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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1122/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C. F. ) Parte_2 P.IVA_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_3 C.F._2 dall'avv. Salvatore Barbera con domicilio eletto in Leonforte, via leopardi n. 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. IVA ), rappresentata e difesa per mandato in atti CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Riccardo Schininà nel cui studio in Ragusa (RG), Corso Vittorio Veneto n. 165 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 APPELLATA
CONCLUSIONI
La Corte, decorso il termine concesso a tutto il 12.11.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e sulle conclusioni in esse formulate, tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 315/2024, pubblicata in data 20.2.2024, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a precetto proposta da , da e da Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
In sintesi, e per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui si denunciava la illegittimità dell'atto di precetto “per omessa regolare notifica del decreto ingiuntivo” perché, premesso che secondo la giurisprudenza della S.C. soltanto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere fatta valere attraverso l'opposizione all'esecuzione mentre la mera nullità della stessa avrebbe dovuto essere contestata mediante lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. 9050/2020, che richiama Cass.
17308/2015, 25713/2014, 1219/2014, 8126/2010, 15892/2009, 8011/2009, 19799/2006, 9938/2005,
19239/2004, 10495/2004, 10222/2001 e 5884/1999), e richiamati i precedenti della S.C. in tema di distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, nel caso a mani il vizio denunciato dagli opponenti, consistente nella intervenuta notifica del decreto ingiuntivo presso un indirizzo (Nissoria, via Vittorio
Emanuele n. 10) diverso da quello di residenza (all'epoca, in Germania, sì come risultante dall'AIRE), andava ricondotto alle ipotesi di nullità, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata in sede esecutiva avendo gli opponenti dovuto piuttosto proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Avverso la detta sentenza , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 proponevano appello.
[...]
Si costituiva in giudizio (già chiedendone CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto.
pagina 2 di 5 All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno denunciato che il primo giudice avrebbe “errato nel ritenere che la mancata notificazione del titolo esecutivo non comporti un'invalidità del successivo atto di precetto” ed hanno poi sostenuto che il vizio di notifica denunciato avrebbe integrato una ipotesi di inesistenza della stessa.
Ritiene la Corte che nella prima parte il motivo di gravame si appalesa inammissibile, atteso che il
Tribunale non affatto ritenuto che “la mancata notificazione del titolo esecutivo non comporti un'invalidità del successivo atto di precetto”, avendo piuttosto distinto i casi di inesistenza da quelli di nullità della notifica del decreto ingiuntivo e conseguentemente distinto, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, gli strumenti approntati dall'ordinamento per fare valere gli uni e gli altri
(opposizione all'esecuzione in caso di inesistenza, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di nullità), escludendo che quello incoato dagli opponenti fosse quello corretto perché la notifica del decreto ingiuntivo non poteva essere ritenuta inesistente.
Piuttosto va osservato come gli appellanti non abbiano in alcun modo impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale, sulla base del più volte citato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che l'unico strumento utilizzabile per fare valere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo fosse costituito dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., preferendo contestare, nel merito, la qualificazione del vizio offerta dal primo giudice con argomentazioni che la Corte non può condividere.
Invero, premesso che il Tribunale ha ritenuto che: “- l'inesistenza della notifica è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e precisamente tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
pagina 3 di 5 definitiva, omessa;
il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto (cfr.
Cass. Sez. Un. 14916/2016; nello stesso senso, fra tante, Cass. 34161/2022, 26511/2022, 20418/2020,
13161/2020, 26328/2019 e 14365/2019)”, non è corretto sostenere, come invece fanno gli appellanti, che nel caso a mani (in cui la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo immediatamente precedente a quello risultante a seguito del trasferimento di all'estero dall'ufficiale giudiziario a Parte_1 mezzo posta e si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il mancato ritiro entro 10 gg. dalla spedizione della CAD), non sia dato ravvisare il “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento” atteso che, contrariamente a quanto affermato dai predetti, quello a mani è un caso in cui la notifica deve considerarsi “ex lege” eseguita (il che non vuol dire che sia regolare, bensì che non sia inesistente e vada ritenuta nulla), mentre invece, come correttamente opinato dal primo giudice sulla base della giurisprudenza da lui richiamata “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto”, sembrando appena il caso di aggiungere che in fattispecie esattamente identica a quella a mani la S.C. abbia chiarito che: “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cass., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4529).
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello merita di essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'appellata che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1122/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_3
Ragusa, n. 315/2024, pubblicata in data 20.2.2024: rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario dell'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1122/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C. F. ) Parte_2 P.IVA_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_3 C.F._2 dall'avv. Salvatore Barbera con domicilio eletto in Leonforte, via leopardi n. 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. IVA ), rappresentata e difesa per mandato in atti CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Riccardo Schininà nel cui studio in Ragusa (RG), Corso Vittorio Veneto n. 165 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 APPELLATA
CONCLUSIONI
La Corte, decorso il termine concesso a tutto il 12.11.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e sulle conclusioni in esse formulate, tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 315/2024, pubblicata in data 20.2.2024, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a precetto proposta da , da e da Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
In sintesi, e per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui si denunciava la illegittimità dell'atto di precetto “per omessa regolare notifica del decreto ingiuntivo” perché, premesso che secondo la giurisprudenza della S.C. soltanto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere fatta valere attraverso l'opposizione all'esecuzione mentre la mera nullità della stessa avrebbe dovuto essere contestata mediante lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. 9050/2020, che richiama Cass.
17308/2015, 25713/2014, 1219/2014, 8126/2010, 15892/2009, 8011/2009, 19799/2006, 9938/2005,
19239/2004, 10495/2004, 10222/2001 e 5884/1999), e richiamati i precedenti della S.C. in tema di distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, nel caso a mani il vizio denunciato dagli opponenti, consistente nella intervenuta notifica del decreto ingiuntivo presso un indirizzo (Nissoria, via Vittorio
Emanuele n. 10) diverso da quello di residenza (all'epoca, in Germania, sì come risultante dall'AIRE), andava ricondotto alle ipotesi di nullità, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata in sede esecutiva avendo gli opponenti dovuto piuttosto proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Avverso la detta sentenza , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 proponevano appello.
[...]
Si costituiva in giudizio (già chiedendone CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto.
pagina 2 di 5 All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno denunciato che il primo giudice avrebbe “errato nel ritenere che la mancata notificazione del titolo esecutivo non comporti un'invalidità del successivo atto di precetto” ed hanno poi sostenuto che il vizio di notifica denunciato avrebbe integrato una ipotesi di inesistenza della stessa.
Ritiene la Corte che nella prima parte il motivo di gravame si appalesa inammissibile, atteso che il
Tribunale non affatto ritenuto che “la mancata notificazione del titolo esecutivo non comporti un'invalidità del successivo atto di precetto”, avendo piuttosto distinto i casi di inesistenza da quelli di nullità della notifica del decreto ingiuntivo e conseguentemente distinto, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, gli strumenti approntati dall'ordinamento per fare valere gli uni e gli altri
(opposizione all'esecuzione in caso di inesistenza, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di nullità), escludendo che quello incoato dagli opponenti fosse quello corretto perché la notifica del decreto ingiuntivo non poteva essere ritenuta inesistente.
Piuttosto va osservato come gli appellanti non abbiano in alcun modo impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale, sulla base del più volte citato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che l'unico strumento utilizzabile per fare valere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo fosse costituito dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., preferendo contestare, nel merito, la qualificazione del vizio offerta dal primo giudice con argomentazioni che la Corte non può condividere.
Invero, premesso che il Tribunale ha ritenuto che: “- l'inesistenza della notifica è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e precisamente tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
pagina 3 di 5 definitiva, omessa;
il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto (cfr.
Cass. Sez. Un. 14916/2016; nello stesso senso, fra tante, Cass. 34161/2022, 26511/2022, 20418/2020,
13161/2020, 26328/2019 e 14365/2019)”, non è corretto sostenere, come invece fanno gli appellanti, che nel caso a mani (in cui la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo immediatamente precedente a quello risultante a seguito del trasferimento di all'estero dall'ufficiale giudiziario a Parte_1 mezzo posta e si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il mancato ritiro entro 10 gg. dalla spedizione della CAD), non sia dato ravvisare il “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento” atteso che, contrariamente a quanto affermato dai predetti, quello a mani è un caso in cui la notifica deve considerarsi “ex lege” eseguita (il che non vuol dire che sia regolare, bensì che non sia inesistente e vada ritenuta nulla), mentre invece, come correttamente opinato dal primo giudice sulla base della giurisprudenza da lui richiamata “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto”, sembrando appena il caso di aggiungere che in fattispecie esattamente identica a quella a mani la S.C. abbia chiarito che: “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cass., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4529).
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello merita di essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'appellata che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1122/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_3
Ragusa, n. 315/2024, pubblicata in data 20.2.2024: rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario dell'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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