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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2117 /2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Con il patrocinio dell'Avv. ALOSI FRANCESCO parte ricorrente contro
(c.f. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Persona_1
Pag. 1 Prato Sesia, Via Matteotti n. 135; 2) Stabilire che il padre corrisponda: - Un assegno mensile di mantenimento di
€ 400,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra con rivalutazione Parte_1 annuale secondo indici ISTAT;
- Il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Novara;
- Per le spese superiori a € 100,00, immediata ripartizione al 50%; per quelle inferiori, rimborso entro 5 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
- Confermare la percezione integrale dell'Assegno Unico Universale in favore della madre;
3) Regolamentare i tempi di permanenza con il padre come segue: - Weekend alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 21:00; - Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con diritto di scelta del periodo da parte del padre e comunicazione entro il 31 maggio;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e Capodanno;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
- Alternanza dei ponti festivi (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno); 4) Autorizzare il reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per entrambi i genitori e per la minore. Con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i documenti già indicati nel corso dell'atto.
Pubblico Ministero: si rimette al Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/202a, ha adito il Tribunale per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su nata da dalla Per_1 relazione con . CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale con Persona_2 da cui è nata il [...]; al termine della loro relazione avevano assunto degli Per_1 accordi per la gestione della minore. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Alla prima udienza dell'8/4/2025, dichiarata la contumacia di è stata sentita Controparte_1 la ricorrente che ha dichiarato “il padre vede regolarmente la bambina. Lui non versa alcunché per il mantenimento;
ogni tanto compra dei vestiti o del materiale scolastico. Lui è disoccupato da quello che lui mi ha detto. Da quello che so prima lavorava a Varese. Dovrebbe percepire la NASPI. sta bene non ha problemi Per_1 particolari. Non abbiano necessità di supporto da parte dei Servizi. I rapporti tra me ed il padre sono minimali. Lui è da circa un mese che non vede la bambina;
dovrebbe venirla a prendere per le vacanze di Pasqua. Per_1 dorme dal papà quando si ferma nel weekend. Non ci sono problematiche tra ed il papà; poche chiamate e Per_1 poche visite. Nonostante il padre abiti a 20 minuti da casa, ho avuto qualche problema per la firma di alcuni documenti. A volte salta le visite alla bambina dicendo che è impegnato”.
All'esito, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, 1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa incontrare la minore liberamente, previo accordo con i genitori, e in mancanza, a Weekend alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 21:00; - Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
Una
Pag. 2 settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e Capodanno;
Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
ulteriori festività alternate;
3) dispone che contribuisca al mantenimento della minore, versando a Controparte_1
un assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 mensili, oltre a rivalutazione Parte_1
ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della domanda;
4) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Torino;
5) assegno unico ex lege;
In via istruttoria, visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ordina: a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...],
[...] C.F._2
Via dei Prati n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad Controparte_3 di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di nato ad [...]
[...] Controparte_1 il 03.12.1996, C.F. , residente in [...], entro il C.F._2 termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
fissa per l'esame della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 17 luglio 2025 ore 12.30”.
Alla successiva udienza del 16/7/2025, la difesa della ricorrente ha evidenziato che CP_1 non ha mai versato alcuna somma alla figlia, se non € 100,00.
Quindi, la causa è stata rinviata al 7/10/2025, durate cui la difesa ha riportato che CP_1 continua a non versare il mantenimento e, consegue tenete, ha chiesto l'affido esclusivo della minore;
quindi, ha chiesto la rimessione della causa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto individuato dal Giudice relatore con i provvedimenti provvisori.
Quanto alla richiesta di affido esclusivo, l'unico parametro su cui si fonda la richiesta della difesa ricorrente è il mancato versamento dell'obbligo di mantenimento: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (cfr., Cass., sentenza n. 6536/2019).
Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenere (che assume rilevanza penale per cui Per_1 occorre trasmettere gli atti in Procura per le valutazioni di competenza) comunque non è idoneo a fondare, per ciò solo, un giudizio di inidoneità sulle capacità genitoriali di . CP_1
Peraltro, va anche considerato che allo stato, dal cartellino acquisito, pare che lo stesso stia CP_2 percependo la NASPI e che, quindi, non abbia un lavoro stabile.
Allo stato, dunque, va confermato l'affido condiviso, considerato che la madre non ha dedotto elementi idonei da cui desumere l'inidoneità genitoriale di . CP_1
La bambina deve essere comunque collocata presso la madre.
Va riconosciuto ampio diritto di visita al padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità, secondo le modalità di cui al dispositivo.
Pag. 3 Non vi sono motivi per modificare l'ammontare del quantum dell'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia in quanto la somma è adeguata rispetto ai CP_1 Per_1 bisogni della minore.
In ragione della collocazione presso la madre, l'assegno unico va percepito integralmente dalla stessa.
***
Le spese di lite vanno compensate, considerata la soccombenza reciproca e l'oggetto della causa, avente ad oggetto un minore d'età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) colloca presso la madre;
Persona_1
3) dispone che il padre possa tenere con sé due fine settimana al mese, dal venerdì alle Per_1 ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00; il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola fino alle ore 21.00 e, quando la bambina trascorre il fine settimana con la mamma, il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) dispone che trascorra il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
Per_1
5) dispone che trascorra il suo compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni Per_1 pari con la madre, anni dispari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e
Capodanno; Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
ulteriori festività civili e religiose ad anni alterni, salvo diverso e migliore accordo;
7) dispone che contribuisca al mantenimento di versando Controparte_1 Per_1
l'importo di € 350,00 mensili per ciascun minore e, quindi, complessivi € 800,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
Pag. 4 d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
Pag. 5 d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
10) dispone la trasmissione degli atti per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta di integrante il delitto di cui all'art. 570 c.p. Controparte_1
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Amoruso
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 6
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2117 /2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Con il patrocinio dell'Avv. ALOSI FRANCESCO parte ricorrente contro
(c.f. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Persona_1
Pag. 1 Prato Sesia, Via Matteotti n. 135; 2) Stabilire che il padre corrisponda: - Un assegno mensile di mantenimento di
€ 400,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra con rivalutazione Parte_1 annuale secondo indici ISTAT;
- Il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Novara;
- Per le spese superiori a € 100,00, immediata ripartizione al 50%; per quelle inferiori, rimborso entro 5 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
- Confermare la percezione integrale dell'Assegno Unico Universale in favore della madre;
3) Regolamentare i tempi di permanenza con il padre come segue: - Weekend alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 21:00; - Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con diritto di scelta del periodo da parte del padre e comunicazione entro il 31 maggio;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e Capodanno;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
- Alternanza dei ponti festivi (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno); 4) Autorizzare il reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per entrambi i genitori e per la minore. Con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i documenti già indicati nel corso dell'atto.
Pubblico Ministero: si rimette al Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/202a, ha adito il Tribunale per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su nata da dalla Per_1 relazione con . CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale con Persona_2 da cui è nata il [...]; al termine della loro relazione avevano assunto degli Per_1 accordi per la gestione della minore. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Alla prima udienza dell'8/4/2025, dichiarata la contumacia di è stata sentita Controparte_1 la ricorrente che ha dichiarato “il padre vede regolarmente la bambina. Lui non versa alcunché per il mantenimento;
ogni tanto compra dei vestiti o del materiale scolastico. Lui è disoccupato da quello che lui mi ha detto. Da quello che so prima lavorava a Varese. Dovrebbe percepire la NASPI. sta bene non ha problemi Per_1 particolari. Non abbiano necessità di supporto da parte dei Servizi. I rapporti tra me ed il padre sono minimali. Lui è da circa un mese che non vede la bambina;
dovrebbe venirla a prendere per le vacanze di Pasqua. Per_1 dorme dal papà quando si ferma nel weekend. Non ci sono problematiche tra ed il papà; poche chiamate e Per_1 poche visite. Nonostante il padre abiti a 20 minuti da casa, ho avuto qualche problema per la firma di alcuni documenti. A volte salta le visite alla bambina dicendo che è impegnato”.
All'esito, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, 1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa incontrare la minore liberamente, previo accordo con i genitori, e in mancanza, a Weekend alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 21:00; - Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
Una
Pag. 2 settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e Capodanno;
Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
ulteriori festività alternate;
3) dispone che contribuisca al mantenimento della minore, versando a Controparte_1
un assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 mensili, oltre a rivalutazione Parte_1
ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della domanda;
4) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Torino;
5) assegno unico ex lege;
In via istruttoria, visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ordina: a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...],
[...] C.F._2
Via dei Prati n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad Controparte_3 di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di nato ad [...]
[...] Controparte_1 il 03.12.1996, C.F. , residente in [...], entro il C.F._2 termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
fissa per l'esame della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 17 luglio 2025 ore 12.30”.
Alla successiva udienza del 16/7/2025, la difesa della ricorrente ha evidenziato che CP_1 non ha mai versato alcuna somma alla figlia, se non € 100,00.
Quindi, la causa è stata rinviata al 7/10/2025, durate cui la difesa ha riportato che CP_1 continua a non versare il mantenimento e, consegue tenete, ha chiesto l'affido esclusivo della minore;
quindi, ha chiesto la rimessione della causa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto individuato dal Giudice relatore con i provvedimenti provvisori.
Quanto alla richiesta di affido esclusivo, l'unico parametro su cui si fonda la richiesta della difesa ricorrente è il mancato versamento dell'obbligo di mantenimento: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (cfr., Cass., sentenza n. 6536/2019).
Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenere (che assume rilevanza penale per cui Per_1 occorre trasmettere gli atti in Procura per le valutazioni di competenza) comunque non è idoneo a fondare, per ciò solo, un giudizio di inidoneità sulle capacità genitoriali di . CP_1
Peraltro, va anche considerato che allo stato, dal cartellino acquisito, pare che lo stesso stia CP_2 percependo la NASPI e che, quindi, non abbia un lavoro stabile.
Allo stato, dunque, va confermato l'affido condiviso, considerato che la madre non ha dedotto elementi idonei da cui desumere l'inidoneità genitoriale di . CP_1
La bambina deve essere comunque collocata presso la madre.
Va riconosciuto ampio diritto di visita al padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità, secondo le modalità di cui al dispositivo.
Pag. 3 Non vi sono motivi per modificare l'ammontare del quantum dell'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia in quanto la somma è adeguata rispetto ai CP_1 Per_1 bisogni della minore.
In ragione della collocazione presso la madre, l'assegno unico va percepito integralmente dalla stessa.
***
Le spese di lite vanno compensate, considerata la soccombenza reciproca e l'oggetto della causa, avente ad oggetto un minore d'età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) colloca presso la madre;
Persona_1
3) dispone che il padre possa tenere con sé due fine settimana al mese, dal venerdì alle Per_1 ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00; il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola fino alle ore 21.00 e, quando la bambina trascorre il fine settimana con la mamma, il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) dispone che trascorra il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
Per_1
5) dispone che trascorra il suo compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni Per_1 pari con la madre, anni dispari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo comprendente Natale e
Capodanno; Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente Pasqua e Pasquetta;
ulteriori festività civili e religiose ad anni alterni, salvo diverso e migliore accordo;
7) dispone che contribuisca al mantenimento di versando Controparte_1 Per_1
l'importo di € 350,00 mensili per ciascun minore e, quindi, complessivi € 800,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
Pag. 4 d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
Pag. 5 d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
10) dispone la trasmissione degli atti per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta di integrante il delitto di cui all'art. 570 c.p. Controparte_1
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Amoruso
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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