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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12452/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Bivona Caterina); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Marsicano Giovanni); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 08/01/2025
e note di trattazione scritta per l'udienza del 31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo (PA), in data 05/08/2022, e che da tale unione non sono nati i figli, ha dedotto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
Con nota dell'8/01/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come da atto denominato “memoria scritta”, sottoscritto dalle stesse il 23/12/2024 e depositato in atti, chiedendone l'omologa.
Con note scritte in vista dell'udienza cartolare del 31/03/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, nell'accordo sottoscritto in data 23/12/2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) I coniugi vivranno separati restando liberi di vivere ciascuno per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere provveduto alla divisione dei loro beni e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
3) Entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda sentenza.
4) Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense” (vedi accordo di separazione in atti).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo (PA), in data 05/08/2022, da nata a [...] Parte_1
(PA) il 29/08/1987, e nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 378, parte 2, serie A, dell'anno 2022, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese. Così deciso in Palermo, il 1/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12452/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Bivona Caterina); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Marsicano Giovanni); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 08/01/2025
e note di trattazione scritta per l'udienza del 31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo (PA), in data 05/08/2022, e che da tale unione non sono nati i figli, ha dedotto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
Con nota dell'8/01/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come da atto denominato “memoria scritta”, sottoscritto dalle stesse il 23/12/2024 e depositato in atti, chiedendone l'omologa.
Con note scritte in vista dell'udienza cartolare del 31/03/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, nell'accordo sottoscritto in data 23/12/2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) I coniugi vivranno separati restando liberi di vivere ciascuno per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere provveduto alla divisione dei loro beni e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
3) Entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda sentenza.
4) Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense” (vedi accordo di separazione in atti).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo (PA), in data 05/08/2022, da nata a [...] Parte_1
(PA) il 29/08/1987, e nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 378, parte 2, serie A, dell'anno 2022, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese. Così deciso in Palermo, il 1/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.