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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4439/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
(avv. Emanuela Manzoni) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv. Emanuela Manzoni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 15/12/2002 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50, Parte I, anno 2002;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa famigliare: la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lugo (RA), frazione Bizzuno Via Dell'Abete n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente ivi Parte_1 Persona_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Conseguentemente e manterranno domicilio e residenza nella casa Persona_1 Parte_1 famigliare fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si accordano affinchè il Sig. lasci Parte_2 la dimora famigliare e trasferisca altrove il proprio domicilio entro il 10 novembre 2025. Attualmente il Sig. è titolare di tutte utenze dell'immobile (luce, acqua e gas) che vengono però Parte_2 pagate con addebito permanente in conto corrente della Sig.ra . Parte_1
I coniugi si accordano affinchè le utenze rimangano intestate in capo al proprietario dell'immobile
Sig. ma con obbligo della Sig.ra di sopportarne i relativi costi mediante Parte_2 Parte_1 pagamento diretto al fornitore (come in questo momento) o mediante rimborso al Sig. ; Parte_2
i Sig.ri e si accordano altresì affinchè tutte le seguenti spese (relative alla suddetta Pt_2 Pt_1 casa famigliare sita in frazione Bizzuno, Via dell'abete n. 2) rimangano in capo al Sig. Pt_2
, il quale si impegna al relativo pagamento fino all'autosufficienza economica della figlia
[...]
: Per_1 - spesa relativa all'assicurazione sull'immobile polizza 148/160164755 presso Unipol Faenza;
- Tes_1
- Consorzio di Bonifica;
- ogni spesa (nessuna esclusa) relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ivi compreso il giardino, la casetta ed il pergolato e la pulizia annuale della caldaia (anche il bollino blu);
3. Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne : i genitori si accordano per ritenere Per_1 il mantenimento complessivo per la figlia maggiorenne pari ad Euro 1.040,00 mensili. Persona_1
Il padre Sig. verserà, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, il contributo Parte_2 all'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 520,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Detta somma verrà corrisposta come segue:
- Euro 100,00 alla sig.ra tramite accredito in c/c mediante bonifico bancario su uno Parte_1 dei conti sopra elencati;
- Euro 420,00 direttamente alla figlia tramite accredito in c/c mediante bonifico Persona_1 bancario sul c/c alla stessa intestato presso Banca Fideuram Lugo n. 67357146.
La Sig.ra verserà alla figlia , a titolo di contributo al mantenimento entro e non Parte_1 Per_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, la somma di € 420,00, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, tramite accredito in c/c mediante bonifico direttamente alla figlia.
La restante parte di euro 100,00 verrà corrisposta dalla madre mediante mantenimento diretto della figlia convivente. I genitori si impegnano altresì a corrispondere per il 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
In particolare i genitori si accordano per ritenere spese straordinarie da suddividere al 50%
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, retta asilo nido e scuola materna); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
I genitori si impegnano affinchè ogni spesa straordinaria sia assistita da idonea documentazione fiscale, da esibire a entro il 10 del mese in cui si chiede il rimborso.
Il padre si impegna al pagamento integrale di ogni spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ivi compresa la revisione, inerenti all'autovettura in uso a Fiat 500 Persona_1 targata EG 784 SZ di cui è proprietario e/o di qualsiasi auto in uso alla figlia fino alla sua autosufficienza economica, ivi comprese imposta di bollo ed assicurazione.
I genitori si accordano, inoltre, affinchè i costi sopportati da ciascuno per i periodi di vacanza insieme alla figlia siano a totale carico degli stessi senza possibilità di rifondere il 50% all'altro genitore. Le detrazioni fiscali relative alle spese per la figlia saranno poste al 50% in favore dei genitori.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi, dato atto della propria situazione reddituale attuale, dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti pertanto non è previsto alcun contributo al reciproco mantenimento.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: i coniugi dichiarano che la questione tra gli stessi pendente inerente le migliorie suppostamente apportate dalla Sig.ra alla casa Pt_1 famigliare non è - allo stato - risolta tra i coniugi.
Le spese legali per il presente procedimento saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2 che si impegna a sopportarle in via esclusiva.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4439/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
(avv. Emanuela Manzoni) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv. Emanuela Manzoni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 15/12/2002 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50, Parte I, anno 2002;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa famigliare: la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lugo (RA), frazione Bizzuno Via Dell'Abete n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente ivi Parte_1 Persona_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Conseguentemente e manterranno domicilio e residenza nella casa Persona_1 Parte_1 famigliare fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si accordano affinchè il Sig. lasci Parte_2 la dimora famigliare e trasferisca altrove il proprio domicilio entro il 10 novembre 2025. Attualmente il Sig. è titolare di tutte utenze dell'immobile (luce, acqua e gas) che vengono però Parte_2 pagate con addebito permanente in conto corrente della Sig.ra . Parte_1
I coniugi si accordano affinchè le utenze rimangano intestate in capo al proprietario dell'immobile
Sig. ma con obbligo della Sig.ra di sopportarne i relativi costi mediante Parte_2 Parte_1 pagamento diretto al fornitore (come in questo momento) o mediante rimborso al Sig. ; Parte_2
i Sig.ri e si accordano altresì affinchè tutte le seguenti spese (relative alla suddetta Pt_2 Pt_1 casa famigliare sita in frazione Bizzuno, Via dell'abete n. 2) rimangano in capo al Sig. Pt_2
, il quale si impegna al relativo pagamento fino all'autosufficienza economica della figlia
[...]
: Per_1 - spesa relativa all'assicurazione sull'immobile polizza 148/160164755 presso Unipol Faenza;
- Tes_1
- Consorzio di Bonifica;
- ogni spesa (nessuna esclusa) relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ivi compreso il giardino, la casetta ed il pergolato e la pulizia annuale della caldaia (anche il bollino blu);
3. Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne : i genitori si accordano per ritenere Per_1 il mantenimento complessivo per la figlia maggiorenne pari ad Euro 1.040,00 mensili. Persona_1
Il padre Sig. verserà, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, il contributo Parte_2 all'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 520,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Detta somma verrà corrisposta come segue:
- Euro 100,00 alla sig.ra tramite accredito in c/c mediante bonifico bancario su uno Parte_1 dei conti sopra elencati;
- Euro 420,00 direttamente alla figlia tramite accredito in c/c mediante bonifico Persona_1 bancario sul c/c alla stessa intestato presso Banca Fideuram Lugo n. 67357146.
La Sig.ra verserà alla figlia , a titolo di contributo al mantenimento entro e non Parte_1 Per_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, la somma di € 420,00, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, tramite accredito in c/c mediante bonifico direttamente alla figlia.
La restante parte di euro 100,00 verrà corrisposta dalla madre mediante mantenimento diretto della figlia convivente. I genitori si impegnano altresì a corrispondere per il 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
In particolare i genitori si accordano per ritenere spese straordinarie da suddividere al 50%
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, retta asilo nido e scuola materna); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
I genitori si impegnano affinchè ogni spesa straordinaria sia assistita da idonea documentazione fiscale, da esibire a entro il 10 del mese in cui si chiede il rimborso.
Il padre si impegna al pagamento integrale di ogni spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ivi compresa la revisione, inerenti all'autovettura in uso a Fiat 500 Persona_1 targata EG 784 SZ di cui è proprietario e/o di qualsiasi auto in uso alla figlia fino alla sua autosufficienza economica, ivi comprese imposta di bollo ed assicurazione.
I genitori si accordano, inoltre, affinchè i costi sopportati da ciascuno per i periodi di vacanza insieme alla figlia siano a totale carico degli stessi senza possibilità di rifondere il 50% all'altro genitore. Le detrazioni fiscali relative alle spese per la figlia saranno poste al 50% in favore dei genitori.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi, dato atto della propria situazione reddituale attuale, dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti pertanto non è previsto alcun contributo al reciproco mantenimento.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: i coniugi dichiarano che la questione tra gli stessi pendente inerente le migliorie suppostamente apportate dalla Sig.ra alla casa Pt_1 famigliare non è - allo stato - risolta tra i coniugi.
Le spese legali per il presente procedimento saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2 che si impegna a sopportarle in via esclusiva.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè