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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 467/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Casoli (CH), via Selva Parte_1
Piana n. 99, presso lo studio dell'Avv. Anna Franca Rossetti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del 12.04.2019;
ATTORE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Ministro p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 27.04.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione. pagina 1 di 9 Con atto di citazione depositato in data 22.03.2021 Parte_1 riassumeva presso l'intestato Tribunale il procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza emessa in data 10.03.2021 dal Tribunale di
Lanciano, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito: A) ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di qualsiasi diritto reale (in particolare di livello o enfiteusi) sui terreni di proprietà dell'attore, in particolare della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale
a due lati, e , proprietà salvo altri, Parte_2 Per_1 Pt_3 riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella
700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, e per l'effetto; B)
ORDINARE al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della decisione nei registri immobiliari;
C) in subordine, ove la convenuta dovesse produrre idonea documentazione volta a provare l'esistenza di un diritto reale e previo esame della stessa, ACCERTARE E DICHIARE in capo agli attori l'usucapione della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale a due lati, e , proprietà salvo altri, riportato Parte_2 Per_1 Pt_3 nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p.
T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, essendo il detto bene posseduto in maniera continua, pacifica ed ininterrotta senza pagare alcun canone di affitto
e senza che alcuno ne rivendicasse la proprietà, in forza di un atto idoneo, che ne attribuiva la piena proprietà ai danti causa degli esponenti;
D) in via ulteriormente subordinata e previo esame della documentazione prodotta da controparte a fondamento dei propri diritti e del canone eventualmente previsto, DICHIARARE ESTINTO qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 l. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro
o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue;
E)
pagina 2 di 9 CONDANNARE, inoltre, la convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Alla prima udienza del 05.10.2021, verificata la regolarità della notifica, attesa la mancata costituzione in giudizio veniva dichiarata la contumacia del convenuto , nonché assegnati alle parti i termini di cui Controparte_1 all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con successiva ordinanza del 15.11.2022 veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti “Previo esame degli atti e documenti depositati in giudizio, effettuato ogni opportuno sopralluogo anche presso pubblici uffici, il C.T.U.: 1) descriva brevemente l'immobile sito nel Catasto del
Comune di Perano al foglio 2 particella 700, sub 1, p. T-1, cat. A4, Cl. 1, vani
7,5, rendita 244,03 oggetto di causa, precisandone la natura, lo stato attuale ed ogni eventuale modificazione intervenuta e ritenuta di interesse per la soluzione della controversia;
2) ricostruisca altresì la proprietà dell'immobile di cui al punto precedente, verificando l'esistenza del diritto reale di enfiteusi sul bene in favore del Fondo per il culto;
3) in caso di esito positivo, calcoli il valore attuale dell'immobile al fine di verificare l'eventuale estinzione del diritto reale in parola, per effetto dell'art. 60 della L.n.222/1985”.
Il perito nominato, Geom. prestava il giuramento Persona_2 all'udienza del 24.01.2023 e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data
19.07.2023.
Alla successiva udienza del 23.01.2024 veniva rigettata la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attrice e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle medesime forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice precisava le conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'attore deduce di aver acquistato, con atto di compravendita per notaio dott. di Lanciano, Rep. n. 71540, racc. n. 18787, il diritto Persona_3 di enfiteusi sulla porzione di fabbricato per civile abitazione, con circostante pagina 3 di 9 corte, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03. Evidenzia che nel richiamato atto di compravendita “si precisa che il suddetto immobile risulta gravato da diritto del concedente in favore del , con Controparte_1 sede in Perano;
al riguardo i venditori dichiarano di non aver mai corrisposto alcun canone di natura enfiteutica all'Ente concedente”, mentre l'art. V, chiarisce che “in ordine alla provenienza, i venditori dichiarano che quanto alienato è loro pervenuto, in ragione di un mezzo ciascuno, in virtù di atto di cessione di diritti a rogito del Notaio di Roma in data 17 Persona_4 febbraio 1994, rep. n. 54348, trascritto a Chieti il 2 marzo 1994, al n. 2679
R.P. All'uopo, i venditori precisano che, anche se dalle risultanze catastali risulta un canone enfiteutico (Fondo per il culto), il titolo di provenienza innanzi citato ha negoziato la proprietà ed è stato trascritto da più di 10 (dieci) anni e che alcun canone è stato mai corrisposto dai venditori stessi, come questi ultimi dichiarano ed attestano”.
Deduce, inoltre, che i beni oggetto dell'atto di compravendita sono stati negoziati a titolo di proprietà in tutti gli atti precedenti e segnatamente: i) nel testamento pubblico del 3 marzo 1954 avanti il notaio Persona_5
registrato a Lanciano il 26 luglio 1967, a seguito di verbale di
[...] registrazione n. 5323 di repertorio;
ii) nell'atto di compravendita del 19 giugno
1971 per notaio dott. rep. n. 8958, racc. n. 2879, in cui Persona_6
vende i beni ereditati con testamento pubblico di cui al Persona_7 punto precedente.
L'attore precisa, altresì, di aver svolto accurate analisi presso l'Archivio di
Stato di Chieti, dal quale risulta che nel Comune di Perano “non vi è alcun Cont riferimento di proprietà e/o comproprietà del citato ”. Conclude, quindi, sostenendo che sui beni gravati da enfiteusi non si configura alcun diritto reale in re aliena, non sussistendo alcun titolo idoneo a giustificare l'esistenza di un tale diritto in capo al , ed agisce pertanto in giudizio Controparte_1 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto in parola.
In subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto dovesse produrre idonea documentazione volta a provare l'esistenza di un tale diritto, chiede accertarsi l'intervenuta usucapione sul bene, essendo i terreni posseduti in maniera pagina 4 di 9 continua, pacifica ed ininterrotta senza pagare alcun canone di affitto e senza che alcuno ne rivendicasse la proprietà, in forza di un atto idoneo, che ne attribuiva la piena proprietà ai danti causa dell'attore. In via ulteriormente subordinata, chiede dichiararsi estinto qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 l. n. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
Il , sebbene ritualmente evocato, non ha inteso costituirsi nel CP_1 presente giudizio, venendo pertanto dichiarato contumace all'udienza del
05.10.2021.
2. La domanda principale formulata dall'attore, da qualificarsi alla stregua di un'azione negatoria ex art. 949 c.c. (cfr. le conclusioni “ACCERTARE E
DICHIARARE l'inesistenza di qualsiasi diritto reale (in particolare di livello o enfiteusi) sui terreni di proprietà dell'attore, in particolare della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale a due lati, e , proprietà Parte_2 Per_1
salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al Pt_3 foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, e per
l'effetto; B) ORDINARE al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della decisione nei registri immobiliari”) deve essere dichiarata inammissibile, nei termini di seguito precisati.
Dall'esame dei fatti prospettati dall'attore, infatti, emerge la carenza di interesse ad agire. Al riguardo, si è chiarito che l'interesse ad agire sorge quando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.08.2002, n. 12607).
Successivamente, si è ammesso che l'interesse ad agire in negatoria servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di pagina 5 di 9 inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 08.03.2010, n. 5569). Nella specie, l'attore non ha allegato e nemmeno dedotto la sussistenza di qualsiasi inequivoca pretesa reale affermata dalla controparte – il Ministero ovvero il Controparte_1
– sul bene immobile oggetto di causa, limitandosi a lamentare la presenza
[...] del diritto reale nel catasto del Comune di Perano, con la conseguenza che manca l'interesse ad agire, nei termini in cui è stato individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in tal modo comportando una pronuncia di inammissibilità (cfr. Trib. Brescia, Sez. III, 06.12.2018, n. 3324).
Ad ogni buon conto, pur volendo riconoscere la sussistenza di un interesse ad agire per la sola presenza in catasto del riferimento al F.E.C. – sebbene la documentazione catastale, come noto, non costituisce elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di proprietà e, conseguentemente, anche degli altri diritti reali (cfr. da ultimo Corte d'App. Napoli, Sez. IV, 09.02.2023, n.
539) - mancherebbe comunque il presupposto principale alla base dell'azione negatoria servitutis, costituito dalla presenza di un valido titolo di acquisto.
L'azione in parola, infatti, tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà — neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte — essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.03.2025, n. 6806; Cass. civ., Sez. II, 08.01.2025, n. 392).
Orbene, il titolo di acquisto su cui si fonda la legittimazione dell'attore è costituito dall'atto di compravendita per notaio dott. di Persona_3
Lanciano, Rep. n. 71540, racc. n. 18787, con cui ha Parte_1 acquistato da e non già il diritto di CP_3 Controparte_4
pagina 6 di 9 piena proprietà, ma solamente il diritto di enfiteusi sulla porzione di fabbricato per civile abitazione, con circostante corte, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5
R.C.E. 244,03 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore). Dunque, l'odierno attore agisce in giudizio per sentir accertare l'insussistenza dei diritti del concedente, sebbene abbia acquistato il diritto proprio dall'enfiteuta, ai sensi dell'art. 965
c.c.
Ciò che lamenta l'attore, piuttosto, è il presunto conflitto tra il diritto effettivamente esercitato sull'immobile e quello asseritamente vantato dal
F.E.C., sulla scorta di quanto emerge dalle risultanze catastali, confitto che avrebbe potuto essere risolto mediante l'esercizio dell'azione di rivendicazione.
Al riguardo, non appare superfluo ricordare che l'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto
è un eventuale conflitto tra titoli (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.08.2002, n. 12233).
3. Non potrà essere accolta nemmeno la domanda di usucapione avanzata dall'attore in via subordinata.
In primo luogo, chiaramente non risulta trascorso il termine ventennale – ma nemmeno quello abbreviato decennale – rispetto al momento dell'acquisto del diritto di enfiteusi da parte del avvenuto in data 22.07.2016, Parte_1 data in cui l'attore era certamente consapevole di non aver acquisito la piena proprietà del bene.
Peraltro, come chiarito recentemente dalla Cassazione, nemmeno l'eventuale vendita della piena proprietà da parte dell'enfiteuta avrebbe consentito il decorso del termine utile per usucapire. L'enfiteusi, infatti, è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso ad usucapionem, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza pagina 7 di 9 del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30.05.2025,
n. 14558).
Nel caso di specie, inoltre, e , CP_3 Controparte_4 nell'atto del 22.07.2016, hanno espressamente venduto il solo diritto di enfiteusi, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la prova per testi richiesta dall'attore nella seconda memoria istruttoria, finalizzata ad accertare la circostanza che i venditori avevano maturato i requisiti per l'usucapione.
L'eventuale possesso ininterrotto e continuativo dei danti causa a partire dal
1994, dunque, non può ritenersi utile per l'attore ai fini dell'art. 1146, comma II
c.c., in ragione dell'espressa negoziazione del solo diritto di enfiteusi nell'atto del 22.07.2016.
4. Infine, anche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata dall'attore, finalizzata a dichiarare estinto qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 della l. n. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio
1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue, non potrà essere accolta. Infatti, l'accertamento dell'estinzione di diritti altrui sull'immobile si risolve in una domanda di negatoria servitù ex art. 949 c.c., che sconta i medesimi profili di inammissibilità sopra richiamati in relazione alla domanda principale.
5.1 Nulla sulle spese del giudizio, in ragione della contumacia del convenuto.
5.2 In ragione della soccombenza, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.07.2023, dovranno essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 467/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande di negatoria servitù avanzate dall'attore nei confronti del Controparte_1
;
[...]
2) rigetta la domanda di usucapione formulata da nei Parte_1 confronti del convenuto;
3) nulla sulle spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.07.2023.
L'Aquila, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Casoli (CH), via Selva Parte_1
Piana n. 99, presso lo studio dell'Avv. Anna Franca Rossetti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del 12.04.2019;
ATTORE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Ministro p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 27.04.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione. pagina 1 di 9 Con atto di citazione depositato in data 22.03.2021 Parte_1 riassumeva presso l'intestato Tribunale il procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza emessa in data 10.03.2021 dal Tribunale di
Lanciano, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito: A) ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di qualsiasi diritto reale (in particolare di livello o enfiteusi) sui terreni di proprietà dell'attore, in particolare della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale
a due lati, e , proprietà salvo altri, Parte_2 Per_1 Pt_3 riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella
700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, e per l'effetto; B)
ORDINARE al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della decisione nei registri immobiliari;
C) in subordine, ove la convenuta dovesse produrre idonea documentazione volta a provare l'esistenza di un diritto reale e previo esame della stessa, ACCERTARE E DICHIARE in capo agli attori l'usucapione della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale a due lati, e , proprietà salvo altri, riportato Parte_2 Per_1 Pt_3 nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p.
T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, essendo il detto bene posseduto in maniera continua, pacifica ed ininterrotta senza pagare alcun canone di affitto
e senza che alcuno ne rivendicasse la proprietà, in forza di un atto idoneo, che ne attribuiva la piena proprietà ai danti causa degli esponenti;
D) in via ulteriormente subordinata e previo esame della documentazione prodotta da controparte a fondamento dei propri diritti e del canone eventualmente previsto, DICHIARARE ESTINTO qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 l. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro
o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue;
E)
pagina 2 di 9 CONDANNARE, inoltre, la convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Alla prima udienza del 05.10.2021, verificata la regolarità della notifica, attesa la mancata costituzione in giudizio veniva dichiarata la contumacia del convenuto , nonché assegnati alle parti i termini di cui Controparte_1 all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con successiva ordinanza del 15.11.2022 veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti “Previo esame degli atti e documenti depositati in giudizio, effettuato ogni opportuno sopralluogo anche presso pubblici uffici, il C.T.U.: 1) descriva brevemente l'immobile sito nel Catasto del
Comune di Perano al foglio 2 particella 700, sub 1, p. T-1, cat. A4, Cl. 1, vani
7,5, rendita 244,03 oggetto di causa, precisandone la natura, lo stato attuale ed ogni eventuale modificazione intervenuta e ritenuta di interesse per la soluzione della controversia;
2) ricostruisca altresì la proprietà dell'immobile di cui al punto precedente, verificando l'esistenza del diritto reale di enfiteusi sul bene in favore del Fondo per il culto;
3) in caso di esito positivo, calcoli il valore attuale dell'immobile al fine di verificare l'eventuale estinzione del diritto reale in parola, per effetto dell'art. 60 della L.n.222/1985”.
Il perito nominato, Geom. prestava il giuramento Persona_2 all'udienza del 24.01.2023 e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data
19.07.2023.
Alla successiva udienza del 23.01.2024 veniva rigettata la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attrice e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle medesime forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice precisava le conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'attore deduce di aver acquistato, con atto di compravendita per notaio dott. di Lanciano, Rep. n. 71540, racc. n. 18787, il diritto Persona_3 di enfiteusi sulla porzione di fabbricato per civile abitazione, con circostante pagina 3 di 9 corte, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03. Evidenzia che nel richiamato atto di compravendita “si precisa che il suddetto immobile risulta gravato da diritto del concedente in favore del , con Controparte_1 sede in Perano;
al riguardo i venditori dichiarano di non aver mai corrisposto alcun canone di natura enfiteutica all'Ente concedente”, mentre l'art. V, chiarisce che “in ordine alla provenienza, i venditori dichiarano che quanto alienato è loro pervenuto, in ragione di un mezzo ciascuno, in virtù di atto di cessione di diritti a rogito del Notaio di Roma in data 17 Persona_4 febbraio 1994, rep. n. 54348, trascritto a Chieti il 2 marzo 1994, al n. 2679
R.P. All'uopo, i venditori precisano che, anche se dalle risultanze catastali risulta un canone enfiteutico (Fondo per il culto), il titolo di provenienza innanzi citato ha negoziato la proprietà ed è stato trascritto da più di 10 (dieci) anni e che alcun canone è stato mai corrisposto dai venditori stessi, come questi ultimi dichiarano ed attestano”.
Deduce, inoltre, che i beni oggetto dell'atto di compravendita sono stati negoziati a titolo di proprietà in tutti gli atti precedenti e segnatamente: i) nel testamento pubblico del 3 marzo 1954 avanti il notaio Persona_5
registrato a Lanciano il 26 luglio 1967, a seguito di verbale di
[...] registrazione n. 5323 di repertorio;
ii) nell'atto di compravendita del 19 giugno
1971 per notaio dott. rep. n. 8958, racc. n. 2879, in cui Persona_6
vende i beni ereditati con testamento pubblico di cui al Persona_7 punto precedente.
L'attore precisa, altresì, di aver svolto accurate analisi presso l'Archivio di
Stato di Chieti, dal quale risulta che nel Comune di Perano “non vi è alcun Cont riferimento di proprietà e/o comproprietà del citato ”. Conclude, quindi, sostenendo che sui beni gravati da enfiteusi non si configura alcun diritto reale in re aliena, non sussistendo alcun titolo idoneo a giustificare l'esistenza di un tale diritto in capo al , ed agisce pertanto in giudizio Controparte_1 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto in parola.
In subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto dovesse produrre idonea documentazione volta a provare l'esistenza di un tale diritto, chiede accertarsi l'intervenuta usucapione sul bene, essendo i terreni posseduti in maniera pagina 4 di 9 continua, pacifica ed ininterrotta senza pagare alcun canone di affitto e senza che alcuno ne rivendicasse la proprietà, in forza di un atto idoneo, che ne attribuiva la piena proprietà ai danti causa dell'attore. In via ulteriormente subordinata, chiede dichiararsi estinto qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 l. n. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
Il , sebbene ritualmente evocato, non ha inteso costituirsi nel CP_1 presente giudizio, venendo pertanto dichiarato contumace all'udienza del
05.10.2021.
2. La domanda principale formulata dall'attore, da qualificarsi alla stregua di un'azione negatoria ex art. 949 c.c. (cfr. le conclusioni “ACCERTARE E
DICHIARARE l'inesistenza di qualsiasi diritto reale (in particolare di livello o enfiteusi) sui terreni di proprietà dell'attore, in particolare della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da sette virgola cinque vani catastali su due piani (terra e primo sottotetto), con circostante corte, il tutto confinante con strada comunale a due lati, e , proprietà Parte_2 Per_1
salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Perano al Pt_3 foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5 R.C.E. 244,03, e per
l'effetto; B) ORDINARE al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della decisione nei registri immobiliari”) deve essere dichiarata inammissibile, nei termini di seguito precisati.
Dall'esame dei fatti prospettati dall'attore, infatti, emerge la carenza di interesse ad agire. Al riguardo, si è chiarito che l'interesse ad agire sorge quando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.08.2002, n. 12607).
Successivamente, si è ammesso che l'interesse ad agire in negatoria servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di pagina 5 di 9 inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 08.03.2010, n. 5569). Nella specie, l'attore non ha allegato e nemmeno dedotto la sussistenza di qualsiasi inequivoca pretesa reale affermata dalla controparte – il Ministero ovvero il Controparte_1
– sul bene immobile oggetto di causa, limitandosi a lamentare la presenza
[...] del diritto reale nel catasto del Comune di Perano, con la conseguenza che manca l'interesse ad agire, nei termini in cui è stato individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in tal modo comportando una pronuncia di inammissibilità (cfr. Trib. Brescia, Sez. III, 06.12.2018, n. 3324).
Ad ogni buon conto, pur volendo riconoscere la sussistenza di un interesse ad agire per la sola presenza in catasto del riferimento al F.E.C. – sebbene la documentazione catastale, come noto, non costituisce elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di proprietà e, conseguentemente, anche degli altri diritti reali (cfr. da ultimo Corte d'App. Napoli, Sez. IV, 09.02.2023, n.
539) - mancherebbe comunque il presupposto principale alla base dell'azione negatoria servitutis, costituito dalla presenza di un valido titolo di acquisto.
L'azione in parola, infatti, tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà — neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte — essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.03.2025, n. 6806; Cass. civ., Sez. II, 08.01.2025, n. 392).
Orbene, il titolo di acquisto su cui si fonda la legittimazione dell'attore è costituito dall'atto di compravendita per notaio dott. di Persona_3
Lanciano, Rep. n. 71540, racc. n. 18787, con cui ha Parte_1 acquistato da e non già il diritto di CP_3 Controparte_4
pagina 6 di 9 piena proprietà, ma solamente il diritto di enfiteusi sulla porzione di fabbricato per civile abitazione, con circostante corte, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di Perano al foglio 2, particella 700 sub. 1 p. T-1 cat A4 Cl. 1 vani 7,5
R.C.E. 244,03 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore). Dunque, l'odierno attore agisce in giudizio per sentir accertare l'insussistenza dei diritti del concedente, sebbene abbia acquistato il diritto proprio dall'enfiteuta, ai sensi dell'art. 965
c.c.
Ciò che lamenta l'attore, piuttosto, è il presunto conflitto tra il diritto effettivamente esercitato sull'immobile e quello asseritamente vantato dal
F.E.C., sulla scorta di quanto emerge dalle risultanze catastali, confitto che avrebbe potuto essere risolto mediante l'esercizio dell'azione di rivendicazione.
Al riguardo, non appare superfluo ricordare che l'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto
è un eventuale conflitto tra titoli (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.08.2002, n. 12233).
3. Non potrà essere accolta nemmeno la domanda di usucapione avanzata dall'attore in via subordinata.
In primo luogo, chiaramente non risulta trascorso il termine ventennale – ma nemmeno quello abbreviato decennale – rispetto al momento dell'acquisto del diritto di enfiteusi da parte del avvenuto in data 22.07.2016, Parte_1 data in cui l'attore era certamente consapevole di non aver acquisito la piena proprietà del bene.
Peraltro, come chiarito recentemente dalla Cassazione, nemmeno l'eventuale vendita della piena proprietà da parte dell'enfiteuta avrebbe consentito il decorso del termine utile per usucapire. L'enfiteusi, infatti, è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso ad usucapionem, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza pagina 7 di 9 del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30.05.2025,
n. 14558).
Nel caso di specie, inoltre, e , CP_3 Controparte_4 nell'atto del 22.07.2016, hanno espressamente venduto il solo diritto di enfiteusi, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la prova per testi richiesta dall'attore nella seconda memoria istruttoria, finalizzata ad accertare la circostanza che i venditori avevano maturato i requisiti per l'usucapione.
L'eventuale possesso ininterrotto e continuativo dei danti causa a partire dal
1994, dunque, non può ritenersi utile per l'attore ai fini dell'art. 1146, comma II
c.c., in ragione dell'espressa negoziazione del solo diritto di enfiteusi nell'atto del 22.07.2016.
4. Infine, anche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata dall'attore, finalizzata a dichiarare estinto qualsiasi diritto della convenuta in forza dell'art. 60 della l. n. 222/85, in base al quale sono estinti, dal 1° gennaio
1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue, non potrà essere accolta. Infatti, l'accertamento dell'estinzione di diritti altrui sull'immobile si risolve in una domanda di negatoria servitù ex art. 949 c.c., che sconta i medesimi profili di inammissibilità sopra richiamati in relazione alla domanda principale.
5.1 Nulla sulle spese del giudizio, in ragione della contumacia del convenuto.
5.2 In ragione della soccombenza, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.07.2023, dovranno essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 467/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande di negatoria servitù avanzate dall'attore nei confronti del Controparte_1
;
[...]
2) rigetta la domanda di usucapione formulata da nei Parte_1 confronti del convenuto;
3) nulla sulle spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 25.07.2023.
L'Aquila, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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