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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 869/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 5 e pubblicata il 05/12/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO03757 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO04158 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si richiamano all'accordo riversato nel fascicolo telematico il 09.02.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito dell'Ordinanza n. 33827/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21/12/2024, che in relazione ai motivi accolti, ha cassato la sentenza n. 911/7/2015 della
Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 25/5/2015 e rinviata la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, provveda a nuovo e motivato esame, nonché a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento sintetico (nn. T6X01GO03757/2012 e
T6X01GO04158/2012) con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava ad imposizione, ai fini Irpef, un maggior reddito della contribuente, in base al possesso di beni indici di capacità contributiva.
La CTP di Treviso, con la sentenza 157/05/2013 depositata il 05/12/2013, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo del 30% il reddito complessivo accertato.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 911/7/2015 depositata il 25/5/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava il reddito complessivo per il 2007 in € 61.419,04
e quello per il 2008 in € 59.862,49, compensando interamente le spese tra le parti.
Avverso la richiamata sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, proponeva ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad otto motivi di impugnazione. L'Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo. La contribuente replicava con controricorso al ricorso incidentale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 33827/2024, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto il settimo motivo di impugnazione, per aver ritenuto la CTR che il contributo del marito alle spese dei beni-indice ai fini redditometrici dipendesse esclusivamente dal periodo di permanenza in Italia;
nonché
l'ottavo motivo per motivazione apparente in ordine alla riduzione della quota di reddito per 3/12, riferita alla sola casa di abitazione e non anche agli altri beni redditometrici, una volta accertata la disponibilità economica del coniuge per tali beni.
La Corte ha accolto, inoltre, solo in parte l'unico motivo di ricorso incidentale, in relazione alla riduzione dei redditi per effetto della disponibilità di somme sul conto corrente della contribuente, impiegate per il mantenimento dei beni-indice.
La contribuente Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio:
1. Ritenendo applicabile la riduzione del reddito accertato per le spese di mantenimento dei beni-indice, anche per le disponibilità che derivino da apporti del coniuge;
2. Sul quantum, la riduzione del reddito accertato, atteso che non può essere circoscritta alla frazione temporale dei tre mesi, bensì all'intero anno d'imposta. Conclude per l'annullamento degli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2007 e 2008, condanna al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, comprese quelle del presente giudizio di rinvio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni all'atto di riassunzione, contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Conclude, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate, per la definizione agevolata (c.
d. rottamazione delle cartelle); in via principale, dichiarare la legittimità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità e di rinvio. Nelle more della trattazione della riassunzione, le parti hanno convenuto di definire l'intera controversia tributaria della società mediante conciliazione prevista dall'art. 48 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546. Con la sottoscrizione degli accordi conciliativi n. 500006/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF
T6X01GO03757-2012, e n. 500007/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF T6X01GO04158-2012, entrambi emessi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 che ha dichiarato di accettare i termini e le modalità degli accordi conciliativi, ivi compreso le somme in esso liquidate, con la compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti, che confermano gli intervenuti accordi conciliativi e chiedono la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, prende atto che le parti hanno convenuto di definire l'intera controversia con la sottoscrizione degli accordi conciliativi n. 500006/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF
T6X01GO03757-2012, e n. 500007/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF T6X01GO04158-2012, riguardanti la riassunzione del giudizio, a seguito della dell'Ordinanza n. 33827/2024 della Corte di
Cassazione pubblicata il 21/12/2024. La contribuente ha dichiarato di accettare i termini e le modalità degli accordi conciliativi, ivi compreso le somme in esso liquidate, con la compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio, alla luce della documentazione prodotta, rileva che gli accordi conciliativi, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. n. 546/92, sono avvenuti fuori udienza, nei quali sono indicate le somme conciliate nonché i termini e modalità di esecuzione, con il versamento in unica soluzione entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d.lgs n. 546/1992.
La Corte da atto che le conciliazioni si sono perfezionate con la sottoscrizione degli accordi conciliativi che costituiscono titolo per la riscossione all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e per l'effetto l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il
Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 869/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 5 e pubblicata il 05/12/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO03757 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO04158 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si richiamano all'accordo riversato nel fascicolo telematico il 09.02.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito dell'Ordinanza n. 33827/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21/12/2024, che in relazione ai motivi accolti, ha cassato la sentenza n. 911/7/2015 della
Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 25/5/2015 e rinviata la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, provveda a nuovo e motivato esame, nonché a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento sintetico (nn. T6X01GO03757/2012 e
T6X01GO04158/2012) con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava ad imposizione, ai fini Irpef, un maggior reddito della contribuente, in base al possesso di beni indici di capacità contributiva.
La CTP di Treviso, con la sentenza 157/05/2013 depositata il 05/12/2013, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo del 30% il reddito complessivo accertato.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 911/7/2015 depositata il 25/5/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava il reddito complessivo per il 2007 in € 61.419,04
e quello per il 2008 in € 59.862,49, compensando interamente le spese tra le parti.
Avverso la richiamata sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, proponeva ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad otto motivi di impugnazione. L'Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo. La contribuente replicava con controricorso al ricorso incidentale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 33827/2024, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto il settimo motivo di impugnazione, per aver ritenuto la CTR che il contributo del marito alle spese dei beni-indice ai fini redditometrici dipendesse esclusivamente dal periodo di permanenza in Italia;
nonché
l'ottavo motivo per motivazione apparente in ordine alla riduzione della quota di reddito per 3/12, riferita alla sola casa di abitazione e non anche agli altri beni redditometrici, una volta accertata la disponibilità economica del coniuge per tali beni.
La Corte ha accolto, inoltre, solo in parte l'unico motivo di ricorso incidentale, in relazione alla riduzione dei redditi per effetto della disponibilità di somme sul conto corrente della contribuente, impiegate per il mantenimento dei beni-indice.
La contribuente Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio:
1. Ritenendo applicabile la riduzione del reddito accertato per le spese di mantenimento dei beni-indice, anche per le disponibilità che derivino da apporti del coniuge;
2. Sul quantum, la riduzione del reddito accertato, atteso che non può essere circoscritta alla frazione temporale dei tre mesi, bensì all'intero anno d'imposta. Conclude per l'annullamento degli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2007 e 2008, condanna al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, comprese quelle del presente giudizio di rinvio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni all'atto di riassunzione, contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Conclude, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate, per la definizione agevolata (c.
d. rottamazione delle cartelle); in via principale, dichiarare la legittimità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità e di rinvio. Nelle more della trattazione della riassunzione, le parti hanno convenuto di definire l'intera controversia tributaria della società mediante conciliazione prevista dall'art. 48 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546. Con la sottoscrizione degli accordi conciliativi n. 500006/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF
T6X01GO03757-2012, e n. 500007/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF T6X01GO04158-2012, entrambi emessi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 che ha dichiarato di accettare i termini e le modalità degli accordi conciliativi, ivi compreso le somme in esso liquidate, con la compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti, che confermano gli intervenuti accordi conciliativi e chiedono la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, prende atto che le parti hanno convenuto di definire l'intera controversia con la sottoscrizione degli accordi conciliativi n. 500006/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF
T6X01GO03757-2012, e n. 500007/2026, riguardante l'avviso di accertamento n. PF T6X01GO04158-2012, riguardanti la riassunzione del giudizio, a seguito della dell'Ordinanza n. 33827/2024 della Corte di
Cassazione pubblicata il 21/12/2024. La contribuente ha dichiarato di accettare i termini e le modalità degli accordi conciliativi, ivi compreso le somme in esso liquidate, con la compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio, alla luce della documentazione prodotta, rileva che gli accordi conciliativi, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. n. 546/92, sono avvenuti fuori udienza, nei quali sono indicate le somme conciliate nonché i termini e modalità di esecuzione, con il versamento in unica soluzione entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d.lgs n. 546/1992.
La Corte da atto che le conciliazioni si sono perfezionate con la sottoscrizione degli accordi conciliativi che costituiscono titolo per la riscossione all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e per l'effetto l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il
Presidente Dott. Carlo Maria Zampi