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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 764/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCI MARIO Parte_1
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 215/2023 del Tribunale di Cassino, pubblicata il 23.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 442
c.p.c. proposto da titolare di pensione di reversibilità n. 20048334 quale Parte_1 invalida al 100% e coniuge superstite di avente diritto a pensione dall' , ha accertato il diritto CP_1 della medesima all'assegno per il nucleo familiare da giugno 2017 anziché, come domandato dalla ricorrente attuale appellante, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (avanzata il 31.5.2016) e, quindi, dall'1.6.2016.
La prima giudice, in proposito, ha premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge
69/1988, il nucleo familiare può essere costituito anche soltanto da una persona, se invalida al 100%; nella specie l' aveva accolto la domanda presentata dalla Fede il 31.12.2021, ma soltanto con CP_1
decorrenza dal 2021, omettendo di corrispondere gli arretrati, che invece spettavano nei limiti della prescrizione quinquennale. E, essendo risultata invalida al 100% l'attuale appellante con decorrenza da giugno 2017, era da tale mese che competeva la prestazione oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Cassino, poi, ha condannato il resistente odierno appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 900,00 oltre accessori.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità del capo della decisione gravata Parte_1
con il quale la decorrenza del beneficio è stata fissata in giugno 2017 anziché giugno 2016. Secondo le stesse deduzioni dell' , infatti, di cui alla comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., se la CP_1
domanda di assegno di vedovanza viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni, poiché si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Nella specie, presentata la domanda nel 2021, il diritto alla prestazione avrebbe dovuto, quindi, retroagire di un quinquennio e, essendo sussistente il presupposto sanitario dell'inabilità totale sin dal mese di giugno 2016, epoca di presentazione dell'istanza amministrativa per il riconoscimento dello stato invalidante, il ricorso ex art. 442 avrebbe dovuto essere integralmente accolto.
Si è costituito l' , il quale ha domandato respingersi l'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
È corretta la ricostruzione del quadro normativo proposta dall'appellante, la quale, del resto, coincide con quella della sentenza appellata. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.l. 69/1988, come si sostiene con l'atto di appello, l'assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto anche in favore di unico componente, purché invalido al
100%.
Nel caso di specie, però, esattamente come accertato dal Tribunale, è in atti accertamento tecnico preventivo, omologato con decreto del giudice del lavoro del tribunale di Cassino del 29.12.2017, con il quale l'appellante era stata riconosciuta invalida al 100% da giugno 2017 e non, come dedotto dalla medesima da epoca precedente. Pt_1
E' la stessa assistita, peraltro, ad avere prodotto e richiamato proprio la consulenza medico legale del dott. , poi omologata con il decreto sopra citato. Per_1
Soltanto da giugno 2017, quindi, sussisteva il presupposto sanitario per il riconoscimento della maggiorazione oggetto di causa nel presente giudizio.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in presenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 764/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCI MARIO Parte_1
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 215/2023 del Tribunale di Cassino, pubblicata il 23.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 442
c.p.c. proposto da titolare di pensione di reversibilità n. 20048334 quale Parte_1 invalida al 100% e coniuge superstite di avente diritto a pensione dall' , ha accertato il diritto CP_1 della medesima all'assegno per il nucleo familiare da giugno 2017 anziché, come domandato dalla ricorrente attuale appellante, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (avanzata il 31.5.2016) e, quindi, dall'1.6.2016.
La prima giudice, in proposito, ha premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge
69/1988, il nucleo familiare può essere costituito anche soltanto da una persona, se invalida al 100%; nella specie l' aveva accolto la domanda presentata dalla Fede il 31.12.2021, ma soltanto con CP_1
decorrenza dal 2021, omettendo di corrispondere gli arretrati, che invece spettavano nei limiti della prescrizione quinquennale. E, essendo risultata invalida al 100% l'attuale appellante con decorrenza da giugno 2017, era da tale mese che competeva la prestazione oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Cassino, poi, ha condannato il resistente odierno appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 900,00 oltre accessori.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità del capo della decisione gravata Parte_1
con il quale la decorrenza del beneficio è stata fissata in giugno 2017 anziché giugno 2016. Secondo le stesse deduzioni dell' , infatti, di cui alla comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., se la CP_1
domanda di assegno di vedovanza viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni, poiché si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Nella specie, presentata la domanda nel 2021, il diritto alla prestazione avrebbe dovuto, quindi, retroagire di un quinquennio e, essendo sussistente il presupposto sanitario dell'inabilità totale sin dal mese di giugno 2016, epoca di presentazione dell'istanza amministrativa per il riconoscimento dello stato invalidante, il ricorso ex art. 442 avrebbe dovuto essere integralmente accolto.
Si è costituito l' , il quale ha domandato respingersi l'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
È corretta la ricostruzione del quadro normativo proposta dall'appellante, la quale, del resto, coincide con quella della sentenza appellata. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.l. 69/1988, come si sostiene con l'atto di appello, l'assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto anche in favore di unico componente, purché invalido al
100%.
Nel caso di specie, però, esattamente come accertato dal Tribunale, è in atti accertamento tecnico preventivo, omologato con decreto del giudice del lavoro del tribunale di Cassino del 29.12.2017, con il quale l'appellante era stata riconosciuta invalida al 100% da giugno 2017 e non, come dedotto dalla medesima da epoca precedente. Pt_1
E' la stessa assistita, peraltro, ad avere prodotto e richiamato proprio la consulenza medico legale del dott. , poi omologata con il decreto sopra citato. Per_1
Soltanto da giugno 2017, quindi, sussisteva il presupposto sanitario per il riconoscimento della maggiorazione oggetto di causa nel presente giudizio.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in presenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi