CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1022/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002190000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620170008614025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620170015599234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620170031549643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- RUOLO n. RIF CART 29620180023843865000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620200090214792000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620210109811289000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620220017725306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620220084609787000 TARI 2015
- RUOLO n. RIF CART 29620220084609787000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – NE richiedeva il pagamento di numerose cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – NE, che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 15.1.2026, l'Ente della riscossione ha insistito nel rigetto del ricorso;
con memorie del
5.2.2026, il ricorrente ha invece insistito per il suo accoglimento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata sono state ritualmente notificate, e sono stati altresì ritualmente notificati ulteriori atti interruttivi (l'intimazione di pagamento n.
29620239008929503000, notificata il 23/01/2024 e l'intimazione di pagamento n. 29620249028116590000, notificata il 10/12/2024).
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica delle cartelle oggi impugnate (e, per alcune di esse, alla decorrenza del termine a far data dalla notifica dei successivi atti interruttivi), come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 300,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive
€ 300, oltre a oneri e accessori.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002190000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620170008614025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620170015599234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620170031549643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- RUOLO n. RIF CART 29620180023843865000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620200090214792000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620210109811289000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620220017725306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620220084609787000 TARI 2015
- RUOLO n. RIF CART 29620220084609787000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – NE richiedeva il pagamento di numerose cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – NE, che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 15.1.2026, l'Ente della riscossione ha insistito nel rigetto del ricorso;
con memorie del
5.2.2026, il ricorrente ha invece insistito per il suo accoglimento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata sono state ritualmente notificate, e sono stati altresì ritualmente notificati ulteriori atti interruttivi (l'intimazione di pagamento n.
29620239008929503000, notificata il 23/01/2024 e l'intimazione di pagamento n. 29620249028116590000, notificata il 10/12/2024).
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica delle cartelle oggi impugnate (e, per alcune di esse, alla decorrenza del termine a far data dalla notifica dei successivi atti interruttivi), come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 300,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive
€ 300, oltre a oneri e accessori.