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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
P.u. n. 80-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
” domicilio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
VIA MANZONI 83 ALGHERO, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_3
Menghini e dall'Avv. Davide Sarina e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite inserimento nell'area web ex art. 40 co 7 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
che la società è stata cancellata in data 24.1.2024 e che, dal momento della sua costituzione, non ha mai depositato i bilanci;
che il decreto ingiuntivo su cui è fondata la domanda riporta un credito di euro 503.772 e risulta parzialmente soddisfatto (in misura di euro 400.000 circa) in esito all'esecuzione individuale;
considerato, inoltre, che, all'esito dell'istruttoria, emergono elementi che portano a ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento di crediti certi portati da titoli esecutivi non contestati;
che il credito detto è stato parzialmente estinto in esito alla procedura esecutiva;
che non risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario e che risulta un'esposizione debitoria verso per euro 16.000 circa. CP_1
Tutto ciò premesso si deve concludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, non avendo il debitore superato la presunzione di cui all'art 121 CII.
Quanto al presupposto dell'insolvenza, considerato che la società è stata cancellata e che
è inattiva, osservato che il debito nei confronti del ricorrente non è stato adempiuto nonostante sia fondato su decreto ingiuntivo non opposto e che la società non ha provveduto al regolare pagamento degli oneri contributivi;
che il credito del ricorrente, è basato su titolo giudiziario, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
pagina 2 di 4 si deve concludere che la società non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
” con sede in VIA MANZONI 83 ALGHERO,
[...] Parte_2
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 07/05/2025 ore 10.00
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 21/01/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
” domicilio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
VIA MANZONI 83 ALGHERO, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_3
Menghini e dall'Avv. Davide Sarina e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite inserimento nell'area web ex art. 40 co 7 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
che la società è stata cancellata in data 24.1.2024 e che, dal momento della sua costituzione, non ha mai depositato i bilanci;
che il decreto ingiuntivo su cui è fondata la domanda riporta un credito di euro 503.772 e risulta parzialmente soddisfatto (in misura di euro 400.000 circa) in esito all'esecuzione individuale;
considerato, inoltre, che, all'esito dell'istruttoria, emergono elementi che portano a ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento di crediti certi portati da titoli esecutivi non contestati;
che il credito detto è stato parzialmente estinto in esito alla procedura esecutiva;
che non risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario e che risulta un'esposizione debitoria verso per euro 16.000 circa. CP_1
Tutto ciò premesso si deve concludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, non avendo il debitore superato la presunzione di cui all'art 121 CII.
Quanto al presupposto dell'insolvenza, considerato che la società è stata cancellata e che
è inattiva, osservato che il debito nei confronti del ricorrente non è stato adempiuto nonostante sia fondato su decreto ingiuntivo non opposto e che la società non ha provveduto al regolare pagamento degli oneri contributivi;
che il credito del ricorrente, è basato su titolo giudiziario, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
pagina 2 di 4 si deve concludere che la società non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
” con sede in VIA MANZONI 83 ALGHERO,
[...] Parte_2
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 07/05/2025 ore 10.00
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 21/01/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4