Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 161/2016 R.G., Oggetto: Mutuo proposta da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Salvatore Lincon,
– attori opponenti contro
( ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
), nella qualità di eredi di , difesi dall'avv. C.F._5 Persona_1
Paola Guerrera,
– convenuti opposti e contro
( ), difeso dall'avv. Cinzia Picciolo, CP_3 C.F._6
– convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di , il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. Persona_1
1635/2015, depositato il 16 novembre 2015, ha intimato a e Parte_1 Parte_2
, in solido, di pagare al ricorrente la somma di euro 16.000,00, oltre Parte_3
interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: aveva dato a , Persona_1 Persona_2
1
si obbligava a restituire la detta somma, emettendo, in data 31.12.2009, a Persona_2
garanzia dell'obbligazione, tre assegni bancari non trasferibili, a favore di;
Persona_1
deceduto , gli succedevano gli eredi , e Persona_2 Parte_1 Parte_2 Pt_3
(coniuge la prima, figli i secondi); le richieste di restituzione della somma, fatte
[...]
per vie informali e tramite lettere raccomandate, restavano inevase.
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo, disconoscendo la sottoscrizione apposta sugli assegni, eccependo la prescrizione dell'azione cartolare e dell'azione di ingiustificato arricchimento e sostenendo che il loro dante causa si era «lamentato» di avere dovuto restituire al TO, da cui aveva ricevuto «altri prestiti», «ingenti somme di denaro», pagando anche
«interessi sproporzionati».
ha resistito. Persona_1
Deceduto LÒ TO, si sono costituiti i suoi eredi, Controparte_1 CP_2
e .
[...] CP_3
È utile rilevare che con il ricorso l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta nei confronti degli eredi «ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria».
Il decreto monitorio non specifica se il pagamento sia intimato nei confronti degli eredi (attori opponenti) in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Tuttavia, nel decreto da un lato è contenuto un rinvio espresso alle «causali indicate in ricorso», mentre dall'altro lato non vi è accenno o riferimento ad un pagamento – in ipotesi – intimato in via solidale, e, comunque, nell'atto di opposizione non è eccepita la violazione dell'art. 752 c.c., né risulta dedotta la necessità di dividere il debito per quote ereditarie (anche perché la domanda monitoria non è stata proposta nei confronti di uno soltanto dei coeredi per ottenere il pagamento dell'intero).
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, deve essere risolta la questione relativa all'autenticità o meno delle firme apposte sugli assegni azionati.
L'art. 214 c.p.c. dopo avere disposto, al comma 1, che «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione», ha previsto, al comma 2, che «gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore».
2 In linea generale, «ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo» (Cass. n. 9543/02; in senso analogo, Cass. n.
1591/02).
È necessaria, comunque, «un'impugnazione specifica e determinata», tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione (Cass. n. 1591/02) oppure, se si tratti di erede, la dichiarazione «di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico» (Cass. n. 4059/90).
Se è vero che gli opponenti hanno, letteralmente, dichiarato di «disconoscere formalmente» le sottoscrizioni del loro dante causa, formula non coincidente con quella di non conoscenza prevista dal comma 2 dell'art. 214 c.p.c., la dichiarazione, anche per la sua portata più ampia, dato che vi è insita una negazione e non si riduce ad un mero, asserito difetto di conoscenza, è adeguata a produrre l'effetto di cui all'art. 216 c.p.c.
Costituitosi tempestivamente, il ha chiesto la verificazione delle Per_1
sottoscrizioni.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di una indagine rigorosa e puntuale, ha accertato che le sottoscrizioni apposte sugli assegni sono «con certezza tecnica» autentica, riconducibili al suo autore apparente.
Le conclusioni esposte dal consulente sono da recepire senz'altro, essendo fondate su un'indagine che appare esente da vizi logici o da errori di metodo.
Pertanto, considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica, le sottoscrizioni apposte sugli assegni vanno dichiarate, ai sensi dell'art. 220 c.p.c., autentiche (riferibili al loro autore apparente, ). Persona_2
La domanda di condanna al pagamento si fonda sui seguenti assegni bancari non trasferibili, intestati a ed emessi da in data 30.12.2009: n. Persona_1 Persona_2
0242045964-04 dell'importo di euro 5.000,00; n. 0242045963-03 dell'importo di euro
6.000,00; n. 0242045965-05 dell'importo di euro 5.000,00.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «l'assegno bancario deve
3 considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria» (Cass. n. 19929/11).
È il debitore che intende resistere all'azione di adempimento ad avere l'onere di provare – secondo la pronuncia citata – «o l'inesistenza o l'invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione».
Avendo l'assegno bancario, finanche se nullo in quanto privo di data, valore di una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore, il beneficiario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, potendo «pretendere il pagamento della intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento», mentre «il debitore può resistere, provando o l'inesistenza o la invalidità del rapporto fondamentale, o la sua estinzione» (Cass. n. 4804/06).
Più in generale, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass. n.
2091/22).
Fermi questi principi, si deve ritenere non superata la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, qualificabile come mutuo, dedotto nella causa.
È da rilevare che l'esistenza di dazioni di denaro a titolo di mutuo («prestiti») tra i danti causa delle parti non soltanto non è specificamente contestata o negata, ma al
4 contrario è ammessa, sia pure con delle precisazioni, dagli stessi attori opponenti, che hanno sostenuto come avesse ricevuto, prima dell'emissione degli assegni Persona_2
bancari, «altri prestiti», restituendo in seguito «ingenti somme», con «interessi sproporzionati».
È evidente che emerge la esistenza certa di un rapporto di mutuo tra Persona_2
e , mentre non risultano allegati fatti estintivi dell'obbligazione restitutoria Persona_1
(quali un pagamento o una prescrizione riferibile non all'azione cartolare o di arricchimento senza causa – estranee alla causa –, ma all'azione contrattuale).
La circostanza oggetto della dedotta prova orale (interrogatorio formale) appare generica, non essendo precisati tempi degli asseriti pagamenti né relativi importi (pag. 5 dell'atto di citazione): anche prescindendo dalla sua inammissibilità, ipotizzando una sua ammissione, non ne sarebbe derivata la prova di fatti estintivi dell'obbligazione azionata.
La prescrizione non è integrata.
Non è stata esercitata l'azione cartolare, ma l'azione causale, svincolata da formalità una volta che sia prescritta la prima (Cass. n. 13949/06) e soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'opposizione va rigettata, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo (artt. 653 e 654 c.p.c.).
La domanda di condanna al risarcimento di danni da lite c.d. temeraria o al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità afferma che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede «il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. n. 3830/21).
Relativamente alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., ne costituisce presupposto l'allegazione, se non la prova, degli elementi di fatto, al limite indiziari, necessari per una eventuale liquidazione, anche equitativa o con criteri presuntivi.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne effettivamente l'esistenza e tali da consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa
(Cass. n. 27383/05; in senso analogo, Cass. n. 21798/15).
5 Non risultando allegati, prima ancora che provati, gli estremi di danni eventualmente risarcibili e non emergendo aspetti di abusività nell'iniziativa degli opponenti, le domande si devono intendere respinte.
Gli attori opponenti hanno chiesto, nella memoria ex art. 183 c.p.c., datata
29.3.2017, che sia disposta la cancellazione di frasi sconvenienti, riferite alla partecipazione del loro avvocato alla vicenda, tradottasi nel riconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Le frasi descrittive dell'intervento dell'avvocato nella vicenda non appare intenzionalmente diretta a lederne la persona o l'immagine, in maniera scollegata da esigenze difensive, essendo diretta ad offrire elementi di riscontro all'autenticità delle sottoscrizioni.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89
c.p.c., «va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (Cass. n. 10288/09; in senso analogo, relativamente al risarcimento del danno, Cass. n. 17325/15).
Se non è integrato il presupposto della cancellazione, non sono ravvisabili gli estremi di un (eventuale) danno risarcibile.
La giurisprudenza di legittimità circoscrive la configurabilità dell'obbligo risarcitorio a quelle sole espressioni sconvenienti od offensive che «siano del tutto avulse dall'oggetto della lite», escludendola «quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice» (Cass. n. 14552/09).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, correlate anche all'istruttoria, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico degli attori opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara che le sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari n. 0242045965-03, n.
0242045965-04 e n. 0242045965-05 sono di;
Persona_2
2) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1635/2015, emesso dal
Tribunale di Messina il 16 novembre 2015, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare ai convenuti opposti le spese di lite che liquida, per , in euro 3.553,90 per compensi, oltre spese CP_3
generali, C.P.A. e I.V.A., e per e , in euro 3.553,90 Controparte_1 CP_2
per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico degli attori opponenti.
Così deciso in Messina il 3 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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