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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr.Vladimiro Gloria Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1182/2025 R.G. avente ad oggetto
“Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili”
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela D'AMURI;
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppe GUASTELLA;
con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/03/2025 i ricorrenti premettevano: di aver contratto matrimonio in Brindisi in data 02/08/2003 secondo il rito concordatario - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, anno 2003, parte II, Uff.1, S.A, n.183; che dalla loro unione nasceva la figlia (n. 07.07.2006); e che in data 28/02/2022 con decreto era stata omologata la loro separazione. Per_1 Sulla scorta di tali premesse chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 07/07/2025, svoltasi con modalità telematiche, le parti confermavano la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in allegato alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 01/07/2025.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi e dagli stessi confermata con le citate note scritte depositate in data 01/07/2025 merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (decreto di omologa della separazione in premessa indicato);
b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide, perché frutto del libero accordo degli interessati e non contrarie alla legge e agli interessi della prole. Di conseguenza si deve accogliere la domanda come congiuntamente proposta dalle parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle suddette note congiunte, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate atteso l'esito del giudizio.
1 Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Brindisi, anno 2003, parte II, S. A., Uff.1, n. 183 - alle condizioni riportate in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
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