Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2025, proposto da
Meranese Servizi S.p.a. e Socialwork Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, CA Bertoli e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Team Service Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani e Gaio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Comune di Formello non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G11245 del 4 settembre 2025, comunicata in pari data, recante l'esclusione del RTI Meranese Servizi s.p.a. - Socialwork cooperativa sociale dal lotto 2 della " Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio - Edizione 2. Procedura suddivisa in 4 lotti. Indetta con determinazione G06067 del 22/05/2024 " CIG B1D849EC96, e di tutti gli atti e verbali di gara, nei limiti dell'interesse fatto valere, ivi in particolare compresa la " Relazione del RUP inerente agli esiti dei verbali delle sedute riservate di valutazione del costo della manodopera e delle offerte sospette di anomalia. Estratto dei Verbali della prima seduta riservata del 03/06/2025 e della terza seduta riservata del 25/06/2025 " e dei verbali sottesi e ivi richiamati;
di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata l'esclusione medesima;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare la convenzione-quadro e i contratti attuativi, eventualmente anche a mezzo di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia della convenzione-quadro e dei contratti attuativi, qualora stipulati con altro operatore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Team Service Società Consortile a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 6 ottobre 2025 veniva impugnata la determina n. G11245 del 4 settembre 2025 a mezzo della quale la Regione Lazio ha disposto l’esclusione delle società ricorrenti dal lotto n. 2 della procedura di gara sopra indicata.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità del presupposto, della carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento ex art. 97 della Costituzione”.
Con atti depositati nelle date 20 e 23 ottobre 2025 si costituivano rispettivamente in giudizio la controinteressata Team Service Società Consortile a r.l. e la Regione Lazio, parimenti instando per la reiezione del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i motivi di ricorso viene censurato l’eccesso di potere, nella figura sintomatica della carenza di istruttoria, in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nel formulare il giudizio di anomalia dell’offerta, determinante ai fini dell’esclusione delle odierne ricorrenti.
In particolare le censure sono partitamente rivolte a contestare ogni singolo elemento da cui l’Amministrazione ha dedotto la complessiva inaffidabilità e incongruità dell’offerta economica, così da addivenire a conclusioni alternative ovvero antitetiche rispetto a quelle rassegnate dalla stazione appaltante.
Le doglianze, così come prospettate, sono immeritevoli di positivo apprezzamento.
Il giudizio di anomalia dell’offerta è, invero, secondo granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa tanto di merito che di legittimità, connotato da un elevato indice di discrezionalità tecnica sindacabile da questo giudice nei ristretti limiti della macroscopica irragionevolezza e del travisamento dei fatti, non riscontrabili nel caso di specie per le ragioni dirimenti di seguito riportate.
Valga in primo luogo evidenziare che la valutazione di anomalia dell’offerta, con riferimento ai costi di manodopera, risulta plurimotivata, avendo la Regione ravvisato una nutrita rosa di incongruità previsionali.
Ebbene, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, l’offerta economica delle ricorrenti ha anzitutto sottostimato il costo dei lavoratori da riassorbire in forza della clausola sociale che ammontano a n. 45 in luogo dei 40 inseriti nelle previsioni di spesa.
V’è poi da considerare che, a fronte della previsione contenuta nell’offerta economica dell’impiego di n. 15 lavoratori “svantaggiati”, parte ricorrente non ha dato prova di poter impiegare concretamente gli stessi nello svolgimento della commessa e una richiesta in tal senso da parte della S.A. è stata senz’altro giustificata e precipuamente motivata dall’esecuzione del rapporto convenzionale in corso con la medesima ATI, modificata in riduzione in fase esecutiva, proprio a cagione dell’impossibilità della Socialwork Cooperativa Sociale di impiegare lavoratori svantaggiati.
A corroborare la valutazione di incongruità dell’offerta v’è ulteriormente da considerare sempre con riferimento ai lavoratori “svantaggiati”, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, che, a fronte dell’utilizzo di tale tipologia di personale, non sono stati previsti né una diminuzione della produttività, né costi per il supporto da fornire a questi ultimi nell’espletamento delle mansioni loro affidate, mentre è stato previsto lo svolgimento di ore di lavoro supplementari.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio di compensarle nei confronti della società controinteressata in ragione del limitato coinvolgimento nella vicenda contenziosa per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, da corrispondere alla Regione Lazio, compensandole con riferimento alla società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
AN IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IO | CA AV |
IL SEGRETARIO