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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.,
promossa da:
nato a San Cataldo (CL), il giorno 03.05.1951, codice fiscale Parte_1
, e ivi elettivamente domiciliato, in piazza Risorgimento n. 9, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Antonio Messina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in San Cataldo (CL), corso Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell'avvocato Michele Intilla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione;
il PM nulla ha osservato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) rilevato che, con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 01.02.2024,
[...] ha agito in giudizio nei confronti dell'ex coniuge chiedendo, previa Pt_1 CP_1
adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., la revoca o, in subordine, la
“riduzione al minimo” dell'assegno divorzile, di importo pari a euro 350,00 mensili, posto a suo carico giusta sentenza n. 95/2017, emessa inter partes dal Tribunale di Caltanissetta in data
17.02.2017, depositata il successivo 03.03.2017; rilevato che, in particolare, a fondamento della chiesta modifica delle condizioni del divorzio, il ricorrente ha dedotto: a) il mutamento delle proprie condizioni familiari, “avendo sposato il giorno 24/8/2013 la sig.ra dalla quale ha avuto due figli: Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] (14 anni) e nato Parte_2 Parte_3
a Caltanissetta il 26/06/2014 (9 anni)”; b) il peggioramento della propria condizione economica, risultando “la pensione mensile di dipendente comunale… mensilmente assottigliata… anche da un precedente 'Recupero obbligatorio mensile di € 148,06 con scadenza 9/2052 e di un prestito INPS per il quale paga mensilmente la somma di € 274,00
(scad. 9/2028)”; c) il miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge, stante “la quasi certezza che la convenuta, ormai ultra settantenne e sola, già gode quanto meno, di una pensione sociale”; rilevato che, rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. e ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 26.03.2024, si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha domandato l'integrale rigetto;
[...]
rilevato che, rimasto vano il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione personale di ambo le parti, è stata rigettata la prova testimoniale articolata dalla resistente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
rilevato che il pubblico ministero interveniente nulla ha osservato;
ritenuto, nel merito, che la domanda attorea è parzialmente fondata;
ritenuto, in diritto, che, a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., i provvedimenti in materia – tra l'altro – di contributi economici possono essere modificati soltanto in presenza di “giustificati motivi” sopravvenuti, da intendersi quali circostanze fattuali nuove idonee ad alterare l'assetto stabilito dal primo giudice;
ritenuto, in particolare, che è pacifico, con riferimento alla domanda di revisione dei contributi economici, che il giudice non possa procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei
2 presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi limitare a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, adeguando l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, “con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede, per qualsiasi motivo” (cfr. ex multis, con riferimento all'abrogato art. 9, comma 1, legge n.
898/1970, ma con valutazioni estensibili al nuovo art. 473 bis.29 c.p.c., Cass., sez. I,
22/06/2023, n. 17885);
ritenuto che, nel caso di specie, dal contraddittorio svolto dalle parti e dalla documentazione acquisita emergono circostanze sopravvenute idonee a giustificare la revisione delle statuizioni economiche contenute nella sentenza n. 95/2017 del Tribunale di Caltanissetta;
ritenuto, in particolare, che la dedotta formazione di una famiglia (matrimonio del 24.08.2013)
e la nascita di due figli dal nuovo partner (nelle date 11.09.2009 e 26.06.2014) non costituiscono fatti modificativi della situazione in relazione alla quale è stata emessa, in data
17.02.2017, la sentenza n. 95/2017, trattandosi, già alla stregua delle allegazioni attoree, di fatti preesistenti, senza che a nulla rilevi, in questa sede, la mancata considerazione, da parte del primo giudice, della (già intervenuta e certamente conosciuta dalla parte e, perciò, deducibile, eventualmente in sede di gravame) nascita del secondo figlio;
ritenuto, ancora, che non vi è prova del dedotto mutamento in peius della condizione economica del ricorrente, dovendosi rilevare, da un lato, che alcuna valenza dimostrativa è
suscettibile di assumere, in assenza di documentazione comprovante la relativa finalità, il prestito contratto, dall'altro, che il ricorrente, portatore di handicap in situazione di gravità ex
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, risulta anzi beneficiare, rispetto al tempo del divorzio, di un'indennità per invalidità civile, di importo mensile pari a euro 531,76, sia pure presumibilmente destinato a soddisfare i normali e maggiori esborsi riconducibili all'invalidità
sofferta (cfr. cedolini INPS e certificazione medica del 5.9.2024 in atti); ritenuto, d'altra parte, che è pacifico che la resistente (“non titolare di alcun reddito” al tempo del divorzio, secondo quanto si legge nella sentenza n. 95/2017) abbia modificato in melius la propria condizione economica, stante la sopravvenuta percezione di un assegno sociale, il cui importo mensile è pari, almeno a decorrere dal mese di agosto 2024, a euro 411,97 (cfr. comunicazione di liquidazione INPS depositata dalla stessa resistente);
ritenuto che le circostanze evidenziate, lungi dal giustificare la chiesta revoca dell'assegno di
3 mantenimento, impongono una rideterminazione del suo importo, da adeguare, nel rispetto delle valutazioni espresse dal primo giudice, alla nuova situazione patrimoniale della resistente;
ritenuto, in particolare, che appare equo ridurre l'importo dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente da euro 350,00 a euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla domanda
(01.02.2024); ritenuto che le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n.
95/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 17.02.2017, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare, in favore di a titolo di assegno di divorzio, la minor somma CP_1
mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 maggio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.,
promossa da:
nato a San Cataldo (CL), il giorno 03.05.1951, codice fiscale Parte_1
, e ivi elettivamente domiciliato, in piazza Risorgimento n. 9, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Antonio Messina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in San Cataldo (CL), corso Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell'avvocato Michele Intilla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione;
il PM nulla ha osservato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) rilevato che, con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 01.02.2024,
[...] ha agito in giudizio nei confronti dell'ex coniuge chiedendo, previa Pt_1 CP_1
adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., la revoca o, in subordine, la
“riduzione al minimo” dell'assegno divorzile, di importo pari a euro 350,00 mensili, posto a suo carico giusta sentenza n. 95/2017, emessa inter partes dal Tribunale di Caltanissetta in data
17.02.2017, depositata il successivo 03.03.2017; rilevato che, in particolare, a fondamento della chiesta modifica delle condizioni del divorzio, il ricorrente ha dedotto: a) il mutamento delle proprie condizioni familiari, “avendo sposato il giorno 24/8/2013 la sig.ra dalla quale ha avuto due figli: Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] (14 anni) e nato Parte_2 Parte_3
a Caltanissetta il 26/06/2014 (9 anni)”; b) il peggioramento della propria condizione economica, risultando “la pensione mensile di dipendente comunale… mensilmente assottigliata… anche da un precedente 'Recupero obbligatorio mensile di € 148,06 con scadenza 9/2052 e di un prestito INPS per il quale paga mensilmente la somma di € 274,00
(scad. 9/2028)”; c) il miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge, stante “la quasi certezza che la convenuta, ormai ultra settantenne e sola, già gode quanto meno, di una pensione sociale”; rilevato che, rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. e ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 26.03.2024, si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha domandato l'integrale rigetto;
[...]
rilevato che, rimasto vano il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione personale di ambo le parti, è stata rigettata la prova testimoniale articolata dalla resistente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
rilevato che il pubblico ministero interveniente nulla ha osservato;
ritenuto, nel merito, che la domanda attorea è parzialmente fondata;
ritenuto, in diritto, che, a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., i provvedimenti in materia – tra l'altro – di contributi economici possono essere modificati soltanto in presenza di “giustificati motivi” sopravvenuti, da intendersi quali circostanze fattuali nuove idonee ad alterare l'assetto stabilito dal primo giudice;
ritenuto, in particolare, che è pacifico, con riferimento alla domanda di revisione dei contributi economici, che il giudice non possa procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei
2 presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi limitare a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, adeguando l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, “con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede, per qualsiasi motivo” (cfr. ex multis, con riferimento all'abrogato art. 9, comma 1, legge n.
898/1970, ma con valutazioni estensibili al nuovo art. 473 bis.29 c.p.c., Cass., sez. I,
22/06/2023, n. 17885);
ritenuto che, nel caso di specie, dal contraddittorio svolto dalle parti e dalla documentazione acquisita emergono circostanze sopravvenute idonee a giustificare la revisione delle statuizioni economiche contenute nella sentenza n. 95/2017 del Tribunale di Caltanissetta;
ritenuto, in particolare, che la dedotta formazione di una famiglia (matrimonio del 24.08.2013)
e la nascita di due figli dal nuovo partner (nelle date 11.09.2009 e 26.06.2014) non costituiscono fatti modificativi della situazione in relazione alla quale è stata emessa, in data
17.02.2017, la sentenza n. 95/2017, trattandosi, già alla stregua delle allegazioni attoree, di fatti preesistenti, senza che a nulla rilevi, in questa sede, la mancata considerazione, da parte del primo giudice, della (già intervenuta e certamente conosciuta dalla parte e, perciò, deducibile, eventualmente in sede di gravame) nascita del secondo figlio;
ritenuto, ancora, che non vi è prova del dedotto mutamento in peius della condizione economica del ricorrente, dovendosi rilevare, da un lato, che alcuna valenza dimostrativa è
suscettibile di assumere, in assenza di documentazione comprovante la relativa finalità, il prestito contratto, dall'altro, che il ricorrente, portatore di handicap in situazione di gravità ex
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, risulta anzi beneficiare, rispetto al tempo del divorzio, di un'indennità per invalidità civile, di importo mensile pari a euro 531,76, sia pure presumibilmente destinato a soddisfare i normali e maggiori esborsi riconducibili all'invalidità
sofferta (cfr. cedolini INPS e certificazione medica del 5.9.2024 in atti); ritenuto, d'altra parte, che è pacifico che la resistente (“non titolare di alcun reddito” al tempo del divorzio, secondo quanto si legge nella sentenza n. 95/2017) abbia modificato in melius la propria condizione economica, stante la sopravvenuta percezione di un assegno sociale, il cui importo mensile è pari, almeno a decorrere dal mese di agosto 2024, a euro 411,97 (cfr. comunicazione di liquidazione INPS depositata dalla stessa resistente);
ritenuto che le circostanze evidenziate, lungi dal giustificare la chiesta revoca dell'assegno di
3 mantenimento, impongono una rideterminazione del suo importo, da adeguare, nel rispetto delle valutazioni espresse dal primo giudice, alla nuova situazione patrimoniale della resistente;
ritenuto, in particolare, che appare equo ridurre l'importo dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente da euro 350,00 a euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla domanda
(01.02.2024); ritenuto che le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n.
95/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 17.02.2017, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare, in favore di a titolo di assegno di divorzio, la minor somma CP_1
mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 maggio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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