Articolo 19 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 18Articolo 20
Versione
19 aprile 1958
Art. 19.
Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.
Tali contributi non sono piu' dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958