Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1022
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione siano stati ritualmente notificati, rendendo definitive le cartelle e inammissibile l'impugnazione del fermo amministrativo per vizi propri delle cartelle.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha applicato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. n. 18/2020), ritenendo che i termini non fossero maturati.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione siano stati ritualmente notificati, rendendo definitive le cartelle e inammissibile l'impugnazione dei ruoli per vizi propri delle cartelle.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha applicato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. n. 18/2020), ritenendo che i termini non fossero maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1022
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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