittimamente ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione per la tassa automobilistica.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    Le spese di lite sono compensate nei confronti dell'Agente della Riscossione, considerate le ragioni della decisione.

  • Accolto
    Inammissibilità delle questioni di merito per mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto

    La pretesa tributaria relativa all'anno di imposta 2019 è diventata inoppugnabile a seguito della rituale notifica dell'atto di accertamento nel 2022, rendendo inammissibili i motivi di opposizione attinenti al merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1056
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1056
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo