TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10798 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti BOSCO LUCA e BOSCO SILVIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' Avv. CHILOIRO VINCENZO Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. G.PALUMBO Controparte_2 convenuti
avente ad oggetto: versamento accantonamenti e contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare periodo maggio 2023 – ottobre 2024.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il pagamento da parte della datrice di lavoro al fondo di previdenza complementare di quanto in oggetto;
ha chiesto darsi atto della cessazione CP_1 della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Si è costituito anche il
. CP_2 CP_2
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto versamento, ad opera di parte resistente, di quanto richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di per soccombenza virtuale (avendo essa CP_1 provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.; vanno invece compensate quelle nel rapporto tra le altre parti e il fondo , mero destinatario di un versamento il cui obbligo è posto dalla legge a carico della CP_2 datrice di lavoro.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 Controparte_1 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. BOSCO LUCA e dell'avv. BOSCO
SILVIA.
c) Spese compensate verso Controparte_2
Taranto, 29/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10798 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti BOSCO LUCA e BOSCO SILVIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' Avv. CHILOIRO VINCENZO Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. G.PALUMBO Controparte_2 convenuti
avente ad oggetto: versamento accantonamenti e contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare periodo maggio 2023 – ottobre 2024.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il pagamento da parte della datrice di lavoro al fondo di previdenza complementare di quanto in oggetto;
ha chiesto darsi atto della cessazione CP_1 della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Si è costituito anche il
. CP_2 CP_2
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto versamento, ad opera di parte resistente, di quanto richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di per soccombenza virtuale (avendo essa CP_1 provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.; vanno invece compensate quelle nel rapporto tra le altre parti e il fondo , mero destinatario di un versamento il cui obbligo è posto dalla legge a carico della CP_2 datrice di lavoro.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 Controparte_1 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. BOSCO LUCA e dell'avv. BOSCO
SILVIA.
c) Spese compensate verso Controparte_2
Taranto, 29/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)