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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 4207/2013 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO;
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) in proprio e quali eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. DRAGOTTA C.F._4
CECILIA;
CONVENUTI
Oggetto: simulazione contrattuale – azione di riduzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in data
11.02.2025, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato al
Dott. Valerio Medaglia, quale Giudice Istruttore, a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale n. 51/2022, dopo l'adozione della sentenza parziale depositata il 30.09.2022.
Ciò posto, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
e chiedendo accertarsi la natura simulata delle
[...] CP_2
compravendite concluse dalla defunta in data 09.12.2004, Persona_2
con atto a rogito del Notaio Rep. n. 26173 Racc. n. 13741 e con Per_3
ulteriore atto a rogito del Notaio Rep. n. 26176 Racc. n. 13743, e in Per_3
data 18.04.2005 con atto a rogito del Notaio Rep. n. 27152 Racc. n. Per_3
14458, procedersi alla riduzione delle donazioni dissimulate fino alla quota disponibile, con condanna dei convenuti e a CP_1 CP_2
corrispondere all'attrice l'importo di 278.644,25 euro, oltre a un sesto del valore dell'avviamento dell'azienda agricola, a titolo di quota di legittima pari a un sesto dell'asse ereditario.
Si sono costituiti e chiedendo dichiararsi la nullità CP_1 CP_2
della domanda di pagamento di un sesto dell'avviamento dell'azienda agricola, respingersi le domande di simulazione e, in subordine, disporre la riduzione delle donazioni, avendo riguardo al valore del compendio al netto delle migliorie e delle riparazioni eseguite dai convenuti e delle spese funebri o, in alternativa, deducendo dall'attivo ereditario i corrispondenti debiti dell'asse nei confronti dei convenuti.
Non si è costituito Persona_1
La parte attrice ha modificato le proprie domande con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Con sentenza n. 572/2022, depositata in data 30.09.2022, il Tribunale di
Grosseto, non definitivamente pronunciando, ha statuito quanto segue:
“- Dichiara la simulazione relativa dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti altrettante donazioni:
• atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 26173 – Raccolta n. 13741;
• atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 26176 – Raccolta n. 13743;
• atto di compravendita del 18 aprile 2005 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 27152 – Raccolta n. 14458;
- dichiara il diritto di ad essere reintegrata nella quota di legittima alla Parte_1
stessa spettante, in seguito alla apertura della successione di per la Persona_2
quota di 1/6 del valore del patrimonio ereditario così come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le necessarie determinazioni istruttorie.
- spese alla sentenza definitiva”.
Occorre rilevare che la sentenza suddetta ha accertato la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha affermato l'irrilevanza, ai fini del computo della massa fittizia, dell'avviamento dell'azienda agricola dedotto dall'attrice, questioni su cui questo collegio, nella presente decisione, non può adottare ulteriori determinazioni.
Nel prosieguo del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In data 15.07.2024 i convenuti davano atto con apposita istanza della morte di in data 04.01.2022, sicché veniva dichiarata l'interruzione del Persona_1
processo. Riassunto il processo, i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2
espressamente anche come eredi di Persona_1
All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di legge.
In via preliminare, alla luce delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dopo l'udienza del 11.02.2025, il collegio osserva che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica.
Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione dell'utilizzabilità, ai fini probatori, della scrittura privata intervenuta tra e gli Persona_2
odierni convenuti in data 20.06.2005 e costituente l'allegato n. 19 della seconda memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183 comma 6
c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo.
Invero, deve rilevarsi che la suddetta scrittura è stata depositata dai convenuti con la richiamata memoria istruttoria e la parte attrice, con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo, ha dichiarato di disconoscere la conformità all'originale della copia depositata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché l'autenticità della sottoscrizione della defunta apposta sulla seconda pagina Persona_2
del documento, ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c.
All'udienza di ammissione delle prove del 28.10.2014 il difensore di parte convenuta, alla luce del disconoscimento operato dalle controparti, ha proposto istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale dell'atto.
All'esito della suddetta udienza, la causa è stata rimessa ad altro Magistrato del
Tribunale per competenza tabellare.
Pertanto, l'udienza di ammissione delle prove è stata celebrata nuovamente in data 27.01.2015 e in tale udienza il difensore di parte convenuta ha ribadito l'istanza di verificazione del documento costituente l'allegato 19 del fascicolo di parte convenuta, producendo l'originale del documento oggetto di disconoscimento.
Non risulta dal verbale della suddetta udienza che la parte attrice abbia tempestivamente proceduto al disconoscimento dell'originale depositato dalla parte convenuta, essendosi la parte attrice limitata a insistere nelle richieste istruttorie formulate.
In comparsa conclusionale la parte convenuta ha insistito nella verificazione della scrittura, chiedendo procedersi all'espletamento di una CTU grafologica.
Ebbene, sulle questioni in esame il collegio osserva quanto segue. Circa il disconoscimento della conformità della copia della scrittura del
20.06.2005 all'originale operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria, lo stesso va ritenuto inefficace.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ. n.
16557/2019; Cass. Civ. n. 29993/2017; Cass. Civ. n. 27633/2018; Cass. Civ.
n. 14279; Cass. Civ. n. 40750/2021; Cass. Civ. n. 23213/2024).
Nel caso di specie, la parte attrice nella terza memoria istruttoria non ha specificato le ragioni sottese al disconoscimento, né gli specifici aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale, sicché il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace, sicché lo stesso va disatteso.
In ordine alla disconoscimento della sottoscrizione di Persona_2
operata da parte attrice con la terza memoria istruttoria, va osservato che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Civ. n. 33769/2019; Cass:
Civ. n. 7267/2014; Cass. Civ. n. 9202/2004). Ad ogni modo, è stato osservato altresì che “Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale” (Cass.
Civ. n. 194/1985; Cass. Civ. n. 5189/2002; Cass. Civ. n. 24022/2004; Cass.
Civ. n. 16551/2015; Cass. Civ. n. 7340/2022).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la parte che intenda ottenere la verificazione di una copia di scrittura privata disconosciuta è tenuta a produrre l'originale e, dopo tale produzione, la controparte deve proporre tempestivamente disconoscimento della sottoscrizione dell'originale e, in assenza di tale nuovo disconoscimento, il documento può essere utilizzato, in quanto appunto riconosciuto.
Nel caso di specie, la parte convenuta all'udienza di ammissione delle prove del 27.01.2015 ha proposto istanza di verificazione, producendo l'originale del documento disconosciuto, e la parte attrice, a fronte della produzione dell'originale, non ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione di apposta sull'originale. Persona_2
Ciò importa l'irrilevanza del disconoscimento della copia operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria e la conseguente utilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata, prodotta in copia con l'allegato 19 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta e in originale.
Alla luce delle considerazioni svolte, non occorre dare corso all'istanza di verificazione incidentale proposta da parte convenuta, né occorre espletare la
CTU grafologica sollecitata da parte convenuta. Ciò chiarito, alla luce di quanto evidenziato sullo svolgimento del processo, questo collegio, con la presente decisione, deve procedersi solamente al computo della massa fittizia e alla concretizzazione del diritto dell'attrice al conseguimento della quota di legittima stabilita dalla sentenza n. 572/2022 sopra richiamata, avendo questa già deciso le domande di simulazione proposte da parte attrice e affermato il diritto della stessa alla reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di un sesto.
Ciò posto, questo collegio osserva che è stato accertato con la sentenza n.
572/2022 il diritto dell'attrice alla reintegrazione della propria quota di legittima, rispetto all'eredità di madre della stessa e dei Persona_2
convenuti e nonché moglie di CP_1 CP_2 Persona_1
Inoltre, la sentenza suddetta ha altresì accertato che la quota di legittima spettante all'attrice è pari a un sesto della massa fittizia che sarebbe stata computata nel prosieguo del giudizio.
Va sin da ora precisato che non può ritenersi, come dedotto dalla parte convenuta, che la sentenza parziale abbia accertato con efficacia vincolante in questo processo che le spese per le migliorie allegate da questa siano da considerare comunque come debiti ereditari, laddove non rilevanti come migliorie, atteso che tale affermazione si risolve in una qualificazione giuridica che non può ritenersi vincolante per il presente giudizio e posto che la rimessione sul ruolo è stata operata dal collegio proprio al fine di valutare e accertare l'effettiva sussistenza delle poste debitorie allegate dai convenuti, sicché non può ritenersi che la sentenza abbia posto dei vincoli nell'odierno giudizio sulla individuazione e qualificazione delle spese dedotte dai convenuti come debiti ereditari.
Venendo a questo punto all'enunciazione dei principi che regolano la formazione della massa fittizia, funzionale alla quantificazione del valore di patrimonio ereditario spettante al legittimario, deve osservarsi che, secondo l'art. 553 c.c., “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
L'art. 555 c.c. dispone che “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”.
Secondo l'art. 556 c.c., “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Si ritiene comunemente che i debiti ereditari rilevanti per la formazione della massa fittizia siano, non solo i debiti contratti dal defunto quando era in vita, ma anche i debiti sorti per causa di morte dello stesso, come, a titolo esemplificativo, le spese funerarie.
In base all'art. 747 c.c., il valore degli immobili da riunire fittiziamente si computa alla data di apertura della successione;
l'art. 748 c.c. stabilisce che si devono dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione e devono computarsi in favore dello stesso le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa e non cagionate da sua colpa.
Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria
a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori
l'efficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 c.c., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata”
(Cass. Civ. n. 2621/1974; Cass. Civ. n. 5972/1979).
Inoltre, “la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente” (Cass. Civ. n. 24150/2015).
Le spese straordinarie, che possono considerarsi rilevanti ai fini dell'art. 748
c.c., sono invece solo quelle dovute a eventi straordinari o eccezionali (cfr.
Cass. civ. n. 1510/1964)
Ancora, l'art. 559 c.c. stabilisce inoltre che “Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”.
Ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi che, sensi dell'art. 560 c.c., “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che
è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Ad ogni modo, deve precisarsi che “Ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento
(per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”
(Cass. Civ. S.U. n. 13524/2006).
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'azione di riduzione, è possibile procedere all'analisi delle questioni poste dalle parti.
Innanzi tutto, risulta che è morta in data 19.06.2010 (cfr. Persona_2
all. 1 fasc. attrice) e che al momento della morte le erano sopravvissuti il marito morto nel corso di questa causa, e i figli Persona_1 Parte_1
e odierne parti in giudizio.
[...] CP_1 CP_2
Procedendo alla ricostruzione della massa fittizia relativa al patrimonio di ai sensi dell'art. 556 c.c., deve osservarsi che non risulta Persona_2
provata l'esistenza di beni appartenenti alla defunta al momento dell'apertura della successione.
Va osservato che, in citazione, l'attrice ha allegato l'esistenza del conto corrente n. 1829, cointestato tra la defunta e acceso presso la CP_1
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in cui si afferma il versamento in data
10.07.2002 e 02.11.2004 di un importo complessivo di 55.714,52 euro.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, l'importo sopra indicato risultava giacente sul conto corrente descritto alla data del
02.11.2004.
Nondimeno, la massa fittizia va accertata alla luce dei beni presenti al momento dell'apertura della successione ereditaria, sicché la suddetta allegazione appare irrilevante ai fini della ricostruzione della massa fittizia, considerato che lo stesso estratto conto depositato dall'attrice per comprovare il suddetto movimento contabile si arresta all'anno 2004 (cfr. all. 10 fasc. attrice).
Per gli stessi motivi, sono irrilevanti per la ricostruzione della massa fittizia gli estratti conto depositati con la seconda memoria istruttoria dall'attrice, attestando gli stessi la situazione contabile dei conti correnti indicati fino al
2005 (C/C n. 35835/78) e al 2006 (C/C n. 1829), occorrendo di contro la prova delle attività finanziarie riferibili alla defunta al momento dell'apertura della successione, avvenuta il 19.06.2010 (cfr. all.ti 12 e 13 fasc. attrice).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, va esclusa l'esistenza di beni ereditari nel patrimonio di al momento dell'apertura della Parte_2
successione, non essendo stati allegati altri beni, oltre le risultanze del suddetto conto corrente bancario, inesistenza che è stata peraltro attestata anche dalla sentenza parziale emessa in corso di causa (pag. 9).
Proseguendo nella ricostruzione della massa fittizia, risulta che con atto di compravendita, a rogito del Notaio del 09.12.2004 rep. n. 26173 – Per_3
Racc. n. 13741, ha venduto alla figlia Persona_2 CP_2
l'appartamento sito in Grosseto, loc. Principina a Mare, via della Trappola n.
150, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 76 sub. 7, oltre a magazzini censiti al C.F. di detto Comune al foglio n. 129, p.lla 76 sub. 6 e 5, e alla p.lla 103 sub 1, oltre a corte comune censita al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 121 sub. 4, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni specificamente descritti nell'atto; inoltre è trasferita alla convenuta
[...]
la quota di 1/2 della proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto CP_2
Comune al foglio 129, p.lle 96, 97, 98, (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Risulta altresì che con atto di compravendita, a rogito del Notaio del Per_3
09.12.2004 rep. n. 26176 – Racc. n. 13743, ha venduto al Persona_2
figlio il terreno sito in Grosseto, Loc. Principina a Mare, censito CP_1
al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 13, 15, 65, 92, 93, 91, 94, il fabbricato a uso deposito per cereali, censito al C.F. di detto Comune al foglio
129, p.lla 171, una autorimessa per attrezzi agricoli, censito al C.F. di detto
Comune al foglio 129, p.lla 172 (la rimessa) e p.lla 121 sub. 5 (la corte esclusiva di pertinenza), un ricovero attrezzi censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 173, una porzione di fabbricato ad uso deposito, censito al
C.F. di detto Comune al foglio 129 p.lla 103 sub. 2, oltre enti comuni di pertinenza descritti nell'atto, nonché la quota di 1/2 della proprietà di un terreno censito al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lla 96, 97, 98 (cfr. all.
4 fasc. attrice).
Infine, risulta che con atto di compravendita a rogito del notaio del Per_3
18.04.2005 Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, ha venduto a Persona_2
e a per la quota di 1/2 ciascuno, la nuda proprietà, CP_2 CP_1
riservandosi l'usufrutto, del fabbricato sito in Grosseto, loc. Principina a Mare
Via della Trappola, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129 p.lla 76 sub.
8, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni descritti nell'atto
(cfr. all. 5 fasc. attrice).
Con la sentenza n. 572/2022 depositata il 30.09.2022, questo Tribunale ha accertato che le suddette compravendite, in realtà, dissimulano delle donazioni di immobili operate da ai rispettivi acquirenti, odierni Persona_2
convenuti.
Pertanto, poiché i suddetti atti costituiscono donazioni, di essi deve tenersi conto ai fini della ricostruzione della massa fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c.
Ciò posto, la parte convenuta ha eccepito l'esecuzione di migliorie e riparazioni sugli immobili oggetto delle dissimulate donazioni, chiedendo che il valore delle stesse sia decurtato da quello degli immobili donati, ai sensi dell'art. 748 c.c., richiamato dall'art. 560 c.c.
Gli stessi convenuti hanno chiesto che il valore delle migliorie e riparazioni effettuate, ove non suscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 748 c.c., sia considerato quale debito ereditario di Persona_2
Al riguardo, richiamate le disposizioni di legge in precedenza descritte, deve osservarsi che le opere costituenti miglioramenti e le spese straordinarie che possono assumere rilevanza ai fini della ricostruzione della massa fittizia sono esclusivamente quelle insorte dal momento della conclusione delle donazioni fino al momento dell'apertura della successione.
Ciò si evince dal tenore dell'art. 748 c.c., che dà rilievo ai miglioramenti e alle spese straordinarie a favore del “donatario”, sicché assumono rilevanza solo i miglioramenti e le spese effettuati da colui che è donatario, ossia che abbia già concluso l'atto di donazione.
Inoltre, dovendosi apprezzare, ai sensi dell'art. 748 c.c., i miglioramenti e le spese straordinarie al tempo dell'apertura della successione, è evidente che non è possibile considerare i miglioramenti e le spese effettuate dopo il suddetto momento, non potendosi gli stessi apprezzare al tempo dell'apertura della successione.
Pertanto, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, saranno considerati solo i miglioramenti e le spese straordinarie che possano ritenersi effettuati nel periodo compreso tra la conclusione della donazione dissimulata (09.12.2004 e
18.04.2005) e l'apertura della successione (19.06.2010).
Ciò chiarito, al fine di stimare il patrimonio ereditario della defunta Parte_2
e al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle migliorie e delle riparazioni allegate dai convenuti, in relazione agli immobili oggetto delle donazioni, anche al fine di verificarne la esatta collocazione nel tempo, in corso di causa sono state assunte prove testimoniali ed è stata espletata una CTU, avente ad oggetto la valutazione e la stima degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Muovendo dalle migliorie e riparazioni che, secondo la parte convenuta, sono state eseguite da sugli immobili donati, le opere realizzate sarebbero CP_2
consistite in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1; rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro, come da allegato 2; installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro come da allegato 2; ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro, come da allegato 3; recinzioni pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro come da allegato 4;
-rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, come da allegati n. 5 e 6; demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per
DI D'CO di Grosseto per la spesa di 27.000,00 euro e, infine, ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di
6.300,00 euro, indicando nella somma di complessivi 144.817,25 euro l'importo delle migliorie e riparazioni effettuate.
Va fin da ora osservato che i convenuti non hanno fornito alcuna allegazione puntuale in relazione alla data o al periodo temporale in cui le suddette opere sarebbero state effettuate.
Ciò posto, alla luce delle valutazioni tecniche operate dalla CTU, che appaiono ragionevoli e prive di profili di manifesta illogicità, tenuto conto delle puntuali risposte fornite dalla consulente alle osservazioni formulate dalle parti e dei plurimi chiarimenti forniti dalla stessa su sollecitazione delle parti, considerando che la CTU si è attenuta, nel formulare le proprie valutazioni in ordine alla verifica dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, ai principi di diritto sopra richiamati, è possibile affermare che non può ritenersi rilevante, ai fini del presente giudizio, il miglioramento allegato da
[...]
consistente in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni CP_2
cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1.
Invero, il documento prodotto dai convenuti per dimostrare l'esecuzione delle opere contiene un'attestazione dell'imprenditore che le avrebbe materialmente eseguite per conto della convenuta secondo cui CP_2 Controparte_3 le stesse sarebbero state realizzate negli anni 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
L'esecuzione delle opere in esame è stata confermata dallo stesso
[...]
assunto come testimone all'udienza del 28.02.2023, il quale ha CP_3
confermato che, a metà degli anni '90, ha provveduto a eseguire impianti elettrici presso l'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. Principina
Mare, via della Trappola per conto della convenuta riconoscendo il CP_2
documento n. 1 allegato da parte convenuta.
Poiché le opere in esame risultano dunque eseguite prima della conclusione della donazione dell'immobile del 09.12.2004, non può ritenersi un miglioramento effettuato dal donatario ai fini dell'art. 748 c.c., dovendosi condividere sul punto le stesse conclusioni offerte dalla consulente sul punto.
Per le stesse ragioni, non può assumere rilievo anche la seconda opera allegata dalla convenuta ossia il rifacimento della pavimentazione ed infissi CP_2
in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro e installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro, posto che nel documento allegato 2, prodotto dai convenuti a dimostrazione dell'esecuzione dell'opera, consistente in una dichiarazione della società che avrebbe eseguito le opere, si attesta che i lavori sono stati eseguiti nel
1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 2 fasc. convenuti), come confermato da rappresentante della società, in sede di esame Testimone_1
testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposte ai cap. 4 e 5).
Pertanto, le opere in esame non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c., essendo state effettuate prima della donazione ricevuta da
[...]
in coerenza con le valutazioni offerte dalla stessa CTU. CP_2
Analogamente, come correttamente rilevato anche dalla CTU, la ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro risulta eseguita nell'anno 2000, prima della donazione ricevuta da come si desume CP_2 dalla dichiarazione del legale rappresentante della società Piombino Edilizia
S.r.l. MA TI, che avrebbe eseguito i relativi lavori, prodotta da parte convenuta (cfr. all. 3 fasc. convenuta), e come confermato dallo stesso
TI in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposta al capitolo 6).
In relazione all'apposizione di recinzioni con pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro, va osservato che parimenti non vi è adeguata prova in ordine alla collocazione temporale dell'opera.
Sul punto, va osservato che il documento prodotto dai convenuti a dimostrazione delle opere eseguite (cfr. all. 4 fasc. convenuti), come evidenziato dalla CTU, concerne la fornitura di “lastre luserna grigia a corpo” con trasporto, sicché non appare riferibile all'attività di apposizione di recinzioni con pali e reti della corte.
Inoltre, i testimoni assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi al riguardo.
Alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha realizzato in economia CP_2
la recinzione del fabbricato sito in Loc. Principina Mare via della Trappola mediante pali e rete a maglia sciolta, nonché della tettoia al piano terreno?”, il teste Controparte_3
ha risposto “Questa recinzione l'ho vista fare perché a un certo punto siamo andati a montare l'automazione del cancello e c'era questa recinzione, non so chi l'abbia costruita. La tettoia l'ho vista costruire, ma non l'ho costruita io, e sopra di essa abbiamo costruito il montaggio dell'impianto di condizionamento”.
Il teste non ha fornito indicazioni utili per la esatta collocazione temporale dell'opera e va rilevato che il è colui che ha eseguito gli impianti CP_3
elettrici per conto della nel 1996/1997 e nel 2000, come da CP_2
dichiarazione in precedenza richiamata (cfr. all. 1 fasc. convenuti), sicché appare plausibile ritenere che il teste, affermando di avere visto la recinzione, l'abbia percepita in quel periodo e, dunque, prima della donazione in favore di
CP_2
Il teste alla medesima domanda, ha risposto “E' vero, la Testimone_1
mia società ha eseguito la tettoia, quanto alla recinzione non ho eseguito la parte in muratura ma ho installato i pali in legno che si trovano sopra la parte muraria. Il periodo era il 2002 o 2003 all'incirca”, dichiarazione che pone comunque l'opera prima della conclusione della donazione in favore della CP_2
Il teste MA TI ha risposto alla suddetta domanda: “E' vero, non ho eseguito io questi lavori, ma so che li ha fatti”, precisando che “so questo fatto perché ho assistito all'esecuzione di questi lavori mentre con la mia impresa eseguivo i lavori di nostra pertinenza o in occasioni successive, non ricordo esattamente”.
Va osservato che il TI ha dichiarato (cfr. all. 3 fasc. convenuti) di avere eseguito lavori edili presso l'abitazione della convenuta nel 2000, sicché, ancora una volta, appare confermato che i lavori in esame sono stati eseguiti prima della donazione in favore di CP_2
Pertanto, anche le opere in esame non possono assumere rilievo ai fini dell'art. 748 c.c. per le ragioni enunciate in precedenza.
Circa il rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, va osservato che le fatture prodotte dai convenuti (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. convenuti), pur riportando la data del 19.10.2005 e del 22.09.2005, contengono un generico riferimento a “lavori eseguiti per Vs. conto presso la
Vs. unità immobiliare sita in Principina a Mare Strada Provinciale La Trappola
n. 150” e nella fattura del 19.10.2005 si rinvia a un consuntivo allegato che non risulta prodotto.
La estrema genericità del contenuto delle fatture non consente di riferire le stesse ai lavori di rifacimento dell'impianto idraulico allegati dalla convenuta.
Inoltre, le testimonianze assunte non consentono di conferire rilievo ai lavori in esame. Invero, il teste MA TI, legale rappresentante della Piombino
Edilizia S.r.l., cui sono riferite le fatture sopra richiamate, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha commissionato alla Piombino Edilizia s.r.l. il CP_2
rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. Principina Mare, via della Trappola, pagando la somma di
€. 27.000,00?” ha risposto: “Credo di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, sicché il teste ha fornito una risposta molto generica e priva di solidi riferimenti temporali.
Inoltre, va osservato che alla domanda “vero che, in particolare a metà degli anni '90 la sig.ra ha realizzato opere murarie, il rifacimento dell'impianto idraulico, CP_2
nuovi infissi e pavimentazioni ed il rifacimento degli impianti elettrici interni ed esterni dell'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. Principina Mare, via della Trappola, oggi di sua proprietà?” il teste ha confermato i fatti, Controparte_3
specificando di avere provveduto solo agli impianti elettrici, sicché
l'installazione del nuovo impianto idraulico è rimasto privo di solidi riscontri.
Ciò importa che non è possibile considerare tale opera ai fini della ricostruzione della massa fittizia, in conformità alle stesse valutazioni offerte dalla CTU.
In relazione all'opera di demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per DI D'CO di Grosseto per la spesa di 27.000,00 euro va osservato che la parte convenuta non ha indicato né prodotto alcun documento che comprovi tale spesa o l'opera in esame.
Inoltre, il teste MA TI, come evidenziato in precedenza, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha commissionato alla CP_2
Piombino Edilizia s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. Principina Mare, via della
Trappola, pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “Credo di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, dichiarazione del tutto generica e priva di riferimenti temporali, sicché la stessa non appare idonea a confortare l'allegazione della convenuta.
Né è possibile ritenere idonee al suddetto scopo probatorio le risposte fornite dai testimoni alla domanda “vero che, a partire dagli anni '90 e fino a circa metà degli anni 2000, la sig.ra ha provveduto a ristrutturare il fabbricato principale e, in CP_2
particolare, l'abitazione ed i magazzini posti al piano terreno, siti in loc. Principina Mare, via della Trappola, oggi di sua proprietà?” a cui il teste ha risposto: “E' CP_3
vero, lo so in quanto ho eseguito io i lavori, è stata e il marito a chiedermi CP_2 CP_4
di svolgere questi lavori”, il teste ha risposto: “E' vero, la mia società ha Tes_1
eseguito una parte dei lavori” e il teste TI ha risposto: “E' vero, una parte dei lavori li ho eseguiti io con la mia impresa”.
Stante la genericità della domanda sul piano temporale e non menzionando la stessa l'importo di 27.000,00 euro allegato dalla convenuta, alla luce del fatto che i testi hanno meramente confermato di avere eseguito parte dei lavori richiesti dalla deve ritenersi che le risposte fornite dai testi alla suddetta CP_2
domanda non consentono una precisa collocazione temporale dell'attività allegata dalla convenuta, che resta comunque genericamente indicata in comparsa di costituzione.
Infine, la convenuta deduce di avere proceduto alla ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro.
Sul punto, va evidenziato che la convenuta non ha addotto uno specifico documento a dimostrazione di tale opera.
Il teste ha dichiarato di avere costruito una tettoia Testimone_1
presso l'abitazione della convenuta indicando, tuttavia, il periodo CP_2
del 2002 o 2003 come periodo in cui è avvenuta la realizzazione (cap. 7); il teste ha confermato di avere visto la tettoia, pur non avendola CP_3 realizzata egli stesso;
il teste TI ha confermato in generale l'esecuzione della recinzione e della tettoia.
Al riguardo, va osservato che la CTU, all'esito degli accertamenti peritali svolti, ha riferito che il fabbricato menzionato nella compravendita intercorsa tra la e il figlio e censito al foglio 129 p.lla 173 (indicato Per_2 CP_1
come edificio G nella consulenza) “funge principalmente da tettoia, offrendo riparo per i veicoli. Tuttavia, la tettoia menzionata nell'atto di compravendita in oggetto non è più presente;
essa è stata demolita e sostituita dalla struttura raffigurata nelle fotografie contenute nell'allegato 46. Le differenze tra le due tettoie sono chiaramente illustrate nell'allegato 11. La tettoia originale, come descritta nei documenti catastali, aveva dimensioni di 12,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza e presentava quattro aperture intervallate da pali di legno. Nel registro comunale non sono state individuate tracce relative alla realizzazione di questa struttura. La tettoia attualmente presente è stata costruita con pali di legno e presenta una copertura anch'essa in legno. Questa nuova tettoia, la cui concessione è regolarmente documentata nell'anno 2005, misura 9,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza, coprendo un'area totale di 32,49 mq. Pare che questa "nuova tettoia" abbia completamente rimpiazzato la struttura precedente”.
La CTU, nello stimare l'aumento di valore prodotto dalla suddetta opera, ha evidenziato che “Questo edificio ha subito miglioramenti evidenti grazie alle pratiche edilizie effettuate nel periodo tra la donazione e l'apertura della successione. In particolare,
l'edificio precedente era di dimensioni superiori e aveva dati catastali diversi. Tuttavia, è stato demolito poiché non era stato costruito regolarmente. Di conseguenza, il miglioramento rappresenta il valore totale dell'attuale fabbricato”, stimato in 8.122,50 euro.
Alla luce degli accertamenti peritali compiuti dalla CTU e delle valutazioni tecniche offerte, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, il collegio ritiene che possa ritenersi provata la miglioria dedotta dalla convenuta eseguita dopo la conclusione della donazione del 09.12.2004 e CP_2 prima della morte della sicché di tale miglioramento si terrà conto ai Per_2
fini del computo della massa fittizia.
Proseguendo con la valutazione dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, questi deducono che avrebbe eseguito sugli CP_1
immobili donati le seguenti opere: ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro;
livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro;
costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro;
costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro;
costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di
50.000,00 euro;
costruzione di muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro;
realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro;
manutenzione interna appartamento primo piano e costruzione copertura terrazza primo piano per il valore di 38.000,00 euro;
ristrutturazione esterna e tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro;
messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di
3.377,00 euro, per complessivi 280.880,00 euro, come da allegati da 7 a 16.
Inoltre, si allega che ha proceduto, dopo la conclusione delle CP_1
compravendite, alla costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per 30.000,00 euro, come da allegato 17.
Va osservato che, anche tali allegazioni, riferite alle opere eseguite da CP_1
risultano totalmente prive di specifico riferimento temporale.
[...] Ciò posto, in relazione alla ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro, deve osservarsi che la parte convenuta, a dimostrazione di tale fatto, ha dedotto il seguente capitolo di prova orale (cap. 9): “"vero che, nel 1987/88, il sig. CP_1
ha commissionato e fatto eseguire in economia la ristrutturazione completa esterna ed
[...]
interna del fabbricato intero sito in loc. Principina Mare via della Trappola con costruzione vano scale coperto e rifacimento del tetto, pagando la somma di €. 50.000,00?”.
Su tale capitolo è stato escusso il teste all'udienza del Testimone_2
29.03.2023, il quale ha dichiarato d nulla sapere, essendo arrivato a Grosseto nel 1992.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come si desume dall'articolazione del capitolo di prova, la parte convenuta colloca i lavori in questione nel
1987/1988, molti anni prima della conclusione della donazione in favore di sicché, alla luce dei principi enunciati in precedenza, tali lavori CP_1
non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c.
Inoltre, il documento che indica i lavori eseguiti (cfr. all. 7 fasc. convenuti) è privo di provenienza e data certa e i valori dei lavori sono indicati in lire, a conferma, ad ogni modo, che il documento fa riferimento a lavori anteriori al
2004.
In relazione al livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92,
93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro e alla costruzione di un impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro, va osservato che i convenuti, al fine di dimostrare tale fatto, hanno articolato il seguente capitolo di prova orale
(cap. 11): “vero che negli anni ricompresi tra il 1993 ed il 1997, il sig. ha CP_1
realizzato sui terreni (Foglio n.129 – p.lle n.13,65,15,91,92,93,94) facenti parte dell' sita in Principina Mare via della Trappola, opere di livellamento su Parte_3 circa ha 18.12.00, arginature, viabilità interna di esercizio con larghezza di m. l. 4,00 e lunghezza per km. 3,30, nonché la costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie e la costruzione di due prelievi pagandone il costo” e il teste escusso ha Tes_2
confermato che tali opere sono state realizzate negli anni suddetti, sicché anche tali opere non appaiono rilevanti, ai fini del presente giudizio, in quanto comunque realizzate prima della donazione in favore di CP_1
Circa la costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro, a dimostrazione del fatto la parte ha dedotto il capitolo di prova seguente “vero che, nel 1997, il sig. ha CP_1
fatto eseguire nella resede circostante al Capannone (Foglio n.129 – p.lla 171) dell'azienda agricola sita in loc. Principina Mare via della Trappola opere di livellamento e spellicciatura con mezzi meccanici, posa in opera di vari strati di ghiaia con granulometria diversa, regimazione acque meteoriche ed altri lavori minori di contenimenti per realizzare il piazzale di manovra e la viabilità interna ad esso, pagandone i costi?” e il teste Tes_2
ha confermato che l'opera risale all'anno anzidetto, sicché anche questo miglioramento risulta anteriore alla donazione in favore di CP_1
Circa la costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella
171 per il valore di 50.000,00 euro, analogamente, i convenuti hanno dedotto il capitolo di prova orale seguente: “vero che negli anni '96/97, il sig. CP_1
ha commissionato e fatto realizzare la costruzione di un capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in Loc. Principina Mare via della Trappola, pagandone il costo?” (cap. 12) e il teste confermando Tes_2
l'opera, ha confermato che il periodo è quello indicato nei capitoli di prova.
Inoltre, la CTU ha accertato che il capannone suddetto è stato realizzato in base alla P.E. n. 1445 del 1998, a conferma che lo stesso è stato realizzato prima dell'anno 2000. Dunque, in quanto realizzata anteriormente alla donazione in favore di CP_1
l'opera in esame non può costituire un miglioramento ai fini dell'art.
[...]
748 c.c.
Circa la costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro, va osservato che la convenuta ha articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 13): “"vero che successivamente, nei primi anni 2000, il sig. ha commissionato e fatto realizzare CP_1
l'allargamento dei muri perimetrali e della platea del capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in Loc. Principina Mare via della Trappola, pagandone il costo?” a cui il teste ha risposto, dichiarando: Tes_2
“Ricordo che me ne parlò, aveva l'esigenza di eseguire questo ampliamento, il periodo è quello indicato, ricordo che mi parlò di preventivi che era un intervento costoso, non ho visto fatture o altro”.
Ad ogni modo, circa l'esecuzione dei muri perimetrali, va rilevato che la CTU ha accertato che i muri perimetrali del capannone sono stati realizzati tramite la D.I.A. 999 del 2009 intestata al sig. , sicché è possibile ritenere CP_1
che gli stessi sono stati realizzati dopo la donazione in favore di e CP_1
prima della morte della come evidenziato dalla stessa CTU. Per_2
Inoltre, l'esecuzione del miglioramento in esame è stata accertata dalla stessa sentenza parziale che ha statuito che “La costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per €. 30.000,00 – non contestata da parte attrice - cui parte convenuta riferisce le spese di cui al doc.17 del proprio fascicolo può essere invece astrattamente valutata in termini di migliorie, stante la sua asserita realizzazione dopo il trasferimento dei beni in proprietà dei convenuti”.
Alla luce dell'accertamento effettuato nella sentenza parziale n. 572/2022 di questo Tribunale e delle valutazioni offerte dalla CTU che ha ritenuto doversi confermare, in sede di chiarimenti, la stima operata con la sentenza, deve ritenersi che tale miglioramento possa ritenersi rilevante ai fini del computo della massa fittizia, per il valore di 30.000,00 euro, indicato in sentenza come incontestato tra le parti, risultando così superflua la valutazione della documentazione prodotta dai convenuti in relazione alla miglioria in esame
(cfr. all. 17 fasc. convenuti).
Circa la realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro, il relativo capitolo di prova articolato dai convenuti per la prova del fatto è del seguente tenore: “vero che negli anni 2001 e
2004 il sig. ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. Principina CP_1
Mare via della Trappola (particelle n.121,122, 96 del Foglio n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” e il teste ha confermato Tes_2
tali fatti.
La genericità della collocazione temporale del fatto dedotto nel capitolo di prova in relazione all'anteriorità dei lavori in relazione alle donazioni operate dalla non consentono di ritenere provato che le opere siano state Per_2
fatte dopo la donazione in favore di peraltro intervenuta alla fine CP_1
dell'anno 2004 (09.12.2004), sicché tali opere non possono considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Analogamente, circa la manutenzione interna appartamento del primo piano e costruzione copertura terrazza del primo piano per il valore di 38.000,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 15 del seguente tenore: “vero che nell'anno 2000, il sig. ha commissionato e fatto eseguire CP_1
opere di manutenzione interna dell'appartamento e la costruzione copertura terrazza del primo piano del fabbricato principale sito in Principina Mare via della Trappola”, collocando quindi l'opera nel 2000, fatti peraltro quelli suddetti che il teste non ha confermato, riferendo di non sapere nulla al riguardo. Inoltre, la CTU, in relazione alla suddetta opera, ha accertato che “La pratica edilizia relativa alla copertura in questione, ovvero la n. 1232 del 2003 è stata protocollata in Comune il 06/05/2002 a nome di e quindi circa due anni prima Persona_2
dell'atto di compravendita dell'appartamento posto al primo piano, stipulato il
18/04/2005. E' pertanto da ritenere che la copertura sia stata realizzata prima dell'atto di compravendita suddetto. Altri documenti in atti da cui risulti il periodo di realizzazione della copertura non ve ne sono”.
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Circa la ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 16 secondo cui “vero che nell'anno 2003, il sig. ha CP_1
commissionato e fatto eseguire opere di ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura posto in Principina Mare via della Trappola?”, collocando così l'opera nel
2003, fatto confermato dal teste Tes_2
Del resto, la fattura n. 16 del 16.10.2003 dell'imprenditore , CP_5
che ha ad oggetto lavori edili e che ha come cliente l'azienda agraria del CP_2
avente l'importo di 10.400,00 euro indicato dai convenuti, è appunto datata
2003, confermandosi così che l'opera è stata realizzata prima della donazione in favore di (cfr. all. 15 fasc. convenuti). CP_1
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Infine, circa la messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, va osservato che la parte convenuta ha prodotto la fattura n. 692/2004 de Il Terzo S.p.A., avente ad oggetto la vendita di piante e per l'importo di 3.377,00 euro, pari a quello allegato dalla convenuta (cfr. all. 16 fasc. convenuti). Ebbene, la fattura è datata 30.04.2004, sicché l'opera indicata dai convenuti appare realizzata prima della donazione ricevuta da CP_1
Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste il quale alla Tes_2
domanda “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ha commissionato e fatto CP_1
eseguire sui terreni siti in loc. Principina Mare via della Trappola (particelle n.121,122, 96 del Foglio n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” ha risposto “E' vero. ricordo questi lavori, credo siano lavori fatti nell'abitazione del signor
, confermando la collocazione temporale desumibile dalla fattura CP_1
richiamata.
Anche tale opera, per le ragioni già enunciate, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Va inoltre osservato che le fatture prodotte da a dimostrazione CP_1
dei miglioramenti operati (cfr. all.ti 8 a 15 fasc. convenuti) recano tutte data anteriore al 09.12.2004, sicché afferiscono a opere e lavori effettuati prima della donazione in favore di CP_1
Anche le ulteriori fatture dell'allegato 16 recano data anteriore alla donazione del 09.12.2004, ad eccezione della fattura n. 5807/02 del 31.12.2004 della
BigMat, per circa 50,94 euro, la quale, tuttavia, non contiene alcun riferimento univoco per essere riferita alle opere allegate dal convenuto.
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati e in conformità agli accertamenti operati dalla CTU che appaiono coerenti con i principi richiamati e puntualmente motivati, deve ritenersi che le uniche opere che possono considerarsi miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c. sono la costruzione della tettoia ad opera di per il valore di 8.122,50 euro, e CP_2
la costruzione dei muri perimetrali ad opera di per 30.000,00 CP_1 euro, in coerenza con l'accertamento effettuato già con la sentenza n.
572/2022.
Le altre opere dedotte dai convenuti, non essendo stata accertata la loro realizzazione nel periodo compreso tra la stipula delle donazioni dissimulate e l'apertura della successione di non assumono alcuna Persona_2
rilevanza ai fini dell'art. 748 c.c.
A questo punto, va osservato che i convenuti chiedono di considerare le spese allegate in relazione alle suddette opere, eseguite in periodo anteriore alle donazioni, come debiti ereditari, in quanto le opere sono state effettuate in favore della madre delle parti, accrescendo il valore del compendio ereditario.
Sul punto, il collegio ritiene decisiva la scrittura privata intercorsa tra e gli odierni convenuti, conclusa in data 20.06.2005, cui si Persona_2
è fatto riferimento in precedenza (cfr. all. 19 fasc. convenuti).
Come si desume dal tenore letterale del documento, lo stesso costituisce un contratto transattivo, integrativo del contenuto delle compravendite intervenute in data 09.12.2004 e 18.04.2005.
In particolare, con la scrittura in esame, dato atto dell'obbligo dei convenuti di pagamento del prezzo delle compravendite suddette e dei miglioramenti apportati agli immobili compravenduti, ha riconosciuto Persona_2
l'esecuzione ad opera di dei miglioramenti descritti nell'art. 2 del CP_2
contratto e identici a quelli affermati dalla parte convenuta nell'odierno giudizio e la si è riconosciuta debitrice nei confronti della figlia Per_2
dell'importo di 144.817,25 euro.
A questo punto, le parti convengono che il prezzo di 107.000,00 euro, che
[...]
deve pagare in base al contratto del 09.12.2004, è compensato con il CP_2
credito della stessa sopra richiamato, riconoscendosi un saldo CP_2
creditore di quest'ultima nei confronti di pari a 37.817,25 Persona_2
euro. La all'art. 5 del contratto ha riconosciuto l'esecuzione di opere da Per_2
parte del figlio sull'immobile dallo stesso acquistato, descritte CP_1
nello stesso art. 5 e identiche sostanzialmente a quelle affermate nel presente giudizio dal convenuto, e la si è riconosciuta debitrice verso il figlio Per_2
per l'importo complessivo di 280.880,00 euro.
Le parti hanno proceduto alla compensazione di tale credito con quello relativo al prezzo della compravendita del 09.12.2004, intercorsa tra la e il figlio (179.700,00 euro), riconoscendosi un credito Per_2 CP_1
residuo di verso la madre pari a 101.180,00 euro. CP_1
All'art. 8 del contratto le parti procedono alla ulteriore compensazione del credito della relativo al prezzo di 70.000,00 euro scaturente dalla Per_2
compravendita del 18.04.2005, con i crediti residui riconosciuti in favore dei convenuti e, all'esito della compensazione, si pattuisce che ha un CP_2
credito finale verso la madre pari a 2.817,25 euro, e un credito CP_1
finale verso la madre pari a 66.180,00 euro.
All'art. 11 le parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo ogni reciproca pretesa tra di loro si ha per definita e nulla hanno da pretendere ciascuna parte verso l'altra.
Il collegio ritiene che tale contratto fondi degli specifici debiti a carico di che devono ritenersi rientranti nel patrimonio di questa Persona_2
quale debiti ereditari.
Invero, il contratto transattivo in esame è stato concluso da Per_2
e non risulta invalidato o risolto, sicché lo stesso deve considerarsi
[...]
valido ed efficace rispetto alla sfera giuridica della defunta Per_2
[...]
In assenza di impugnazioni del contratto in esame, il collegio ritiene di non avere alcun potere di sindacato sul merito delle dichiarazioni rese dalle parti, potendo il collegio solo limitarsi a valutare il contenuto dell'accordo negoziale. Pertanto, deve ritenersi che, in base a tale contratto, possano ritenersi accertati due debiti ereditari nella sfera giuridica della defunta Persona_2
In particolare, deve ritenersi che i debiti affermati nel contratto siano quello di
2.817,25 euro verso e quello di 66.180,00 euro verso CP_2 CP_1
non potendosi dare rilievo agli importi previsti negli artt. 2 e 5 del contratto, essendo stati questi oggetto di compensazione con altri crediti della defunta, sicché non possono ritenersi i debiti effettivi facenti capo al patrimonio di
Persona_2
Di tali debiti deve dunque tenersi conto nella ricostruzione della massa fittizia nel presente giudizio di riduzione.
Ciò chiarito, va osservato che i debiti assunti da con il Persona_2
suddetto contratto, indicati nell'art. 2 in 144.817,25 euro e nell'art. 5 in
280.880,00 euro, derivano dal riconoscimento ad opera di Persona_2
delle opere eseguite dai figli sugli immobili oggetto di compravendita, di cui viene specificato il relativo valore.
Tra le opere descritte in detti articoli vi sono anche la ristrutturazione della tettoia ad opera di e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di CP_2
CP_1
Tali opere sono state già qualificate dal collegio come migliorie, rilevanti ai fini dell'art. 748 c.c.
Ne deriva che non è possibile considerare nuovamente tali opere anche come fonte di debiti ereditari a carico di altrimenti sarebbero Persona_2
oggetto di valutazione per due volte.
Dunque, nel computo dei debiti ereditari scaturenti dal contratto del
20.06.2005 non deve tenersi conto del valore delle opere sopra indicate e già considerate migliorie ai fini del presente giudizio e tale valore va sottratto dal valore dei debiti di cui la si è riconosciuta titolare verso i figli nel Per_2
suddetto contratto transattivo. Ne consegue che, sottraendo il valore della ristrutturazione della tettoia riconosciuto in favore di nell'art. 2 del contratto (6.300,00 euro) al CP_2
valore del debito finale che la ha assunto verso la stessa (2.817,25 Per_2
euro), risulta che non sussiste alcun debito ereditario nel patrimonio di verso Persona_2 CP_2
Sottraendo dal debito finale che la ha assunto verso il figlio Per_2 CP_1
(66.180,00 euro) il valore della costruzione dei muri perimetrali del
[...]
capannone agricolo riconosciuto nel contratto (15.000,00 euro), risulta che il debito ereditario facente capo al patrimonio di verso Persona_2
è pari a 51.180,00 euro. CP_1
Quest'ultimo importo può essere considerato quale debito ereditario ai fini della ricostruzione della massa fittizia.
Quanto invece all'allegazione dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero sostenuto le spese funerarie della madre deve ritenersi Persona_2
che essa non solo è generica, non essendo specificato nemmeno l'importo che sarebbe stato sostenuto, ma è priva di riscontro probatori, sicché di tale spesa non può tenersi conto ai fini della individuazione dei debiti ereditari.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile procedere alla ricostruzione del valore della massa fittizia di Persona_2
Al riguardo, occorre, in primo luogo, individuare il valore degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Sul punto, la CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha computato il valore di mercato degli immobili, al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto dei costi necessari per sanare o eliminare le irregolarità edilizie accertate.
Alla luce delle valutazioni offerte dalla CTU nella perizia a chiarimenti e integrazione e scomputato dal valore dell'immobile i costi connessi alle irregolarità edilizie riscontrate, il valore degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra e è Persona_2 CP_2
pari a 484.671,33 euro complessivi, quello degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra e Persona_2 CP_1
è pari a complessivi 729.102,30 euro e quello dell'immobile oggetto
[...]
della donazione intercorsa in data 18.04.2005 tra e gli Persona_2
odierni convenuti è pari a 277.258,67 euro.
Ne deriva che il valore complessivo degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate è pari a 1.491.032,30 euro, da cui va detratto il valore dei miglioramenti eseguiti dai convenuti e in precedenza accertati per un importo pari a 38.122,50 euro.
Pertanto, il valore del donatum è pari a 1.452.909,80 euro.
Come evidenziato in precedenza, non risultano poste attive nel patrimonio ereditario.
Circa l'ammontare dei debiti ereditari, come evidenziato in precedenza, lo stesso ammonta a 51.180,00 euro.
A questo punto, tenuto conto degli accertamenti effettuati, procedendo alla sottrazione dei debiti ereditari dal valore del donatum, non risultando poste attive ereditarie, il valore della massa fittizia riferibile al patrimonio di al tempo dell'apertura della successione della stessa, è Persona_2
pari a 1.401.729,80 euro.
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU la parte attrice ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
Ebbene, questo collegio osserva che le contestazioni mosse da parte attrice alle risultanze peritali, inclusa la contestazione sulla deruralizzazione dei fabbricati, afferiscono al merito delle valutazioni offerte dalla CTU e si tratta di profili su cui la consulente ha ampiamente replicato, sia con la consulenza principale, rispondendo alle osservazioni critiche, sia con l'ulteriore nota depositata in data 20.02.2024, in risposta alle ulteriori osservazioni formulate dalla parte attrice in data 07.02.2024, illustrando i motivi sottesi alle proprie repliche.
Inoltre, va osservato che la CTU ha stimato le irregolarità edilizie sugli immobili al fine di apprezzarne l'effettivo valore di mercato, sicché appare irrilevante, ai fini del giudizio, la questione del soggetto cui imputare l'irregolarità.
Dunque, alla luce dell'esauriente attività peritale della consulente e tenuto conto dell'ampia risposta che la consulente a più riprese ha fornito alle osservazioni critiche delle parti, il collegio ritiene che possano accogliersi le risultanze peritali offerte dalla CTU.
Peraltro, deve confermarsi altresì la statuizione del G.I. resa in data 12.04.2024 che ha escluso l'esigenza di ulteriori chiarimenti della CTU, a fronte dei documenti depositati da parte attrice in data 05.04.2024, in violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., da ritenersi, dunque, inammissibili nel presente giudizio. Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto altresì delle specifiche repliche offerte dalla CTU anche rispetto alle osservazioni critiche della parte convenuta, il collegio ritiene che possano accogliersi, nei limiti sopra richiamati, le risultanze peritali desumibili dalla consulenza espletata in corso di causa.
Ciò chiarito, proseguendo con la valutazione della domanda di riduzione, ai fini del calcolo della quota disponibile, poiché è morta, Persona_2
lasciando superstiti il marito e i figli Persona_1 Parte_1 CP_1
e trova applicazione l'art. 542 comma 2 c.c., secondo cui se
[...] CP_2
chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi è riservata la quota della metà del patrimonio, al coniuge la quota di un quarto e, tra i figli, la suddetta quota è ripartita in eguale misura.
Dunque, il valore della quota disponibile è pari a un quarto della massa fittizia, ossia a 350.432,45 euro.
Come evidenziato in precedenza, deve prendersi comunque atto nel presente giudizio che la sentenza parziale emessa in corso di causa ha stabilito il diritto dell'attrice a conseguire il valore di un sesto della massa fittizia, a titolo di reintegrazione della quota di legittima.
Ne consegue che il valore della quota spettante all'attrice, in qualità di legittimaria, è pari a un sesto del valore complessivo della massa fittizia che è pari a 1.401.729,80 euro, sicché il valore monetario della quota di legittima di parte attrice è pari a 233.621,63 euro.
Come evidenziato in precedenza, non venendo in rilievo testamenti della defunta oggetto di riduzione sono solo le donazioni Persona_2
dissimulate accertate nel presente giudizio, sicché, in conformità all'art. 559
c.c., le donazioni si riducono, iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori fino a soddisfare il legittimario. Va inoltre osservato che, tenuto conto del valore degli immobili donati, il superamento del valore della quota disponibile è avvenuto non a mezzo esclusivamente dell'ultima donazione operata dalla defunta ma Per_2
anche mediante le donazioni operate in data 09.12.2004.
Ciò posto, nel caso di specie, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve avvenire riducendo innanzi tutto la donazione del
18.04.2005, effettuata da in favore degli odierni Persona_2
convenuti.
Va osservato che il valore dell'immobile oggetto della suddetta donazione, pari a 277.258,67 euro, è superiore al valore della quota di legittima spettante all'attrice pari a 233.621,63 euro, sicché la riduzione della donazione sopra richiamata è sufficiente per garantire la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima ad ella riservata.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la CTU, evidenziando vincoli pubblicistici a carico degli immobili ostativi alla separazione in natura degli stessi e considerando l'entità della quota spettante all'attrice, ha escluso, con motivazione sufficientemente argomentata, la possibilità di individuare una porzione dei beni da attribuire in natura all'attrice per reintegrare la quota di legittima, dovendosi evidenziare che la CTU ha altresì replicato alle osservazioni sul punto della parte attrice.
Ciò importa l'impossibilità di accogliere la domanda attorea di conseguire la propria quota di legittima mediante separazione in natura dei beni da ridurre.
A questo punto, deve osservarsi che in via principale la parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, in ipotesi di indivisibilità in natura dei beni da ridurre, ha chiesto la condanna dei convenuti “a corrispondere all'attrice la somma alla stessa dovuta a titolo di quota di legittima Parte_1
corrispondente a un sesto del patrimonio ereditario come sopra ricostituito comprensivo dell'importo di € 55.714,52 ricavato dalla vendita di titoli intestati unicamente alla de cuius complessivamente versato in data 10 luglio 2002 e 2 novembre 2004 sul conto corrente n. 1829 cointestato a e acceso presso la Banca Persona_2 CP_1
Popolare dell'Etruria e del Lazio -, previa detrazione degli eventuali debiti, assumendo quali valori di stima degli immobili non quelli indicati dalla C.T.U. nella sua relazione, ma quelli eviden-ziati nel Foglio di osservazioni autorizzate ai chiarimenti della C.T.U. depositate dalla difesa dell'attrice in data 7 febbraio 2024, e tenendo Parte_1
anche conto delle loro potenzialità produttive al momento della apertura della successione – o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”; solo in via subordinata, l'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni oggetto delle donazioni da ridurre fino a soddisfazione della quota di legittima e salvo conguagli e in ulteriore subordine la vendita all'asta dei beni oggetto delle donazioni da ridurre con successiva ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive quote.
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, i convenuti hanno chiesto: “determinato il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione al netto delle migliorie e riparazioni eseguite dai convenuti e CP_1 CP_2
, nonché dei debiti dello stesso asse accertati in corso in causa, parte dei quali in favore
[...]
dei creditori e e determinato per l'effetto il valore della quota di CP_1 CP_2
legittima, disporre l'eventuale riduzione delle asserite donazioni eseguite dalla de cuius”.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 560 commi 2 e 3 c.c., in caso di indivisibilità in natura dell'immobile oggetto della donazione da ridurre, l'immobile va lasciato al patrimonio ereditario se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza rispetto alla quota disponibile maggiore di un quarto, salvo il diritto dello stesso a conseguire il valore della quota disponibile;
se l'eccedenza è inferiore al quarto, il donatario può ritenere l'immobile, compensando in denaro il donatario;
se il donatario è altresì legittimario, può ritenere l'immobile, se il valore di esso non supera quello della quota disponibile e della quota del legittimario stesso. Tali disposizioni pongono criteri di restituzione dell'immobile da ridurre da ritenersi derogabili per volontà delle parti, non tutelando le stesse interessi generali, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sicché è possibile per le parti derogare ai detti criteri con concorde volontà.
Inoltre, le ipotesi di ritenzione menzionate dai commi sopra richiamati costituiscono mere facoltà dei legittimari, che devono farsi valere con apposita domanda giudiziale, non potendo azionarsi d'ufficio.
Ciò chiarito, va innanzi tutto, escluso che possa applicarsi il disposto dell'art. 560 ultimo comma, posto che il valore dell'immobile oggetto della donazione da ridurre (277.258,67 euro) è superiore al valore della quota riservata all'attrice (233.621,63 euro).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice, chiedendo la reintegrazione per equivalente della propria quota di legittima ha espresso l'implicita volontà in via principale di non conseguire l'intero immobile oggetto di donazione e i convenuti, non chiedendo che l'immobile rientri nel patrimonio ereditario, ma limitandosi a richiedere la riduzione delle donazioni accertate, hanno manifestato l'implicita volontà di mantenere per sé l'immobile oggetto della donazione da ridurre.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti e alla volontà implicitamente manifestata dalle stesse mediante le domande proposte, è possibile ritenere che la reintegrazione della quota di legittima riservata a parte attrice debba avvenire con la condanna dei convenuti a pagare alla stessa il valore monetario della quota stessa, restando l'immobile donato nella disponibilità dei convenuti stessi.
In conclusione, in accoglimento della domanda di riduzione e di restituzione formulate dall'attrice, va disposta la riduzione della donazione conclusa in data
18.04.2005 da e dai convenuti e Persona_2 CP_2 CP_1
entro i limiti della quota di legittima accertata in favore dell'attrice con la condanna dei convenuti e al pagamento dell'importo CP_2 CP_1
di 233.621,63 euro in favore dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima della stessa, in attuazione del disposto della sentenza parziale emessa in corso di causa.
Restano assorbite le domande proposte in via subordinata da parte attrice, stante l'accoglimento della domanda principale di riduzione e restituzione in via equivalente.
A questo punto, va osservato che il credito del legittimario vittorioso in sede di riduzione è un credito di valore (cfr. Cass. Civ. n. 1079/1970), sicché lo stesso va sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data dell'apertura della successione fino alla data di pubblicazione dell'odierna pronuncia, in coerenza con i principi inerenti alla liquidazione dei debiti di valore (cfr. Cass. Civ. n.
16229/2023).
Non possono riconoscersi gli interessi legali dalla data di apertura della successione, come richiesto da parte attrice, in quanto, nei debiti di valore, gli interessi sull'importo via via rivalutato ha la funzione di compensare il danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità immediata del bene dovuto, sicché, in coerenza con i principi in materia di onere della prova nelle domande di risarcimento, è onere dell'interessato allegare e provare tale pregiudizio, fermo restando che il riconoscimento degli interessi è solo una delle tecniche di liquidazione del danno provato (cfr. Cass. Civ. n. 3268/2008;
Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995: “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”; Cass: Civ. n. 339/1996;
Cass. Civ. n. 18490/2006; Cass. Civ. n. 16637/2008; Cass. Civ. n.
16894/2010; Cass. Civ. S.U. n. 8520/2007; Cass. Civ. n. 17004/2023).
Sul suddetto danno da lucro cessante l'attrice nulla ha dedotto in citazione e nella prima memoria istruttoria, sicché non è possibile riconoscere gli interessi legali per il periodo anteriore alla liquidazione della somma dovuta a parte attrice.
Sulla somma rivalutata è possibile invece riconoscere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, con cui è stato liquidato l'importo dovuto all'attrice, in funzione di reintegrazione della quota di legittima, secondo i principi relativi ai debiti di valuta (art. 1282 c.c.), qualifica da attribuire all'importo rivalutato riconosciuto all'odierna attrice con la presente sentenza.
Non possono riconoscersi i frutti richiesti dall'attrice.
Invero, l'art. 561 c.c. afferma il diritto del legittimario a percepire dalla data della domanda, e non dall'apertura della successione come richiesto dall'attrice, i frutti sulla cosa, solo in caso di reintegrazione della quota di legittima a mezzo di conferimento di un immobile.
Ciò importa che i frutti non sono dovuti quando la reintegrazione avvenga mediante la corresponsione di una somma di denaro.
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Colui che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'Azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art 561 cod civ costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria
o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, pero, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione di restituzione dei frutti e conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si e trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialita, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento da diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora” (Cass. Civ. n.
1079/1970; Cass. Civ. n. 41/1978; Cass. Civ. n. 4709/2020; Cass. Civ. n.
24755/2015, la quale di contro afferma la decorrenza dall'apertura della successione, ancorché subordini il conseguimento dei frutti alla reintegrazione in natura del legittimario: “All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”).
Nel caso di specie, poiché la reintegrazione dell'attrice è avvenuta a mezzo di pagamento del valore monetario della quota di legittima, deve escludersi il diritto della stessa a conseguire i frutti relativi all'immobile donato, alla luce dei principi di diritto enunciati. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei documenti comprovanti gli esborsi, del valore della controversia e delle attività concretamente svolte dalle parti nonché degli esborsi effettivamente documentati, non potendosi accogliere le richieste di parte attrice operate con la nota spese, dovendo il valore della causa ragguagliarsi al valore della quota in contestazione (cfr. Cass. Civ. n. 195/2020; Cass. Civ. n. 6765/2012) e, dunque, all'importo riconosciuto a parte attrice con la presente sentenza in funzione di reintegrazione della quota di legittima.
Le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 4207/2013 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, tenuto conto della sentenza parziale n.
572/2022, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la lesione della quota di legittima riferibile a quest'ultima in relazione all'eredità di Per_2
con la sentenza n. 572/2022 di questo Tribunale, in riduzione del
[...]
contratto di compravendita concluso il 18.04.2005 con atto a rogito del
Notaio Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, dissimulante una donazione e in Per_3
reintegrazione della quota di legittima di parte attrice, condanna i convenuti e a pagare in solido a parte attrice l'importo di CP_1 CP_2
233.621,63 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.06.2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;
2) respinge la domanda di parte attrice per il pagamento dei frutti;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in parti eguali tra di loro;
4) condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 1.078,67 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Grosseto, camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 4207/2013 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO;
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) in proprio e quali eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. DRAGOTTA C.F._4
CECILIA;
CONVENUTI
Oggetto: simulazione contrattuale – azione di riduzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in data
11.02.2025, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato al
Dott. Valerio Medaglia, quale Giudice Istruttore, a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale n. 51/2022, dopo l'adozione della sentenza parziale depositata il 30.09.2022.
Ciò posto, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
e chiedendo accertarsi la natura simulata delle
[...] CP_2
compravendite concluse dalla defunta in data 09.12.2004, Persona_2
con atto a rogito del Notaio Rep. n. 26173 Racc. n. 13741 e con Per_3
ulteriore atto a rogito del Notaio Rep. n. 26176 Racc. n. 13743, e in Per_3
data 18.04.2005 con atto a rogito del Notaio Rep. n. 27152 Racc. n. Per_3
14458, procedersi alla riduzione delle donazioni dissimulate fino alla quota disponibile, con condanna dei convenuti e a CP_1 CP_2
corrispondere all'attrice l'importo di 278.644,25 euro, oltre a un sesto del valore dell'avviamento dell'azienda agricola, a titolo di quota di legittima pari a un sesto dell'asse ereditario.
Si sono costituiti e chiedendo dichiararsi la nullità CP_1 CP_2
della domanda di pagamento di un sesto dell'avviamento dell'azienda agricola, respingersi le domande di simulazione e, in subordine, disporre la riduzione delle donazioni, avendo riguardo al valore del compendio al netto delle migliorie e delle riparazioni eseguite dai convenuti e delle spese funebri o, in alternativa, deducendo dall'attivo ereditario i corrispondenti debiti dell'asse nei confronti dei convenuti.
Non si è costituito Persona_1
La parte attrice ha modificato le proprie domande con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Con sentenza n. 572/2022, depositata in data 30.09.2022, il Tribunale di
Grosseto, non definitivamente pronunciando, ha statuito quanto segue:
“- Dichiara la simulazione relativa dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti altrettante donazioni:
• atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 26173 – Raccolta n. 13741;
• atto di compravendita del 9 dicembre 2004 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 26176 – Raccolta n. 13743;
• atto di compravendita del 18 aprile 2005 ai rogiti del Notaio di Persona_4
Grosseto, Repertorio n. 27152 – Raccolta n. 14458;
- dichiara il diritto di ad essere reintegrata nella quota di legittima alla Parte_1
stessa spettante, in seguito alla apertura della successione di per la Persona_2
quota di 1/6 del valore del patrimonio ereditario così come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le necessarie determinazioni istruttorie.
- spese alla sentenza definitiva”.
Occorre rilevare che la sentenza suddetta ha accertato la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha affermato l'irrilevanza, ai fini del computo della massa fittizia, dell'avviamento dell'azienda agricola dedotto dall'attrice, questioni su cui questo collegio, nella presente decisione, non può adottare ulteriori determinazioni.
Nel prosieguo del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In data 15.07.2024 i convenuti davano atto con apposita istanza della morte di in data 04.01.2022, sicché veniva dichiarata l'interruzione del Persona_1
processo. Riassunto il processo, i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2
espressamente anche come eredi di Persona_1
All'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di legge.
In via preliminare, alla luce delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dopo l'udienza del 11.02.2025, il collegio osserva che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica.
Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione dell'utilizzabilità, ai fini probatori, della scrittura privata intervenuta tra e gli Persona_2
odierni convenuti in data 20.06.2005 e costituente l'allegato n. 19 della seconda memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183 comma 6
c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo.
Invero, deve rilevarsi che la suddetta scrittura è stata depositata dai convenuti con la richiamata memoria istruttoria e la parte attrice, con la terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile all'odierno processo, ha dichiarato di disconoscere la conformità all'originale della copia depositata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché l'autenticità della sottoscrizione della defunta apposta sulla seconda pagina Persona_2
del documento, ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c.
All'udienza di ammissione delle prove del 28.10.2014 il difensore di parte convenuta, alla luce del disconoscimento operato dalle controparti, ha proposto istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale dell'atto.
All'esito della suddetta udienza, la causa è stata rimessa ad altro Magistrato del
Tribunale per competenza tabellare.
Pertanto, l'udienza di ammissione delle prove è stata celebrata nuovamente in data 27.01.2015 e in tale udienza il difensore di parte convenuta ha ribadito l'istanza di verificazione del documento costituente l'allegato 19 del fascicolo di parte convenuta, producendo l'originale del documento oggetto di disconoscimento.
Non risulta dal verbale della suddetta udienza che la parte attrice abbia tempestivamente proceduto al disconoscimento dell'originale depositato dalla parte convenuta, essendosi la parte attrice limitata a insistere nelle richieste istruttorie formulate.
In comparsa conclusionale la parte convenuta ha insistito nella verificazione della scrittura, chiedendo procedersi all'espletamento di una CTU grafologica.
Ebbene, sulle questioni in esame il collegio osserva quanto segue. Circa il disconoscimento della conformità della copia della scrittura del
20.06.2005 all'originale operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria, lo stesso va ritenuto inefficace.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ. n.
16557/2019; Cass. Civ. n. 29993/2017; Cass. Civ. n. 27633/2018; Cass. Civ.
n. 14279; Cass. Civ. n. 40750/2021; Cass. Civ. n. 23213/2024).
Nel caso di specie, la parte attrice nella terza memoria istruttoria non ha specificato le ragioni sottese al disconoscimento, né gli specifici aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale, sicché il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace, sicché lo stesso va disatteso.
In ordine alla disconoscimento della sottoscrizione di Persona_2
operata da parte attrice con la terza memoria istruttoria, va osservato che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Civ. n. 33769/2019; Cass:
Civ. n. 7267/2014; Cass. Civ. n. 9202/2004). Ad ogni modo, è stato osservato altresì che “Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale” (Cass.
Civ. n. 194/1985; Cass. Civ. n. 5189/2002; Cass. Civ. n. 24022/2004; Cass.
Civ. n. 16551/2015; Cass. Civ. n. 7340/2022).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la parte che intenda ottenere la verificazione di una copia di scrittura privata disconosciuta è tenuta a produrre l'originale e, dopo tale produzione, la controparte deve proporre tempestivamente disconoscimento della sottoscrizione dell'originale e, in assenza di tale nuovo disconoscimento, il documento può essere utilizzato, in quanto appunto riconosciuto.
Nel caso di specie, la parte convenuta all'udienza di ammissione delle prove del 27.01.2015 ha proposto istanza di verificazione, producendo l'originale del documento disconosciuto, e la parte attrice, a fronte della produzione dell'originale, non ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione di apposta sull'originale. Persona_2
Ciò importa l'irrilevanza del disconoscimento della copia operata dalla parte attrice con la terza memoria istruttoria e la conseguente utilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata, prodotta in copia con l'allegato 19 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta e in originale.
Alla luce delle considerazioni svolte, non occorre dare corso all'istanza di verificazione incidentale proposta da parte convenuta, né occorre espletare la
CTU grafologica sollecitata da parte convenuta. Ciò chiarito, alla luce di quanto evidenziato sullo svolgimento del processo, questo collegio, con la presente decisione, deve procedersi solamente al computo della massa fittizia e alla concretizzazione del diritto dell'attrice al conseguimento della quota di legittima stabilita dalla sentenza n. 572/2022 sopra richiamata, avendo questa già deciso le domande di simulazione proposte da parte attrice e affermato il diritto della stessa alla reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di un sesto.
Ciò posto, questo collegio osserva che è stato accertato con la sentenza n.
572/2022 il diritto dell'attrice alla reintegrazione della propria quota di legittima, rispetto all'eredità di madre della stessa e dei Persona_2
convenuti e nonché moglie di CP_1 CP_2 Persona_1
Inoltre, la sentenza suddetta ha altresì accertato che la quota di legittima spettante all'attrice è pari a un sesto della massa fittizia che sarebbe stata computata nel prosieguo del giudizio.
Va sin da ora precisato che non può ritenersi, come dedotto dalla parte convenuta, che la sentenza parziale abbia accertato con efficacia vincolante in questo processo che le spese per le migliorie allegate da questa siano da considerare comunque come debiti ereditari, laddove non rilevanti come migliorie, atteso che tale affermazione si risolve in una qualificazione giuridica che non può ritenersi vincolante per il presente giudizio e posto che la rimessione sul ruolo è stata operata dal collegio proprio al fine di valutare e accertare l'effettiva sussistenza delle poste debitorie allegate dai convenuti, sicché non può ritenersi che la sentenza abbia posto dei vincoli nell'odierno giudizio sulla individuazione e qualificazione delle spese dedotte dai convenuti come debiti ereditari.
Venendo a questo punto all'enunciazione dei principi che regolano la formazione della massa fittizia, funzionale alla quantificazione del valore di patrimonio ereditario spettante al legittimario, deve osservarsi che, secondo l'art. 553 c.c., “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
L'art. 555 c.c. dispone che “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”.
Secondo l'art. 556 c.c., “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Si ritiene comunemente che i debiti ereditari rilevanti per la formazione della massa fittizia siano, non solo i debiti contratti dal defunto quando era in vita, ma anche i debiti sorti per causa di morte dello stesso, come, a titolo esemplificativo, le spese funerarie.
In base all'art. 747 c.c., il valore degli immobili da riunire fittiziamente si computa alla data di apertura della successione;
l'art. 748 c.c. stabilisce che si devono dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione e devono computarsi in favore dello stesso le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa e non cagionate da sua colpa.
Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria
a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori
l'efficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 c.c., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata”
(Cass. Civ. n. 2621/1974; Cass. Civ. n. 5972/1979).
Inoltre, “la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente” (Cass. Civ. n. 24150/2015).
Le spese straordinarie, che possono considerarsi rilevanti ai fini dell'art. 748
c.c., sono invece solo quelle dovute a eventi straordinari o eccezionali (cfr.
Cass. civ. n. 1510/1964)
Ancora, l'art. 559 c.c. stabilisce inoltre che “Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”.
Ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi che, sensi dell'art. 560 c.c., “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che
è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Ad ogni modo, deve precisarsi che “Ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento
(per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”
(Cass. Civ. S.U. n. 13524/2006).
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'azione di riduzione, è possibile procedere all'analisi delle questioni poste dalle parti.
Innanzi tutto, risulta che è morta in data 19.06.2010 (cfr. Persona_2
all. 1 fasc. attrice) e che al momento della morte le erano sopravvissuti il marito morto nel corso di questa causa, e i figli Persona_1 Parte_1
e odierne parti in giudizio.
[...] CP_1 CP_2
Procedendo alla ricostruzione della massa fittizia relativa al patrimonio di ai sensi dell'art. 556 c.c., deve osservarsi che non risulta Persona_2
provata l'esistenza di beni appartenenti alla defunta al momento dell'apertura della successione.
Va osservato che, in citazione, l'attrice ha allegato l'esistenza del conto corrente n. 1829, cointestato tra la defunta e acceso presso la CP_1
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in cui si afferma il versamento in data
10.07.2002 e 02.11.2004 di un importo complessivo di 55.714,52 euro.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, l'importo sopra indicato risultava giacente sul conto corrente descritto alla data del
02.11.2004.
Nondimeno, la massa fittizia va accertata alla luce dei beni presenti al momento dell'apertura della successione ereditaria, sicché la suddetta allegazione appare irrilevante ai fini della ricostruzione della massa fittizia, considerato che lo stesso estratto conto depositato dall'attrice per comprovare il suddetto movimento contabile si arresta all'anno 2004 (cfr. all. 10 fasc. attrice).
Per gli stessi motivi, sono irrilevanti per la ricostruzione della massa fittizia gli estratti conto depositati con la seconda memoria istruttoria dall'attrice, attestando gli stessi la situazione contabile dei conti correnti indicati fino al
2005 (C/C n. 35835/78) e al 2006 (C/C n. 1829), occorrendo di contro la prova delle attività finanziarie riferibili alla defunta al momento dell'apertura della successione, avvenuta il 19.06.2010 (cfr. all.ti 12 e 13 fasc. attrice).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, va esclusa l'esistenza di beni ereditari nel patrimonio di al momento dell'apertura della Parte_2
successione, non essendo stati allegati altri beni, oltre le risultanze del suddetto conto corrente bancario, inesistenza che è stata peraltro attestata anche dalla sentenza parziale emessa in corso di causa (pag. 9).
Proseguendo nella ricostruzione della massa fittizia, risulta che con atto di compravendita, a rogito del Notaio del 09.12.2004 rep. n. 26173 – Per_3
Racc. n. 13741, ha venduto alla figlia Persona_2 CP_2
l'appartamento sito in Grosseto, loc. Principina a Mare, via della Trappola n.
150, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 76 sub. 7, oltre a magazzini censiti al C.F. di detto Comune al foglio n. 129, p.lla 76 sub. 6 e 5, e alla p.lla 103 sub 1, oltre a corte comune censita al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 121 sub. 4, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni specificamente descritti nell'atto; inoltre è trasferita alla convenuta
[...]
la quota di 1/2 della proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto CP_2
Comune al foglio 129, p.lle 96, 97, 98, (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Risulta altresì che con atto di compravendita, a rogito del Notaio del Per_3
09.12.2004 rep. n. 26176 – Racc. n. 13743, ha venduto al Persona_2
figlio il terreno sito in Grosseto, Loc. Principina a Mare, censito CP_1
al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lle 13, 15, 65, 92, 93, 91, 94, il fabbricato a uso deposito per cereali, censito al C.F. di detto Comune al foglio
129, p.lla 171, una autorimessa per attrezzi agricoli, censito al C.F. di detto
Comune al foglio 129, p.lla 172 (la rimessa) e p.lla 121 sub. 5 (la corte esclusiva di pertinenza), un ricovero attrezzi censito al C.F. di detto Comune al foglio 129, p.lla 173, una porzione di fabbricato ad uso deposito, censito al
C.F. di detto Comune al foglio 129 p.lla 103 sub. 2, oltre enti comuni di pertinenza descritti nell'atto, nonché la quota di 1/2 della proprietà di un terreno censito al C.T. di detto Comune al foglio 129, p.lla 96, 97, 98 (cfr. all.
4 fasc. attrice).
Infine, risulta che con atto di compravendita a rogito del notaio del Per_3
18.04.2005 Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, ha venduto a Persona_2
e a per la quota di 1/2 ciascuno, la nuda proprietà, CP_2 CP_1
riservandosi l'usufrutto, del fabbricato sito in Grosseto, loc. Principina a Mare
Via della Trappola, censito al C.F. di detto Comune al foglio 129 p.lla 76 sub.
8, oltre ai proporzionali diritti condominiali sugli enti comuni descritti nell'atto
(cfr. all. 5 fasc. attrice).
Con la sentenza n. 572/2022 depositata il 30.09.2022, questo Tribunale ha accertato che le suddette compravendite, in realtà, dissimulano delle donazioni di immobili operate da ai rispettivi acquirenti, odierni Persona_2
convenuti.
Pertanto, poiché i suddetti atti costituiscono donazioni, di essi deve tenersi conto ai fini della ricostruzione della massa fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c.
Ciò posto, la parte convenuta ha eccepito l'esecuzione di migliorie e riparazioni sugli immobili oggetto delle dissimulate donazioni, chiedendo che il valore delle stesse sia decurtato da quello degli immobili donati, ai sensi dell'art. 748 c.c., richiamato dall'art. 560 c.c.
Gli stessi convenuti hanno chiesto che il valore delle migliorie e riparazioni effettuate, ove non suscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 748 c.c., sia considerato quale debito ereditario di Persona_2
Al riguardo, richiamate le disposizioni di legge in precedenza descritte, deve osservarsi che le opere costituenti miglioramenti e le spese straordinarie che possono assumere rilevanza ai fini della ricostruzione della massa fittizia sono esclusivamente quelle insorte dal momento della conclusione delle donazioni fino al momento dell'apertura della successione.
Ciò si evince dal tenore dell'art. 748 c.c., che dà rilievo ai miglioramenti e alle spese straordinarie a favore del “donatario”, sicché assumono rilevanza solo i miglioramenti e le spese effettuati da colui che è donatario, ossia che abbia già concluso l'atto di donazione.
Inoltre, dovendosi apprezzare, ai sensi dell'art. 748 c.c., i miglioramenti e le spese straordinarie al tempo dell'apertura della successione, è evidente che non è possibile considerare i miglioramenti e le spese effettuate dopo il suddetto momento, non potendosi gli stessi apprezzare al tempo dell'apertura della successione.
Pertanto, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, saranno considerati solo i miglioramenti e le spese straordinarie che possano ritenersi effettuati nel periodo compreso tra la conclusione della donazione dissimulata (09.12.2004 e
18.04.2005) e l'apertura della successione (19.06.2010).
Ciò chiarito, al fine di stimare il patrimonio ereditario della defunta Parte_2
e al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle migliorie e delle riparazioni allegate dai convenuti, in relazione agli immobili oggetto delle donazioni, anche al fine di verificarne la esatta collocazione nel tempo, in corso di causa sono state assunte prove testimoniali ed è stata espletata una CTU, avente ad oggetto la valutazione e la stima degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Muovendo dalle migliorie e riparazioni che, secondo la parte convenuta, sono state eseguite da sugli immobili donati, le opere realizzate sarebbero CP_2
consistite in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1; rifacimento della pavimentazione ed infissi in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro, come da allegato 2; installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro come da allegato 2; ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro, come da allegato 3; recinzioni pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro come da allegato 4;
-rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, come da allegati n. 5 e 6; demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per
DI D'CO di Grosseto per la spesa di 27.000,00 euro e, infine, ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di
6.300,00 euro, indicando nella somma di complessivi 144.817,25 euro l'importo delle migliorie e riparazioni effettuate.
Va fin da ora osservato che i convenuti non hanno fornito alcuna allegazione puntuale in relazione alla data o al periodo temporale in cui le suddette opere sarebbero state effettuate.
Ciò posto, alla luce delle valutazioni tecniche operate dalla CTU, che appaiono ragionevoli e prive di profili di manifesta illogicità, tenuto conto delle puntuali risposte fornite dalla consulente alle osservazioni formulate dalle parti e dei plurimi chiarimenti forniti dalla stessa su sollecitazione delle parti, considerando che la CTU si è attenuta, nel formulare le proprie valutazioni in ordine alla verifica dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, ai principi di diritto sopra richiamati, è possibile affermare che non può ritenersi rilevante, ai fini del presente giudizio, il miglioramento allegato da
[...]
consistente in opere elettriche interne ed esterne, per automazioni CP_2
cancelli e sbarra ed installazione dell'impianto di video sorveglianza e allarme per la spesa di 12.911,42 euro, oltre IVA come da allegato 1.
Invero, il documento prodotto dai convenuti per dimostrare l'esecuzione delle opere contiene un'attestazione dell'imprenditore che le avrebbe materialmente eseguite per conto della convenuta secondo cui CP_2 Controparte_3 le stesse sarebbero state realizzate negli anni 1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
L'esecuzione delle opere in esame è stata confermata dallo stesso
[...]
assunto come testimone all'udienza del 28.02.2023, il quale ha CP_3
confermato che, a metà degli anni '90, ha provveduto a eseguire impianti elettrici presso l'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. Principina
Mare, via della Trappola per conto della convenuta riconoscendo il CP_2
documento n. 1 allegato da parte convenuta.
Poiché le opere in esame risultano dunque eseguite prima della conclusione della donazione dell'immobile del 09.12.2004, non può ritenersi un miglioramento effettuato dal donatario ai fini dell'art. 748 c.c., dovendosi condividere sul punto le stesse conclusioni offerte dalla consulente sul punto.
Per le stesse ragioni, non può assumere rilievo anche la seconda opera allegata dalla convenuta ossia il rifacimento della pavimentazione ed infissi CP_2
in legno dell'appartamento posto al piano terreno per la spesa di 51.654,69 euro e installazione di ulteriori infissi per la spesa di 10.329,14 euro, posto che nel documento allegato 2, prodotto dai convenuti a dimostrazione dell'esecuzione dell'opera, consistente in una dichiarazione della società che avrebbe eseguito le opere, si attesta che i lavori sono stati eseguiti nel
1996/1997 e nel 2000 (cfr. all. 2 fasc. convenuti), come confermato da rappresentante della società, in sede di esame Testimone_1
testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposte ai cap. 4 e 5).
Pertanto, le opere in esame non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c., essendo state effettuate prima della donazione ricevuta da
[...]
in coerenza con le valutazioni offerte dalla stessa CTU. CP_2
Analogamente, come correttamente rilevato anche dalla CTU, la ristrutturazione della taverna per la spesa di 25.822,00 euro risulta eseguita nell'anno 2000, prima della donazione ricevuta da come si desume CP_2 dalla dichiarazione del legale rappresentante della società Piombino Edilizia
S.r.l. MA TI, che avrebbe eseguito i relativi lavori, prodotta da parte convenuta (cfr. all. 3 fasc. convenuta), e come confermato dallo stesso
TI in sede di esame testimoniale all'udienza del 28.02.2023 (risposta al capitolo 6).
In relazione all'apposizione di recinzioni con pali e rete per la corte in economia per la spesa di 6.000,00 euro, va osservato che parimenti non vi è adeguata prova in ordine alla collocazione temporale dell'opera.
Sul punto, va osservato che il documento prodotto dai convenuti a dimostrazione delle opere eseguite (cfr. all. 4 fasc. convenuti), come evidenziato dalla CTU, concerne la fornitura di “lastre luserna grigia a corpo” con trasporto, sicché non appare riferibile all'attività di apposizione di recinzioni con pali e reti della corte.
Inoltre, i testimoni assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi al riguardo.
Alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha realizzato in economia CP_2
la recinzione del fabbricato sito in Loc. Principina Mare via della Trappola mediante pali e rete a maglia sciolta, nonché della tettoia al piano terreno?”, il teste Controparte_3
ha risposto “Questa recinzione l'ho vista fare perché a un certo punto siamo andati a montare l'automazione del cancello e c'era questa recinzione, non so chi l'abbia costruita. La tettoia l'ho vista costruire, ma non l'ho costruita io, e sopra di essa abbiamo costruito il montaggio dell'impianto di condizionamento”.
Il teste non ha fornito indicazioni utili per la esatta collocazione temporale dell'opera e va rilevato che il è colui che ha eseguito gli impianti CP_3
elettrici per conto della nel 1996/1997 e nel 2000, come da CP_2
dichiarazione in precedenza richiamata (cfr. all. 1 fasc. convenuti), sicché appare plausibile ritenere che il teste, affermando di avere visto la recinzione, l'abbia percepita in quel periodo e, dunque, prima della donazione in favore di
CP_2
Il teste alla medesima domanda, ha risposto “E' vero, la Testimone_1
mia società ha eseguito la tettoia, quanto alla recinzione non ho eseguito la parte in muratura ma ho installato i pali in legno che si trovano sopra la parte muraria. Il periodo era il 2002 o 2003 all'incirca”, dichiarazione che pone comunque l'opera prima della conclusione della donazione in favore della CP_2
Il teste MA TI ha risposto alla suddetta domanda: “E' vero, non ho eseguito io questi lavori, ma so che li ha fatti”, precisando che “so questo fatto perché ho assistito all'esecuzione di questi lavori mentre con la mia impresa eseguivo i lavori di nostra pertinenza o in occasioni successive, non ricordo esattamente”.
Va osservato che il TI ha dichiarato (cfr. all. 3 fasc. convenuti) di avere eseguito lavori edili presso l'abitazione della convenuta nel 2000, sicché, ancora una volta, appare confermato che i lavori in esame sono stati eseguiti prima della donazione in favore di CP_2
Pertanto, anche le opere in esame non possono assumere rilievo ai fini dell'art. 748 c.c. per le ragioni enunciate in precedenza.
Circa il rifacimento dell'impianto idraulico per la spesa di 4.800,00 euro, va osservato che le fatture prodotte dai convenuti (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. convenuti), pur riportando la data del 19.10.2005 e del 22.09.2005, contengono un generico riferimento a “lavori eseguiti per Vs. conto presso la
Vs. unità immobiliare sita in Principina a Mare Strada Provinciale La Trappola
n. 150” e nella fattura del 19.10.2005 si rinvia a un consuntivo allegato che non risulta prodotto.
La estrema genericità del contenuto delle fatture non consente di riferire le stesse ai lavori di rifacimento dell'impianto idraulico allegati dalla convenuta.
Inoltre, le testimonianze assunte non consentono di conferire rilievo ai lavori in esame. Invero, il teste MA TI, legale rappresentante della Piombino
Edilizia S.r.l., cui sono riferite le fatture sopra richiamate, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha commissionato alla Piombino Edilizia s.r.l. il CP_2
rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. Principina Mare, via della Trappola, pagando la somma di
€. 27.000,00?” ha risposto: “Credo di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, sicché il teste ha fornito una risposta molto generica e priva di solidi riferimenti temporali.
Inoltre, va osservato che alla domanda “vero che, in particolare a metà degli anni '90 la sig.ra ha realizzato opere murarie, il rifacimento dell'impianto idraulico, CP_2
nuovi infissi e pavimentazioni ed il rifacimento degli impianti elettrici interni ed esterni dell'appartamento posto al piano terreno, sito in loc. Principina Mare, via della Trappola, oggi di sua proprietà?” il teste ha confermato i fatti, Controparte_3
specificando di avere provveduto solo agli impianti elettrici, sicché
l'installazione del nuovo impianto idraulico è rimasto privo di solidi riscontri.
Ciò importa che non è possibile considerare tale opera ai fini della ricostruzione della massa fittizia, in conformità alle stesse valutazioni offerte dalla CTU.
In relazione all'opera di demolizione e ristrutturazione integrale dell'appartamento per DI D'CO di Grosseto per la spesa di 27.000,00 euro va osservato che la parte convenuta non ha indicato né prodotto alcun documento che comprovi tale spesa o l'opera in esame.
Inoltre, il teste MA TI, come evidenziato in precedenza, alla domanda “vero che, negli anni 2000, la sig.ra ha commissionato alla CP_2
Piombino Edilizia s.r.l. il rifacimento dell'impianto idraulico e la ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato sito in loc. Principina Mare, via della
Trappola, pagando la somma di €. 27.000,00?” ha risposto: “Credo di si, non avendolo seguito direttamente, i lavori sono stati eseguiti in più fasi, il periodo non lo ricordo. Non ricordo quale fosse la somma pagata”, dichiarazione del tutto generica e priva di riferimenti temporali, sicché la stessa non appare idonea a confortare l'allegazione della convenuta.
Né è possibile ritenere idonee al suddetto scopo probatorio le risposte fornite dai testimoni alla domanda “vero che, a partire dagli anni '90 e fino a circa metà degli anni 2000, la sig.ra ha provveduto a ristrutturare il fabbricato principale e, in CP_2
particolare, l'abitazione ed i magazzini posti al piano terreno, siti in loc. Principina Mare, via della Trappola, oggi di sua proprietà?” a cui il teste ha risposto: “E' CP_3
vero, lo so in quanto ho eseguito io i lavori, è stata e il marito a chiedermi CP_2 CP_4
di svolgere questi lavori”, il teste ha risposto: “E' vero, la mia società ha Tes_1
eseguito una parte dei lavori” e il teste TI ha risposto: “E' vero, una parte dei lavori li ho eseguiti io con la mia impresa”.
Stante la genericità della domanda sul piano temporale e non menzionando la stessa l'importo di 27.000,00 euro allegato dalla convenuta, alla luce del fatto che i testi hanno meramente confermato di avere eseguito parte dei lavori richiesti dalla deve ritenersi che le risposte fornite dai testi alla suddetta CP_2
domanda non consentono una precisa collocazione temporale dell'attività allegata dalla convenuta, che resta comunque genericamente indicata in comparsa di costituzione.
Infine, la convenuta deduce di avere proceduto alla ristrutturazione in economia della tettoia del piano terreno per la spesa di 6.300,00 euro.
Sul punto, va evidenziato che la convenuta non ha addotto uno specifico documento a dimostrazione di tale opera.
Il teste ha dichiarato di avere costruito una tettoia Testimone_1
presso l'abitazione della convenuta indicando, tuttavia, il periodo CP_2
del 2002 o 2003 come periodo in cui è avvenuta la realizzazione (cap. 7); il teste ha confermato di avere visto la tettoia, pur non avendola CP_3 realizzata egli stesso;
il teste TI ha confermato in generale l'esecuzione della recinzione e della tettoia.
Al riguardo, va osservato che la CTU, all'esito degli accertamenti peritali svolti, ha riferito che il fabbricato menzionato nella compravendita intercorsa tra la e il figlio e censito al foglio 129 p.lla 173 (indicato Per_2 CP_1
come edificio G nella consulenza) “funge principalmente da tettoia, offrendo riparo per i veicoli. Tuttavia, la tettoia menzionata nell'atto di compravendita in oggetto non è più presente;
essa è stata demolita e sostituita dalla struttura raffigurata nelle fotografie contenute nell'allegato 46. Le differenze tra le due tettoie sono chiaramente illustrate nell'allegato 11. La tettoia originale, come descritta nei documenti catastali, aveva dimensioni di 12,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza e presentava quattro aperture intervallate da pali di legno. Nel registro comunale non sono state individuate tracce relative alla realizzazione di questa struttura. La tettoia attualmente presente è stata costruita con pali di legno e presenta una copertura anch'essa in legno. Questa nuova tettoia, la cui concessione è regolarmente documentata nell'anno 2005, misura 9,70 metri in lunghezza per 3,35 metri in larghezza, coprendo un'area totale di 32,49 mq. Pare che questa "nuova tettoia" abbia completamente rimpiazzato la struttura precedente”.
La CTU, nello stimare l'aumento di valore prodotto dalla suddetta opera, ha evidenziato che “Questo edificio ha subito miglioramenti evidenti grazie alle pratiche edilizie effettuate nel periodo tra la donazione e l'apertura della successione. In particolare,
l'edificio precedente era di dimensioni superiori e aveva dati catastali diversi. Tuttavia, è stato demolito poiché non era stato costruito regolarmente. Di conseguenza, il miglioramento rappresenta il valore totale dell'attuale fabbricato”, stimato in 8.122,50 euro.
Alla luce degli accertamenti peritali compiuti dalla CTU e delle valutazioni tecniche offerte, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, il collegio ritiene che possa ritenersi provata la miglioria dedotta dalla convenuta eseguita dopo la conclusione della donazione del 09.12.2004 e CP_2 prima della morte della sicché di tale miglioramento si terrà conto ai Per_2
fini del computo della massa fittizia.
Proseguendo con la valutazione dei miglioramenti e delle riparazioni allegate dai convenuti, questi deducono che avrebbe eseguito sugli CP_1
immobili donati le seguenti opere: ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro;
livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92, 93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro;
costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro;
costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro;
costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella 171 per il valore di
50.000,00 euro;
costruzione di muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro;
realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro;
manutenzione interna appartamento primo piano e costruzione copertura terrazza primo piano per il valore di 38.000,00 euro;
ristrutturazione esterna e tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro;
messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di
3.377,00 euro, per complessivi 280.880,00 euro, come da allegati da 7 a 16.
Inoltre, si allega che ha proceduto, dopo la conclusione delle CP_1
compravendite, alla costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per 30.000,00 euro, come da allegato 17.
Va osservato che, anche tali allegazioni, riferite alle opere eseguite da CP_1
risultano totalmente prive di specifico riferimento temporale.
[...] Ciò posto, in relazione alla ristrutturazione completa esterna ed interna del fabbricato intero di cui alla particella 76 con costruzione vano scale coperto rifacimento del tetto in economia diretta per il valore di 50.000,00 euro, deve osservarsi che la parte convenuta, a dimostrazione di tale fatto, ha dedotto il seguente capitolo di prova orale (cap. 9): “"vero che, nel 1987/88, il sig. CP_1
ha commissionato e fatto eseguire in economia la ristrutturazione completa esterna ed
[...]
interna del fabbricato intero sito in loc. Principina Mare via della Trappola con costruzione vano scale coperto e rifacimento del tetto, pagando la somma di €. 50.000,00?”.
Su tale capitolo è stato escusso il teste all'udienza del Testimone_2
29.03.2023, il quale ha dichiarato d nulla sapere, essendo arrivato a Grosseto nel 1992.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come si desume dall'articolazione del capitolo di prova, la parte convenuta colloca i lavori in questione nel
1987/1988, molti anni prima della conclusione della donazione in favore di sicché, alla luce dei principi enunciati in precedenza, tali lavori CP_1
non possono rilevare come miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c.
Inoltre, il documento che indica i lavori eseguiti (cfr. all. 7 fasc. convenuti) è privo di provenienza e data certa e i valori dei lavori sono indicati in lire, a conferma, ad ogni modo, che il documento fa riferimento a lavori anteriori al
2004.
In relazione al livellamento su circa ha 18,12 delle particelle 13, 15, 65, 91, 92,
93 e 94 per il valore di 72.480,00 euro e alla costruzione di un impianto sotterraneo di irrigazione risaie di metri 374 e costruzione di due prelievi con derivazioni per il valore di 20.000,00 euro, va osservato che i convenuti, al fine di dimostrare tale fatto, hanno articolato il seguente capitolo di prova orale
(cap. 11): “vero che negli anni ricompresi tra il 1993 ed il 1997, il sig. ha CP_1
realizzato sui terreni (Foglio n.129 – p.lle n.13,65,15,91,92,93,94) facenti parte dell' sita in Principina Mare via della Trappola, opere di livellamento su Parte_3 circa ha 18.12.00, arginature, viabilità interna di esercizio con larghezza di m. l. 4,00 e lunghezza per km. 3,30, nonché la costruzione dell'impianto sotterraneo di irrigazione risaie e la costruzione di due prelievi pagandone il costo” e il teste escusso ha Tes_2
confermato che tali opere sono state realizzate negli anni suddetti, sicché anche tali opere non appaiono rilevanti, ai fini del presente giudizio, in quanto comunque realizzate prima della donazione in favore di CP_1
Circa la costruzione del piazzale con sottofondo ghiaia e rifinitura delle particelle 93 e 94 per 15.000,00 euro, a dimostrazione del fatto la parte ha dedotto il capitolo di prova seguente “vero che, nel 1997, il sig. ha CP_1
fatto eseguire nella resede circostante al Capannone (Foglio n.129 – p.lla 171) dell'azienda agricola sita in loc. Principina Mare via della Trappola opere di livellamento e spellicciatura con mezzi meccanici, posa in opera di vari strati di ghiaia con granulometria diversa, regimazione acque meteoriche ed altri lavori minori di contenimenti per realizzare il piazzale di manovra e la viabilità interna ad esso, pagandone i costi?” e il teste Tes_2
ha confermato che l'opera risale all'anno anzidetto, sicché anche questo miglioramento risulta anteriore alla donazione in favore di CP_1
Circa la costruzione del capannone agricolo per stoccaggio riso nella particella
171 per il valore di 50.000,00 euro, analogamente, i convenuti hanno dedotto il capitolo di prova orale seguente: “vero che negli anni '96/97, il sig. CP_1
ha commissionato e fatto realizzare la costruzione di un capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in Loc. Principina Mare via della Trappola, pagandone il costo?” (cap. 12) e il teste confermando Tes_2
l'opera, ha confermato che il periodo è quello indicato nei capitoli di prova.
Inoltre, la CTU ha accertato che il capannone suddetto è stato realizzato in base alla P.E. n. 1445 del 1998, a conferma che lo stesso è stato realizzato prima dell'anno 2000. Dunque, in quanto realizzata anteriormente alla donazione in favore di CP_1
l'opera in esame non può costituire un miglioramento ai fini dell'art.
[...]
748 c.c.
Circa la costruzione dei muri perimetrali del capannone agricolo per stoccaggio riso e allargamento di quelli già esistenti e della platea della particella 171 per il valore di 15.000,00 euro, va osservato che la convenuta ha articolato il seguente capitolo di prova orale (cap. 13): “"vero che successivamente, nei primi anni 2000, il sig. ha commissionato e fatto realizzare CP_1
l'allargamento dei muri perimetrali e della platea del capannone agricolo per lo stoccaggio riso sul terreno contraddistinto dalla part. 171 dei terreni siti in Loc. Principina Mare via della Trappola, pagandone il costo?” a cui il teste ha risposto, dichiarando: Tes_2
“Ricordo che me ne parlò, aveva l'esigenza di eseguire questo ampliamento, il periodo è quello indicato, ricordo che mi parlò di preventivi che era un intervento costoso, non ho visto fatture o altro”.
Ad ogni modo, circa l'esecuzione dei muri perimetrali, va rilevato che la CTU ha accertato che i muri perimetrali del capannone sono stati realizzati tramite la D.I.A. 999 del 2009 intestata al sig. , sicché è possibile ritenere CP_1
che gli stessi sono stati realizzati dopo la donazione in favore di e CP_1
prima della morte della come evidenziato dalla stessa CTU. Per_2
Inoltre, l'esecuzione del miglioramento in esame è stata accertata dalla stessa sentenza parziale che ha statuito che “La costruzione del muro perimetrale del capannone in cemento armato per €. 30.000,00 – non contestata da parte attrice - cui parte convenuta riferisce le spese di cui al doc.17 del proprio fascicolo può essere invece astrattamente valutata in termini di migliorie, stante la sua asserita realizzazione dopo il trasferimento dei beni in proprietà dei convenuti”.
Alla luce dell'accertamento effettuato nella sentenza parziale n. 572/2022 di questo Tribunale e delle valutazioni offerte dalla CTU che ha ritenuto doversi confermare, in sede di chiarimenti, la stima operata con la sentenza, deve ritenersi che tale miglioramento possa ritenersi rilevante ai fini del computo della massa fittizia, per il valore di 30.000,00 euro, indicato in sentenza come incontestato tra le parti, risultando così superflua la valutazione della documentazione prodotta dai convenuti in relazione alla miglioria in esame
(cfr. all. 17 fasc. convenuti).
Circa la realizzazione del giardino ed impianto di irrigazione con reti di scolo acque per il valore di 10.000,00 euro, il relativo capitolo di prova articolato dai convenuti per la prova del fatto è del seguente tenore: “vero che negli anni 2001 e
2004 il sig. ha commissionato e fatto eseguire sui terreni siti in loc. Principina CP_1
Mare via della Trappola (particelle n.121,122, 96 del Foglio n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” e il teste ha confermato Tes_2
tali fatti.
La genericità della collocazione temporale del fatto dedotto nel capitolo di prova in relazione all'anteriorità dei lavori in relazione alle donazioni operate dalla non consentono di ritenere provato che le opere siano state Per_2
fatte dopo la donazione in favore di peraltro intervenuta alla fine CP_1
dell'anno 2004 (09.12.2004), sicché tali opere non possono considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Analogamente, circa la manutenzione interna appartamento del primo piano e costruzione copertura terrazza del primo piano per il valore di 38.000,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 15 del seguente tenore: “vero che nell'anno 2000, il sig. ha commissionato e fatto eseguire CP_1
opere di manutenzione interna dell'appartamento e la costruzione copertura terrazza del primo piano del fabbricato principale sito in Principina Mare via della Trappola”, collocando quindi l'opera nel 2000, fatti peraltro quelli suddetti che il teste non ha confermato, riferendo di non sapere nulla al riguardo. Inoltre, la CTU, in relazione alla suddetta opera, ha accertato che “La pratica edilizia relativa alla copertura in questione, ovvero la n. 1232 del 2003 è stata protocollata in Comune il 06/05/2002 a nome di e quindi circa due anni prima Persona_2
dell'atto di compravendita dell'appartamento posto al primo piano, stipulato il
18/04/2005. E' pertanto da ritenere che la copertura sia stata realizzata prima dell'atto di compravendita suddetto. Altri documenti in atti da cui risulti il periodo di realizzazione della copertura non ve ne sono”.
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Circa la ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura per il valore di 10.400,00 euro, la parte convenuta ha articolato il capitolo di prova orale n. 16 secondo cui “vero che nell'anno 2003, il sig. ha CP_1
commissionato e fatto eseguire opere di ristrutturazione esterna e del tetto del magazzino in muratura posto in Principina Mare via della Trappola?”, collocando così l'opera nel
2003, fatto confermato dal teste Tes_2
Del resto, la fattura n. 16 del 16.10.2003 dell'imprenditore , CP_5
che ha ad oggetto lavori edili e che ha come cliente l'azienda agraria del CP_2
avente l'importo di 10.400,00 euro indicato dai convenuti, è appunto datata
2003, confermandosi così che l'opera è stata realizzata prima della donazione in favore di (cfr. all. 15 fasc. convenuti). CP_1
Dunque, tale opera, in quanto realizzata prima della donazione in favore del convenuto, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Infine, circa la messa a dimora delle nuove piante in sostituzione dei vecchi eucaliptus per il valore di 3.377,00 euro, va osservato che la parte convenuta ha prodotto la fattura n. 692/2004 de Il Terzo S.p.A., avente ad oggetto la vendita di piante e per l'importo di 3.377,00 euro, pari a quello allegato dalla convenuta (cfr. all. 16 fasc. convenuti). Ebbene, la fattura è datata 30.04.2004, sicché l'opera indicata dai convenuti appare realizzata prima della donazione ricevuta da CP_1
Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste il quale alla Tes_2
domanda “vero che negli anni 2001 e 2004 il sig. ha commissionato e fatto CP_1
eseguire sui terreni siti in loc. Principina Mare via della Trappola (particelle n.121,122, 96 del Foglio n.129) adibite a pertinenze del fabbricato principale opere di regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di giardino col a messa a dimora di piante ed arbusti, (come pini, allori, oleandri, fiori, ecc..), nonché impianto di irrigazione del giardino stesso?” ha risposto “E' vero. ricordo questi lavori, credo siano lavori fatti nell'abitazione del signor
, confermando la collocazione temporale desumibile dalla fattura CP_1
richiamata.
Anche tale opera, per le ragioni già enunciate, non può considerarsi ai fini dell'art. 748 c.c.
Va inoltre osservato che le fatture prodotte da a dimostrazione CP_1
dei miglioramenti operati (cfr. all.ti 8 a 15 fasc. convenuti) recano tutte data anteriore al 09.12.2004, sicché afferiscono a opere e lavori effettuati prima della donazione in favore di CP_1
Anche le ulteriori fatture dell'allegato 16 recano data anteriore alla donazione del 09.12.2004, ad eccezione della fattura n. 5807/02 del 31.12.2004 della
BigMat, per circa 50,94 euro, la quale, tuttavia, non contiene alcun riferimento univoco per essere riferita alle opere allegate dal convenuto.
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati e in conformità agli accertamenti operati dalla CTU che appaiono coerenti con i principi richiamati e puntualmente motivati, deve ritenersi che le uniche opere che possono considerarsi miglioramenti ai fini dell'art. 748 c.c. sono la costruzione della tettoia ad opera di per il valore di 8.122,50 euro, e CP_2
la costruzione dei muri perimetrali ad opera di per 30.000,00 CP_1 euro, in coerenza con l'accertamento effettuato già con la sentenza n.
572/2022.
Le altre opere dedotte dai convenuti, non essendo stata accertata la loro realizzazione nel periodo compreso tra la stipula delle donazioni dissimulate e l'apertura della successione di non assumono alcuna Persona_2
rilevanza ai fini dell'art. 748 c.c.
A questo punto, va osservato che i convenuti chiedono di considerare le spese allegate in relazione alle suddette opere, eseguite in periodo anteriore alle donazioni, come debiti ereditari, in quanto le opere sono state effettuate in favore della madre delle parti, accrescendo il valore del compendio ereditario.
Sul punto, il collegio ritiene decisiva la scrittura privata intercorsa tra e gli odierni convenuti, conclusa in data 20.06.2005, cui si Persona_2
è fatto riferimento in precedenza (cfr. all. 19 fasc. convenuti).
Come si desume dal tenore letterale del documento, lo stesso costituisce un contratto transattivo, integrativo del contenuto delle compravendite intervenute in data 09.12.2004 e 18.04.2005.
In particolare, con la scrittura in esame, dato atto dell'obbligo dei convenuti di pagamento del prezzo delle compravendite suddette e dei miglioramenti apportati agli immobili compravenduti, ha riconosciuto Persona_2
l'esecuzione ad opera di dei miglioramenti descritti nell'art. 2 del CP_2
contratto e identici a quelli affermati dalla parte convenuta nell'odierno giudizio e la si è riconosciuta debitrice nei confronti della figlia Per_2
dell'importo di 144.817,25 euro.
A questo punto, le parti convengono che il prezzo di 107.000,00 euro, che
[...]
deve pagare in base al contratto del 09.12.2004, è compensato con il CP_2
credito della stessa sopra richiamato, riconoscendosi un saldo CP_2
creditore di quest'ultima nei confronti di pari a 37.817,25 Persona_2
euro. La all'art. 5 del contratto ha riconosciuto l'esecuzione di opere da Per_2
parte del figlio sull'immobile dallo stesso acquistato, descritte CP_1
nello stesso art. 5 e identiche sostanzialmente a quelle affermate nel presente giudizio dal convenuto, e la si è riconosciuta debitrice verso il figlio Per_2
per l'importo complessivo di 280.880,00 euro.
Le parti hanno proceduto alla compensazione di tale credito con quello relativo al prezzo della compravendita del 09.12.2004, intercorsa tra la e il figlio (179.700,00 euro), riconoscendosi un credito Per_2 CP_1
residuo di verso la madre pari a 101.180,00 euro. CP_1
All'art. 8 del contratto le parti procedono alla ulteriore compensazione del credito della relativo al prezzo di 70.000,00 euro scaturente dalla Per_2
compravendita del 18.04.2005, con i crediti residui riconosciuti in favore dei convenuti e, all'esito della compensazione, si pattuisce che ha un CP_2
credito finale verso la madre pari a 2.817,25 euro, e un credito CP_1
finale verso la madre pari a 66.180,00 euro.
All'art. 11 le parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo ogni reciproca pretesa tra di loro si ha per definita e nulla hanno da pretendere ciascuna parte verso l'altra.
Il collegio ritiene che tale contratto fondi degli specifici debiti a carico di che devono ritenersi rientranti nel patrimonio di questa Persona_2
quale debiti ereditari.
Invero, il contratto transattivo in esame è stato concluso da Per_2
e non risulta invalidato o risolto, sicché lo stesso deve considerarsi
[...]
valido ed efficace rispetto alla sfera giuridica della defunta Per_2
[...]
In assenza di impugnazioni del contratto in esame, il collegio ritiene di non avere alcun potere di sindacato sul merito delle dichiarazioni rese dalle parti, potendo il collegio solo limitarsi a valutare il contenuto dell'accordo negoziale. Pertanto, deve ritenersi che, in base a tale contratto, possano ritenersi accertati due debiti ereditari nella sfera giuridica della defunta Persona_2
In particolare, deve ritenersi che i debiti affermati nel contratto siano quello di
2.817,25 euro verso e quello di 66.180,00 euro verso CP_2 CP_1
non potendosi dare rilievo agli importi previsti negli artt. 2 e 5 del contratto, essendo stati questi oggetto di compensazione con altri crediti della defunta, sicché non possono ritenersi i debiti effettivi facenti capo al patrimonio di
Persona_2
Di tali debiti deve dunque tenersi conto nella ricostruzione della massa fittizia nel presente giudizio di riduzione.
Ciò chiarito, va osservato che i debiti assunti da con il Persona_2
suddetto contratto, indicati nell'art. 2 in 144.817,25 euro e nell'art. 5 in
280.880,00 euro, derivano dal riconoscimento ad opera di Persona_2
delle opere eseguite dai figli sugli immobili oggetto di compravendita, di cui viene specificato il relativo valore.
Tra le opere descritte in detti articoli vi sono anche la ristrutturazione della tettoia ad opera di e la costruzione dei muri perimetrali ad opera di CP_2
CP_1
Tali opere sono state già qualificate dal collegio come migliorie, rilevanti ai fini dell'art. 748 c.c.
Ne deriva che non è possibile considerare nuovamente tali opere anche come fonte di debiti ereditari a carico di altrimenti sarebbero Persona_2
oggetto di valutazione per due volte.
Dunque, nel computo dei debiti ereditari scaturenti dal contratto del
20.06.2005 non deve tenersi conto del valore delle opere sopra indicate e già considerate migliorie ai fini del presente giudizio e tale valore va sottratto dal valore dei debiti di cui la si è riconosciuta titolare verso i figli nel Per_2
suddetto contratto transattivo. Ne consegue che, sottraendo il valore della ristrutturazione della tettoia riconosciuto in favore di nell'art. 2 del contratto (6.300,00 euro) al CP_2
valore del debito finale che la ha assunto verso la stessa (2.817,25 Per_2
euro), risulta che non sussiste alcun debito ereditario nel patrimonio di verso Persona_2 CP_2
Sottraendo dal debito finale che la ha assunto verso il figlio Per_2 CP_1
(66.180,00 euro) il valore della costruzione dei muri perimetrali del
[...]
capannone agricolo riconosciuto nel contratto (15.000,00 euro), risulta che il debito ereditario facente capo al patrimonio di verso Persona_2
è pari a 51.180,00 euro. CP_1
Quest'ultimo importo può essere considerato quale debito ereditario ai fini della ricostruzione della massa fittizia.
Quanto invece all'allegazione dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero sostenuto le spese funerarie della madre deve ritenersi Persona_2
che essa non solo è generica, non essendo specificato nemmeno l'importo che sarebbe stato sostenuto, ma è priva di riscontro probatori, sicché di tale spesa non può tenersi conto ai fini della individuazione dei debiti ereditari.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile procedere alla ricostruzione del valore della massa fittizia di Persona_2
Al riguardo, occorre, in primo luogo, individuare il valore degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate.
Sul punto, la CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha computato il valore di mercato degli immobili, al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto dei costi necessari per sanare o eliminare le irregolarità edilizie accertate.
Alla luce delle valutazioni offerte dalla CTU nella perizia a chiarimenti e integrazione e scomputato dal valore dell'immobile i costi connessi alle irregolarità edilizie riscontrate, il valore degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra e è Persona_2 CP_2
pari a 484.671,33 euro complessivi, quello degli immobili oggetto della compravendita del 09.12.2004, conclusa tra e Persona_2 CP_1
è pari a complessivi 729.102,30 euro e quello dell'immobile oggetto
[...]
della donazione intercorsa in data 18.04.2005 tra e gli Persona_2
odierni convenuti è pari a 277.258,67 euro.
Ne deriva che il valore complessivo degli immobili oggetto delle donazioni dissimulate è pari a 1.491.032,30 euro, da cui va detratto il valore dei miglioramenti eseguiti dai convenuti e in precedenza accertati per un importo pari a 38.122,50 euro.
Pertanto, il valore del donatum è pari a 1.452.909,80 euro.
Come evidenziato in precedenza, non risultano poste attive nel patrimonio ereditario.
Circa l'ammontare dei debiti ereditari, come evidenziato in precedenza, lo stesso ammonta a 51.180,00 euro.
A questo punto, tenuto conto degli accertamenti effettuati, procedendo alla sottrazione dei debiti ereditari dal valore del donatum, non risultando poste attive ereditarie, il valore della massa fittizia riferibile al patrimonio di al tempo dell'apertura della successione della stessa, è Persona_2
pari a 1.401.729,80 euro.
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU la parte attrice ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
Ebbene, questo collegio osserva che le contestazioni mosse da parte attrice alle risultanze peritali, inclusa la contestazione sulla deruralizzazione dei fabbricati, afferiscono al merito delle valutazioni offerte dalla CTU e si tratta di profili su cui la consulente ha ampiamente replicato, sia con la consulenza principale, rispondendo alle osservazioni critiche, sia con l'ulteriore nota depositata in data 20.02.2024, in risposta alle ulteriori osservazioni formulate dalla parte attrice in data 07.02.2024, illustrando i motivi sottesi alle proprie repliche.
Inoltre, va osservato che la CTU ha stimato le irregolarità edilizie sugli immobili al fine di apprezzarne l'effettivo valore di mercato, sicché appare irrilevante, ai fini del giudizio, la questione del soggetto cui imputare l'irregolarità.
Dunque, alla luce dell'esauriente attività peritale della consulente e tenuto conto dell'ampia risposta che la consulente a più riprese ha fornito alle osservazioni critiche delle parti, il collegio ritiene che possano accogliersi le risultanze peritali offerte dalla CTU.
Peraltro, deve confermarsi altresì la statuizione del G.I. resa in data 12.04.2024 che ha escluso l'esigenza di ulteriori chiarimenti della CTU, a fronte dei documenti depositati da parte attrice in data 05.04.2024, in violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., da ritenersi, dunque, inammissibili nel presente giudizio. Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto altresì delle specifiche repliche offerte dalla CTU anche rispetto alle osservazioni critiche della parte convenuta, il collegio ritiene che possano accogliersi, nei limiti sopra richiamati, le risultanze peritali desumibili dalla consulenza espletata in corso di causa.
Ciò chiarito, proseguendo con la valutazione della domanda di riduzione, ai fini del calcolo della quota disponibile, poiché è morta, Persona_2
lasciando superstiti il marito e i figli Persona_1 Parte_1 CP_1
e trova applicazione l'art. 542 comma 2 c.c., secondo cui se
[...] CP_2
chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi è riservata la quota della metà del patrimonio, al coniuge la quota di un quarto e, tra i figli, la suddetta quota è ripartita in eguale misura.
Dunque, il valore della quota disponibile è pari a un quarto della massa fittizia, ossia a 350.432,45 euro.
Come evidenziato in precedenza, deve prendersi comunque atto nel presente giudizio che la sentenza parziale emessa in corso di causa ha stabilito il diritto dell'attrice a conseguire il valore di un sesto della massa fittizia, a titolo di reintegrazione della quota di legittima.
Ne consegue che il valore della quota spettante all'attrice, in qualità di legittimaria, è pari a un sesto del valore complessivo della massa fittizia che è pari a 1.401.729,80 euro, sicché il valore monetario della quota di legittima di parte attrice è pari a 233.621,63 euro.
Come evidenziato in precedenza, non venendo in rilievo testamenti della defunta oggetto di riduzione sono solo le donazioni Persona_2
dissimulate accertate nel presente giudizio, sicché, in conformità all'art. 559
c.c., le donazioni si riducono, iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori fino a soddisfare il legittimario. Va inoltre osservato che, tenuto conto del valore degli immobili donati, il superamento del valore della quota disponibile è avvenuto non a mezzo esclusivamente dell'ultima donazione operata dalla defunta ma Per_2
anche mediante le donazioni operate in data 09.12.2004.
Ciò posto, nel caso di specie, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve avvenire riducendo innanzi tutto la donazione del
18.04.2005, effettuata da in favore degli odierni Persona_2
convenuti.
Va osservato che il valore dell'immobile oggetto della suddetta donazione, pari a 277.258,67 euro, è superiore al valore della quota di legittima spettante all'attrice pari a 233.621,63 euro, sicché la riduzione della donazione sopra richiamata è sufficiente per garantire la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima ad ella riservata.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la CTU, evidenziando vincoli pubblicistici a carico degli immobili ostativi alla separazione in natura degli stessi e considerando l'entità della quota spettante all'attrice, ha escluso, con motivazione sufficientemente argomentata, la possibilità di individuare una porzione dei beni da attribuire in natura all'attrice per reintegrare la quota di legittima, dovendosi evidenziare che la CTU ha altresì replicato alle osservazioni sul punto della parte attrice.
Ciò importa l'impossibilità di accogliere la domanda attorea di conseguire la propria quota di legittima mediante separazione in natura dei beni da ridurre.
A questo punto, deve osservarsi che in via principale la parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, in ipotesi di indivisibilità in natura dei beni da ridurre, ha chiesto la condanna dei convenuti “a corrispondere all'attrice la somma alla stessa dovuta a titolo di quota di legittima Parte_1
corrispondente a un sesto del patrimonio ereditario come sopra ricostituito comprensivo dell'importo di € 55.714,52 ricavato dalla vendita di titoli intestati unicamente alla de cuius complessivamente versato in data 10 luglio 2002 e 2 novembre 2004 sul conto corrente n. 1829 cointestato a e acceso presso la Banca Persona_2 CP_1
Popolare dell'Etruria e del Lazio -, previa detrazione degli eventuali debiti, assumendo quali valori di stima degli immobili non quelli indicati dalla C.T.U. nella sua relazione, ma quelli eviden-ziati nel Foglio di osservazioni autorizzate ai chiarimenti della C.T.U. depositate dalla difesa dell'attrice in data 7 febbraio 2024, e tenendo Parte_1
anche conto delle loro potenzialità produttive al momento della apertura della successione – o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”; solo in via subordinata, l'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni oggetto delle donazioni da ridurre fino a soddisfazione della quota di legittima e salvo conguagli e in ulteriore subordine la vendita all'asta dei beni oggetto delle donazioni da ridurre con successiva ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive quote.
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, i convenuti hanno chiesto: “determinato il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione al netto delle migliorie e riparazioni eseguite dai convenuti e CP_1 CP_2
, nonché dei debiti dello stesso asse accertati in corso in causa, parte dei quali in favore
[...]
dei creditori e e determinato per l'effetto il valore della quota di CP_1 CP_2
legittima, disporre l'eventuale riduzione delle asserite donazioni eseguite dalla de cuius”.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 560 commi 2 e 3 c.c., in caso di indivisibilità in natura dell'immobile oggetto della donazione da ridurre, l'immobile va lasciato al patrimonio ereditario se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza rispetto alla quota disponibile maggiore di un quarto, salvo il diritto dello stesso a conseguire il valore della quota disponibile;
se l'eccedenza è inferiore al quarto, il donatario può ritenere l'immobile, compensando in denaro il donatario;
se il donatario è altresì legittimario, può ritenere l'immobile, se il valore di esso non supera quello della quota disponibile e della quota del legittimario stesso. Tali disposizioni pongono criteri di restituzione dell'immobile da ridurre da ritenersi derogabili per volontà delle parti, non tutelando le stesse interessi generali, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sicché è possibile per le parti derogare ai detti criteri con concorde volontà.
Inoltre, le ipotesi di ritenzione menzionate dai commi sopra richiamati costituiscono mere facoltà dei legittimari, che devono farsi valere con apposita domanda giudiziale, non potendo azionarsi d'ufficio.
Ciò chiarito, va innanzi tutto, escluso che possa applicarsi il disposto dell'art. 560 ultimo comma, posto che il valore dell'immobile oggetto della donazione da ridurre (277.258,67 euro) è superiore al valore della quota riservata all'attrice (233.621,63 euro).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice, chiedendo la reintegrazione per equivalente della propria quota di legittima ha espresso l'implicita volontà in via principale di non conseguire l'intero immobile oggetto di donazione e i convenuti, non chiedendo che l'immobile rientri nel patrimonio ereditario, ma limitandosi a richiedere la riduzione delle donazioni accertate, hanno manifestato l'implicita volontà di mantenere per sé l'immobile oggetto della donazione da ridurre.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti e alla volontà implicitamente manifestata dalle stesse mediante le domande proposte, è possibile ritenere che la reintegrazione della quota di legittima riservata a parte attrice debba avvenire con la condanna dei convenuti a pagare alla stessa il valore monetario della quota stessa, restando l'immobile donato nella disponibilità dei convenuti stessi.
In conclusione, in accoglimento della domanda di riduzione e di restituzione formulate dall'attrice, va disposta la riduzione della donazione conclusa in data
18.04.2005 da e dai convenuti e Persona_2 CP_2 CP_1
entro i limiti della quota di legittima accertata in favore dell'attrice con la condanna dei convenuti e al pagamento dell'importo CP_2 CP_1
di 233.621,63 euro in favore dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima della stessa, in attuazione del disposto della sentenza parziale emessa in corso di causa.
Restano assorbite le domande proposte in via subordinata da parte attrice, stante l'accoglimento della domanda principale di riduzione e restituzione in via equivalente.
A questo punto, va osservato che il credito del legittimario vittorioso in sede di riduzione è un credito di valore (cfr. Cass. Civ. n. 1079/1970), sicché lo stesso va sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data dell'apertura della successione fino alla data di pubblicazione dell'odierna pronuncia, in coerenza con i principi inerenti alla liquidazione dei debiti di valore (cfr. Cass. Civ. n.
16229/2023).
Non possono riconoscersi gli interessi legali dalla data di apertura della successione, come richiesto da parte attrice, in quanto, nei debiti di valore, gli interessi sull'importo via via rivalutato ha la funzione di compensare il danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità immediata del bene dovuto, sicché, in coerenza con i principi in materia di onere della prova nelle domande di risarcimento, è onere dell'interessato allegare e provare tale pregiudizio, fermo restando che il riconoscimento degli interessi è solo una delle tecniche di liquidazione del danno provato (cfr. Cass. Civ. n. 3268/2008;
Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995: “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”; Cass: Civ. n. 339/1996;
Cass. Civ. n. 18490/2006; Cass. Civ. n. 16637/2008; Cass. Civ. n.
16894/2010; Cass. Civ. S.U. n. 8520/2007; Cass. Civ. n. 17004/2023).
Sul suddetto danno da lucro cessante l'attrice nulla ha dedotto in citazione e nella prima memoria istruttoria, sicché non è possibile riconoscere gli interessi legali per il periodo anteriore alla liquidazione della somma dovuta a parte attrice.
Sulla somma rivalutata è possibile invece riconoscere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, con cui è stato liquidato l'importo dovuto all'attrice, in funzione di reintegrazione della quota di legittima, secondo i principi relativi ai debiti di valuta (art. 1282 c.c.), qualifica da attribuire all'importo rivalutato riconosciuto all'odierna attrice con la presente sentenza.
Non possono riconoscersi i frutti richiesti dall'attrice.
Invero, l'art. 561 c.c. afferma il diritto del legittimario a percepire dalla data della domanda, e non dall'apertura della successione come richiesto dall'attrice, i frutti sulla cosa, solo in caso di reintegrazione della quota di legittima a mezzo di conferimento di un immobile.
Ciò importa che i frutti non sono dovuti quando la reintegrazione avvenga mediante la corresponsione di una somma di denaro.
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Colui che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'Azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art 561 cod civ costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria
o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, pero, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione di restituzione dei frutti e conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si e trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialita, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento da diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora” (Cass. Civ. n.
1079/1970; Cass. Civ. n. 41/1978; Cass. Civ. n. 4709/2020; Cass. Civ. n.
24755/2015, la quale di contro afferma la decorrenza dall'apertura della successione, ancorché subordini il conseguimento dei frutti alla reintegrazione in natura del legittimario: “All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”).
Nel caso di specie, poiché la reintegrazione dell'attrice è avvenuta a mezzo di pagamento del valore monetario della quota di legittima, deve escludersi il diritto della stessa a conseguire i frutti relativi all'immobile donato, alla luce dei principi di diritto enunciati. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dei documenti comprovanti gli esborsi, del valore della controversia e delle attività concretamente svolte dalle parti nonché degli esborsi effettivamente documentati, non potendosi accogliere le richieste di parte attrice operate con la nota spese, dovendo il valore della causa ragguagliarsi al valore della quota in contestazione (cfr. Cass. Civ. n. 195/2020; Cass. Civ. n. 6765/2012) e, dunque, all'importo riconosciuto a parte attrice con la presente sentenza in funzione di reintegrazione della quota di legittima.
Le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 4207/2013 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, tenuto conto della sentenza parziale n.
572/2022, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la lesione della quota di legittima riferibile a quest'ultima in relazione all'eredità di Per_2
con la sentenza n. 572/2022 di questo Tribunale, in riduzione del
[...]
contratto di compravendita concluso il 18.04.2005 con atto a rogito del
Notaio Rep. n. 27152 Racc. n. 14458, dissimulante una donazione e in Per_3
reintegrazione della quota di legittima di parte attrice, condanna i convenuti e a pagare in solido a parte attrice l'importo di CP_1 CP_2
233.621,63 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 19.06.2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;
2) respinge la domanda di parte attrice per il pagamento dei frutti;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in parti eguali tra di loro;
4) condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 1.078,67 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, se dovuti.
Grosseto, camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia