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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT SE, OR
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 871/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARES 2013
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2014
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2015
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2016
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2017 - PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2018
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6091/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10241/27/24 del 14 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, sul presupposto che il ricorrente non avesse prodotto la notifica del “preavviso di pignoramento” n. 520485/2023 del 23-10-2023, al fine di consentire al Collegio la tempestività del ricorso ex art.21 Dlgsl 546/1992, e a fronte della specifica eccezione della parte resistente, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, ed in particolare, lamentando l'error in procedendo in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nel pronunciare l'inammissibilità per tardività del ricorso e producendo documentazione attestante che la notifica era avvenuta con posta ordinaria e non tramite raccomandata, ad un soggetto senza fissa dimora, quindi con affissione all'albo pretorio istituito presso la Casa Comunale, al fine di dedurre la tempestività del ricorso di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito la Società concessionaria che ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal contribuente, evidenziando l'inidoneità di quanto dedotto e documentato per la prima volta in appello ad attestare la tempestività del ricorso di primo grado, richiamando tutte le eccezioni e deduzioni della memoria difensiva del giudizio di primo grado, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il mancato riscontro agli atti del giudizio di primo grado delle ricevute di notificazione del “preavviso di pignoramento” n. 520485/2023 del 23-10-2023, a fronte della specifica eccezione di tardività dell'impugnazione, non avversata, né contestata, in primo grado dall'originario ricorrente, ha indotto legittimamente il primo Collegio a concludere per l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione del preavviso in parola.
Va ricordato che l'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così dispone:
« 4 .Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5 .Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.».
Non vale, ad impedire l'inammissibilità, rilevata dalla Corte di Giustizia di primo grado, comunque rilevabile d'ufficio, l'odierna produzione, a prescindere dalla tardività dei nuovi documenti in appello ex art.58 D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 220/2023 (cfr. art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto di riforma del processo tributario), secondo cui è fatto divieto di depositare documenti nuovi in appello, anche se decisivi, applicandosi detta normativa ratione temporis al caso che ci occupa, tenuto conto della inidoneità degli stessi ad attestare alcunchè, anche considerato che l'appellante ha dedotto in appello, al fine di dedurre la tempestività del ricorso di primo grado, che la notificazione fosse avvenuta con posta ordinaria e non tramite raccomandata, ad un soggetto “senza fissa dimora, quindi con affissione all'albo pretorio istituito presso la Casa Comunale”,
Tanto meno, poi, era nei poteri della Corte di Giustizia ordinare ex art. 22 commi 4 e 5 cit., in assenza di produzione della notifica dell'atto impugnato ed in assenza di contestazione circa la tardività dell'impugnazione, l'esibizione degli originali. Invero il comma 5 del predetto art. 22, nel disporre che «
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi», appare, sotto il profilo letterale, presupporre che, comunque, le produzioni documentali prescritte dai commi precedenti, consentite anche in copia, siano già avvenute, e che siano sorte contestazioni tra le parti, alla cui soluzione sia funzionale la sollecitazione alla produzione degli stessi documenti in originale, per ogni necessaria verifica.
Ne consegue che correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art.21 Dlgsl 546/1992.
L'appello va pertanto rigettato con conferma della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da motivazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. condanna l'appellante al pagamento del spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 470,00, oltre accessori di legge con distrazione
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT SE, OR
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 871/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARES 2013
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2014
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2015
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2016
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2017 - PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2018
- PREAVV. PIGNOR. n. 520485-2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6091/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10241/27/24 del 14 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, sul presupposto che il ricorrente non avesse prodotto la notifica del “preavviso di pignoramento” n. 520485/2023 del 23-10-2023, al fine di consentire al Collegio la tempestività del ricorso ex art.21 Dlgsl 546/1992, e a fronte della specifica eccezione della parte resistente, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, ed in particolare, lamentando l'error in procedendo in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nel pronunciare l'inammissibilità per tardività del ricorso e producendo documentazione attestante che la notifica era avvenuta con posta ordinaria e non tramite raccomandata, ad un soggetto senza fissa dimora, quindi con affissione all'albo pretorio istituito presso la Casa Comunale, al fine di dedurre la tempestività del ricorso di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito la Società concessionaria che ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal contribuente, evidenziando l'inidoneità di quanto dedotto e documentato per la prima volta in appello ad attestare la tempestività del ricorso di primo grado, richiamando tutte le eccezioni e deduzioni della memoria difensiva del giudizio di primo grado, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il mancato riscontro agli atti del giudizio di primo grado delle ricevute di notificazione del “preavviso di pignoramento” n. 520485/2023 del 23-10-2023, a fronte della specifica eccezione di tardività dell'impugnazione, non avversata, né contestata, in primo grado dall'originario ricorrente, ha indotto legittimamente il primo Collegio a concludere per l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione del preavviso in parola.
Va ricordato che l'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così dispone:
« 4 .Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5 .Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.».
Non vale, ad impedire l'inammissibilità, rilevata dalla Corte di Giustizia di primo grado, comunque rilevabile d'ufficio, l'odierna produzione, a prescindere dalla tardività dei nuovi documenti in appello ex art.58 D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 220/2023 (cfr. art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto di riforma del processo tributario), secondo cui è fatto divieto di depositare documenti nuovi in appello, anche se decisivi, applicandosi detta normativa ratione temporis al caso che ci occupa, tenuto conto della inidoneità degli stessi ad attestare alcunchè, anche considerato che l'appellante ha dedotto in appello, al fine di dedurre la tempestività del ricorso di primo grado, che la notificazione fosse avvenuta con posta ordinaria e non tramite raccomandata, ad un soggetto “senza fissa dimora, quindi con affissione all'albo pretorio istituito presso la Casa Comunale”,
Tanto meno, poi, era nei poteri della Corte di Giustizia ordinare ex art. 22 commi 4 e 5 cit., in assenza di produzione della notifica dell'atto impugnato ed in assenza di contestazione circa la tardività dell'impugnazione, l'esibizione degli originali. Invero il comma 5 del predetto art. 22, nel disporre che «
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi», appare, sotto il profilo letterale, presupporre che, comunque, le produzioni documentali prescritte dai commi precedenti, consentite anche in copia, siano già avvenute, e che siano sorte contestazioni tra le parti, alla cui soluzione sia funzionale la sollecitazione alla produzione degli stessi documenti in originale, per ogni necessaria verifica.
Ne consegue che correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art.21 Dlgsl 546/1992.
L'appello va pertanto rigettato con conferma della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da motivazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. condanna l'appellante al pagamento del spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 470,00, oltre accessori di legge con distrazione